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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/04/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 356/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 26.04.2022 da
elettivamente domiciliata RT
presso l'avv. Lucia Salvato, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
Furlan per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Maurizio CP_1
Curini e Carlo Salvini che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellata-
e
, elettivamente Parte_2
domiciliato presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Doni per procura generale alle liti;
-appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 134/2022 del Tribunale di
Treviso
In punto: superminimo assorbibile – contributi – danno pensionistico
Causa trattata all'udienza del 10.04.2025 Conclusioni per parte appellante: “NEL MERITO: accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi sopra esposti, l'illegittimità dell'assorbimento negli aumenti contrattuali del superminimo erogato alla ricorrente a far data dal marzo 2004 e la conseguente omissione contributiva sulle somme così illegittimamente assorbite
o comunque non corrisposte;
conseguentemente ed in ogni caso:
1. condannarsi con sede legale in Oderzo (TV), Via Spinè n. 10 Controparte_1
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, a P.IVA_1 corrispondere alla sig.ra (i) la somma pari ad € 62.422,74 a RT titolo di differenze retributive negli anni maturate a causa dell'indebito assorbimento del superminimo;
(ii) la somma di € 6.855,59 a titolo di ulteriore quota di TFR derivante dall'incidenza delle differenze retributive di cui è causa: (iii) o quelle diverse somme, maggiori o minori, che dovessero essere ritenute di giustizia per i titoli e la causa petendi di cui al ricorso;
2. accertata e dichiarata l'omissione contributiva della Società convenuta in relazione alle retribuzioni non corrisposte alla ricorrente, accertarsi il diritto di quest'ultima alla regolarizzazione contributiva sulle somme illegittimamente non corrisposte e/o sulle differenze retributive oggetto di condanna e di cui al punto che precede;
3. condannarsi altresì con sede legale in Oderzo (TV), Via Spinè n. Controparte_1
10 (C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, a P.IVA_1 versare all i non prescritti e dovuti sulle Controparte_2 CP_3 differenze retributive che la stessa venga condannata a pagare in favore della Sig.ra
condannarsi l (C.F. e P.IVA RT Pt_2 P.IVA_2
) con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, ad accettare il P.IVA_3 versamento dei predetti contributi;
4. condannarsi altresì con sede legale in Oderzo (TV), Via Spinè n. Controparte_1
10 (C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, a P.IVA_1 risarcire alla ricorrente il danno previdenziale ex art. 2116 comma 2 c.c. da omissione contributiva in relazione ai contributi non versati e prescritti quindi:
4.a. in principalità quantificarsi il danno in misura pari alle quote di pensione non percette e non percipiende dall' per effetto dell'omissione contributiva, Pt_2 quantificate in € 144.907,20 o in quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, condannandosi quindi a corrispondente alla Sig.ra Controparte_1
a titolo di risarcimento danno ex art. 2116 comma 2 c.c. la RT
~ 2 ~ Corte d'Appello di ZI somma di € 144.907,20 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia;
4.b. in subordine, quantificarsi il danno pensionistico ex art. 2116 comma 2 c.c. in misura pari al capitale necessario a costituire la rendita vitalizia ragguagliata alla riserva matematica necessaria a costituire la rendita ai sensi dell'articolo 13 Legge 1338/1962, condannandosi quindi a corrispondente alla Sig.ra Controparte_1 [...]
a titolo di risarcimento danno ex art. 2116 comma 2 c.c. il relativo RT importo. Con riserva di ogni ulteriore diversa domanda.
5. Condannarsi e alla restituzione di quanto pagato dall'Appellante in CP_1 Pt_2 esecuzione della Sentenza di primo grado. IN OGNI CASO: tutte le somme per cui è Sentenza o condanna maggiorate di rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge, per entrambi i gradi di giudizio”
Conclusioni per parte appellata : “nel merito: CP_1 in via principale: rigettare l'appello promosso dalla sig.ra e RT per l'effetto confermare l'impugnata sentenza, per i motivi in narrativa esposti;
in via subordinata: ridurre il credito dell'appellante alla misura che risulterà di giustizia, previa CTU. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di ambo i gradi, ivi compreso il ristoro delle spese generali di cui all'art. 15 della Tariffa Professionale Forense”
Conclusioni per : “IN ACCOGLIMENTO DEL PROPOSTO APPELLO Pt_2
INCIDENDALE SUBORDINATO, si chiede che vengano accolte le conclusioni già rassegnate da in primo grado, e precisamente: NEL MERITO: in ipotesi di Pt_2 accoglimento dell'avverso ricorso in appello condannarsi la suddetta Controparte_1
a regolarizzare la posizione contributiva ed assicurativo-previdenziale della parte
[...] appellata sulla base di quanto sarà accertato e statuito dalla adita Corte e a versare la relativa contribuzione, nei limiti della prescrizione di legge. Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 26.04.2022 la sig.ra ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il RT
Tribunale di Treviso ha rigettato la sua domanda volta ad ottenere l'accertamento della non assorbibilità del superminimo erogato in suo favore da marzo 2004 e le conseguenti pretese dirette ad ottenere la condanna del datore di lavoro, presso cui è rimasta in forze sino al
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2015 (quando è andata in pensione), al pagamento delle differenze retributive ritenute spettanti in quanto indebitamente assorbite nel superminimo erogato e la relativa incidenza sul TFR, nonché la regolarizzazione della propria posizione contributiva (con riferimento ai contributi non prescritti sulle somme rivendicate) e al risarcimento del danno pensionistico che lamentava di aver subito.
Il Giudice di prime cure, in particolare, ha escluso che il superminimo concesso dall'azienda avesse funzione di remunerare particolari attitudini o il rendimento della ricorrente e, dunque, che fosse stato riconosciuto per ragioni di merito, mentre riteneva maggiormente plausibile, secondo il criterio “del più probabile che non”, una sua funzione di incentivo a rimanere in servizio, atteso che la stessa ricorrente aveva rappresentato la possibilità di andare a lavorare altrove. Sotto altro profilo, il fatto che l'aumento retributivo fosse stato riconosciuto anche ad altra collega dell'ufficio contabilità, portava ad escludere che l'attribuzione del superminimo fosse legato a particolari meriti della ricorrente. Di qui l'affermata possibilità per l'azienda di attribuire il superminimo unilateralmente e di qualificarlo espressamente come assorbibile in busta paga, non rinvenendosi violazioni della disciplina prevista sul punto dal contratto collettivo applicato (CCNL Terziario).
L'originaria ricorrente propone appello sulla base di due motivi:
a) Con il primo censura la sentenza per aver erroneamente valutato la natura del superminimo, da ritenersi erogato intuitu personae e ad personam e comunque dipendente da ragioni di merito legate al rendimento della lavoratrice, con conseguente esclusione dell'assorbibilità alla luce di quanto previsto dall'art. 124 del CCNL. Tale superminimo, infatti, sarebbe stato erogato in coerenza con quanto previsto da un'ipotesi di accordo, non
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accettata dalla lavoratrice, in cui le si offriva un compenso ad personam in funzione di obiettivi di rendimento. Peraltro, anche la società aveva ammesso in giudizio che il superminimo aveva funzione incentivante e, conseguentemente, doveva ritenersi funzionale ad un aumento del rendimento della ricorrente. Sotto altro profilo, quand'anche il superminimo avesse avuto lo scopo di trattenere la dipendente, lo stesso sarebbe stato erogato intuitu personae, proprio per evitare la perdita della lavoratrice.
b) Con il secondo motivo contesta la sentenza gravata perché, quand'anche il superminimo non fosse stato legato a ragioni di merito legate al rendimento, lo stesso non poteva comunque considerarsi assorbibile atteso che non vi era stato alcun atto formale di concessione del superminimo e mai vi era stata adesione della lavoratrice alla sua assorbibilità. La mancanza di accordo sul punto precluderebbe l'assorbimento in base alle previsioni dell'art. 124 CCNL.
Chiedendo per tali ragioni la riforma della sentenza impugnata, ha riproposto le domande di condanna formulate in primo grado.
Si è costituita in giudizio la società sostenendo CP_1
l'infondatezza delle doglianze dell'appellante e ribadendo, nello specifico, che il superminimo non era affatto legato a ragioni di merito o a particolari attitudini della lavoratrice, né era qualificabile come un compenso o un assegno ad personam, ma aveva piuttosto una funzione meramente incentivante ed era stato concesso anche all'altra responsabile dell'ufficio contabilità.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo, anche nelle forme Pt_2
dell'appello incidentale condizionato, la condanna della società al versamento dei contributi non prescritti per il caso di accoglimento della domanda della lavoratrice.
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La causa, dopo due rinvii d'ufficio, uno dei quali motivato dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 10.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – I due motivi d'appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi.
1.1 – Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “Il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, che sia stato individualmente pattuito, è normalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore” (Cass. sez. lav., n. 19750 del 17/07/2008; Cass. sez. lav.,
n. 14689 del 29/08/2012).
Nel caso di specie risulta pacificamente applicabile al rapporto di lavoro il CCNL Terziario Confcommercio che, all'art. 124, così dispone:
“In caso di aumenti di tabelle gli aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti.
Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore.
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Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente contratto.
Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella, solo se l'assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all'atto della concessione”.
Parte appellante sostiene che il superminimo erogato sarebbe legato al merito, anche alla luce dell'ipotesi di accordo, non accettata dalla lavoratrice e risalente a poco tempo prima, in cui era prevista la corresponsione di un compenso aggiuntivo ad personam a fronte di un impegno ad aumentare la produttività. Tale accordo non sarebbe stato concluso perché il datore di lavoro si era rifiutato di inserire una clausola in cui prevedere che il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ipotesi di accordo sarebbe stato subordinato al mantenimento della consistenza dell'organico in essere. Nonostante il rifiuto alla sottoscrizione da parte della lavoratrice, il datore di lavoro avrebbe comunque erogato il superminimo inserendolo in busta paga e ivi denominandolo come assorbibile, ma tale assorbibilità doveva escludersi alla luce della funzione stessa del compenso, emergente dall'ipotesi di accordo, che sarebbe stato proposto anche per evitare di perdere la professionalità della lavoratrice, la quale aveva rappresentato di aver ricevuto un'offerta di lavoro migliore da una società concorrente. Anche sotto questo profilo, il superminimo era diretto a valorizzare la professionalità dell'originaria ricorrente.
La prospettazione è suggestiva ma non appare concludente.
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È, infatti, dato pacifico che la citata ipotesi di accordo, in cui erano previsti anche degli obiettivi di miglioramento della produttività, di riduzione dello straordinario e di migliore coordinamento e valorizzazione delle risorse umane dell'ufficio contabilità a fronte della corresponsione del compenso, non è stato sottoscritto dalla lavoratrice e, conseguentemente, non si è perfezionato alcun contratto.
La successiva erogazione di un superminimo discende, invece, da un'iniziativa unilaterale del datore di lavoro, necessariamente svincolata da qualunque obiettivo di rendimento (non essendo stato stipulato alcun accordo sul punto), che non può trovare la propria causa negoziale nell'ipotesi di accordo di cui si è detto.
Tale superminimo, pertanto, in mancanza di prova (che avrebbe dovuto fornire la lavoratrice in base alla giurisprudenza di legittimità citata) in ordine alla sussistenza di particolari meriti professionali, ulteriori rispetto al livello di professionalità proprio della stessa manifestato sino ad allora, o di particolari abilità o attitudini o di un incremento di rendimento rispetto al passato, va ricondotto ad una sorta di gratifica incentivante, non legata a particolari meriti o a obiettivi di rendimento o a una maggiore onerosità delle mansioni assegnate, avente la finalità di determinare un miglioramento delle condizioni lavorative di entrambe le responsabili dell'ufficio contabilità e, indirettamente, di favorire un solo possibile - e meramente eventuale - complessivo miglior funzionamento dell'ufficio stesso. Il superminimo, infatti, è stato riconosciuto non solo alla sig.ra ma anche all'altra responsabile dell'ufficio, RT
sig.ra (come documentato in atti) e proprio tale circostanza, Per_1
unitamente alla mancanza di obiettivi di rendimento legati alla sua corresponsione, rappresenta un ulteriore elemento indiziario a
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sostegno del fatto che il compenso aggiuntivo non era legato a specifici meriti professionali propri della RT
La proposta di accordo, che certamente non può rilevare in termini di efficacia causale in quanto non perfezionata, può semmai rilevare per capire il contesto lavorativo in cui si colloca l'erogazione del superminimo e, dalla lettura dello stesso, emerge come il datore di lavoro ritenesse necessari (da parte della e della collega RT
, responsabili dell'ufficio contabilità) un maggiore controllo e Per_1
un più efficace coordinamento delle collaboratrici addette all'ufficio contabilità, nonché la riduzione delle ore di straordinario anche mediante un più proficuo impiego di tali collaboratrici. A maggior ragione, dunque, emerge un quadro indiziario preciso e concordante circa l'insussistenza di particolari meriti professionali o di un maggiore rendimento dimostrato, cui collegare causalmente l'erogazione di un superminimo che, per quanto detto, neppure può rappresentare un compenso aggiuntivo per una prestazione attesa in funzione della realizzazione degli obiettivi indicati nella proposta d'accordo, mai sottoscritta.
Nel contempo, la concessione del superminimo anche in favore della collega – in modo da assicurare alle due responsabili la Per_1
medesima retribuzione lorda (dato pacifico in causa e dimostrato documentalmente) – conduce ad escludere che lo scopo dell'erogazione in favore della fosse quello di valorizzarne RT
la specifica professionalità, con un assegno ad personam, a fronte della ventilata proposta di assunzione pervenuta da altra società concorrente, visto che la collega non consta avesse ricevuto Per_1
analoghe proposte.
Tanto premesso, si deve escludere che il superminimo oggetto di causa sia riconducibile agli aumenti di merito “corrisposti con
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riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore” cui si riferisce l'art. 124, secondo paragrafo, del CCNL applicato.
Parimenti, risulta infondato l'ulteriore rilievo di parte appellante secondo cui la natura assorbibile del superminimo (diverso da quelli di merito o derivanti da scatti di anzianità) debba essere necessariamente oggetto di un atto formale di concessione, e debba essere concordata con il lavoratore.
L'ultimo paragrafo dell'art. 124 CCNL dispone che “gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella, solo se l'assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all'atto della concessione”.
Ne deriva che l'assorbimento è possibile se espressamente stabilito all'atto della concessione. Il superminimo ben può essere riconosciuto in via unilaterale dal datore di lavoro e non è prevista la forma scritta ad substantiam per la validità di tale atto negoziale unilaterale.
Naturalmente il lavoratore è libero di rifiutare il superminimo ma, nel caso di specie, la lavoratrice l'ha accettato, limitandosi a svolgere dei rilievi in punto di diritto sostenendo la natura non assorbibile dell'erogazione in suo favore.
Inoltre, il momento della concessione evocato dalla disposizione contrattual-collettiva – in mancanza di un atto scritto di formale comunicazione del riconoscimento del superminimo – va individuato nel momento di liquidazione della retribuzione, comprensiva del superminimo, che viene contabilizzata nella busta paga. Ne deriva che l'indicazione della natura assorbibile del superminimo nella busta paga riferita alla mensilità di prima erogazione dello stesso integra il
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requisito richiesto dalla contrattazione collettiva, secondo cui l'assorbimento va espressamente stabilito all'atto della concessione.
In conclusione, attesa la natura assorbibile del superminimo concesso, le pretese della lavoratrice, che presuppongono la natura non assorbibile dello stesso, non possono trovare accoglimento e l'appello va rigettato.
Rimane assorbito l'appello incidentale condizionato svolto dall' Pt_2
per l'ipotesi di accoglimento delle domande svolte dalla ricorrente.
Le spese di lite tra la parte appellante e la società appellata seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo valori tra i minimi e i medi di scaglione tenuto conto del grado di complessità e del numero esiguo delle questioni trattate. Possono essere integralmente compensate le spese di lite nei confronti di Pt_2
atteso che l' è stato chiamato in causa solo in funzione della Pt_2
domanda di condanna in favore di terzo relativa alla richiesta di regolarizzazione contributiva e l' si è costituito senza neppur Pt_2
prendere posizione sulla vicenda sostanziale.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Rigetta l'appello principale;
− Dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato dell' ; Pt_2
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− Condanna parte appellante principale al pagamento in favore della società appellata delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 5.000 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
− Spese compensate nei confronti dell' ; Pt_2
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
ZI, 10.04.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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