Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 02/04/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5261/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente;
Alessandro Di Tano Giudice;
Lara Seccacini Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 5261/2024 promosso da:
, nato il [...] a [...]; Parte_1
e nata il [...] a [...]; Controparte_1
entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. BUCCI VITTORIO;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO-Sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1. CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA.
I coniugi vivranno separati secondo la loro volontà, nel reciproco rispetto sia materiale che morale e con facoltà, per ciascuno, di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno.
- 1 -
2. CASA CONIUGALE.
La già casa coniugale sita in Osimo (AN), in Via Montegallo n. 13 Int. 3, di proprietà della sig.ra è stata venduta e conseguentemente la stessa unitamente alla figlia Controparte_1 minore ha trasferito la propria residenza ad Osimo alla via Montegallo n. 13 int.
5. Per_1
Il sig. su espresso accordo con la sig.ra si è già trasferito altrove, Parte_1 CP_1 in pa bitazione della propria famiglia , sita ad Osimo alla via Camerano n. 34 ove vi ha già trasferito la propria residenza.
3. AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA.
La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori secondo la disciplina prevista dal Per_1
c.d affido condiviso, con collocazione prevalente presso la sig.ra ove avrà la Controparte_1 residenza anagrafica.
I coniugi si impegnano, inoltre, a mantenere una serena comunicazione tra loro e a garantire un rapporto continuativo della figlia minore con ciascuno di essi, così da favorire l'effettiva attuazione del principio di bigenitorialità.
4. MODALITA' DI VISITA.
Salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi, che tengano conto del preminente interesse della figlia e delle esigenze lavorative dei ricorrenti, il padre “genitore non collocatario” potrà vedere e tenere con sè la figlia previo avviso alla sig.ra due Per_1 CP_1 giorni a settimana, dalle ore 19,30 circa alle ore 22,30 circa, prelevandola dall'abitazione materna e riaccompagnandola presso l'abitazione materna e, a settimane alterne, durante il fine settimana, l'intera giornata del sabato e della domenica.
In ogni caso sempre compatibilmente con le esigenze e la volontà della minore.
Durante i periodi di festività natalizie e pasquali la minore rimarrà con il padre o con la Per_1 madre, sulla base di accordi presi di volta in volta da entrambi i genitori;
in ogni caso Per_1 trascorrerà, ad anni alterni, con il padre o con la madre, il giorno della Vigilia o il gi Natale e il giorno di Santo Stefano o di Capodanno ed il giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo.
Nei giorni festivi diversi da quelli fin qui considerati, la minore resterà con i genitori a cadenza alternata.
Anche in questi casi, sempre compatibilmente con le esigenze e la volontà della minore.
Il padre avrà il diritto di comunicare telefonicamente con la figlia tutte le volte che vorrà.
I genitori possono concordare tra loro, nell'interesse esclusivo della figlia, ulteriori e/o differenti periodi in cui la minore potrà stare con il padre o con la madre, da determinare volta per volta secondo la disponibilità dei periodi di ferie e degli impegni lavorativi dei predetti e, soprattutto, sempre nel rispetto e nella tutela dell'interesse e delle esigenze della minore stessa e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici di quest'ultima.
In ogni caso, tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno adottate congiuntamente da entrambi i coniugi, i quali si impegnano a consultarsi preventivamente in merito alle decisioni più importanti su ogni esigenza materiale e morale della figlia medesima, nonché sull'avviamento agli studi.
- 2 - Ciascun coniuge, comunque, assumerà le decisioni inerenti gli ordinari atti della vita quotidiana della figlia minore nel tempo in cui la avrà con sé.
5. MANTENIMENTO DELLA FIGLIA CHIARA.
Il sig. si impegna e si obbliga, a far data della sottoscrizione del presente Parte_1 ricorso, a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 della figlia, la somma mensile di € 2 oltre il giorno 25 di ogni mese, mediante bonifico bancario sull'IBAN [...] relativo al conto corrente della sig.ra finché non diverrà autonoma ed economicamente Controparte_1 Per_1 autosufficiente;
la somma di € 225,00 mensili per la figlia dovrà essere adeguata annualmente secondo gli indici ufficiali Istat, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
I coniugi concordemente pattuiscono che la sig.ra sarà l'esclusiva beneficiaria Controparte_1 dell'assegno unico universale o di qualsivoglia erogazione differentemente denominata che dovesse sostituire o integrare tale contributo.
6. SPESE STRAORDINARIE.
Tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse e per le esigenze della figlia Per_1 previamente concordate, salvo ragioni di necessità ed urgenza, e salvo se imposte da n legge o regolamenti, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, previa esibizione della relativa ricevuta di pagamento da parte del genitore che l'ha anticipata e che, quindi, avrà diritto al rimborso per la quota di ½.
Devono intendersi per spese straordinarie tutte quelle ricomprese nel protocollo in uso dal Tribunale di Ancona, specificamente:
SPESE MEDICHE - si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche - con eventuale acquisto di apparecchi - oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- 3 - - visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
SPESE SCOLASTICHE - si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantíficata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- 4 - - pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
SPESE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente tinte disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste dí diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.
I ricorrenti pattuiscono che il genitore che anticiperà la spesa dovrà esibire e consegnare la relativa documentazione entro un mese dall'esborso all'altro genitore il quale, entro il mese successivo, dovrà provvedere al rimborso del 50% della spesa.
7. MANTENIMENTO DEL CONIUGE.
I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni contributo al mantenimento personale, essendo ciascuno, indipendente economicamente.
- 5 - 8. CONSENSO ALL'ESPATRIO.
I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio.
9. ACCORDI PATRIMONIALI.
Ciascun coniuge si farà interamente carico di ogni prestito, obbligazione, mutuo, finanziamento dallo stesso personalmente contratto durante il matrimonio e non ancora estinto, impegnandosi affinchè eventuali debiti e/o inadempimenti non gravino anche sull'altro coniuge.
I coniugi pattuiscono che le somme depositate nel conto corrente bancario e/o postale intestato alla sig.ra rimarranno nella sua esclusiva proprietà e disponibilità e, pertanto, Controparte_1 il sig. non potrà rivendicare alcunchè in ordine a detti importi. Parte_1
Inoltre, pattuiscono che le somme depositate nel conto corrente bancario e/o postale intestato al sig. rimarranno nella sua esclusiva proprietà e disponibilità e, pertanto, la Parte_1 sig.ra non potrà rivendicare alcunchè in ordine a detti importi. Controparte_1
I ricorrenti dichiarano, altresì, salvo quanto previsto nella condizione n. 5, di aver regolato tra loro ogni rapporto economico e patrimoniale e di non aver più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altra a qualsiasi titolo e/o ragione.
Gli effetti ed oggetti personali sono stati assegnati secondo appartenenza”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio a Osimo (AN) il 29/07/2006, hanno chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti e la circostanza che le parti vivono già, di fatto, separate dal mese di settembre 2024.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti alle esigenze dell'unica figlia, prossima alla maggiore età.
Non si ravvisa la necessità di procedere d'ufficio, ai sensi dell'art. 743-bis.4, ult. co., c.p.c., all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse, morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (cfr. regolamentazione dei tempi di visita del
- 6 - padre quale genitore non collocatario), il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Nulla deve disporsi in ordine alla casa coniugale in quanto le parti hanno già provveduto alla relativa vendita.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contatto matrimonio a Osimo (AN) il 29/07/2006, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 55, parte 2, serie A dell'anno 2006; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Osimo (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/III/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 7 -