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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 30.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1230 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Parte_1
Alessandro Oddi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Pompeo
Ugonio 3
APPELLANTE
E
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_1 per procura generale alle liti, dall'avvocato Guido Eudizi ed elettivamente domiciliato presso di lui in Roma, Piazza delle Cinque Giornate 3;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1426/2022 pubblicata in data 29/11/2022
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso presentato da dichiarava che Parte_1 quest'ultimo aveva subito, a causa della sua attività di lavoro, un danno biologico nella misura del 13% dalla data della domanda amministrativa con conseguente condanna dell' a corrispondere, fatto salvo quanto già eventualmente corrisposto, l'indennizzo CP_1 secondo le previsioni di legge di cui al d.lgs. 38/2000 oltre gli interessi legali dalla maturazione sino al saldo.
Condannava l' al pagamento delle spese di lite liquidate, come da provvedimento di CP_1 correzione di errore materiale emesso dal Tribunale di Tivoli in data 20/12/2012 (prodotto in atti), in € 4.269 oltre iva e cpa.
Avverso tale decisione ha proposto appello fondato su più motivi. Parte_1
L' si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. CP_1
Veniva disposta una nuova c.t.u. medico-legale.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'odierno appellante aveva agito in giudizio al fine di vedersi Parte_1 riconoscere, quale conseguenza delle malattie professionali “Spondilodiscoatrtrosi con protrusioni multiple” e “Sindrome cuffia dei rotatori bilaterale” che affermava avere contratto in ragione dell'attività lavorativa svolta nel settore edile (tanto quale operaio dipendente che come titolare di impresa edile) postumi in misura pari al 26% o in quella misura che sarebbe stata accertata in corso di causa.
Il Tribunale previo espletamento di CTU medico legale accertava la natura professionale delle patologie denunciate quantificando i postumi nella misura del 13% con conseguente diritto del a percepire il relativo indennizzo. Pt_1
L'odierno appellante contesta con quello che costituisce un unico e articolato motivo, l'erroneità delle conclusioni raggiunte all'esito degli accertamenti peritali condivise dal
Tribunale.
Ciò premesso l'appello risulta meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Si osserva che la consulenza medico-legale espletata nel presente grado di giudizio, dopo avere accertato che l'odierno appellante è affetto da “a) tendinopatia cronica bilaterale della cuffia dei rotatori con apprezzabile riduzione funzionale;
b) spondiloartrosi della colonna lombare con discopatie multile e protrusione posteriore nel tratto l5-s1 a lieve impegno funzionale”, quantificava il danno biologico subito in misura, pari complessivamente al 16% superiore rispetto a quella riconosciuta dal Tribunale, solo a decorrere dal luglio 2021 (cfr. relazione prodotta in atti).
Osservava in particolare il ctu, con specifico riferimento alla quantificazione dei postumi, quanto segue: “ Con il dovuto riferimento alle voci tabellari 224 e 227 annesse al Decreto Legislativo
n. 38-2000, il danno permanente biologico, tenuta nella debita considerazione l'obiettività repertata e gli esami strumentali resi disponibili, è valutabile nella misura del 9%, a decorrere dalla visita eseguita dal CTU di I grado nel LUGLIO 2021.
La patologia afferente la colonna lombare trova nelle attività svolte il rischio correlato alla Movimentazione Manuale dei Carichi ovvero come precisato dal Decreto Legislativo
81 del 2008 e successive integrazioni, si deve intendere come << le operazioni di trasporto
o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportando rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare lorso-lombari >>, sottolineando che per patologie biomeccaniche da sovraccarico, si devono intendere le “ patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e neurovascolari ”. Dal punto di vista eziopatogenetico, nello sforzo del sollevamento di un carico manuale, l'organismo patisce le sollecitazioni a muscoli, ligamenti ed articolazioni, aumentando al contempo la pressione nella zona intra- addominale con contestuale compressione dei dischi intervertebrali. Il fattore principale che
determina un rischio per la colonna vertebrale del lavoratore è rappresentato per
l'appunto dall'eccessivo carico che va comprimee il disco durante la movimentazione.
Nel corso della lunga attività ( ben oltre 4 decenni ) l'assicurato è stato esposto alla Parte_ per molte ore al giorno, nonché a posture obbligate e incongrue, rotazioni, elevazioni
e microtraumi ripetuti sul tratto dorso-lombo-sacrale.
Nel corso delle presenti operazioni peritali, l'obiettività distrettuale da me riscontrata è risultata tuttavia pressochè sovrapponibile a quella annotata dal CTU di I grado, e la relativa valutazione di dB pari all'8% devesi ritenere equa ed attuale – nel caso in oggetto il codice di riferimento è il 204 annesso al D. Leg.vo 38/2000. Trattandosi comunque di un danno composto, con criterio sincretico, ne deriva un danno biologico complessivo pari al
16%. Circa la datazione, non possiamo non farla decorrere dalla visita del dott. CP_2 nel luglio 2021”.
La Corte ritiene tali conclusioni, prese all'esito di indagini effettuate con dovizia di mezzi tecnici, condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi di ordine-logico giuridico (si richiamano integralmente, tutte le argomentazioni medico-legali svolte dal c.t.u. nella relazione a sua firma).
Dovrà pertanto riformarsi la sentenza impugnata dichiarando il diritto dell'appellante alla percezione, con decorrenza di legge (e cioè a decorrere dal luglio 2021, data di raggiungimento, del grado di invalidità riconosciuto dal ctu nel presente grado di giudizio) di una rendita da inabilità permanente da quantificarsi in misura corrispondente al 16% (in luogo dell'indennizzo riconosciuto con la sentenza gravata) con conseguente condanna dell' alla erogazione delle maggiori somme dovute a tale titolo, oltre interessi come CP_1 per legge (questo in applicazione dell'art. 38, comma 4, del d.lgs. n. 38/2000, ove prevede espressamente che, nel caso di costituzione di rendita per successivo aggravamento dei postumi di una malattia professionale già riconosciuta “L'importo della rendita è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto”).
Tali i motivi della presene decisione.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come dispositivo, segue la soccombenza con conferma della statuizione adottata a tale proposito del giudice di prime cure così come risultante dal provvedimento di correzione di errore materiale del 20/12/2022.
Le spese relative alla c.t.u. di entrambi i gradi , liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello e in riforma della gravata sentenza nel resto confermata per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, dichiara il diritto dell'appellante alla percezione, con decorrenza di legge, di una rendita da inabilità permanente da quantificarsi in misura corrispondente al 16% e per l'effetto condanna l' all'erogazione delle maggiori somme dovute a tale titolo, oltre interessi CP_1 come per legge.
Condanna l' al pagamento delle spese del grado che liquida in € 2.906 oltre rimborso CP_1 spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Pone in via definitiva a carico dell' le spese di ctu del grado liquidate con separato CP_1 decreto.
Roma, 30.1.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 30.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1230 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Parte_1
Alessandro Oddi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Pompeo
Ugonio 3
APPELLANTE
E
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_1 per procura generale alle liti, dall'avvocato Guido Eudizi ed elettivamente domiciliato presso di lui in Roma, Piazza delle Cinque Giornate 3;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1426/2022 pubblicata in data 29/11/2022
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso presentato da dichiarava che Parte_1 quest'ultimo aveva subito, a causa della sua attività di lavoro, un danno biologico nella misura del 13% dalla data della domanda amministrativa con conseguente condanna dell' a corrispondere, fatto salvo quanto già eventualmente corrisposto, l'indennizzo CP_1 secondo le previsioni di legge di cui al d.lgs. 38/2000 oltre gli interessi legali dalla maturazione sino al saldo.
Condannava l' al pagamento delle spese di lite liquidate, come da provvedimento di CP_1 correzione di errore materiale emesso dal Tribunale di Tivoli in data 20/12/2012 (prodotto in atti), in € 4.269 oltre iva e cpa.
Avverso tale decisione ha proposto appello fondato su più motivi. Parte_1
L' si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. CP_1
Veniva disposta una nuova c.t.u. medico-legale.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'odierno appellante aveva agito in giudizio al fine di vedersi Parte_1 riconoscere, quale conseguenza delle malattie professionali “Spondilodiscoatrtrosi con protrusioni multiple” e “Sindrome cuffia dei rotatori bilaterale” che affermava avere contratto in ragione dell'attività lavorativa svolta nel settore edile (tanto quale operaio dipendente che come titolare di impresa edile) postumi in misura pari al 26% o in quella misura che sarebbe stata accertata in corso di causa.
Il Tribunale previo espletamento di CTU medico legale accertava la natura professionale delle patologie denunciate quantificando i postumi nella misura del 13% con conseguente diritto del a percepire il relativo indennizzo. Pt_1
L'odierno appellante contesta con quello che costituisce un unico e articolato motivo, l'erroneità delle conclusioni raggiunte all'esito degli accertamenti peritali condivise dal
Tribunale.
Ciò premesso l'appello risulta meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Si osserva che la consulenza medico-legale espletata nel presente grado di giudizio, dopo avere accertato che l'odierno appellante è affetto da “a) tendinopatia cronica bilaterale della cuffia dei rotatori con apprezzabile riduzione funzionale;
b) spondiloartrosi della colonna lombare con discopatie multile e protrusione posteriore nel tratto l5-s1 a lieve impegno funzionale”, quantificava il danno biologico subito in misura, pari complessivamente al 16% superiore rispetto a quella riconosciuta dal Tribunale, solo a decorrere dal luglio 2021 (cfr. relazione prodotta in atti).
Osservava in particolare il ctu, con specifico riferimento alla quantificazione dei postumi, quanto segue: “ Con il dovuto riferimento alle voci tabellari 224 e 227 annesse al Decreto Legislativo
n. 38-2000, il danno permanente biologico, tenuta nella debita considerazione l'obiettività repertata e gli esami strumentali resi disponibili, è valutabile nella misura del 9%, a decorrere dalla visita eseguita dal CTU di I grado nel LUGLIO 2021.
La patologia afferente la colonna lombare trova nelle attività svolte il rischio correlato alla Movimentazione Manuale dei Carichi ovvero come precisato dal Decreto Legislativo
81 del 2008 e successive integrazioni, si deve intendere come << le operazioni di trasporto
o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportando rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare lorso-lombari >>, sottolineando che per patologie biomeccaniche da sovraccarico, si devono intendere le “ patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e neurovascolari ”. Dal punto di vista eziopatogenetico, nello sforzo del sollevamento di un carico manuale, l'organismo patisce le sollecitazioni a muscoli, ligamenti ed articolazioni, aumentando al contempo la pressione nella zona intra- addominale con contestuale compressione dei dischi intervertebrali. Il fattore principale che
determina un rischio per la colonna vertebrale del lavoratore è rappresentato per
l'appunto dall'eccessivo carico che va comprimee il disco durante la movimentazione.
Nel corso della lunga attività ( ben oltre 4 decenni ) l'assicurato è stato esposto alla Parte_ per molte ore al giorno, nonché a posture obbligate e incongrue, rotazioni, elevazioni
e microtraumi ripetuti sul tratto dorso-lombo-sacrale.
Nel corso delle presenti operazioni peritali, l'obiettività distrettuale da me riscontrata è risultata tuttavia pressochè sovrapponibile a quella annotata dal CTU di I grado, e la relativa valutazione di dB pari all'8% devesi ritenere equa ed attuale – nel caso in oggetto il codice di riferimento è il 204 annesso al D. Leg.vo 38/2000. Trattandosi comunque di un danno composto, con criterio sincretico, ne deriva un danno biologico complessivo pari al
16%. Circa la datazione, non possiamo non farla decorrere dalla visita del dott. CP_2 nel luglio 2021”.
La Corte ritiene tali conclusioni, prese all'esito di indagini effettuate con dovizia di mezzi tecnici, condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi di ordine-logico giuridico (si richiamano integralmente, tutte le argomentazioni medico-legali svolte dal c.t.u. nella relazione a sua firma).
Dovrà pertanto riformarsi la sentenza impugnata dichiarando il diritto dell'appellante alla percezione, con decorrenza di legge (e cioè a decorrere dal luglio 2021, data di raggiungimento, del grado di invalidità riconosciuto dal ctu nel presente grado di giudizio) di una rendita da inabilità permanente da quantificarsi in misura corrispondente al 16% (in luogo dell'indennizzo riconosciuto con la sentenza gravata) con conseguente condanna dell' alla erogazione delle maggiori somme dovute a tale titolo, oltre interessi come CP_1 per legge (questo in applicazione dell'art. 38, comma 4, del d.lgs. n. 38/2000, ove prevede espressamente che, nel caso di costituzione di rendita per successivo aggravamento dei postumi di una malattia professionale già riconosciuta “L'importo della rendita è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto”).
Tali i motivi della presene decisione.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come dispositivo, segue la soccombenza con conferma della statuizione adottata a tale proposito del giudice di prime cure così come risultante dal provvedimento di correzione di errore materiale del 20/12/2022.
Le spese relative alla c.t.u. di entrambi i gradi , liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello e in riforma della gravata sentenza nel resto confermata per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, dichiara il diritto dell'appellante alla percezione, con decorrenza di legge, di una rendita da inabilità permanente da quantificarsi in misura corrispondente al 16% e per l'effetto condanna l' all'erogazione delle maggiori somme dovute a tale titolo, oltre interessi CP_1 come per legge.
Condanna l' al pagamento delle spese del grado che liquida in € 2.906 oltre rimborso CP_1 spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Pone in via definitiva a carico dell' le spese di ctu del grado liquidate con separato CP_1 decreto.
Roma, 30.1.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario