Decreto cautelare 28 febbraio 2023
Sentenza 2 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 02/05/2026, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00286/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00067/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 67 del 2023, proposto da
EL De EM, Danfil S.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Amedeo Di Odoardo, Fabio Caprioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Teramo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l'annullamento
dell'efficacia, del provvedimento, notificato in data 24 febbraio 2023, con il quale il Questore della Provincia di Teramo ha decretato – con effetto immediato –, per quindici giorni, la sospensione ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S. l'esercizio dell'attività di trattenimenti danzanti giusta licenza rilasciata dal Comune di Teramo in data 5.03.2010 della quale è titolare il Sig. EL De EM.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Teramo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026 il dott. IA PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
Con dichiarazione depositata il 16.04.2026, il ricorrente ha rinunciato al presente gravame. La rinuncia non presenta i requisiti di cui all’art. 84 c.p.a. In assenza delle formalità richieste dal codice del processo amministrativo, è possibile dedurre argomenti di prova dai quali ricavare l’assenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Il ricorso può, quindi, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché dalla dichiarazione versata in atti risulta comunque inequivoco il venir meno dell’interesse del ricorrente all’ulteriore coltivazione della controversia.
Al riguardo, deve rilevarsi che costituisce jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso (in questo senso cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379).
Le spese di lite possono essere compensate fra le parti costituite, tenuto conto della definizione in rito della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA Di Vita, Presidente
Francesca Dello Sbarba, Referendario
IA PP, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| IA PP | CA Di Vita |
IL SEGRETARIO