Sentenza 2 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/05/2018, n. 10440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10440 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2018 |
Testo completo
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2278-2016 proposto da: I.O.F. DELL'ANGELO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CARLO POMA
4, presso lo studio DEavvocato ANTONIO CONTE, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI VENEZIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B.
TORTOLINI
34, presso lo studio DEavvocato NICOLO' PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLETTA ONGARO, MAURIZIO BALLARIN ed ANTONIO IANNOTTA;
A.V.I.O.P. - ASSOCIAZIONE VENETA IMPRESE ONORANZE FUNEBRI, in persona del Presidente pro tempore, SARTORI ARISTIDE - IMPRESA POMPE FUNEBRI DI BIANCO RAG. NICOLA & C. S.A.S., in persona del socio accomandatario Nicola Bianco, I.O.F. BUSOLIN S.N.C. DI BUSOLIN ELIANA & C., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
TAGLIAMENTO
55, presso lo studio DEavvocato NICOLA DI PIERRO che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO CAPO;
- controricorrenti -
nonchè
contro
IMPRESA FUNEBRE RALLO DI SANDRO SANTINELLO;
- intimata - avverso la sentenza n. 3052/2015 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 17/06/2015. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona DEAvvocato Generale Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi gli avvocati Papini per delega orale, Ginevra Paoletti per delega DEavvocato Nicolò Paoletti e Stefano Capo. Fatti del processo La S.r.l. I.O.F DELO ricorre avverso la sentenza del Consiglio di Stato depositata il 17 giugno 2015 che ha confermato la sentenza Ric. 2016 n. 02278 sez. SU - ud. 21-11-2017 -2- del Tar del Veneto di rigetto del ricorso proposto avverso il provvedimento del dirigente del Comune di Venezia- Direzione Commercio Attività Produttive -Settore Commercio U.O.0 Attività Correlate
TULPS
Terraferma- fascicolo 2013. XIII/2/4.2034 codice P28091, con il quale era stato disposto il divieto di prosecuzione DEattività di onoranze svolta dalla società ricorrente all'interno della struttura immobiliare DEospedale DELO di Mestre. Resiste con controricorso il Comune di Venezia. Resistono con controricorso l'Associazione Veneta Imprese Onoranze Funebri -Sartori Aristide- Impresa Pompe Funebri di Bianco ragionier Nicola & c s.a.s.- IOF OL s.n.c di OL LI & c - e presentano successiva memoria. La Impresa Funebre Rallo di RO TA non presenta difese. Ragioni della decisione 1.11 Tar ha respinto il ricorso sul rilievo che l'attività di onoranze funebri della società ricorrente era svolta all'interno della struttura immobiliare DEOspedale DELO di Mestre e che l'art.5 comma 3 della legge regionale Veneto n 18/2010 vietava espressamente qualsiasi attività assimilabile a quella svolta dalla ricorrente all'interno di strutture sanitarie e socio-assistenziale di ricovero e cura pubbliche e private di strutture obitoriali e di cimiteri.
2. Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR affermando che le norme asseritamente violate, art.5 comma 3 della Legge regionale Veneto n 18/2010 e art. 55 comma 3 del Regolamento di polizia mortuaria cimiteriale del Comune di Venezia, erano chiare nell'attribuire rilievo al luogo nel quale è vietato lo svolgimento DEattività dì onoranze funebri, indipendentemente dalla destinazione che possa essere impressa ai locali ivi allocati. Il Consiglio di Stato ha aggiunto che tale divieto era assolutamente comprensibile dal momento che il legislatore aveva Ric. 2016 n. 02278 sez. SU - ud. 21-11-2017 -3- voluto evitare che all'interno di questi luoghi potesse essere svolta un'attività che si rileverebbe particolarmente aggressiva se svolta nell'imminenza del verificarsi di eventi luttuosi, quando il potenziale cliente si trova particolarmente esposto ed indifeso, senza considerare l'indubbio vantaggio concorrenziale che avrebbe goduto di impresa allocata all'interno di un Ospedale. Ugualmente ha respinto la doglianza con la quale era stata lamentata la lesione DEaffidamento .
3.11 ricorso si articola in due motivi. Con il primo motivo si denunzìa eccesso di potere giurisdizionale e conseguente diniego di giustizia in relazione alla violazione falsa applicazione art.5 comma 3 della Legge regionale Veneto n 18/2010 e art. 55 comma 3 del Regolamento di polizia mortuaria cimiteriale del Comune di Venezia.
4.11 motivo è inammissibile. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte in tema di sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete. Cass. Sez. U, 12/12/2012, n. 22784 (Sez. U, 21 novembre 2011, n. 24411; Sez. U, 28 gennaio 2011, n. 2068; Sez.U, 30 dicembre 2004, n. 24175; Sez. U, 15 luglio 2003, n. 11091).
5.11 Consiglio di Stato ha interpretato le norme poste a fondamento DEatto amministrativo e non è configurabile un eccesso di potere giurisdizionale, sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera della potestà legislativa, né altra questione di giurisdizione denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, tenuto conto che gli eventuali errori nell'interpretare tali disposizioni Ric. 2016 n. 02278 sez. SU - ud. 21-11-2017 -4- la sussistenza ed i limiti esterni del potere giurisdizionale di detto giudice amministrativo, ma la legittimità DEesercizio del potere medesimo nel caso concreto (Se.0 ,n.24740/16 Sez. U, n. 2414/1987; n. 5687/1979). Le censure che nel caso in esame la ricorrente formula nei confronti DEimpugnata sentenza non attengono al superamento dei limiti esterni della giurisdizione di detto giudice. Il Consiglio di Stato, interpretando la normativa della regione Veneto in materia di attività di onoranze funebri , ha ritenuto sussistente il divieto di svolgere tali attività all'interno di un Ospedale. L'eventuale errore compiuto nell'applicazione di tale disposizioni non attiene alla giurisdizione .
6.Con il secondo motivo si denunzia che il Consiglio di Stato ha ecceduto i limiti di riscontro di legittimità del provvedimento impugnato poiché ha sconfinato nella sfera del merito riservata alla Pubblica Amministrazione, compiendo una dirette concreta valutazione della opportunità e della convenienza DEatto gravato.
7.11 motivo è inammissibile. Occorre premettere che l'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito, è configurabile solo quando l'indagine svolta non sia rimasta nei limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, ma sia stata strumentale a una diretta e concreta valutazione DEopportunità e convenienza DEatto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula DEannullamento, esprima una volontà DEorgano giudicante che si sostituisce a quella DEamministrazione, nel senso che, procedendo ad un sindacato di merito, si estrinsechi in una pronunzia autoesecutiva, intendendosi per tale quella che abbia il contenuto sostanziale e l'esecutorietà stessa del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti DEautorità Ric. 2016 n. 02278 sez. SU - ud. 21-11-2017 -5- amministrativa (Cass., S.U., n. 9443 del 2011; Cass., S.U., n. 20360 del 2013).
8.Tuttavia, per esercitare la propria giurisdizione di legittimità, il giudice amministrativo ha il potere-dovere di vagliarne la conformità alla legge che disciplina l'adozione DEatto amministrativo. Gli atti di amministrazione restano soggetti al sindacato giurisdizionale che si sostanzia nell'accertamento della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, ovvero alla loro manifesta carenza.
9. Nella specie il giudice amministrativo non si è sostituito all'autorità amministrativa in valutazioni di merito, sotto il profilo DEopportunità e convenienza delle scelte da operare in concreto, ma ha individuato la regola di diritto alla stregua della quale avrebbe dovuto essere condotto l'apprezzamento. Cass.S.U. 21-12-2005, n.28263. Deve aggiungersi, inoltre, che la censura si rivolge verso una argomentazione contenuta in sentenza relativa alla possibile lesione della concorrenza dovuta allo svolgimento dekl'attività di onoranze funebri all'interno di un Ospedale ,che non costituisce ratio decidendi della motivazione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ,agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, per ciascuno dei due resistenti. Ai sensi DEart.13 commal quater del D.P.R. 115 del 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della I. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente DEulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Ric. 2016 n. 02278 sez. SU - ud. 21-11-2017 -6- quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Roma 21-11-17 Il Cons