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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/10/2025, n. 4529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4529 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Sara Perlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 4970/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] (CUI: 01SYDQT), rappresentato e Parte_1 difeso dagli avv.ti Davide De Bortolo e Enrico Boero, entrambi del Foro di Torino
PARTE ATTRICE
CONTRO
rappresentato e difeso dalla Controparte_1 Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso cui è domiciliato
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 7.2.2025, notificato il 13.2.2025, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Conclusioni parte attrice: ordinare alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Conclusioni parte convenuta: rigettare il ricorso poiché infondato, vinte le spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da in data 10.4.2023, volta a ottenere il rilascio del Pt_1 permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 19 co. 2 lett. c) D.Lgs. 286/1998, in quanto convivente con il familiare entro il II grado avente la cittadinanza italiana (la sorella Per_1
nata il [...]), il Questore di Torino, con provvedimento Prot. nr. 13/2025, reso in data
[...]
7.2.2025 e notificato il 13.2.2025 (cfr. provvedimento questura), ha rigettato la relativa istanza, ritenendo non provata l'effettiva convivenza del ricorrente con la sorella cittadina italiana.
L'istante ha impugnato il provvedimento, ritenuto illegittimo, chiedendo il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Al riguardo, la difesa sottolinea come il ricorrente, soggetto malato oncologico, curato e monitorato dall'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma (cfr. all. 4), convive effettivamente con la sorella;
quest'ultima non veniva reperita nel corso degli accertamenti effettuati Persona_1 press l'abitazione di residenza dal Corpo di Polizia Municipale di Torino nei giorni 7.12.2023,
16.12.2023, 19.12.2023 e 23.12.2023, in quanto ella, a far data dal 20.7.2023, lavorava come badante a tempo indeterminato durante tutte le mattine della settimana (cfr. all. 1).
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati al
, che si è costituito in giudizio. Controparte_1
Parte resistente, con comparsa di costituzione depositata in data 13.10.2025, ha evidenziato la legittimità del provvedimento di rigetto emanato dalla Questura di Torino, richiamando le argomentazioni contenute nella relazione redatta dall'Amministrazione, in cui si afferma che il ricorrente non veniva mai rintracciato in casa insieme alla sorella e che, dall'analisi della documentazione prodotta a sostegno dell'istanza presentata dal ricorrente, risulta mancante il certificato di nascita della sorella con l'indicazione di maternità e paternità necessario per stabilire l'effettiva parentela con l'odierno ricorrente.
Il Giudice, con decreto depositato in data 27.3.2025, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Fissata udienza al 15.10.2025, all'esito la causa è stata trattenuta in decisione.
* * *
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che l'art. 19 co. 2 TU 286/98 vieta l'espulsione […] “c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”.
Ai sensi dell'art. 28 DPR 394/99, Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il Questore rilascia il permesso di soggiorno: […] b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'art. 19, comma 2 lett. c) del Testo Unico.
Nello specifico, le suddette disposizioni onerano lo straniero richiedente di dimostrare, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, i seguenti requisiti:
1) convivenza con un parente entro il secondo grado che sia cittadino italiano;
2) assenza di “motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato” che legittimino l'espulsione dello straniero ai sensi dell'art. 13 c. 1 TUI.
Così brevemente riassunta la normativa che assume rilievo nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il ricorrente abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, comprovando la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini del rilascio del titolo in permesso di soggiorno per motivi familiari. Nel caso di specie sono stati versati agli atti documenti attestanti sia il legame di parentela fra il ricorrente e la sorella (cfr. doc. n. 3 – certificato di parentela tradotto e apostillato) sia la convivenza fra i due presso l'abitazione sita a Torino (TO) in via San MO 31 (cfr. all. 2, 6 ricorso introduttivo).
La circostanza per cui, durante i controlli della polizia municipale presso l'abitazione di via San
MO (il cui citofono indica entrambi i nominativi), i due fratelli non sono stati trovati insieme presso l'abitazione è stata giustificata e chiarita dai documenti prodotti e confermata dal ricorrente in interrogatorio libero davanti al giudice: in orario mattutino (verifiche n. 1 e 4), la sorella del ricorrente non era mai presente, in quanto lavorava – e ancora lavora - come badante presso l'abitazione di , con contratto a tempo indeterminato, come si evince dai contratti Parte_2 prodotti comprendenti il periodo in contestazione (cfr. doc. n. 1); al contrario, in data 19.12.2023, non veniva reperito il ricorrente, ma solo la sorella, in quanto, come documentato (cfr. docc. n. 4,5,5 bis – documentazione medica) egli si trovava a Roma per una visita specialistica legata al follow up della grave patologia oncologica da cui è affetto.
Alla luce di tutto quanto sinora detto, tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, il Tribunale ritiene che abbia diritto al rilascio di un Pt_1 permesso di soggiorno per motivi familiari.
In conclusione, sulla base di tali ragioni, ritenuta assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, deve pertanto accogliersi il ricorso.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese, in ragione delle sopravvenienze documentali rilevanti ai fini della decisione ed emerse solo in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che nato a [...] il Parte_1
2.2.1972 (CUI: , ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex C.F._1 art. 19, co. 2, lett. c), d. lgs. n. 286 del 1998 e dell'art 28, co. 1, lett. b), DPR n. 394/1999.
- Compensa le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino il 15.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sara Perlo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Sara Perlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 4970/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] (CUI: 01SYDQT), rappresentato e Parte_1 difeso dagli avv.ti Davide De Bortolo e Enrico Boero, entrambi del Foro di Torino
PARTE ATTRICE
CONTRO
rappresentato e difeso dalla Controparte_1 Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso cui è domiciliato
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 7.2.2025, notificato il 13.2.2025, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Conclusioni parte attrice: ordinare alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Conclusioni parte convenuta: rigettare il ricorso poiché infondato, vinte le spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da in data 10.4.2023, volta a ottenere il rilascio del Pt_1 permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 19 co. 2 lett. c) D.Lgs. 286/1998, in quanto convivente con il familiare entro il II grado avente la cittadinanza italiana (la sorella Per_1
nata il [...]), il Questore di Torino, con provvedimento Prot. nr. 13/2025, reso in data
[...]
7.2.2025 e notificato il 13.2.2025 (cfr. provvedimento questura), ha rigettato la relativa istanza, ritenendo non provata l'effettiva convivenza del ricorrente con la sorella cittadina italiana.
L'istante ha impugnato il provvedimento, ritenuto illegittimo, chiedendo il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Al riguardo, la difesa sottolinea come il ricorrente, soggetto malato oncologico, curato e monitorato dall'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma (cfr. all. 4), convive effettivamente con la sorella;
quest'ultima non veniva reperita nel corso degli accertamenti effettuati Persona_1 press l'abitazione di residenza dal Corpo di Polizia Municipale di Torino nei giorni 7.12.2023,
16.12.2023, 19.12.2023 e 23.12.2023, in quanto ella, a far data dal 20.7.2023, lavorava come badante a tempo indeterminato durante tutte le mattine della settimana (cfr. all. 1).
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati al
, che si è costituito in giudizio. Controparte_1
Parte resistente, con comparsa di costituzione depositata in data 13.10.2025, ha evidenziato la legittimità del provvedimento di rigetto emanato dalla Questura di Torino, richiamando le argomentazioni contenute nella relazione redatta dall'Amministrazione, in cui si afferma che il ricorrente non veniva mai rintracciato in casa insieme alla sorella e che, dall'analisi della documentazione prodotta a sostegno dell'istanza presentata dal ricorrente, risulta mancante il certificato di nascita della sorella con l'indicazione di maternità e paternità necessario per stabilire l'effettiva parentela con l'odierno ricorrente.
Il Giudice, con decreto depositato in data 27.3.2025, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Fissata udienza al 15.10.2025, all'esito la causa è stata trattenuta in decisione.
* * *
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che l'art. 19 co. 2 TU 286/98 vieta l'espulsione […] “c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”.
Ai sensi dell'art. 28 DPR 394/99, Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il Questore rilascia il permesso di soggiorno: […] b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'art. 19, comma 2 lett. c) del Testo Unico.
Nello specifico, le suddette disposizioni onerano lo straniero richiedente di dimostrare, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, i seguenti requisiti:
1) convivenza con un parente entro il secondo grado che sia cittadino italiano;
2) assenza di “motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato” che legittimino l'espulsione dello straniero ai sensi dell'art. 13 c. 1 TUI.
Così brevemente riassunta la normativa che assume rilievo nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il ricorrente abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, comprovando la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini del rilascio del titolo in permesso di soggiorno per motivi familiari. Nel caso di specie sono stati versati agli atti documenti attestanti sia il legame di parentela fra il ricorrente e la sorella (cfr. doc. n. 3 – certificato di parentela tradotto e apostillato) sia la convivenza fra i due presso l'abitazione sita a Torino (TO) in via San MO 31 (cfr. all. 2, 6 ricorso introduttivo).
La circostanza per cui, durante i controlli della polizia municipale presso l'abitazione di via San
MO (il cui citofono indica entrambi i nominativi), i due fratelli non sono stati trovati insieme presso l'abitazione è stata giustificata e chiarita dai documenti prodotti e confermata dal ricorrente in interrogatorio libero davanti al giudice: in orario mattutino (verifiche n. 1 e 4), la sorella del ricorrente non era mai presente, in quanto lavorava – e ancora lavora - come badante presso l'abitazione di , con contratto a tempo indeterminato, come si evince dai contratti Parte_2 prodotti comprendenti il periodo in contestazione (cfr. doc. n. 1); al contrario, in data 19.12.2023, non veniva reperito il ricorrente, ma solo la sorella, in quanto, come documentato (cfr. docc. n. 4,5,5 bis – documentazione medica) egli si trovava a Roma per una visita specialistica legata al follow up della grave patologia oncologica da cui è affetto.
Alla luce di tutto quanto sinora detto, tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, il Tribunale ritiene che abbia diritto al rilascio di un Pt_1 permesso di soggiorno per motivi familiari.
In conclusione, sulla base di tali ragioni, ritenuta assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, deve pertanto accogliersi il ricorso.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese, in ragione delle sopravvenienze documentali rilevanti ai fini della decisione ed emerse solo in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che nato a [...] il Parte_1
2.2.1972 (CUI: , ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex C.F._1 art. 19, co. 2, lett. c), d. lgs. n. 286 del 1998 e dell'art 28, co. 1, lett. b), DPR n. 394/1999.
- Compensa le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino il 15.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sara Perlo