TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/10/2025, n. 3529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3529 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G. 10495/2023
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott. Eugenio Troisi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10495 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023,, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Casal di Principe (Ce) alla Via Porta Capua n. 25, presso lo studio dell'avv. Maria
IA PO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nato ad [...] Controparte_1 C.F._2
l'11.01.1979.
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Il P.M. in data 02.10.2025 apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.11.2023 la sig.ra premetteva di aver Parte_1 contratto matrimonio con il sig. in data 07.08.2010, in ER (CE), Controparte_1 evidenziando che da tale unione erano nati tre figli: (il 26.11.2014), Persona_1
(il 22.11.2016), e (l'08.06.2018). Persona_2 Per_3
Deduceva inoltre che il Tribunale di Napoli Nord aveva omologato la separazione dei coniugi con decreto nr. 934/2022 del 31.01.2022 e che da allora non era intervenuta alcuna riconciliazione.
In seguito alla separazione, il 24.03.2022, l'odierna ricorrente sporgeva querela nei confronti del marito, per avere quest'ultimo costretto la figlia minore a Per_3 subire atti sessuali;
veniva quindi avviato un procedimento penale a carico del sig.
, definito con sentenza n. 4227/2023 del 05.10.2023 emessa dal Tribunale di CP_1
Napoli Nord – II Sez. Penale, con cui il resistente veniva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 609 bis c.p. e, riconosciuta la diminuente prevista per il rito abbreviato condizionato, condannato alla pena di anni undici di reclusione.
Alla luce di tale pronuncia, in data 27.10.2023, il Tribunale per i Minorenni di Napoli dichiarava il decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale Controparte_1 sui figli minori e Persona_1 Persona_2 Per_3
Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi sentenza divorzile e adottarsi i provvedimenti più opportuni in favore dei minori.
All'esito dell'udienza di comparizione del 06.03.2024, il Giudice Delegato, ascoltata la ricorrente, rinviava la causa in prosieguo all'udienza cartolare del 10.04.2024, al fine di verificare la corretta istaurazione del contraddittorio. A quest'ultima udienza il Giudice
Delegato, rilevata la nullità della notificazione e onerando parte ricorrente alla rinotifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, rinviava la causa al
18.09.2024.
In tale data, compariva personalmente da remoto il sig. sebbene non Controparte_1 costituito a mezzo di difesa tecnica e, pertanto, il Giudice Delegato, sciolta la riserva, pag. 2/7 adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, così disponendo: - autorizza i coniugi a continuare a vivere separati nel reciproco rispetto;
- affida i figli minori in via esclusiva alla madre, con residenza privilegiata presso la stessa;
- la madre può esercitare la responsabilità genitoriale in via esclusiva sia per le decisioni di ordinaria amministrazione che per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c.; - dispone, allo stato degli atti, il divieto di contatti e incontri tra il padre e i figli minori;
- stabilisce che contribuisca a far data dalla domanda al mantenimento dei tre Controparte_1 figli ( , e ) mediante corresponsione di un Persona_1 Persona_2 Per_3 assegno mensile complessivo di euro=450,00= (ossia 150 a figlio) da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese con adeguamento automatico Parte_1 annuale sulla base degli indici ISTAT e contribuisca al 50% delle spese straordinarie
(scolastiche, sanitarie e sportive) per la figlia, purché previamente concordate e documentate, come da protocollo di intesa sottoscritto presso l'intestato Tribunale in data 25-10-2019 a cui si fa espresso in rinvio. Infine, assegnava i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. e rinviava la causa per la rimessione in decisione.
All'udienza successiva, il Giudice Delegato riservava a causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. che, in data 02.10.2025, apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
Ciò posto, in via preliminare, va dichiarata la contumacia del sig. il Controparte_1 quale, sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio.
Nel merito, la domanda è fondata e come tale va accolta.
Appare invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione omologata dal Tribunale di Napoli Nord con decreto nr. 934/2022 del 31.01.2022.
Del pari si ritiene dimostrata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi successivi alla comparizione dei coniugi davanti al Presidente della separazione (23.12.2021), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5, L. 74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Riguardo ai provvedimenti inerenti la prole, pur consapevole che la riforma varata dal pag. 3/7 legislatore con la L. n. 54/2006, impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art. 155 comma 2 c.c. il cui disposto normativo oggi è trasfuso nell'art. 337 ter c.c.) ed ha previsto l'affidamento condiviso come la regola, il Tribunale ritiene che nel caso di specie debba essere disposto l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, atteso che il Tribunale per i Minorenni di Napoli con decreto del 27.10.2023, non modificato, ha dichiarato la decadenza del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli.
Invero, il regime di affido esclusivo è conforme agli orientamenti giurisprudenziali - di legittimità e di merito – secondo cui la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ex art. 337 ter c.c. è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass. sentenza n. 24526/2010, n.
26587/2009, n. 977/2017), e tale situazione si verifica senza dubbio nell'ipotesi all'attenzione del Collegio, tenuto conto della declaratoria di decadenza della responsabilità genitoriale, del disinteresse del resistente per i propri figli, nonché delle condotte gravemente lesive e pregiudizievoli tenute dal padre nei confronti degli stessi.
A ciò si aggiunga, invero, che il Tribunale di Napoli Nord – II Sez. Penale con sentenza nr. 4227/2023, depositata il 05.10.2023, condannava il resistente per il reato di cui all'art. 609bis c.p. in ragione della seguente motivazione: “Risulta infatti accertato che in più occasioni ha costretto la figlia a subire atti Controparte_1 Per_3 sessuali consistiti in baci con la lingua toccamenti e baci delle parti intime strusciamenti sulla minore e sulle sue parti intime col proprio pene dopo essersi spogliato ed adagiato su di lei a gambe aperte compiuti mentre la stessa era a volte nuda ed a volte vestita e mentre visionava in televisione delle immagini a contenuto pornografico. […]Nel caso concreto risulta evidente che l'imputato ha costretto con violenza la piccola figlia a subire atti di natura sessuale non consentendole di manifestare un dissenso che sarebbe stato comunque viziato per la sua condizione di inferiorità fisica e psichica ed ha in tal modo consapevolmente aggredito la libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale della piccola . Appare dunque Per_3 corretta la qualificazione giuridica del fatto concreto nella fattispecie di cui all'art 609 bis c.p. e non in quella di cui all'art 609 quater c.p. che punisce la realizzazione di atti sessuali con soggetti minori di anni quattordici al di fuori delle ipotesi di violenza pag. 4/7 minaccia o abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica.” (v. sentenza depositata in atti il 23.09.2024).
Tanto premesso, il Collegio ritiene, altresì, che debba essere rimesso alla madre l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti i figli minori, con esclusione del padre da tal scelte, dovendosi ritenere che la decadenza del dalla responsabilità genitoriale e le condotte gravemente lesive e CP_1 pregiudizievoli assunte dal resistente nei confronti della figlia minore costituiscano indici significativi di incapacità ad assumere le responsabilità che derivano dall'obbligo genitoriale. Contestualmente, va evidenziato il rischio che la prolungata assenza del padre – attualmente detenuto – possa incidere negativamente sulla necessità di adottare scelte relative all'istruzione, alla salute, etc. delle minori.
Il Collegio, in ragione di quanto esposto, tenuto conto dello stato detentivo del padre, della declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale nonché delle condotte suevidenziate, ritiene di confermare il divieto di contatti e incontri tra il padre e i figli minori, così come già disposto dal Tribunale per i Minorenni di Napoli.
Quanto al godimento della casa coniugale, il Tribunale nulla dispone essendo emerso dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente (v. verbale di udienza del 06.03.2024) che l'abitazione è stata lasciata sin dal 29.08.2021 e che, allo stato, la sig.ra Parte_1 ha trasferito la propria residenza altrove unitamente ai minori.
Relativamente ai provvedimenti di natura economica il Collegio ritiene di confermare le statuizioni rese in via provvisoria, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi nuovi tali da indurre il Collegio a determinarsi in senso difforme.
In particolare, considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 898/1970
l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole ricade su entrambi i genitori, il
Tribunale dispone che la ricorrente provveda al mantenimento diretto dei minori con la stessa conviventi, mentre il resistente dovrà contribuire al mantenimento dei tre figli attraverso la corresponsione in favore della sig.ra di un assegno Parte_1 mensile.
Venendo alla determinazione del quantum di tale assegno, il Collegio, tenuto conto dell'età dei figli e che non vi sono circostanze sopravvenute rispetto all'udienza del
18.09.2024, reputa equo confermare a carico del resistente un obbligo di contribuzione pag. 5/7 al mantenimento dei minori per un importo mensile di € 450,00 (€ 150,00 per ciascun figlio). La predetta somma di denaro, assoggettata alla rivalutazione annuale con gli indici Istat, andrà versata alla ricorrente entro il 5 di ogni mese.
Tanto precisato, va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie, purché debitamente documentate come stabilito dal Protocollo d'intesa dell'intestato Tribunale.
In ordine ai rapporti economici tra i coniugi, il Tribunale nulla statuisce in assenza di istanze formulate da parte ricorrente.
Il Tribunale reputa che non vada disposta la ripetizione delle spese sostenute dalla ricorrente, tenuto conto della materia trattata, dell'esito della controversia e stante la mancata opposizione del resistente rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) dichiara la contumacia di Controparte_1
B) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 07.08.2010 in ER (Ce), tra
[...]
nata ad [...] il [...], e nato ad Pt_1 Controparte_1
ER (Ce) l'11.01.1979 (Atto n. 165, parte II, S. A, Atti di Matrimonio dell'anno 2010);
C) dispone l'affido esclusivo dei minori e Persona_1 Persona_2 alla madre, affidando a quest'ultima anche l'esercizio in via Per_3 esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, così come specificato in parte motiva;
D) dispone il collocamento dei minori e Persona_1 Persona_2 presso la madre;
Per_3
E) conferma il divieto di contatti e incontri tra il padre e i figli minori;
pag. 6/7 F) dispone che il sig. versi alla ricorrente la somma mensile Controparte_1 complessiva di € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
G) pone a carico del sig. l'obbligo di concorrere, nella misura del Controparte_1
50%, alle spese mediche, non coperte dal servizio sanitario e straordinarie per i figli, purché preventivamente concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa stilato dall'intestato
Tribunale cui si rinvia;
H) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di ER (Ce) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898 e
134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
I) spese non ripetibili.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M..
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 07.10.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G. 10495/2023
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott. Eugenio Troisi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10495 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023,, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Casal di Principe (Ce) alla Via Porta Capua n. 25, presso lo studio dell'avv. Maria
IA PO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nato ad [...] Controparte_1 C.F._2
l'11.01.1979.
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Il P.M. in data 02.10.2025 apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.11.2023 la sig.ra premetteva di aver Parte_1 contratto matrimonio con il sig. in data 07.08.2010, in ER (CE), Controparte_1 evidenziando che da tale unione erano nati tre figli: (il 26.11.2014), Persona_1
(il 22.11.2016), e (l'08.06.2018). Persona_2 Per_3
Deduceva inoltre che il Tribunale di Napoli Nord aveva omologato la separazione dei coniugi con decreto nr. 934/2022 del 31.01.2022 e che da allora non era intervenuta alcuna riconciliazione.
In seguito alla separazione, il 24.03.2022, l'odierna ricorrente sporgeva querela nei confronti del marito, per avere quest'ultimo costretto la figlia minore a Per_3 subire atti sessuali;
veniva quindi avviato un procedimento penale a carico del sig.
, definito con sentenza n. 4227/2023 del 05.10.2023 emessa dal Tribunale di CP_1
Napoli Nord – II Sez. Penale, con cui il resistente veniva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 609 bis c.p. e, riconosciuta la diminuente prevista per il rito abbreviato condizionato, condannato alla pena di anni undici di reclusione.
Alla luce di tale pronuncia, in data 27.10.2023, il Tribunale per i Minorenni di Napoli dichiarava il decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale Controparte_1 sui figli minori e Persona_1 Persona_2 Per_3
Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi sentenza divorzile e adottarsi i provvedimenti più opportuni in favore dei minori.
All'esito dell'udienza di comparizione del 06.03.2024, il Giudice Delegato, ascoltata la ricorrente, rinviava la causa in prosieguo all'udienza cartolare del 10.04.2024, al fine di verificare la corretta istaurazione del contraddittorio. A quest'ultima udienza il Giudice
Delegato, rilevata la nullità della notificazione e onerando parte ricorrente alla rinotifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, rinviava la causa al
18.09.2024.
In tale data, compariva personalmente da remoto il sig. sebbene non Controparte_1 costituito a mezzo di difesa tecnica e, pertanto, il Giudice Delegato, sciolta la riserva, pag. 2/7 adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, così disponendo: - autorizza i coniugi a continuare a vivere separati nel reciproco rispetto;
- affida i figli minori in via esclusiva alla madre, con residenza privilegiata presso la stessa;
- la madre può esercitare la responsabilità genitoriale in via esclusiva sia per le decisioni di ordinaria amministrazione che per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c.; - dispone, allo stato degli atti, il divieto di contatti e incontri tra il padre e i figli minori;
- stabilisce che contribuisca a far data dalla domanda al mantenimento dei tre Controparte_1 figli ( , e ) mediante corresponsione di un Persona_1 Persona_2 Per_3 assegno mensile complessivo di euro=450,00= (ossia 150 a figlio) da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese con adeguamento automatico Parte_1 annuale sulla base degli indici ISTAT e contribuisca al 50% delle spese straordinarie
(scolastiche, sanitarie e sportive) per la figlia, purché previamente concordate e documentate, come da protocollo di intesa sottoscritto presso l'intestato Tribunale in data 25-10-2019 a cui si fa espresso in rinvio. Infine, assegnava i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. e rinviava la causa per la rimessione in decisione.
All'udienza successiva, il Giudice Delegato riservava a causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. che, in data 02.10.2025, apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
Ciò posto, in via preliminare, va dichiarata la contumacia del sig. il Controparte_1 quale, sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio.
Nel merito, la domanda è fondata e come tale va accolta.
Appare invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione omologata dal Tribunale di Napoli Nord con decreto nr. 934/2022 del 31.01.2022.
Del pari si ritiene dimostrata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi successivi alla comparizione dei coniugi davanti al Presidente della separazione (23.12.2021), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5, L. 74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Riguardo ai provvedimenti inerenti la prole, pur consapevole che la riforma varata dal pag. 3/7 legislatore con la L. n. 54/2006, impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art. 155 comma 2 c.c. il cui disposto normativo oggi è trasfuso nell'art. 337 ter c.c.) ed ha previsto l'affidamento condiviso come la regola, il Tribunale ritiene che nel caso di specie debba essere disposto l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, atteso che il Tribunale per i Minorenni di Napoli con decreto del 27.10.2023, non modificato, ha dichiarato la decadenza del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli.
Invero, il regime di affido esclusivo è conforme agli orientamenti giurisprudenziali - di legittimità e di merito – secondo cui la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ex art. 337 ter c.c. è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass. sentenza n. 24526/2010, n.
26587/2009, n. 977/2017), e tale situazione si verifica senza dubbio nell'ipotesi all'attenzione del Collegio, tenuto conto della declaratoria di decadenza della responsabilità genitoriale, del disinteresse del resistente per i propri figli, nonché delle condotte gravemente lesive e pregiudizievoli tenute dal padre nei confronti degli stessi.
A ciò si aggiunga, invero, che il Tribunale di Napoli Nord – II Sez. Penale con sentenza nr. 4227/2023, depositata il 05.10.2023, condannava il resistente per il reato di cui all'art. 609bis c.p. in ragione della seguente motivazione: “Risulta infatti accertato che in più occasioni ha costretto la figlia a subire atti Controparte_1 Per_3 sessuali consistiti in baci con la lingua toccamenti e baci delle parti intime strusciamenti sulla minore e sulle sue parti intime col proprio pene dopo essersi spogliato ed adagiato su di lei a gambe aperte compiuti mentre la stessa era a volte nuda ed a volte vestita e mentre visionava in televisione delle immagini a contenuto pornografico. […]Nel caso concreto risulta evidente che l'imputato ha costretto con violenza la piccola figlia a subire atti di natura sessuale non consentendole di manifestare un dissenso che sarebbe stato comunque viziato per la sua condizione di inferiorità fisica e psichica ed ha in tal modo consapevolmente aggredito la libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale della piccola . Appare dunque Per_3 corretta la qualificazione giuridica del fatto concreto nella fattispecie di cui all'art 609 bis c.p. e non in quella di cui all'art 609 quater c.p. che punisce la realizzazione di atti sessuali con soggetti minori di anni quattordici al di fuori delle ipotesi di violenza pag. 4/7 minaccia o abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica.” (v. sentenza depositata in atti il 23.09.2024).
Tanto premesso, il Collegio ritiene, altresì, che debba essere rimesso alla madre l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti i figli minori, con esclusione del padre da tal scelte, dovendosi ritenere che la decadenza del dalla responsabilità genitoriale e le condotte gravemente lesive e CP_1 pregiudizievoli assunte dal resistente nei confronti della figlia minore costituiscano indici significativi di incapacità ad assumere le responsabilità che derivano dall'obbligo genitoriale. Contestualmente, va evidenziato il rischio che la prolungata assenza del padre – attualmente detenuto – possa incidere negativamente sulla necessità di adottare scelte relative all'istruzione, alla salute, etc. delle minori.
Il Collegio, in ragione di quanto esposto, tenuto conto dello stato detentivo del padre, della declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale nonché delle condotte suevidenziate, ritiene di confermare il divieto di contatti e incontri tra il padre e i figli minori, così come già disposto dal Tribunale per i Minorenni di Napoli.
Quanto al godimento della casa coniugale, il Tribunale nulla dispone essendo emerso dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente (v. verbale di udienza del 06.03.2024) che l'abitazione è stata lasciata sin dal 29.08.2021 e che, allo stato, la sig.ra Parte_1 ha trasferito la propria residenza altrove unitamente ai minori.
Relativamente ai provvedimenti di natura economica il Collegio ritiene di confermare le statuizioni rese in via provvisoria, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi nuovi tali da indurre il Collegio a determinarsi in senso difforme.
In particolare, considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 898/1970
l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole ricade su entrambi i genitori, il
Tribunale dispone che la ricorrente provveda al mantenimento diretto dei minori con la stessa conviventi, mentre il resistente dovrà contribuire al mantenimento dei tre figli attraverso la corresponsione in favore della sig.ra di un assegno Parte_1 mensile.
Venendo alla determinazione del quantum di tale assegno, il Collegio, tenuto conto dell'età dei figli e che non vi sono circostanze sopravvenute rispetto all'udienza del
18.09.2024, reputa equo confermare a carico del resistente un obbligo di contribuzione pag. 5/7 al mantenimento dei minori per un importo mensile di € 450,00 (€ 150,00 per ciascun figlio). La predetta somma di denaro, assoggettata alla rivalutazione annuale con gli indici Istat, andrà versata alla ricorrente entro il 5 di ogni mese.
Tanto precisato, va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie, purché debitamente documentate come stabilito dal Protocollo d'intesa dell'intestato Tribunale.
In ordine ai rapporti economici tra i coniugi, il Tribunale nulla statuisce in assenza di istanze formulate da parte ricorrente.
Il Tribunale reputa che non vada disposta la ripetizione delle spese sostenute dalla ricorrente, tenuto conto della materia trattata, dell'esito della controversia e stante la mancata opposizione del resistente rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) dichiara la contumacia di Controparte_1
B) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 07.08.2010 in ER (Ce), tra
[...]
nata ad [...] il [...], e nato ad Pt_1 Controparte_1
ER (Ce) l'11.01.1979 (Atto n. 165, parte II, S. A, Atti di Matrimonio dell'anno 2010);
C) dispone l'affido esclusivo dei minori e Persona_1 Persona_2 alla madre, affidando a quest'ultima anche l'esercizio in via Per_3 esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, così come specificato in parte motiva;
D) dispone il collocamento dei minori e Persona_1 Persona_2 presso la madre;
Per_3
E) conferma il divieto di contatti e incontri tra il padre e i figli minori;
pag. 6/7 F) dispone che il sig. versi alla ricorrente la somma mensile Controparte_1 complessiva di € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
G) pone a carico del sig. l'obbligo di concorrere, nella misura del Controparte_1
50%, alle spese mediche, non coperte dal servizio sanitario e straordinarie per i figli, purché preventivamente concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa stilato dall'intestato
Tribunale cui si rinvia;
H) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di ER (Ce) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898 e
134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
I) spese non ripetibili.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M..
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 07.10.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 7/7