Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 dicembre 1971 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 13 luglio 2011 |
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Versioni del testo
- Capo I. : Gestione del fondo
- Art. 1. (Attribuzioni del comitato di vigilanza)
Ferme restando le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'istituto nazionale della previdenza sociale, spetta al comitato di vigilanza:
1) decidere sui ricorsi riguardanti i contributi e le prestazioni, fermo restando il disposto di cui agli articoli 29 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , e 13 della legge 28 luglio 1961, n. 830 , nonche' sui ricorsi di cui all'articolo 16, terzo comma, della presente legge;
2) fare proposte sulle questioni generali relative alla determinazione dei contributi ed alla riscossione di essi;
3) esaminare i bilanci preventivi del Fondo per la previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto ed esprimere pareri sui rendiconti del Fondo stesso;
4) dare pareri sulle questioni che comunque possano sorgere nell'applicazione delle norme sulla previdenza speciale per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto;
5) fare proposte sull'impiego delle somme eccedenti la normale liquidita' della gestione, nei limiti del piano degli impieghi deliberato dal consiglio di amministrazione a norma dell' articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 . - Art. 2. (Natura del trattamento di previdenza)
Il trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto e' sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni e integrazioni.