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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/08/2025, n. 2710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2710 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. 2072 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rita Rigoni Presidente
dott. Barbara Gallo Consigliere
dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 2072 2024 r.g. promossa da:
( , rappresentato e difeso, come da mandato in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Nardacchione Rosa Carla, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in DO, Piazza Salvemini, n.2
APPELLANTE
contro
( , rappresentata e difesa, come da Controparte_1 C.F._2 mandato in atti, dall'Avv. Furlan Marisa, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Asolo, Via Palladio, n. 1
APPELLATA
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Oggetto: Separazione giudiziale, appello avverso la sentenza del Tribunale di DO n. 1406/2024 del 19.7.2024, pubblicata in data 08/08/2024 1 Conclusioni di parte attrice: “Nel merito in via principale: in accoglimento dei motivi di appello e in totale riforma del capo 3) della sentenza n. 1406/2024 del Tribunale di DO, mandare assolto il signor da qualsivoglia assegno di mantenimento alla signora , non sussistendone i Pt_1 CP_1 presupposti di legge e, per l'effetto dichiarare le parti economicamente autosufficienti;
nel merito in via subordinata: in caso di ritenuta sussistenza dei presupposti per riconoscere un assegno di separazione a favore della signora fermo il periodo temporale da marzo 2019 a CP_1 febbraio 2022, ridurre l'importo eventualmente dovuto dal signor ad una somma inferiore a Pt_1 quanto disposto al capo 3) della sentenza impugnata, secondo quanto ritenuto di giustizia;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni di parte convenuta: “rigettarsi, per i motivi esposti, l'appello interposto da Parte_1
con conferma integrale della Sentenza n° 1406/2024 pronunciata dal Tribunale di DO. -
[...] condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado d'appello”.
Conclusioni del Procuratore Generale: “Visto”.
FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
1.1. ha radicato presso il Tribunale di DO giudizio di separazione n. Controparte_1
2103 2019 r.g. all'esito del quale il giudice di primo grado, con la sentenza oggi impugnata, tra le altre statuizioni, poneva a carico del coniuge il pagamento a favore della Parte_1 CP_1 di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. per €10.000,00 mensili, limitatamente al periodo decorrente dalla data di deposito del ricorso (20.3.2019) fino all'emanazione dei provvedimenti provvisori in sede divorzile (4.2.2022), confermando l'elevata disparità patrimoniale tra le parti e la diversa natura dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione rispetto a quello divorzile.
1.2. La coppia, dopo otto anni di convivenza more uxorio e la nascita di due figli ( nel 1997 Per_1
Per_ ed nel 2000), aveva contratto matrimonio con rito civile nel 2002, avviato una prima separazione nel 2003 e successivamente riconciliatasi.
1.3. Le condizioni di separazione in allora stabilite prevedevano che il padre contribuisse al Per_ mantenimento dei figli ed all'epoca rispettivamente di 5 e di 2 anni, con un assegno di Per_1
€1.600,00 mensili (in ragione di €800,00 per ciascun figlio).
1.4. Con atto notarile del 30.01.2003 il convenuto aveva costituito un fondo patrimoniale destinato a far fronte ai bisogni della famiglia ed, in particolare dei figli, facendovi confluire un appartamento di
2 proprietà sito in DO, Via Briosco n. 2, concesso in locazione ad un canone di €900,00 mensili versato nel proprio conto corrente che utilizzava per le esigenze quotidiane dei figli;
nel 2003, il trasferì alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento di quest'ultima e proprio in Pt_1 esecuzione di quanto convenuto nelle condizioni di separazione (cfr. punto 2 del doc.3), la proprietà della casa coniugale sita in DO, Via Carlo RI n. 14 (rep. 251942, del notaio doc.5 Per_3 allegato al ricorso), oltre alla proprietà esclusiva di tutti gli arredi in essa contenuti.
1.5. Trattasi di un'abitazione di pregio articolata su quattro piani, in centro a DO e, all'epoca, arredata con mobili antichi e opere d'arte, anche di valore, del valore di circa €2.000.000,00 per l'immobile ed €900.000,00 per i mobili, arredi e quadri.
2. Il giudizio di secondo grado.
Avverso tale pronuncia ha promosso appello, chiedendo accertarsi l'insussistenza Parte_1 del diritto del coniuge a percepire il contributo sopra indicato, in subordine in misura inferiore a quella determinata in primo grado.
2.1. Quale primo motivo di censura l'appellante deduce vizio di motivazione ed errata applicazione dell'art. 156 c.c. in ordine alla valutazione della condizione economica del sig. ; violazione Pt_1 dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per omissione di fatti decisivi.
2.1.bis Il Tribunale, secondo la prospettazione del ricorrente, non avrebbe effettuato la necessaria valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione, motivando con un mero richiamo ai provvedimenti provvisori, basati su dati attinenti un tempo lontano, certamente non attuali, quali il numero di interventi chirurgici svolti in passato, nonché il valore della casa coniugale “simulatamente ceduta alla moglie”, l'asserito tenore di vita serbato in costanza di matrimonio (viaggi all'estero e scuole di inglese per i figli), la capacità di spesa dell'appellante, gli accertamenti tributari sui redditi asseritamente non dichiarati rispetto ai quali il
Pubblico Ministero di Milano avrebbe chiesto l'archiviazione.
2.1. ter. Evidenzia altresì la non rilevanza della residenza a Londra e la piena validità ed efficacia della costituzione del trust nonché dei conferimenti apportati dai genitori dell'appellante CP_2
(sentenza n. 1525/2024 pubblicata il 6.08.2024 - Corte d'Appello di Venezia – R.G. N. 2/2022); pertanto i beni conferiti nel trust non sarebbero, dunque, riferibili all'appellante (come erroneamente motivato anche in sentenza) che, quale beneficiario, gode di una mera aspettativa di diritto.
2.1 quater. Rileva altresì l'intervenuta assoluzione da parte del Tribunale di DO in ordine al reato di cui all'art. 570 bis c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare) e l'accoglimento
3 dell'opposizione all'azione monitoria promossa dalla resistente (Tribunale di DO sentenza n.
2009/21 dep. il 14.11.2021, rg. Appello n. 875 2022).
2.2. Quale secondo motivo di impugnazione l'appellante deduce vizio di motivazione ed errata applicazione dell'art. 156 c.c. per omessa considerazione delle condizioni economiche di
[...]
; violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. CP_1
2.2 bis. Invero, il giudice di prime cure avrebbe completamente omesso di considerare le condizioni della richiedente l'assegno, mancando, per l'effetto, una reale valutazione comparativa delle rispettive posizioni, in palese violazione dell'art. 156 c.c. che, impone al giudice del merito di valutare ed esaminare in primo luogo le condizioni economiche e patrimoniali del richiedente l'assegno.
2.2.ter. Invero deduce che , sino alla sentenza non definitiva di divorzio, prestava attività CP_1 lavorativa come dipendente con contratto a tempo indeterminato presso Villa ED s.r.l. con mansioni di responsabile contabile-amministrativo, dal quale percepiva €. 2.500,00 netti mensili, oltre premi di produzione, era intestataria di molteplici immobili messi con profitto a rendita,(doc. 4), per circa complessivi €2.500,00 mensili, oltre il canone di € 900,00 mensili per la locazione dell'immobile sito a DO in via Briosco n. 4, intestato al dottor , a destinato dai coniugi Pt_1 nel fondo patrimoniale (doc. n. 34), canoni a tutt'oggi dalla stessa percepiti anche come delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. sugli importi dovuti a titolo di mantenimento;
gode della casa coniugale, di cui è intestataria e che le è stata assegnata in godimento, collocata dentro le mura storiche del centro di DO, di assoluto pregio, completamente arredata e senza oneri;
che in data
19.05.2022, non appena pronunciata la sentenza sullo status di divorzio (17.05.2022), la stessa ha reso dimissioni volontarie per giusta causa (doc. 123).
2.2. quater. Dalla lettura dell'ultima dichiarazione dei redditi anno 2023 (doc. 132) risulterebbe un reddito complessivo di € 36.042,00, che rapportato su 12 mesi al netto dell'imposizione, porterebbe ad un reddito di € 2.077,75 mensili netti. Al quadro RB si evincono, inoltre, i redditi derivanti dai molteplici immobili in locazione, a conferma dell'ampio patrimonio a lei intestato, ma non considerato in sentenza.
2.3. Quale terzo motivo di doglianza evidenzia errata e, in parte, completamente omessa valutazione delle risultanze istruttorie, violazione dell'art. 115 c.p.c., contraddittorietà della motivazione in particolare delle deposizioni testimoniali e della mancata valorizzazione degli esiti della relazione redatta da parte della Guardia di Finanza disposta nel giudizio divorzile ed acquisita agli atti.
2.3.bis. Precisa che il dott. avrebbe cessato da tempo ogni pregressa collaborazione (cfr. doc. Pt_1
13) e che sarebbe inconferente e non probante il richiamo al sito web dell'appellante, utilizzato come
4 strumento di promozione pubblicitaria, per allargare il possibile bacino di utenti che, poi, vengono veicolati solo su Villa ED.
3.Si è costituita la quale ha instato per il rigetto del gravame. Controparte_1
3.1. Quanto al primo motivo deduce come il sig. abbia un curriculum professionale Pt_1
d'eccellenza (con oltre 12.000 interventi e masters internazionali), dato attuale, peraltro mai confutato ed ammesso con valenza confessoria anche nel sito web del professionista e che l'appellante continuerebbe tuttora a svolgere la professione di chirurgo estetico, non essendo emersa né comprovata alcuna diversa circostanza contraria.
3.1.bis. Richiama sul punto le motivazioni già espresse dalla Corte d'Appello di Venezia nel decreto n. 670/2020 emesso in sede di reclamo dei provvedimenti presidenziali, confermati integralmente.
3.1.ter. Ribadisce che la situazione reddituale che rappresenta (richiamando esclusivamente Pt_1 le dichiarazioni reddituali presentate in Italia ed in Inghilterra) è totalmente inattendibile in quanto non rispondente alle sue reali capacità economiche nonché alle cointeressenze nelle svariate società
e patrimoni di cui è titolare effettivo (in primis, Villa ED SR, RI SR, Black & White Rose
Ltd ed il patrimonio conferito nel Trust Orchidea), che la casa coniugale sita in DO, del valore di
€2.000.000,00, oltre €900.000,00 di arredi ed opere d'arte, non è più in proprietà della parte appellata per effetto della sentenza n. 2434/2016 del Tribunale di Vicenza, passata in giudicato (doc. 23), con la quale è stata dichiarata la nullità per simulazione assoluta del relativo atto di trasferimento immobiliare e la cui assegnazione è stata valutata dal Tribunale nella quantificazione dell'assegno.
3.1. quater. Conferma l'elevato tenore di vita goduto dalle parti in costanza di matrimonio.
3.1. quinquies. Quanto alla capacità reddituale dell'appellante, evidenzia che lo stesso , nel Pt_1 costituirsi nel procedimento per separazione, aveva documentato l'esistenza di debiti con il Fisco nel
2019 superiori ad € 4.900.000,00 in relazione a cartelle/avvisi di accertamento risalenti anche al
2018/2019, vale a dire proprio le annualità immediatamente precedenti l'introduzione del giudizio
(cfr. doc.2 di parte convenuta). Documenta che l'Agenzia delle Entrate ha dato esecuzione all'attività di accertamento con l'iscrizione di ipoteca n° 42 del 15.2.2019 per €5.205.370,44 su beni immobili siti in DO (doc.31), la notifica di pignoramento presso terzi del 22.7.2019 ai danni dello stesso
, (doc.32); richiama un debito di nei confronti di Parte_1 Parte_1 [...]
per l'importo di “Euro 3.053.382,45, comprensivo degli interessi di mora e Controparte_3 oneri di riscossione calcolati alla data del 22/07/2019” in relazione alle cartelle ed avvisi di accertamento risalenti agli anni 2012, 2015, 2016, 2017 e 2018.
5 3.2. Quanto al secondo e terzo motivo deduce come il Tribunale abbia correttamente valutato anche la condizione patrimoniale della sig.ra e le prove orali espletate. CP_1
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24.2.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
4. L'appello è infondato per i motivi che seguono.
4.1. Il primo motivo, relativo alle condizioni economico patrimoniali di , deve Parte_1 essere rigettato.
4.1.bis. Deve premettersi che l'art. 156, c.1, c.c. stabilisce che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri. Il comma secondo prevede che l'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato.
4.1.ter. La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati", cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. 12196/2017).
4.1. quater. Il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato, non limitandosi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso, la percezione di redditi occultati al fisco, che possono essere portati ad emersione attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o l'espletamento di una consulenza tecnica (cfr. Cass. 32342/2024;22616/22;9915/2007).
6 4.1 quinquies. L'appellante, dopo aver conseguito la laurea in medicina presso l'Università di DO nel 1982, dal 1987 ha svolto e svolge tutt'ora la professione di chirurgo estetico e plastico in regime privatistico, dal 2007 la presso la (gestita dalla società Villa ED s.r.l. di cui Controparte_4
è stato amministratore unico e direttore sanitario), sita in DO, via Cernaia, n. 12, (nelle giornate del lunedì e giovedì), sia presso altri studi in Roma, Milano, Trento e Bologna, raggiungendo una consolidata esperienza e fama internazionale dichiarando di aver svolto oltre 12.000 interventi (cfr. docc. 8 e 14 primo grado).
4.1. sexies. Le attrezzature ed apparecchiature medicali utilizzati dalla clinica e l'immobile di DO,
Via Cernaia nel quale l'attività è esercitata sono di proprietà di altra società, RI SR (doc. 12), anch'essa esclusivamente riferibile al ancorché le quote siano parimenti vincolate in trust. Pt_1
Inoltre Villa ED SR corrisponde mensilmente alla RI SR un canone di €11.000,00 per l'occupazione dell'immobile ed altri €2.000,00 quale corrispettivo per l'impiego delle attrezzature medicali.
4.1. septies. Rileva la Corte come il Tribunale di primo grado abbia correttamente valutato le condizioni economico patrimoniali dello , non ritenendo le dichiarazioni fiscali agli atti Pt_1 idonee a documentare il dato (da cui emerge un reddito imponibile annuo dichiarato in Italia nel 2022 per €2.383,00 ed £ 18.000,00 (pari ad €21.049,00) nel Regno Unito, sub. doc.29), ma valutando complessivamente tutti gli indicatori rilevanti a fini presuntivi come, ad esempio, le spese sostenute per lo studio dei figli, le vacanze in località rinomate, la colf, i ristoranti, le polizze assicurative, gli importi quantificati da parte dell'Agenzia delle Entrate a titolo di imposte e tasse non versate all'Erario, infine il fatto di operare non direttamente ma per il tramite di società (in particolare Villa
ED e RI s.r.l.) fittiziamente intestate a terzi.
La riferibilità di tali società (e di altri beni) al ricorrente risulta tanto dagli accertamenti dell'Agenzia delle entrate (PVC e avviso di accertamento prodotti sub 15 e 16 da parte resistente) quanto dalle sentenze n. 2434/2016 e n. 2149/2021 del Tribunale di Vicenza, con le quali sono state dichiarate, oltre alla nullità dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale di data 30.1.2003 nel quale era confluito l'immobile di DO via Briosco e l'atto di trasferimento di immobile di data 30.1.2003 con cui aveva ceduto a la proprietà della casa coniugale di via RI, la nullità del Pt_1 CP_1 trust Orchidea con attribuzione dei beni ivi segregati (beni immobili e appunto le quote di Villa ED srl e di RI srl) alla persona del : dalle medesime sentenze risulta anche la riferibilità al Pt_1
, come detto, di un cospicuo patrimonio immobiliare comprendente la casa coniugale e Pt_1 immobili siti a DO, Brogliano, Valdagno e Verona e la gestione e i proventi delle società Villa
ED e RI srl.
7 4.1. octies Come già esposto il sig. risulta destinatario di avvisi di accertamento per imposte Pt_1
e tasse non evase per €4.900.000,00 nel solo 2019 e nei periodi di imposta dal 2012 al 2018 per importi superiori a tre milioni di euro.
4.1. nonies. La capacità di spesa dell'appellante è stata correttamente documentata da parte appellata: Per_ a titolo esemplificativo il 13.10.2023 ha versato alla figlia £.15.000,00 (corrispondenti Pt_1
a circa €17.400,00) “solo” per aiuto nelle spese universitarie (doc.138), il 20.9.2021 £ 12.000,00
(circa €14.000,00) in unica soluzione (doc.127), in soli sei mesi (da settembre 2019 a febbraio 2020) Per_ le spese sostenute dal padre per gli studi a Londra di sono state di ben €26.059,50 (doc.107); nel mese di marzo 2020 ha rinnovato la sua polizza assicurativa per la responsabilità Pt_1 CP_5 civile professionale con pagamento del premio per €14.742,00, (doc.94).
4.1. decies. Inoltre egli è beneficiario del trust Orchidea, costituito nel 2011 dai di lui genitori - anno in cui trasferisce la sola residenza formale a Londra- nel quale è confluito e vincolato tutto Pt_1 il suo patrimonio mobiliare ed immobiliare, allo scopo di eludere le ragioni creditorie e del fisco, per come confermato anche dalla sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1545/2024 che, sebbene ha riformato la sentenza n. 2149 2021, per mancata proposizione della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., al paragrafo 4 ha incidenter tantum comunque confermato lo scopo fraudolento sotteso all'operazione contrattuale di conferimento immobiliare.
4.1. undecies. L'appellante risulta attualmente prestare attività come dipendente per società di diritto inglese, dapprima la ET AU Clinic Ltd e poi fino all'attualità la Black & White Rose Ltd, società che percepisce la maggior parte degli incassi di Villa ED;
deve altresì essere considerato titolare effettivo (dominus) delle società Villa ED SR, RI SR, Black & White Rose Ltd, formalmente intestate ad altri soggetti, per come accertato dall'Agenzia delle Entrate nel 2016 (docc. nn. 15 e 16 di primo grado ). CP_1
4.1.duodecies.Quanto all'intervenuta richiesta di archiviazione (doc.n. 11), deve osservarsi che non risulta l'esito di tale procedimento e che comunque trattasi di fattispecie afferente ad omissione IRES ed IVA per l'anno d'imposta 2011 (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000) non costituente più ipotesi di reato ai sensi del D.Lgs. n. 158/2015, omissione comunque rilevante ai fini tributari.
4.1.terdecies. Del pari inconferente rispetto al thema decidendum è la dedotta intervenuta assoluzione da parte del Tribunale di DO in ordine al reato di cui all'art. 570 bis c.p. (peraltro non prodotta) né l'accoglimento dell'opposizione all'azione monitoria promossa dalla resistente (Tribunale di
DO sentenza n. 2009/21 dep. il 14.11.2021, rg. Appello n. 875 2022), afferendo quest'ultima decisione a questioni formali e non anche alla sussistenza del diritto al mantenimento ex art. 156 c.c..
8 4.1.quaterdecies. Il Tribunale ha altresì tenuto conto dell'assegnazione della casa coniugale alla
, immobile non più di sua esclusiva proprietà, per effetto della dichiarata nullità del CP_1 trasferimento in suo favore da parte del Tribunale di Vicenza, giusta sentenza n. 2434/2016, sopra citata, passata in giudicato (doc. 23).
L'elevato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio deve confermarsi non solo per le specifiche allegazioni assertive e documentali della , non contestate dal convenuto in primo grado, ma CP_1 anche per il solo fatto che l'immobile adibito a casa coniugale ha un valore di almeno 2 milioni di euro e non è gravato da oneri.
4.2. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
4.2.bis. In via preliminare deve osservarsi che parte appellata ha rassegnato le dimissioni il 17.5.2022, vale a dire in epoca successiva al perimetro temporale oggetto di valutazione, con conseguente irrilevanza della prospettata questione.
Il Tribunale ha invero tenuto conto di tutti i redditi percepiti dalla sig.ra sia da lavoro (€2.000 CP_1 mensili) sia da locazione (€23.000 lordi annuali), oltre all'assegnazione della casa coniugale.
4.3. Ciò posto deve essere altresì rigettato il terzo profilo di censura.
4.3.bis. La relazione della Guardia di Finanza, in quanto di formazione successiva (maggio 2023) allo spirare dei termini ex art. 183 c.p.c., acquisita agli atti (doc. n.136-137 primo grado), sebbene CP_1 ammissibile, è comunque irrilevante ai fini di comprovare l'effettiva capacità patrimoniale e reddituale del soggetto per le ragioni già esposte, posto che i dati in essa rappresentati debbono essere integrati gli indicatori presuntivi sopra già citati.
4.3 ter. Invero lo non risulta intestatario di automezzi e motocicli, né titolare di conti correnti Pt_1
e/o deposito titoli, ma proprietario di due unità abitative (appartamento ed autorimessa) ubicate nel
Comune di DO, oltre ad una quota di 1/50 di altro immobile;
il reddito d'impresa della ED
s.r.l. per l'anno d'imposta 2021 è pari ad €80.685 e quello di RI s.r.l. ammonta ad €91.665,00; i redditi percepiti in Italia imputati al Trust Orchidea sono pari ad €2.382,00 annuali.
4.3. quater. Tali risultanze, si ripete, sono in linea con quanto dedotto dall'appellante per i periodi d'imposta precedenti ed incompatibili con la capacità di spesa ed il tenore di vita accertato in primo grado, per come correttamente indicato dal Tribunale di DO e dalla Corte d'Appello di Venezia.
9 4.3.quinquies. Quanto all'effettiva prestazione di attività di lavoro sia nello studio di DO che in altre città, deve richiamarsi in primis quanto già dedotto da questa Corte nel decreto n. 670/2020, nel quale si affermava “all'esame del telepass dell'autovettura risultava trasferimenti in varie città italiane estranee a Villa ED e dalle quali inferirsi lo svolgimento di ulteriori attività mediche per il ”, in secondo luogo quanto allegato, con valore confessorio, dallo stesso nella Pt_1 Pt_1 comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio n. 2/2022 radicato presso la Corte
d'Appello di Venezia (doc. n. 131 ), laddove, a pagina 3, si legge: “l'esponente è presente CP_1 presso la struttura Villa ED di DO due giorni alla settimana su cinque lavorativi perché svolge la propria attività professionale sia in Italia che all'estero, come risulta ad esempio dal verbale di prova testimoniale (testi , e ) resa Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 all'udienza svoltasi il 9.3.2022 nell'ambito del procedimento per separazione dei coniugi
[...]
n. 2109/2019 r.g. innanzi al Tribunale di DO” nonché da quanto dichiarato dai testi Pt_2
e Tes_1 Tes_2
4.3. sexies. Inoltre, all'udienza presidenziale del 27.9.2019 affermava di utilizzare “un'auto Pt_1 in leasing, un'Audi A 4; Villa ED paga il canone del leasing)”. Successivamente l'autovettura è stata sostituita con un'Audi A6, sempre intestata a Villa ED SR (doc. 122 e 123); la spesa sostenuta da Villa ED SR per telepass dell'auto utilizzata da (doc.53) conferma la frequenza degli Pt_1 spostamenti del chirurgo nella rete autostradale italiana (nello specifico, per ciascuna mensilità del
2017 e per un totale annuo di €4.117,84), a riprova degli spostamenti settimanali per operare nelle cliniche in Italia (Milano, Roma, Bologna e DO). Anche i verbali di infrazione al codice della strada (docc. 92,93) ulteriormente comprovano i trasferimenti abituali di . Pt_1
5. L'appello pertanto deve essere rigettato.
5.1.Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di bassa difficoltà di valore indeterminabile, tenuto conto della non particolare complessità del caso trattato, con riconoscimento per la fase decisionale del solo compenso previsto per la precisazione delle conclusioni nel rito camerale, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
5.2.Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
10
P.Q. M.
La Corte D'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di DO n. 1406/2024 del 19.7.2024, pubblicata in data 08/08/2024, non notificata;
2. condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata Parte_1 delle spese di lite di secondo grado, spese liquidate in €5.200,00, Controparte_1 oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto;
4. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 18.3.2025
Il Consigliere Estensore La Presidente
dott.ssa Silvia Franzoso dott.ssa Rita Rigoni
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rita Rigoni Presidente
dott. Barbara Gallo Consigliere
dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 2072 2024 r.g. promossa da:
( , rappresentato e difeso, come da mandato in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Nardacchione Rosa Carla, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in DO, Piazza Salvemini, n.2
APPELLANTE
contro
( , rappresentata e difesa, come da Controparte_1 C.F._2 mandato in atti, dall'Avv. Furlan Marisa, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Asolo, Via Palladio, n. 1
APPELLATA
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Oggetto: Separazione giudiziale, appello avverso la sentenza del Tribunale di DO n. 1406/2024 del 19.7.2024, pubblicata in data 08/08/2024 1 Conclusioni di parte attrice: “Nel merito in via principale: in accoglimento dei motivi di appello e in totale riforma del capo 3) della sentenza n. 1406/2024 del Tribunale di DO, mandare assolto il signor da qualsivoglia assegno di mantenimento alla signora , non sussistendone i Pt_1 CP_1 presupposti di legge e, per l'effetto dichiarare le parti economicamente autosufficienti;
nel merito in via subordinata: in caso di ritenuta sussistenza dei presupposti per riconoscere un assegno di separazione a favore della signora fermo il periodo temporale da marzo 2019 a CP_1 febbraio 2022, ridurre l'importo eventualmente dovuto dal signor ad una somma inferiore a Pt_1 quanto disposto al capo 3) della sentenza impugnata, secondo quanto ritenuto di giustizia;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni di parte convenuta: “rigettarsi, per i motivi esposti, l'appello interposto da Parte_1
con conferma integrale della Sentenza n° 1406/2024 pronunciata dal Tribunale di DO. -
[...] condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado d'appello”.
Conclusioni del Procuratore Generale: “Visto”.
FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
1.1. ha radicato presso il Tribunale di DO giudizio di separazione n. Controparte_1
2103 2019 r.g. all'esito del quale il giudice di primo grado, con la sentenza oggi impugnata, tra le altre statuizioni, poneva a carico del coniuge il pagamento a favore della Parte_1 CP_1 di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. per €10.000,00 mensili, limitatamente al periodo decorrente dalla data di deposito del ricorso (20.3.2019) fino all'emanazione dei provvedimenti provvisori in sede divorzile (4.2.2022), confermando l'elevata disparità patrimoniale tra le parti e la diversa natura dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione rispetto a quello divorzile.
1.2. La coppia, dopo otto anni di convivenza more uxorio e la nascita di due figli ( nel 1997 Per_1
Per_ ed nel 2000), aveva contratto matrimonio con rito civile nel 2002, avviato una prima separazione nel 2003 e successivamente riconciliatasi.
1.3. Le condizioni di separazione in allora stabilite prevedevano che il padre contribuisse al Per_ mantenimento dei figli ed all'epoca rispettivamente di 5 e di 2 anni, con un assegno di Per_1
€1.600,00 mensili (in ragione di €800,00 per ciascun figlio).
1.4. Con atto notarile del 30.01.2003 il convenuto aveva costituito un fondo patrimoniale destinato a far fronte ai bisogni della famiglia ed, in particolare dei figli, facendovi confluire un appartamento di
2 proprietà sito in DO, Via Briosco n. 2, concesso in locazione ad un canone di €900,00 mensili versato nel proprio conto corrente che utilizzava per le esigenze quotidiane dei figli;
nel 2003, il trasferì alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento di quest'ultima e proprio in Pt_1 esecuzione di quanto convenuto nelle condizioni di separazione (cfr. punto 2 del doc.3), la proprietà della casa coniugale sita in DO, Via Carlo RI n. 14 (rep. 251942, del notaio doc.5 Per_3 allegato al ricorso), oltre alla proprietà esclusiva di tutti gli arredi in essa contenuti.
1.5. Trattasi di un'abitazione di pregio articolata su quattro piani, in centro a DO e, all'epoca, arredata con mobili antichi e opere d'arte, anche di valore, del valore di circa €2.000.000,00 per l'immobile ed €900.000,00 per i mobili, arredi e quadri.
2. Il giudizio di secondo grado.
Avverso tale pronuncia ha promosso appello, chiedendo accertarsi l'insussistenza Parte_1 del diritto del coniuge a percepire il contributo sopra indicato, in subordine in misura inferiore a quella determinata in primo grado.
2.1. Quale primo motivo di censura l'appellante deduce vizio di motivazione ed errata applicazione dell'art. 156 c.c. in ordine alla valutazione della condizione economica del sig. ; violazione Pt_1 dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per omissione di fatti decisivi.
2.1.bis Il Tribunale, secondo la prospettazione del ricorrente, non avrebbe effettuato la necessaria valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione, motivando con un mero richiamo ai provvedimenti provvisori, basati su dati attinenti un tempo lontano, certamente non attuali, quali il numero di interventi chirurgici svolti in passato, nonché il valore della casa coniugale “simulatamente ceduta alla moglie”, l'asserito tenore di vita serbato in costanza di matrimonio (viaggi all'estero e scuole di inglese per i figli), la capacità di spesa dell'appellante, gli accertamenti tributari sui redditi asseritamente non dichiarati rispetto ai quali il
Pubblico Ministero di Milano avrebbe chiesto l'archiviazione.
2.1. ter. Evidenzia altresì la non rilevanza della residenza a Londra e la piena validità ed efficacia della costituzione del trust nonché dei conferimenti apportati dai genitori dell'appellante CP_2
(sentenza n. 1525/2024 pubblicata il 6.08.2024 - Corte d'Appello di Venezia – R.G. N. 2/2022); pertanto i beni conferiti nel trust non sarebbero, dunque, riferibili all'appellante (come erroneamente motivato anche in sentenza) che, quale beneficiario, gode di una mera aspettativa di diritto.
2.1 quater. Rileva altresì l'intervenuta assoluzione da parte del Tribunale di DO in ordine al reato di cui all'art. 570 bis c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare) e l'accoglimento
3 dell'opposizione all'azione monitoria promossa dalla resistente (Tribunale di DO sentenza n.
2009/21 dep. il 14.11.2021, rg. Appello n. 875 2022).
2.2. Quale secondo motivo di impugnazione l'appellante deduce vizio di motivazione ed errata applicazione dell'art. 156 c.c. per omessa considerazione delle condizioni economiche di
[...]
; violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. CP_1
2.2 bis. Invero, il giudice di prime cure avrebbe completamente omesso di considerare le condizioni della richiedente l'assegno, mancando, per l'effetto, una reale valutazione comparativa delle rispettive posizioni, in palese violazione dell'art. 156 c.c. che, impone al giudice del merito di valutare ed esaminare in primo luogo le condizioni economiche e patrimoniali del richiedente l'assegno.
2.2.ter. Invero deduce che , sino alla sentenza non definitiva di divorzio, prestava attività CP_1 lavorativa come dipendente con contratto a tempo indeterminato presso Villa ED s.r.l. con mansioni di responsabile contabile-amministrativo, dal quale percepiva €. 2.500,00 netti mensili, oltre premi di produzione, era intestataria di molteplici immobili messi con profitto a rendita,(doc. 4), per circa complessivi €2.500,00 mensili, oltre il canone di € 900,00 mensili per la locazione dell'immobile sito a DO in via Briosco n. 4, intestato al dottor , a destinato dai coniugi Pt_1 nel fondo patrimoniale (doc. n. 34), canoni a tutt'oggi dalla stessa percepiti anche come delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. sugli importi dovuti a titolo di mantenimento;
gode della casa coniugale, di cui è intestataria e che le è stata assegnata in godimento, collocata dentro le mura storiche del centro di DO, di assoluto pregio, completamente arredata e senza oneri;
che in data
19.05.2022, non appena pronunciata la sentenza sullo status di divorzio (17.05.2022), la stessa ha reso dimissioni volontarie per giusta causa (doc. 123).
2.2. quater. Dalla lettura dell'ultima dichiarazione dei redditi anno 2023 (doc. 132) risulterebbe un reddito complessivo di € 36.042,00, che rapportato su 12 mesi al netto dell'imposizione, porterebbe ad un reddito di € 2.077,75 mensili netti. Al quadro RB si evincono, inoltre, i redditi derivanti dai molteplici immobili in locazione, a conferma dell'ampio patrimonio a lei intestato, ma non considerato in sentenza.
2.3. Quale terzo motivo di doglianza evidenzia errata e, in parte, completamente omessa valutazione delle risultanze istruttorie, violazione dell'art. 115 c.p.c., contraddittorietà della motivazione in particolare delle deposizioni testimoniali e della mancata valorizzazione degli esiti della relazione redatta da parte della Guardia di Finanza disposta nel giudizio divorzile ed acquisita agli atti.
2.3.bis. Precisa che il dott. avrebbe cessato da tempo ogni pregressa collaborazione (cfr. doc. Pt_1
13) e che sarebbe inconferente e non probante il richiamo al sito web dell'appellante, utilizzato come
4 strumento di promozione pubblicitaria, per allargare il possibile bacino di utenti che, poi, vengono veicolati solo su Villa ED.
3.Si è costituita la quale ha instato per il rigetto del gravame. Controparte_1
3.1. Quanto al primo motivo deduce come il sig. abbia un curriculum professionale Pt_1
d'eccellenza (con oltre 12.000 interventi e masters internazionali), dato attuale, peraltro mai confutato ed ammesso con valenza confessoria anche nel sito web del professionista e che l'appellante continuerebbe tuttora a svolgere la professione di chirurgo estetico, non essendo emersa né comprovata alcuna diversa circostanza contraria.
3.1.bis. Richiama sul punto le motivazioni già espresse dalla Corte d'Appello di Venezia nel decreto n. 670/2020 emesso in sede di reclamo dei provvedimenti presidenziali, confermati integralmente.
3.1.ter. Ribadisce che la situazione reddituale che rappresenta (richiamando esclusivamente Pt_1 le dichiarazioni reddituali presentate in Italia ed in Inghilterra) è totalmente inattendibile in quanto non rispondente alle sue reali capacità economiche nonché alle cointeressenze nelle svariate società
e patrimoni di cui è titolare effettivo (in primis, Villa ED SR, RI SR, Black & White Rose
Ltd ed il patrimonio conferito nel Trust Orchidea), che la casa coniugale sita in DO, del valore di
€2.000.000,00, oltre €900.000,00 di arredi ed opere d'arte, non è più in proprietà della parte appellata per effetto della sentenza n. 2434/2016 del Tribunale di Vicenza, passata in giudicato (doc. 23), con la quale è stata dichiarata la nullità per simulazione assoluta del relativo atto di trasferimento immobiliare e la cui assegnazione è stata valutata dal Tribunale nella quantificazione dell'assegno.
3.1. quater. Conferma l'elevato tenore di vita goduto dalle parti in costanza di matrimonio.
3.1. quinquies. Quanto alla capacità reddituale dell'appellante, evidenzia che lo stesso , nel Pt_1 costituirsi nel procedimento per separazione, aveva documentato l'esistenza di debiti con il Fisco nel
2019 superiori ad € 4.900.000,00 in relazione a cartelle/avvisi di accertamento risalenti anche al
2018/2019, vale a dire proprio le annualità immediatamente precedenti l'introduzione del giudizio
(cfr. doc.2 di parte convenuta). Documenta che l'Agenzia delle Entrate ha dato esecuzione all'attività di accertamento con l'iscrizione di ipoteca n° 42 del 15.2.2019 per €5.205.370,44 su beni immobili siti in DO (doc.31), la notifica di pignoramento presso terzi del 22.7.2019 ai danni dello stesso
, (doc.32); richiama un debito di nei confronti di Parte_1 Parte_1 [...]
per l'importo di “Euro 3.053.382,45, comprensivo degli interessi di mora e Controparte_3 oneri di riscossione calcolati alla data del 22/07/2019” in relazione alle cartelle ed avvisi di accertamento risalenti agli anni 2012, 2015, 2016, 2017 e 2018.
5 3.2. Quanto al secondo e terzo motivo deduce come il Tribunale abbia correttamente valutato anche la condizione patrimoniale della sig.ra e le prove orali espletate. CP_1
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24.2.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
4. L'appello è infondato per i motivi che seguono.
4.1. Il primo motivo, relativo alle condizioni economico patrimoniali di , deve Parte_1 essere rigettato.
4.1.bis. Deve premettersi che l'art. 156, c.1, c.c. stabilisce che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri. Il comma secondo prevede che l'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato.
4.1.ter. La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati", cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. 12196/2017).
4.1. quater. Il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato, non limitandosi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso, la percezione di redditi occultati al fisco, che possono essere portati ad emersione attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o l'espletamento di una consulenza tecnica (cfr. Cass. 32342/2024;22616/22;9915/2007).
6 4.1 quinquies. L'appellante, dopo aver conseguito la laurea in medicina presso l'Università di DO nel 1982, dal 1987 ha svolto e svolge tutt'ora la professione di chirurgo estetico e plastico in regime privatistico, dal 2007 la presso la (gestita dalla società Villa ED s.r.l. di cui Controparte_4
è stato amministratore unico e direttore sanitario), sita in DO, via Cernaia, n. 12, (nelle giornate del lunedì e giovedì), sia presso altri studi in Roma, Milano, Trento e Bologna, raggiungendo una consolidata esperienza e fama internazionale dichiarando di aver svolto oltre 12.000 interventi (cfr. docc. 8 e 14 primo grado).
4.1. sexies. Le attrezzature ed apparecchiature medicali utilizzati dalla clinica e l'immobile di DO,
Via Cernaia nel quale l'attività è esercitata sono di proprietà di altra società, RI SR (doc. 12), anch'essa esclusivamente riferibile al ancorché le quote siano parimenti vincolate in trust. Pt_1
Inoltre Villa ED SR corrisponde mensilmente alla RI SR un canone di €11.000,00 per l'occupazione dell'immobile ed altri €2.000,00 quale corrispettivo per l'impiego delle attrezzature medicali.
4.1. septies. Rileva la Corte come il Tribunale di primo grado abbia correttamente valutato le condizioni economico patrimoniali dello , non ritenendo le dichiarazioni fiscali agli atti Pt_1 idonee a documentare il dato (da cui emerge un reddito imponibile annuo dichiarato in Italia nel 2022 per €2.383,00 ed £ 18.000,00 (pari ad €21.049,00) nel Regno Unito, sub. doc.29), ma valutando complessivamente tutti gli indicatori rilevanti a fini presuntivi come, ad esempio, le spese sostenute per lo studio dei figli, le vacanze in località rinomate, la colf, i ristoranti, le polizze assicurative, gli importi quantificati da parte dell'Agenzia delle Entrate a titolo di imposte e tasse non versate all'Erario, infine il fatto di operare non direttamente ma per il tramite di società (in particolare Villa
ED e RI s.r.l.) fittiziamente intestate a terzi.
La riferibilità di tali società (e di altri beni) al ricorrente risulta tanto dagli accertamenti dell'Agenzia delle entrate (PVC e avviso di accertamento prodotti sub 15 e 16 da parte resistente) quanto dalle sentenze n. 2434/2016 e n. 2149/2021 del Tribunale di Vicenza, con le quali sono state dichiarate, oltre alla nullità dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale di data 30.1.2003 nel quale era confluito l'immobile di DO via Briosco e l'atto di trasferimento di immobile di data 30.1.2003 con cui aveva ceduto a la proprietà della casa coniugale di via RI, la nullità del Pt_1 CP_1 trust Orchidea con attribuzione dei beni ivi segregati (beni immobili e appunto le quote di Villa ED srl e di RI srl) alla persona del : dalle medesime sentenze risulta anche la riferibilità al Pt_1
, come detto, di un cospicuo patrimonio immobiliare comprendente la casa coniugale e Pt_1 immobili siti a DO, Brogliano, Valdagno e Verona e la gestione e i proventi delle società Villa
ED e RI srl.
7 4.1. octies Come già esposto il sig. risulta destinatario di avvisi di accertamento per imposte Pt_1
e tasse non evase per €4.900.000,00 nel solo 2019 e nei periodi di imposta dal 2012 al 2018 per importi superiori a tre milioni di euro.
4.1. nonies. La capacità di spesa dell'appellante è stata correttamente documentata da parte appellata: Per_ a titolo esemplificativo il 13.10.2023 ha versato alla figlia £.15.000,00 (corrispondenti Pt_1
a circa €17.400,00) “solo” per aiuto nelle spese universitarie (doc.138), il 20.9.2021 £ 12.000,00
(circa €14.000,00) in unica soluzione (doc.127), in soli sei mesi (da settembre 2019 a febbraio 2020) Per_ le spese sostenute dal padre per gli studi a Londra di sono state di ben €26.059,50 (doc.107); nel mese di marzo 2020 ha rinnovato la sua polizza assicurativa per la responsabilità Pt_1 CP_5 civile professionale con pagamento del premio per €14.742,00, (doc.94).
4.1. decies. Inoltre egli è beneficiario del trust Orchidea, costituito nel 2011 dai di lui genitori - anno in cui trasferisce la sola residenza formale a Londra- nel quale è confluito e vincolato tutto Pt_1 il suo patrimonio mobiliare ed immobiliare, allo scopo di eludere le ragioni creditorie e del fisco, per come confermato anche dalla sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1545/2024 che, sebbene ha riformato la sentenza n. 2149 2021, per mancata proposizione della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., al paragrafo 4 ha incidenter tantum comunque confermato lo scopo fraudolento sotteso all'operazione contrattuale di conferimento immobiliare.
4.1. undecies. L'appellante risulta attualmente prestare attività come dipendente per società di diritto inglese, dapprima la ET AU Clinic Ltd e poi fino all'attualità la Black & White Rose Ltd, società che percepisce la maggior parte degli incassi di Villa ED;
deve altresì essere considerato titolare effettivo (dominus) delle società Villa ED SR, RI SR, Black & White Rose Ltd, formalmente intestate ad altri soggetti, per come accertato dall'Agenzia delle Entrate nel 2016 (docc. nn. 15 e 16 di primo grado ). CP_1
4.1.duodecies.Quanto all'intervenuta richiesta di archiviazione (doc.n. 11), deve osservarsi che non risulta l'esito di tale procedimento e che comunque trattasi di fattispecie afferente ad omissione IRES ed IVA per l'anno d'imposta 2011 (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000) non costituente più ipotesi di reato ai sensi del D.Lgs. n. 158/2015, omissione comunque rilevante ai fini tributari.
4.1.terdecies. Del pari inconferente rispetto al thema decidendum è la dedotta intervenuta assoluzione da parte del Tribunale di DO in ordine al reato di cui all'art. 570 bis c.p. (peraltro non prodotta) né l'accoglimento dell'opposizione all'azione monitoria promossa dalla resistente (Tribunale di
DO sentenza n. 2009/21 dep. il 14.11.2021, rg. Appello n. 875 2022), afferendo quest'ultima decisione a questioni formali e non anche alla sussistenza del diritto al mantenimento ex art. 156 c.c..
8 4.1.quaterdecies. Il Tribunale ha altresì tenuto conto dell'assegnazione della casa coniugale alla
, immobile non più di sua esclusiva proprietà, per effetto della dichiarata nullità del CP_1 trasferimento in suo favore da parte del Tribunale di Vicenza, giusta sentenza n. 2434/2016, sopra citata, passata in giudicato (doc. 23).
L'elevato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio deve confermarsi non solo per le specifiche allegazioni assertive e documentali della , non contestate dal convenuto in primo grado, ma CP_1 anche per il solo fatto che l'immobile adibito a casa coniugale ha un valore di almeno 2 milioni di euro e non è gravato da oneri.
4.2. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
4.2.bis. In via preliminare deve osservarsi che parte appellata ha rassegnato le dimissioni il 17.5.2022, vale a dire in epoca successiva al perimetro temporale oggetto di valutazione, con conseguente irrilevanza della prospettata questione.
Il Tribunale ha invero tenuto conto di tutti i redditi percepiti dalla sig.ra sia da lavoro (€2.000 CP_1 mensili) sia da locazione (€23.000 lordi annuali), oltre all'assegnazione della casa coniugale.
4.3. Ciò posto deve essere altresì rigettato il terzo profilo di censura.
4.3.bis. La relazione della Guardia di Finanza, in quanto di formazione successiva (maggio 2023) allo spirare dei termini ex art. 183 c.p.c., acquisita agli atti (doc. n.136-137 primo grado), sebbene CP_1 ammissibile, è comunque irrilevante ai fini di comprovare l'effettiva capacità patrimoniale e reddituale del soggetto per le ragioni già esposte, posto che i dati in essa rappresentati debbono essere integrati gli indicatori presuntivi sopra già citati.
4.3 ter. Invero lo non risulta intestatario di automezzi e motocicli, né titolare di conti correnti Pt_1
e/o deposito titoli, ma proprietario di due unità abitative (appartamento ed autorimessa) ubicate nel
Comune di DO, oltre ad una quota di 1/50 di altro immobile;
il reddito d'impresa della ED
s.r.l. per l'anno d'imposta 2021 è pari ad €80.685 e quello di RI s.r.l. ammonta ad €91.665,00; i redditi percepiti in Italia imputati al Trust Orchidea sono pari ad €2.382,00 annuali.
4.3. quater. Tali risultanze, si ripete, sono in linea con quanto dedotto dall'appellante per i periodi d'imposta precedenti ed incompatibili con la capacità di spesa ed il tenore di vita accertato in primo grado, per come correttamente indicato dal Tribunale di DO e dalla Corte d'Appello di Venezia.
9 4.3.quinquies. Quanto all'effettiva prestazione di attività di lavoro sia nello studio di DO che in altre città, deve richiamarsi in primis quanto già dedotto da questa Corte nel decreto n. 670/2020, nel quale si affermava “all'esame del telepass dell'autovettura risultava trasferimenti in varie città italiane estranee a Villa ED e dalle quali inferirsi lo svolgimento di ulteriori attività mediche per il ”, in secondo luogo quanto allegato, con valore confessorio, dallo stesso nella Pt_1 Pt_1 comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio n. 2/2022 radicato presso la Corte
d'Appello di Venezia (doc. n. 131 ), laddove, a pagina 3, si legge: “l'esponente è presente CP_1 presso la struttura Villa ED di DO due giorni alla settimana su cinque lavorativi perché svolge la propria attività professionale sia in Italia che all'estero, come risulta ad esempio dal verbale di prova testimoniale (testi , e ) resa Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 all'udienza svoltasi il 9.3.2022 nell'ambito del procedimento per separazione dei coniugi
[...]
n. 2109/2019 r.g. innanzi al Tribunale di DO” nonché da quanto dichiarato dai testi Pt_2
e Tes_1 Tes_2
4.3. sexies. Inoltre, all'udienza presidenziale del 27.9.2019 affermava di utilizzare “un'auto Pt_1 in leasing, un'Audi A 4; Villa ED paga il canone del leasing)”. Successivamente l'autovettura è stata sostituita con un'Audi A6, sempre intestata a Villa ED SR (doc. 122 e 123); la spesa sostenuta da Villa ED SR per telepass dell'auto utilizzata da (doc.53) conferma la frequenza degli Pt_1 spostamenti del chirurgo nella rete autostradale italiana (nello specifico, per ciascuna mensilità del
2017 e per un totale annuo di €4.117,84), a riprova degli spostamenti settimanali per operare nelle cliniche in Italia (Milano, Roma, Bologna e DO). Anche i verbali di infrazione al codice della strada (docc. 92,93) ulteriormente comprovano i trasferimenti abituali di . Pt_1
5. L'appello pertanto deve essere rigettato.
5.1.Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di bassa difficoltà di valore indeterminabile, tenuto conto della non particolare complessità del caso trattato, con riconoscimento per la fase decisionale del solo compenso previsto per la precisazione delle conclusioni nel rito camerale, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
5.2.Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
10
P.Q. M.
La Corte D'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di DO n. 1406/2024 del 19.7.2024, pubblicata in data 08/08/2024, non notificata;
2. condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata Parte_1 delle spese di lite di secondo grado, spese liquidate in €5.200,00, Controparte_1 oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto;
4. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 18.3.2025
Il Consigliere Estensore La Presidente
dott.ssa Silvia Franzoso dott.ssa Rita Rigoni
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