Sentenza 12 febbraio 1985
Massime • 1
A seguito della sentenza della Corte costituzionale 30 novembre 1982 n. 204, che ha dichiarato l'illegittimità dei primi tre commi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, in quanto interpretati nel senso della inapplicabilità ai licenziamenti disciplinari, ove non espressamente richiamati dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro, anche il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo rientra fra le sanzioni disciplinari, con conseguente operatività per esso dall'art. 7 citato. ( Conf 5940/83).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/1985, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 1985 |
Testo completo
A seguito della sentenza della Corte costituzionale 30 novembre 1982 n. 204, che ha dichiarato l'illegittimità dei primi tre commi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, in quanto interpretati nel senso della inapplicabilità ai licenziamenti disciplinari, ove non espressamente richiamati dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro, anche il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo rientra fra le sanzioni disciplinari, con conseguente operatività per esso dall'art. 7 citato. ( Conf 5940/83).*