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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 14/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 14/02/2025 nel procedimento portante il n. 1339 dell'anno 2024 promosso da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Roberto Pignatta parte ricorrente
CONTRO
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to
Fernando Bagnasco parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/11/2024 la ricorrente in epigrafe indicata evocava in giudizio l' in qualità di gestore del Fondo di garanzia ex art. 1 L. 297/82, CP_1 deducendo di:
- aver lavorato alle dipendenze della con mansioni di cameriera di sala e Controparte_2 inquadramento nel V livello del C.C.N.L. Turismo, comparto Pubblici Esercizi, in forza di contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 01/02/2015 e cessato il 02/05/2016, in ragione delle rassegnate dimissioni per giusta causa;
- aver maturato, alla cessazione del rapporto di lavoro, un credito per differenze retributive pari a € 11.039,76, di cui € 1.707,58 per T.F.R.;
- non aver potuto azionare detto credito nei confronti della società convenuta, essendo questa nelle more fallita e cancellata dal registro delle Imprese e la procedura concorsuale chiusa per mancanza di attivo;
1 - aver, pertanto, richiesto in data 21/04/2023 l'intervento del Fondo di garanzia per la liquidazione del T.F.R. con istanza respinta dall'Istituto per mancanza di un preesistente titolo esecutivo nei confronti della nonché dei requisiti previsti dal Controparte_2 messaggio n. 1646 del 14/04/2017 per poter accedere al Fondo pur in assenza di CP_1 accertamento giudiziale del credito, essendo il rapporto di lavoro cessato prima dell'apertura della procedura concorsuale.
Tanto premesso in fatto chiedeva riconoscersi il diritto ad ottenere il pagamento delle richieste prestazioni e, per l'effetto, condannare l'Ente convenuto al versamento della somma al lordo delle ritenute fiscali di € 1.707,58, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l che CP_1 eccepiva preliminarmente la prescrizione del credito fatto valere, di cui contestava in ogni caso il metodo di calcolo, sostenendo nel merito la bontà del proprio operato.
Senza alcuna istruttoria, all'odierna udienza i procuratori discutevano la causa, richiamando le conclusioni di cui ai rispettivi atti defensionali.
* * * * *
1. È in primo luogo infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente.
Occorre, infatti, distinguere tra il termine di prescrizione del diritto al T.F.R. di lavoro, di natura retributiva, che ai sensi dell'art. 2948, n. 5) c.c. è di cinque anni decorrenti dal momento di insorgenza del relativo diritto (art. 2935 c.c.), ossia dalla cessazione del rapporto di lavoro subordinato di riferimento, dal termine di prescrizione dell'iter procedimentale, di natura previdenziale, relativo alla presentazione della domanda di liquidazione del T.F.R. a carico del Fondo di garanzia.
1.1. La giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato ha, infatti, riconosciuto alle prestazioni del Fondo di garanzia natura di credito previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, di guisa che si applica il termine di prescrizione ordinario decennale (“In caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro”; Cass. civ. n. 10824/2015).
Segnatamente il dies a quo va individuato, nel caso di imprenditore soggetto alla disciplina di cui al R.D. n. 267/1942, nel verificarsi degli eventi previsti dall'art. 1, commi
2 2, 3,4, della L. n. 297/1982 (insolvenza del datore di lavoro, domanda di ammissione al passivo, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, deposito dello stato passivo reso esecutivo dal giudice delegato ai sensi dell'art. 97 L. F.), con la conseguenza che, prima del verificarsi di tali presupposti, nessuna domanda può essere rivolta all'Ente di previdenza e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia (cfr. Cass. civ. n. 10824 cit., in termini Cass. civ. n. 4183/2006).
1.2. Nel caso in esame risulta documentalmente che il rapporto di lavoro di riferimento è cessato in data 02/05/2016 (cfr. busta paga relativa al maggio 2016, doc. sub. 2 in atti di parte ricorrente) e la domanda di accesso al Fondo di garanza è stata presentata il
21/04/2023 (cfr. doc. 6 in atti di parte ricorrente), ossia entro il decennio dall'atto interruttivo rappresentato dalla domanda di ammissione al passivo presentata il
30/07/2018.
2. Venendo al merito è pacifico tra le parti, nonché documentato per tabulas che:
a) la ricorrente ha prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della sino al 02/05/2016, in forza di un contratto a tempo indeterminato;
Controparte_2
b) il rapporto è cessato per dimissioni il 02/05/2016;
c) con sentenza depositata il 30/05/2018 il Tribunale di Torino ha dichiarato il fallimento della Controparte_2
d) in data 30/07/2018 la ricorrente ha presentato domanda di ammissione al passivo del fallimento (cfr. doc. 4 in atti di parte ricorrente);
e) con decreto depositato il 10/12/2018 il Tribunale di Torino ha dichiarato chiuso, senza neppure accertamento dello stato passivo, il fallimento ai sensi dell'art. 118, comma 1 n. 4, L.F., rilevata l'impossibilità di proseguire la procedura concorsuale “per assoluta insussistenza di attivo utilmente liquidabile”;
f) l'istante in data 21/04/2023 ha presentato domanda amministrativa di accesso al
Fondo di garanzia, respinta dall' in mancanza di ricorso per decreto ingiuntivo. CP_1
3. Ciò posto, ritiene il Tribunale di richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. le ampie e condivise motivazioni rese dalla locale Corte d'Appello in fattispecie analoga a quella per cui è causa (cfr. sentenza n. 391/2020, ribadita dalle sentenze n. 337/2022 e n. 297/2024), che si seguito si riportano per esteso:
3 “Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L. 297/1982, qualora il datore di lavoro non adempia alla “corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”.
La Corte di Cassazione ha ammesso l'azione verso il Fondo di Garanzia con riguardo all'ipotesi in cui la procedura fallimentare era stata chiusa per l'assoluta insufficienza dell'attivo e il credito non era stato accertato in sede fallimentare per essere stata dichiarata improseguibile l'opposizione proposta dal creditore, ex art. 96 L.F., avverso il provvedimento con il quale era stata respinta la sua domanda di ammissione al passivo, con la seguente motivazione:
“Questa Corte ha recentemente ritenuto (cfr. sentenze n. 7585 del 2011, n. 15662 del 2010, n. 1178 del 2009, n. 7466 del 2007) che una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla Direttiva CE n. 987 del 1980 consente, secondo una ragionevole interpretazione, l'ingresso ad un'azione nei confronti del Fondo di
Garanzia, quando l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e
l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa. L'espressione “non soggetto alle disposizione del R.D. n. 267 del 1942” va quindi interpretata nel senso che l'azione della citata L. n. 297 del 1982, ex art. 2, comma 5, trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo.
A tale interpretazione il Collegio intende dare continuità, anche con riferimento all'ipotesi, che viene qui in rilievo, in cui la procedura fallimentare sia stata chiusa per assoluta insufficienza dell'attivo e in cui il credito non sia stato accertato in sede fallimentare per essere stata dichiarata improseguibile l'opposizione proposta dal credito, L. ex art. 98, avverso il provvedimento con cui è stata respinta la sua domanda di ammissione al passivo. Si rileva, da un lato, che tale interpretazione, non solo valorizza una situazione analoga ad una di quelle specificamente previste dalla Direttiva CE, ma trova anche piena giustificazione nella facoltà data dalla direttiva comunitaria ai legislatori nazionali di assicurare la tutela dei lavoratori anche in casi di insolvenza accertati con modalità e in sedi diverse da quelle tipiche
4 delle procedure concorsuali. Si osserva, dall'altro lato, che la medesima interpretazione esclude quella situazione di non copertura assicurativa che altrimenti si verificherebbe quando il datore di lavoro è stato assoggettato a fallimento, ma non sia stato possibile accertare il credito in sede fallimentare per la chiusura anticipata del fallimento. L'esigenza di tutela effettiva, infine, è coerente con la finalità del legislatore del 1982, che mediante l'istituzione di un Fondo di garanzia affidato all'ente previdenziale pubblico, ha inteso compensare la peculiarità della disciplina del t.f.r. – in cui il sistema degli accantonamenti fa sì che gli importi spettanti al lavoratore vengano trattenuti e utilizzati dal datore di lavoro – con la previsione di una tutela certa del credito, realizzata attraverso modalità garantistiche e non soggetta alle limitazioni e difficoltà procedurali previste, invece, per la tutela delle ultime retribuzioni (ai sensi del D. Lgs. n. 80 del
1992). Nell'ipotesi esaminata, il lavoratore potrà, dunque, giovarsi del meccanismo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, dimostrando di avere esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione e, nel caso in cui si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, di avere esperito tutte quelle che, secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose – non essendo egli tenuto ad esperire azioni esecutive che appaiano infruttuose o aleatorie, in un raffronto tra i loro costi certi e i benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità (cfr.
Cass. n. 11379/2008, Cass. n. 14447/2004) – ovvero dimostrando che la mancanza
o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore debbono ritenersi provate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto (cfr. Cass. n. 9108/2007)”
(Cass. 29.5.2012, 8529; conf. Id., 10.12.2014, n. 1607/2015).
3.1. Tornando al caso in esame e richiamate le premesse in fatto di cui al punto 2. che precede, deve allora osservarsi che i requisiti dello stato di insolvenza del datore di lavoro e dell'insussistenza di garanzie patrimoniali sono dimostrati dal decreto di chiusura della procedura concorsuale.
Né d'altro canto vi sono azioni, di accertamento o esecutive, esperibili nei confronti della società cancellata, tenuto conto della disposizione dell'art. 118, comma 2, L.F. che, nei casi di chiusura della procedura fallimentare di cui ai nn. 3 e 4 del comma 1, prevede la cancellazione della società dal registro delle imprese e la conseguente estinzione della
5 stessa ex art. 2495 c.c. (in ordine all'effetto estintivo si veda Cass. civ. SS.UU. n.
4060/2010).
3.2. Deve poi escludersi la possibilità di agire nei confronti degli ex soci, una volta cancellata la società in seguito alla chiusura della procedura fallimentare per incapienza, stante la inoperatività dell'art. 2495 c.c. in caso di accertamento ex art. 102 L.F. da parte del Tribunale fallimentare e di chiusura della procedura fallimentare ai sensi dell'art. 118 L.F.
Come del resto di recente precisato dalla Suprema Corte in tema di intervento del Fondo di Garanzia per la realizzazione dei crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - “il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione”
(Cass. civ. n. 14020/2020).
La Corte ha, conseguentemente, confermato, richiamando il principio affermato con la pronuncia n. 9108/2007, che tale obbligo “viene meno allorchè il suo adempimento ecceda i limiti dell'ordinaria diligenza ovvero quando l'esecuzione forzata non sia necessaria a dimostrare la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore essendo già stata fornita aliunde la relativa prova" (come appunto nel caso in cui risulti che a seguito della cancellazione della società non vi sia stata alcuna distribuzione dell'attivo tra i soci)”.
4. In ordine al quantum della pretesa è possibile tenere conto del conteggio allegato a corredo del ricorso, correttamente elaborato dall'istante avuto riguardo alla durata del
6 rapporto di lavoro, all'inquadramento riconosciuto nel contratto individuale e ai valori contabili risultanti dalla contrattazione collettiva di settore applicata e non specificamente contestato dall' , che si è limitato ad una non meglio precisata CP_3 censura quanto al metodo di computo impiegato, contestazione affatto generica e, in quanto tale, priva di qualsivoglia rilevanza ai fini di causa (sull'onere di specifica contestazione dei conteggi si veda Cass. civ. n. 29236/2017, secondo cui “Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al “quantum” sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul
“quantum debeatur”) .
In conclusione, il ricorso deve essere accolto con conseguente condanna l' a CP_1 versare alla ricorrente, per il tramite della Fondo di Garanzia, la somma lorda di €
1.707,58, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo.
5. In ragione della soccombenza parte convenuta va, infine, condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate come da dispositivo alla stregua dei minimi tabellari di cui al D.M. 55/14, tenendo conto del decisum, della moderata complessità della lite e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, condanna l' a versare alla ricorrente, per il tramite della CP_1
Fondo di Garanzia, la somma lorda di € 1.707,58, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo.
Condanna l' a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 886, CP_1 oltre € 43 per esposti, IVA, CPA e rimborso delle spese forfettarie nelle misure di legge.
Così deciso in Asti, 14/02/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
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