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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 29/11/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2463/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 2463/2025 V.G. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Sara ARESE che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri ed hanno Parte_1 Parte_2 congiuntamente richiesto la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia minore , nata a [...] il [...] dalla loro relazione more uxorio. Persona_1
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità. Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole in data 3.10.2025.
Il ricorso può trovare accoglimento in quanto le condizioni previste dai ricorrenti – che di seguito si riportano – sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi della figlia minore nata Persona_1 dalla relazione more uxorio, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo:
Condizioni:
"A) AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE Persona_1
La figlia minore di anni 3 viene affidata ad entrambi i genitori secondo i principi Persona_1 dell'affido condiviso ed avrà stabile residenza anagrafica presso il padre, attualmente in Trinità CN,
Via campi 27 e prevalente collocazione presso il padre.
I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale relativamente agli atti di ordinaria amministrazione, nel senso che la responsabilità spetterà a quello dei due genitori presso il quale la figlia si troverà in quel momento ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni relative alla salute, istruzione, educazione e residenza.
I genitori concordano tempi di frequentazione di secondo la seguente previsione, fatti Persona_1
salvi diversi accordi raggiunti fra genitori:
- a week end alterni dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera quando lo accompagnerà a presso l'abitazione paterna prima della cena intorno alle ore 18 in periodo scolastico ed entro le ore 22 in assenza di impegni scolastici (sarà cura del padre occuparsi dei trasferimenti).
- durante la settimana sarà cura del padre portare la figlia presso l'abitazione materna almeno un paio di pomeriggi tutte le settimane, compatibilmente con i suoi turni lavorativi, diversamente sarà la madre a recarsi in quel di Trinità almeno un paio di pomeriggi tutte le settimane.
Laddove la madre riuscisse a reperire abitazione più vicina a quella attuale della figlia minore, i genitore si impegnano a ridiscutere il calendario di visita.
Ciascun genitore trascorrerà altresì con sé la figlia due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, in periodi che verranno concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, nonché metà delle vacanze natalizie, alternando i periodi dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. starà con la madre . La vigilia verrà trascorsa con Persona_1 Persona_2 il genitore che non avrà con sé il minore a Natale con rientro presso l'abitazione dell'altro genitore intorno alle ore 21.00. trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze pasquali, alternando tra loro le Persona_1 festività della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. I genitori si impegnano a suddividere fra loro il giorno del compleanno con la figlia
.
B) MANTENIMENTO DELLA MINORE . Persona_1
La Sig.ra non ha reddito diverso da quello rappresentato dagli A.U.U. (sebbene ad Parte_2
oggi questi vengano percepiti interamente in capo al Sig. che glieli rimborsa mensilmente). Pt_1
La Sig.ra , madre di altre 3 figlie minori con la stessa conviventi, sino a quando non Parte_2
avrà reperito stabile occupazione lavorativa verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma di Euro 50,00 (Cinquanta/00) mensili, rivalutabile annualmente Persona_1
secondo gli indici ISTAT, entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario intestato al
Sig. sino alla indipendenza economica della figlia stessa. Parte_1
Le spese mediche non coperte dal S.S.N. e le spese straordinarie tutte - ove previamente concordate e documentate, salvi i casi di necessità ed urgenza - verranno sostenute nella misura del 50% in capo a ciascun genitore, così come da Protocollo d'Intesa delle spese del Tribunale di Torino che si allega al presente ricorso e che i genitori dichiarano di aver letto e condiviso il contenuto (doc. 9).
Tali spese, salvi i casi di necessità ed urgenza e di routine, dovranno essere previamente concordate dai genitori e successivamente documentate per poter essere oggetto di rimborso da parte dell'altro coniuge, fatto salvo quanto indicato nel citato Protocollo.
Le detrazioni fiscali saranno nella misura del 100% in capo al padre.
Gli assegni unici universali per la figlia minore verranno invece interamente percepiti Persona_1
dal padre Sig. Parte_1
C) ULTERIORI PATTUIZIONI
C.1) I genitori dichiarano di aver definito tra di loro ogni loro rapporto patrimoniale e allo stato di non aver più nulla reciprocamente a pretendere, salvo quanto sopra previsto.
C.2) I genitori prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o documento valido per l'espatrio in favore di se stessi, nonché della figlia minore Persona_1
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DISPONE sull'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della figlia minore
, nata a [...] il [...], nonché sulle altre questioni connesse, in conformità Persona_1 alle condizioni concordate dalle parti, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, che anche qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 27/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 2463/2025 V.G. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Sara ARESE che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri ed hanno Parte_1 Parte_2 congiuntamente richiesto la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia minore , nata a [...] il [...] dalla loro relazione more uxorio. Persona_1
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità. Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole in data 3.10.2025.
Il ricorso può trovare accoglimento in quanto le condizioni previste dai ricorrenti – che di seguito si riportano – sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi della figlia minore nata Persona_1 dalla relazione more uxorio, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo:
Condizioni:
"A) AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE Persona_1
La figlia minore di anni 3 viene affidata ad entrambi i genitori secondo i principi Persona_1 dell'affido condiviso ed avrà stabile residenza anagrafica presso il padre, attualmente in Trinità CN,
Via campi 27 e prevalente collocazione presso il padre.
I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale relativamente agli atti di ordinaria amministrazione, nel senso che la responsabilità spetterà a quello dei due genitori presso il quale la figlia si troverà in quel momento ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni relative alla salute, istruzione, educazione e residenza.
I genitori concordano tempi di frequentazione di secondo la seguente previsione, fatti Persona_1
salvi diversi accordi raggiunti fra genitori:
- a week end alterni dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera quando lo accompagnerà a presso l'abitazione paterna prima della cena intorno alle ore 18 in periodo scolastico ed entro le ore 22 in assenza di impegni scolastici (sarà cura del padre occuparsi dei trasferimenti).
- durante la settimana sarà cura del padre portare la figlia presso l'abitazione materna almeno un paio di pomeriggi tutte le settimane, compatibilmente con i suoi turni lavorativi, diversamente sarà la madre a recarsi in quel di Trinità almeno un paio di pomeriggi tutte le settimane.
Laddove la madre riuscisse a reperire abitazione più vicina a quella attuale della figlia minore, i genitore si impegnano a ridiscutere il calendario di visita.
Ciascun genitore trascorrerà altresì con sé la figlia due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, in periodi che verranno concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, nonché metà delle vacanze natalizie, alternando i periodi dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. starà con la madre . La vigilia verrà trascorsa con Persona_1 Persona_2 il genitore che non avrà con sé il minore a Natale con rientro presso l'abitazione dell'altro genitore intorno alle ore 21.00. trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze pasquali, alternando tra loro le Persona_1 festività della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. I genitori si impegnano a suddividere fra loro il giorno del compleanno con la figlia
.
B) MANTENIMENTO DELLA MINORE . Persona_1
La Sig.ra non ha reddito diverso da quello rappresentato dagli A.U.U. (sebbene ad Parte_2
oggi questi vengano percepiti interamente in capo al Sig. che glieli rimborsa mensilmente). Pt_1
La Sig.ra , madre di altre 3 figlie minori con la stessa conviventi, sino a quando non Parte_2
avrà reperito stabile occupazione lavorativa verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma di Euro 50,00 (Cinquanta/00) mensili, rivalutabile annualmente Persona_1
secondo gli indici ISTAT, entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario intestato al
Sig. sino alla indipendenza economica della figlia stessa. Parte_1
Le spese mediche non coperte dal S.S.N. e le spese straordinarie tutte - ove previamente concordate e documentate, salvi i casi di necessità ed urgenza - verranno sostenute nella misura del 50% in capo a ciascun genitore, così come da Protocollo d'Intesa delle spese del Tribunale di Torino che si allega al presente ricorso e che i genitori dichiarano di aver letto e condiviso il contenuto (doc. 9).
Tali spese, salvi i casi di necessità ed urgenza e di routine, dovranno essere previamente concordate dai genitori e successivamente documentate per poter essere oggetto di rimborso da parte dell'altro coniuge, fatto salvo quanto indicato nel citato Protocollo.
Le detrazioni fiscali saranno nella misura del 100% in capo al padre.
Gli assegni unici universali per la figlia minore verranno invece interamente percepiti Persona_1
dal padre Sig. Parte_1
C) ULTERIORI PATTUIZIONI
C.1) I genitori dichiarano di aver definito tra di loro ogni loro rapporto patrimoniale e allo stato di non aver più nulla reciprocamente a pretendere, salvo quanto sopra previsto.
C.2) I genitori prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o documento valido per l'espatrio in favore di se stessi, nonché della figlia minore Persona_1
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DISPONE sull'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della figlia minore
, nata a [...] il [...], nonché sulle altre questioni connesse, in conformità Persona_1 alle condizioni concordate dalle parti, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, che anche qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 27/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi