CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 342/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
DI GAETANO LORENZO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4940/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. PFA25068320084667 BOLLO AUTO 2020
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente
-in via preliminare: dichiarare la sospensione del provvedimento di fermo amministrativo;
-nel merito: dichiarare l'avvenuta prescrizione dei crediti vantati da Regione Lombardia peromesso versamento della tassa automobilistica relativa all' anno 2020 di cui all'avviso preventivo di fermo amministrativo emesso da Regione Lombardia e dichiarare la nullità illegittimità dello stesso avviso.
Resistente
Voglia l'Ill.ma Commissione Tributaria adita, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, respingere il ricorso per infondatezza in fatto e diritto delle censure sollevate dalla ricorrente.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), assistita e rappresentata dall'Avv.Giuseppe Difensore_1 con studio in Cantù, ha presentato ricorso contro la comunicazione preventiva di fermo amministrativo emessa dalla Regione Lombardia il 26 settembre 2025 (documento n. PFA25068320084667). L'avviso riguarda il mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2020, pari a euro 511,57.
La ricorrente sostiene che il provvedimento sia nullo o illegittimo, poiché i termini di notificazione sono prescritti, considerando il decorso di tre anni e la sospensione dei termini prevista dall'art. 103 del D.L.
17/03/2020 n. 108. Chiede la sospensione del fermo amministrativo e la dichiarazione di prescrizione dei crediti vantati dalla Regione Lombardia.
In alternativa, è stata presentata un'istanza di reclamo ai sensi dell'art. 17 bis D.L.G.S. 546/92, chiedendo alla Regione Lombardia di annullare o dichiarare nullo l'avviso preventivo di fermo amministrativo.
La Regione Lombardia rappresentata dal Dirigente Nominativo_1, costituitasi in giudizio, afferma che gli atti ACC20–068320084667 e ING20–068320084667 sono stati regolarmente notificati rispettivamente il
12 ottobre 2023 e il 23 aprile 2025, entro i termini previsti dalla normativa. Pertanto i crediti non sono prescritti e chiede il rigetto del ricorso per infondatezza delle argomentazioni della ricorrente.
All'udienza pubblica del 22 gennaio 2026, il ricorso è passato in decisione sulle rassegnate e trascritte conclusioni.
Ragioni di diritto
1.La ricorrente con i motivi di ricorso chiede l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. PFA25068320084667, notificata il 26 settembre 2025, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2020 del veicolo targato Targa_1 La ricorrente sostiene che il diritto dell'ente impositore di richiedere il pagamento sia decaduto per prescrizione, a causa della mancata notifica degli avvisi di accertamento e ingiunzione di pagamento.
La Regione Lombardia, ha prodotto in giudizio gli atti ACC20–068320084667 e ING20–068320084667 i quali sono stati notificati rispettivamente il 12 ottobre 2023 e il 23 aprile 2025, entro i termini previsti dalla normativa.
2.La notifica così come realizzata dalla Regione Lombardia rientra nella cosiddetta “notifica diretta” ove l'Ufficio impositore si avvale del servizio postale. Sulla questione la giurisprudenza di legittimità si è espressa con orientamento sempre più reiterato (Cassazione, pronunce nn. 12083, 10232, 7184, 3254, 2016), affermando che, in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall'ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l'ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie.
L'orientamento citato è stato consolidato dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n.
6586 depositata il 12 marzo 2025, la quale ha riaffermato il principio secondo cui “nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo – come consentito a decorrere dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998 che ha modificato l'art. 14 cit. prevedendo la facoltà degli uffici finanziari di provvedere “direttamente” alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale -, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex plurimis, Cass. n. 2339 del 2021; Cass. n. 29642 del 2019; Cass. n. 8293 del 2018; Cass. n. 12083 del 2016; Cass. n. 17598 del 2010).”
3.In materia di tassa automobilistica l'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Ne consegue che la tassa automobilistica del 2020 non è prescritta posto che l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato il 12 ottobre 2023 a mani della ricorrente che non è stato impugnato e quindi resosi definitivo. L'atto per cui è ricorso, inoltre, è stato notificato il 23 aprile 2025. Le notifiche quindi risultano nei termini di legge.
Considerato che il terzo comma dell'art. 47 ter del D.L.G.S 546/92 dispone che pronuncia in forma semplificata può essere adottata in caso di “manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso”, e che la motivazione della sentenza semplificata può esaurirsi in “un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme”. Accertato che sono trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, le quali non hanno dichiarato di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione. Ricorrendo i presupposti, dichiara inammissibile il ricorso. Alla soccombenza segue la condanna di Ricorrente_1 alla rifusione delle spese di lite liquidate in favore della Regione Lombardia in complessivi euro 500,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez.6, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna Ricorrente_1 alla rifusione delle spese di lite liquidate in favore della Regione Lombardia in complessivi euro 500,00.
Milano, 22 gennaio 2026
Il Giudice
ZO Di AN
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
DI GAETANO LORENZO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4940/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. PFA25068320084667 BOLLO AUTO 2020
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente
-in via preliminare: dichiarare la sospensione del provvedimento di fermo amministrativo;
-nel merito: dichiarare l'avvenuta prescrizione dei crediti vantati da Regione Lombardia peromesso versamento della tassa automobilistica relativa all' anno 2020 di cui all'avviso preventivo di fermo amministrativo emesso da Regione Lombardia e dichiarare la nullità illegittimità dello stesso avviso.
Resistente
Voglia l'Ill.ma Commissione Tributaria adita, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, respingere il ricorso per infondatezza in fatto e diritto delle censure sollevate dalla ricorrente.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), assistita e rappresentata dall'Avv.Giuseppe Difensore_1 con studio in Cantù, ha presentato ricorso contro la comunicazione preventiva di fermo amministrativo emessa dalla Regione Lombardia il 26 settembre 2025 (documento n. PFA25068320084667). L'avviso riguarda il mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2020, pari a euro 511,57.
La ricorrente sostiene che il provvedimento sia nullo o illegittimo, poiché i termini di notificazione sono prescritti, considerando il decorso di tre anni e la sospensione dei termini prevista dall'art. 103 del D.L.
17/03/2020 n. 108. Chiede la sospensione del fermo amministrativo e la dichiarazione di prescrizione dei crediti vantati dalla Regione Lombardia.
In alternativa, è stata presentata un'istanza di reclamo ai sensi dell'art. 17 bis D.L.G.S. 546/92, chiedendo alla Regione Lombardia di annullare o dichiarare nullo l'avviso preventivo di fermo amministrativo.
La Regione Lombardia rappresentata dal Dirigente Nominativo_1, costituitasi in giudizio, afferma che gli atti ACC20–068320084667 e ING20–068320084667 sono stati regolarmente notificati rispettivamente il
12 ottobre 2023 e il 23 aprile 2025, entro i termini previsti dalla normativa. Pertanto i crediti non sono prescritti e chiede il rigetto del ricorso per infondatezza delle argomentazioni della ricorrente.
All'udienza pubblica del 22 gennaio 2026, il ricorso è passato in decisione sulle rassegnate e trascritte conclusioni.
Ragioni di diritto
1.La ricorrente con i motivi di ricorso chiede l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. PFA25068320084667, notificata il 26 settembre 2025, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2020 del veicolo targato Targa_1 La ricorrente sostiene che il diritto dell'ente impositore di richiedere il pagamento sia decaduto per prescrizione, a causa della mancata notifica degli avvisi di accertamento e ingiunzione di pagamento.
La Regione Lombardia, ha prodotto in giudizio gli atti ACC20–068320084667 e ING20–068320084667 i quali sono stati notificati rispettivamente il 12 ottobre 2023 e il 23 aprile 2025, entro i termini previsti dalla normativa.
2.La notifica così come realizzata dalla Regione Lombardia rientra nella cosiddetta “notifica diretta” ove l'Ufficio impositore si avvale del servizio postale. Sulla questione la giurisprudenza di legittimità si è espressa con orientamento sempre più reiterato (Cassazione, pronunce nn. 12083, 10232, 7184, 3254, 2016), affermando che, in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall'ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l'ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie.
L'orientamento citato è stato consolidato dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n.
6586 depositata il 12 marzo 2025, la quale ha riaffermato il principio secondo cui “nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo – come consentito a decorrere dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998 che ha modificato l'art. 14 cit. prevedendo la facoltà degli uffici finanziari di provvedere “direttamente” alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale -, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex plurimis, Cass. n. 2339 del 2021; Cass. n. 29642 del 2019; Cass. n. 8293 del 2018; Cass. n. 12083 del 2016; Cass. n. 17598 del 2010).”
3.In materia di tassa automobilistica l'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Ne consegue che la tassa automobilistica del 2020 non è prescritta posto che l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato il 12 ottobre 2023 a mani della ricorrente che non è stato impugnato e quindi resosi definitivo. L'atto per cui è ricorso, inoltre, è stato notificato il 23 aprile 2025. Le notifiche quindi risultano nei termini di legge.
Considerato che il terzo comma dell'art. 47 ter del D.L.G.S 546/92 dispone che pronuncia in forma semplificata può essere adottata in caso di “manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso”, e che la motivazione della sentenza semplificata può esaurirsi in “un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme”. Accertato che sono trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, le quali non hanno dichiarato di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione. Ricorrendo i presupposti, dichiara inammissibile il ricorso. Alla soccombenza segue la condanna di Ricorrente_1 alla rifusione delle spese di lite liquidate in favore della Regione Lombardia in complessivi euro 500,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez.6, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna Ricorrente_1 alla rifusione delle spese di lite liquidate in favore della Regione Lombardia in complessivi euro 500,00.
Milano, 22 gennaio 2026
Il Giudice
ZO Di AN