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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 30/10/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
- REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pescara in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo PRESIDENTE REL.
Dott. Carmine Di Fulvio GIUDICE
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n 1556 del R.G.A.C.C. dell'anno 2025, promossa con ricorso, depositato in data 14/05/2025, da:
, nata il [...] a [...] e residente in [...]
Romana n. 41, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Del Torto e con C.F._1 questi elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Pescara in Piazza Ettore Troilo n. 18, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore nel procedimento giudiziale di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
Contro
, nato il [...] a [...] e residente in [...]
Massera n. 67, CF: , rappresentato e difeso dagli avv.ti Marirosa Rullo e Maria C.F._2
RI AL e con questi elettivamente domiciliato presso il loro studio in Pescara alla Via Milano n.
75, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione telematica;
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come in atti
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14/05/2025 , premesso di aver instaurato una convivenza Parte_1
more uxorio con il Sig. , dalla cui unione nasceva a Pescara il 06/09/2007 la figlia minore Parte_2
agiva in giudizio nei confronti dell'odierno resistente, affinché venissero accolte le Persona_1
seguenti conclusioni:
“-Previa adozione di ogni provvedimento provvisorio ed urgente che si riterrà di adottare a tutela degli
interessi della minore, disporre l'affidamento congiunto della minore con collocazione della stessa
presso la casa della madre sita in Pescara via Fonte Romana n. 41 dove tutt'ora già risiede;
-disporre che il padre possa vedere la figlia una volta a settimana nel giorno da concordare di volta in
volta tra i genitori tenendo nel dovuto conto gli interessi e gli impegni della minore Per_1
-disporre il versamento da parte del Sig. di un assegno di mantenimento mensile per la Parte_2
figlia minore, da corrispondersi in favore della ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo di
€ 400,00 ovvero della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia in relazione all'effettiva
capacità economica del resistente, nonché a contribuire al 50% delle eventuali spese mediche,
straordinarie che si rendessero necessarie per la cura della minore, nonché a contribuire alle spese
sportive, ricreative ed infine scolastiche necessarie per la sua istruzione. Nelle spese scolastiche si
richiede di includere le tasse scolastiche di qualsiasi grado, rette, gite scolastiche, materiale didattico e
libri di testo dietro esibizione della relativa documentazione fiscale ed entro i successivi 7 giorni;
-disporre a carico del Sig. il versamento in favore della Sig.ra della Parte_2 Parte_1
somma di € 17.000,00 a titolo di rimborso di quanto indebitamente percepito quale quota del 50%
dell'assegno unico dovuto per la figlia ” Per_1
si costituiva in giudizio con apposita comparsa depositata in data 11/07/2025, nella quale Parte_2
aderiva alla richiesta di euro 400,00 mensili quale contributo di mantenimento da versare direttamente in favore della figlia nonché alla richiesta di provvedere al 50% delle spese straordinarie Per_1
2 necessarie a quest'ultima, secondo il Protocollo del Tribunale di Pescara, ma contestava ogni altra domanda di parte ricorrente.
In data 01/09/2025 si costituiva il nuovo difensore, l'avv. Del Torto Giancarlo, per la Sig.ra
[...]
, il quale si riportava a tutte le domande, deduzioni, eccezioni, istanze, produzioni e difese Parte_1
formulate dal precedente difensore.
Alla prima udienza dell'11/09/2025 i procuratori delle parti rappresentavano che erano in corso delle trattative per la definizione bonaria della controversia e chiedevano disporsi rinvio per la formalizzazione dell'accordo.
All'udienza del 16/10/2025 le parti, precisato che la figlia era nelle more divenuta maggiorenne,
dichiaravano di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“- Il sig. verserà, direttamente alla figlia mediante bonifico o ricarica su carta Pt_2 Per_1
prepagata n. 5333 1749 0369 3851, un assegno di contribuzione al mantenimento mensile di € 400,00,
entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza
ottobre 2025;
- Le parti contribuiranno alle spese mediche, straordinarie, scolastiche, sportive, ricreative ed ogni
altra spesa indicata nel Protocollo relativo ai procedimenti di diritto di famiglia approvato
dall'Osservatorio sulla Giustizia del Circondario del Tribunale di Pescara in data 17.11.2020, che si
intende integralmente richiamato ed accettato, ciascuna nella misura del 50%. Il rimborso delle spese
sostenute per intero avverrà, in favore di chi ha effettuato il pagamento, dietro esibizione della relativa
documentazione fiscale ed entro i successivi 7 giorni;
- Il sig. verserà, direttamente alla figlia mediante bonifico o ricarica su carta Pt_2 Per_1
prepagata sopra indicata, la somma di € 2000 (duemila/00) in rate mensili di almeno € 100 (cento/00)
cadauna, con decorrenza dal novembre 2025;
- Le parti si impegnano a fornire all'altra ogni documentazione necessaria al disbrigo di pratiche
amministrative e fiscali (es. certificazione ISEE) entro il termine massimo di giorni 30 dalla richiesta;
3 - Nulla sull'affido, collocazione e diritto di visita poiché nelle more è divenuta Persona_1
maggiorenne e dunque potrà gestire liberamente i rapporti con i genitori e decidere dove abitare.
- Le parti rinunciano ad ogni ulteriore pretesa economica indicata negli atti del giudizio n. 1556/2025
R.G.”.
Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle parti e della figlia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) prende atto dell'accordo, stipulato tra le parti e riportato in motivazione, e lo fa proprio;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Pescara, il 30 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
Dispone, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n.196/03, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pescara in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo PRESIDENTE REL.
Dott. Carmine Di Fulvio GIUDICE
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n 1556 del R.G.A.C.C. dell'anno 2025, promossa con ricorso, depositato in data 14/05/2025, da:
, nata il [...] a [...] e residente in [...]
Romana n. 41, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Del Torto e con C.F._1 questi elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Pescara in Piazza Ettore Troilo n. 18, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore nel procedimento giudiziale di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
Contro
, nato il [...] a [...] e residente in [...]
Massera n. 67, CF: , rappresentato e difeso dagli avv.ti Marirosa Rullo e Maria C.F._2
RI AL e con questi elettivamente domiciliato presso il loro studio in Pescara alla Via Milano n.
75, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione telematica;
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come in atti
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14/05/2025 , premesso di aver instaurato una convivenza Parte_1
more uxorio con il Sig. , dalla cui unione nasceva a Pescara il 06/09/2007 la figlia minore Parte_2
agiva in giudizio nei confronti dell'odierno resistente, affinché venissero accolte le Persona_1
seguenti conclusioni:
“-Previa adozione di ogni provvedimento provvisorio ed urgente che si riterrà di adottare a tutela degli
interessi della minore, disporre l'affidamento congiunto della minore con collocazione della stessa
presso la casa della madre sita in Pescara via Fonte Romana n. 41 dove tutt'ora già risiede;
-disporre che il padre possa vedere la figlia una volta a settimana nel giorno da concordare di volta in
volta tra i genitori tenendo nel dovuto conto gli interessi e gli impegni della minore Per_1
-disporre il versamento da parte del Sig. di un assegno di mantenimento mensile per la Parte_2
figlia minore, da corrispondersi in favore della ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo di
€ 400,00 ovvero della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia in relazione all'effettiva
capacità economica del resistente, nonché a contribuire al 50% delle eventuali spese mediche,
straordinarie che si rendessero necessarie per la cura della minore, nonché a contribuire alle spese
sportive, ricreative ed infine scolastiche necessarie per la sua istruzione. Nelle spese scolastiche si
richiede di includere le tasse scolastiche di qualsiasi grado, rette, gite scolastiche, materiale didattico e
libri di testo dietro esibizione della relativa documentazione fiscale ed entro i successivi 7 giorni;
-disporre a carico del Sig. il versamento in favore della Sig.ra della Parte_2 Parte_1
somma di € 17.000,00 a titolo di rimborso di quanto indebitamente percepito quale quota del 50%
dell'assegno unico dovuto per la figlia ” Per_1
si costituiva in giudizio con apposita comparsa depositata in data 11/07/2025, nella quale Parte_2
aderiva alla richiesta di euro 400,00 mensili quale contributo di mantenimento da versare direttamente in favore della figlia nonché alla richiesta di provvedere al 50% delle spese straordinarie Per_1
2 necessarie a quest'ultima, secondo il Protocollo del Tribunale di Pescara, ma contestava ogni altra domanda di parte ricorrente.
In data 01/09/2025 si costituiva il nuovo difensore, l'avv. Del Torto Giancarlo, per la Sig.ra
[...]
, il quale si riportava a tutte le domande, deduzioni, eccezioni, istanze, produzioni e difese Parte_1
formulate dal precedente difensore.
Alla prima udienza dell'11/09/2025 i procuratori delle parti rappresentavano che erano in corso delle trattative per la definizione bonaria della controversia e chiedevano disporsi rinvio per la formalizzazione dell'accordo.
All'udienza del 16/10/2025 le parti, precisato che la figlia era nelle more divenuta maggiorenne,
dichiaravano di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“- Il sig. verserà, direttamente alla figlia mediante bonifico o ricarica su carta Pt_2 Per_1
prepagata n. 5333 1749 0369 3851, un assegno di contribuzione al mantenimento mensile di € 400,00,
entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza
ottobre 2025;
- Le parti contribuiranno alle spese mediche, straordinarie, scolastiche, sportive, ricreative ed ogni
altra spesa indicata nel Protocollo relativo ai procedimenti di diritto di famiglia approvato
dall'Osservatorio sulla Giustizia del Circondario del Tribunale di Pescara in data 17.11.2020, che si
intende integralmente richiamato ed accettato, ciascuna nella misura del 50%. Il rimborso delle spese
sostenute per intero avverrà, in favore di chi ha effettuato il pagamento, dietro esibizione della relativa
documentazione fiscale ed entro i successivi 7 giorni;
- Il sig. verserà, direttamente alla figlia mediante bonifico o ricarica su carta Pt_2 Per_1
prepagata sopra indicata, la somma di € 2000 (duemila/00) in rate mensili di almeno € 100 (cento/00)
cadauna, con decorrenza dal novembre 2025;
- Le parti si impegnano a fornire all'altra ogni documentazione necessaria al disbrigo di pratiche
amministrative e fiscali (es. certificazione ISEE) entro il termine massimo di giorni 30 dalla richiesta;
3 - Nulla sull'affido, collocazione e diritto di visita poiché nelle more è divenuta Persona_1
maggiorenne e dunque potrà gestire liberamente i rapporti con i genitori e decidere dove abitare.
- Le parti rinunciano ad ogni ulteriore pretesa economica indicata negli atti del giudizio n. 1556/2025
R.G.”.
Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle parti e della figlia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) prende atto dell'accordo, stipulato tra le parti e riportato in motivazione, e lo fa proprio;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Pescara, il 30 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
Dispone, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n.196/03, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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