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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 23/12/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1109/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al r.g.v.g. n. 1109/2025 promossa da: (C.F. , nato a [...] in data [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. RITA MERCORELLA ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore
Email_1
- ADOTTANTE - Nei confronti di (C.F. , nata a [...] il [...] e residente a [...] C.F._2
Rigola n. 11
- ADOTTANDA -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura in sede.
OGGETTO: ADOZIONE DI MAGGIORENNE
CONCLUSIONI All'udienza del 20.11.2025, la difesa dell'adottante si riportava al ricorso ed insisteva per l'accoglimento della domanda di adozione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 291 ss. c.c. depositato in data 12.03.2025, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo di essere legato sentimentalmente da oltre dieci anni con la sig.ra Parte_2
pagina 1 di 4 di non avere discendenti in linea retta e che la sig.ra aveva avuto una figlia, nata da una CP_1 precedente relazione e solo da lei riconosciuta, nata a [...] il [...]. CP_1
Il ricorrente deduceva altresì di aver un ottimo rapporto con la figlia della compagna che conosce sin da quando era bambina, di aver convissuto con lei quando la medesima era libera da impegni scolastici, che, anche ora che vive a Bologna, la frequentazione nei fine settimana è costante ed abituale e di CP_1 essere intenzionato, stante il consenso di l'assenso della madre ed il ricorrere di tutte le CP_1 condizioni di legge, a dare una veste giuridica a tale relazione procedendo alla sua adozione. Il sig. chiedeva pertanto al Tribunale di Ravenna, previa fissazione dell'udienza di Pt_1 comparizione delle parti per l'acquisizione dei consensi e degli assensi di legge ex artt. 296 e 297 c.c., acquisita ogni opportuna informazione ai sensi dell'art. 312 c.c. e sentito il Pubblico Ministero, di accogliere le seguenti conclusioni: “voglia accertare la sussistenza di tutti i presupposti di legge, al fine di voler dichiarare l'adozione della maggiore di età, da parte del richiedente CP_1
l'adozione Sig. ”. Parte_1
Con decreto di fissazione di udienza ex artt. 291 ss. c.c. e 473-bis ss. c.p.c. emesso in data 27.03.2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza per la comparizione delle parti in data 09.10.2025, che veniva successivamente rinviata d'ufficio alla data del 20.11.2025. In data 05.06.2025, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero. All'udienza del 20.11.2025, il Giudice procedeva ad acquisire il consenso all'adozione di adottante e adottanda e l'assenso della sig.ra madre dell'adottanda, e, all'esito di tali incombenti, la Parte_2 difesa del sig. si riportava al ricorso ed insisteva per l'accoglimento della domanda di Pt_1 adozione. Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, reputa il Collegio che la domanda di adozione sia meritevole di accoglimento. L'art. 291 c.c. stabilisce che “l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare. Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente”. In relazione al requisito ivi previsto dell'assenza di discendenti, si rileva come la Corte costituzionale ne abbia dichiarato l'incostituzionalità ove i discendenti siano consenzienti in relazione all'adozione (Corte cost. sentt. nn. 557/1988 e 245/2004). L'art. 296 c.c. prevede inoltre che “(p)er l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando” mentre l'art. 297 c.c. stabilisce al primo comma che “(p)er l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati”. Per quanto riguarda gli accertamenti demandati all'autorità giudiziaria, l'art. 312 c.c. stabilisce che “(i)l tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica: 1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se l'adozione conviene all'adottando”. La Corte di Cassazione, in una recente pronuncia, ha riepilogato le condizioni necessarie per procedere all'adozione, affermando che “per procedere all'adozione di maggiorenne occorre, oltre al consenso
pagina 2 di 4 dell'adottante e dell'adottando (art. 296 c.c.), soggetti tra i quali si costituisce il rapporto adottivo, l'assenso dei genitori dell'adottando, del coniuge dell'adottante e di quello dell'adottando non separati legalmente (art. 297 c.c.), nonché dei figli maggiorenni dell'adottante (Corte costituzionale n. 937/1988 e n. 345/1992 quali soggetti che subiscono rilevanti ripercussioni di status, proprio in seguito all'adozione); il Tribunale può ugualmente pronunciare l'adozione, se ritiene ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando il rifiuto dell'assenso da parte dei genitori o dei discendenti dell'adottante (Corte Cost. n. 345/1992). L'adozione in esame è “essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottando, giacché il controllo del Tribunale verte sui requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione “conviene” all'adottando (art. 312 del codice civile)” (sentenza n. 89 del 1993, punto 3 del Considerato in diritto). Nell'adozione di persone maggiori di età, al giudice non è attribuito alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottando, né possono essere effettuati quegli incisivi controlli previsti per l'adozione di minori, che significativamente rispecchiano la diversità di presupposti e di finalità dei due istituti” (Cass. civ., sez. I, 12.02.2024, n. 3766). Nel caso di specie, sussistono chiaramente tutti i requisiti prescritti dalla legge. In primo luogo, si rileva come l'adottante abbia 66 anni mentre l'adottanda ne ha 23, di talché sussistono i requisiti di età stabiliti dall'art. 291 c.c., avendo il sig. più di 35 anni e Pt_1 intercorrendo tra adottante e adottanda più di 18 anni di differenza di età. Il sig. e la sig.ra hanno manifestato in udienza il loro consenso all'adozione Parte_1 CP_1 ai sensi dell'art. 296 c.c., motivandolo in ragione del forte legame affettivo che li lega, avendo il sig. frequentato stabilmente l'adottanda da quando la stessa era bambina, occupandosi, unitamente Pt_1 alla madre, della sua crescita. Anche la sig.ra madre dell'adottanda e compagna del sig. ha espresso il proprio Parte_2 Pt_1 assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.. Non avendo il sig. alcun discendente diretto e posto che, come risulta dal relativo certificato Pt_1 prodotto agli atti, la sig.ra è stata riconosciuta solo dalla madre, alcun altro assenso deve CP_1 essere pertanto assunto. Quanto alla convenienza dell'adozione per l'adottanda, reputa il Collegio che, stante la sussistenza di un legame affettivo tra adottante e adottanda assimilabile a quello padre-figlia, avendo il sig. Pt_1 contribuito alla crescita della sig.ra con cui ha anche vissuto a seguito dell'inizio della CP_1 convivenza con la di lei madre e con cui tuttora vive nei periodi in cui ritorna a Faenza nei fine CP_1 settimana, non vi siano dubbi che l'adozione apporterà benefici all'adottanda, consentendole di rinsaldare il rapporto che la lega all'adottante e, più in generale, l'armonia e l'unione dell'intero nucleo familiare. I Servizi Sociali territorialmente competenti che, come da richiesta del Giudice delegato, hanno inviato in data 24.10.2025 una breve relazione informativa hanno riferito che sia l'adottante che l'adottanda non sono mai stati attenzionati dai Servizi Sociali. Considerando altresì che dall'informativa della Questura di Ravenna risulta unicamente un precedente di polizia per lesioni personali a carico dell'adottante, risalente ad oltre vent'anni fa, alla luce delle considerazioni sopra esposte ritiene il Collegio che non vi sia alcun elemento ostativo all'adozione e che pertanto la relativa domanda proposta dal sig. debba essere accolta. Pt_1
pagina 3 di 4 Alla pronuncia di adozione conseguono le formalità di pubblicità di cui all'art. 314 c.c.. Trattandosi di procedimento non contenzioso, nulla deve essere disposto in relazione alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del pubblico ministero, visti gli artt. 291 ss. c.c., così decide:
- DISPONE farsi luogo all'adozione di nata a [...] il [...], da parte di CP_1 nato a [...] il [...]; Parte_1
- NULLA sulle spese di lite. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.. Così deciso a Ravenna in camera di consiglio il 22.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
Sentenza redatta con la collaborazione della Gop dott.ssa Paola Poli, addetta all'UPP.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al r.g.v.g. n. 1109/2025 promossa da: (C.F. , nato a [...] in data [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. RITA MERCORELLA ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore
Email_1
- ADOTTANTE - Nei confronti di (C.F. , nata a [...] il [...] e residente a [...] C.F._2
Rigola n. 11
- ADOTTANDA -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura in sede.
OGGETTO: ADOZIONE DI MAGGIORENNE
CONCLUSIONI All'udienza del 20.11.2025, la difesa dell'adottante si riportava al ricorso ed insisteva per l'accoglimento della domanda di adozione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 291 ss. c.c. depositato in data 12.03.2025, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo di essere legato sentimentalmente da oltre dieci anni con la sig.ra Parte_2
pagina 1 di 4 di non avere discendenti in linea retta e che la sig.ra aveva avuto una figlia, nata da una CP_1 precedente relazione e solo da lei riconosciuta, nata a [...] il [...]. CP_1
Il ricorrente deduceva altresì di aver un ottimo rapporto con la figlia della compagna che conosce sin da quando era bambina, di aver convissuto con lei quando la medesima era libera da impegni scolastici, che, anche ora che vive a Bologna, la frequentazione nei fine settimana è costante ed abituale e di CP_1 essere intenzionato, stante il consenso di l'assenso della madre ed il ricorrere di tutte le CP_1 condizioni di legge, a dare una veste giuridica a tale relazione procedendo alla sua adozione. Il sig. chiedeva pertanto al Tribunale di Ravenna, previa fissazione dell'udienza di Pt_1 comparizione delle parti per l'acquisizione dei consensi e degli assensi di legge ex artt. 296 e 297 c.c., acquisita ogni opportuna informazione ai sensi dell'art. 312 c.c. e sentito il Pubblico Ministero, di accogliere le seguenti conclusioni: “voglia accertare la sussistenza di tutti i presupposti di legge, al fine di voler dichiarare l'adozione della maggiore di età, da parte del richiedente CP_1
l'adozione Sig. ”. Parte_1
Con decreto di fissazione di udienza ex artt. 291 ss. c.c. e 473-bis ss. c.p.c. emesso in data 27.03.2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza per la comparizione delle parti in data 09.10.2025, che veniva successivamente rinviata d'ufficio alla data del 20.11.2025. In data 05.06.2025, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero. All'udienza del 20.11.2025, il Giudice procedeva ad acquisire il consenso all'adozione di adottante e adottanda e l'assenso della sig.ra madre dell'adottanda, e, all'esito di tali incombenti, la Parte_2 difesa del sig. si riportava al ricorso ed insisteva per l'accoglimento della domanda di Pt_1 adozione. Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, reputa il Collegio che la domanda di adozione sia meritevole di accoglimento. L'art. 291 c.c. stabilisce che “l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare. Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente”. In relazione al requisito ivi previsto dell'assenza di discendenti, si rileva come la Corte costituzionale ne abbia dichiarato l'incostituzionalità ove i discendenti siano consenzienti in relazione all'adozione (Corte cost. sentt. nn. 557/1988 e 245/2004). L'art. 296 c.c. prevede inoltre che “(p)er l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando” mentre l'art. 297 c.c. stabilisce al primo comma che “(p)er l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati”. Per quanto riguarda gli accertamenti demandati all'autorità giudiziaria, l'art. 312 c.c. stabilisce che “(i)l tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica: 1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se l'adozione conviene all'adottando”. La Corte di Cassazione, in una recente pronuncia, ha riepilogato le condizioni necessarie per procedere all'adozione, affermando che “per procedere all'adozione di maggiorenne occorre, oltre al consenso
pagina 2 di 4 dell'adottante e dell'adottando (art. 296 c.c.), soggetti tra i quali si costituisce il rapporto adottivo, l'assenso dei genitori dell'adottando, del coniuge dell'adottante e di quello dell'adottando non separati legalmente (art. 297 c.c.), nonché dei figli maggiorenni dell'adottante (Corte costituzionale n. 937/1988 e n. 345/1992 quali soggetti che subiscono rilevanti ripercussioni di status, proprio in seguito all'adozione); il Tribunale può ugualmente pronunciare l'adozione, se ritiene ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando il rifiuto dell'assenso da parte dei genitori o dei discendenti dell'adottante (Corte Cost. n. 345/1992). L'adozione in esame è “essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottando, giacché il controllo del Tribunale verte sui requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione “conviene” all'adottando (art. 312 del codice civile)” (sentenza n. 89 del 1993, punto 3 del Considerato in diritto). Nell'adozione di persone maggiori di età, al giudice non è attribuito alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottando, né possono essere effettuati quegli incisivi controlli previsti per l'adozione di minori, che significativamente rispecchiano la diversità di presupposti e di finalità dei due istituti” (Cass. civ., sez. I, 12.02.2024, n. 3766). Nel caso di specie, sussistono chiaramente tutti i requisiti prescritti dalla legge. In primo luogo, si rileva come l'adottante abbia 66 anni mentre l'adottanda ne ha 23, di talché sussistono i requisiti di età stabiliti dall'art. 291 c.c., avendo il sig. più di 35 anni e Pt_1 intercorrendo tra adottante e adottanda più di 18 anni di differenza di età. Il sig. e la sig.ra hanno manifestato in udienza il loro consenso all'adozione Parte_1 CP_1 ai sensi dell'art. 296 c.c., motivandolo in ragione del forte legame affettivo che li lega, avendo il sig. frequentato stabilmente l'adottanda da quando la stessa era bambina, occupandosi, unitamente Pt_1 alla madre, della sua crescita. Anche la sig.ra madre dell'adottanda e compagna del sig. ha espresso il proprio Parte_2 Pt_1 assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.. Non avendo il sig. alcun discendente diretto e posto che, come risulta dal relativo certificato Pt_1 prodotto agli atti, la sig.ra è stata riconosciuta solo dalla madre, alcun altro assenso deve CP_1 essere pertanto assunto. Quanto alla convenienza dell'adozione per l'adottanda, reputa il Collegio che, stante la sussistenza di un legame affettivo tra adottante e adottanda assimilabile a quello padre-figlia, avendo il sig. Pt_1 contribuito alla crescita della sig.ra con cui ha anche vissuto a seguito dell'inizio della CP_1 convivenza con la di lei madre e con cui tuttora vive nei periodi in cui ritorna a Faenza nei fine CP_1 settimana, non vi siano dubbi che l'adozione apporterà benefici all'adottanda, consentendole di rinsaldare il rapporto che la lega all'adottante e, più in generale, l'armonia e l'unione dell'intero nucleo familiare. I Servizi Sociali territorialmente competenti che, come da richiesta del Giudice delegato, hanno inviato in data 24.10.2025 una breve relazione informativa hanno riferito che sia l'adottante che l'adottanda non sono mai stati attenzionati dai Servizi Sociali. Considerando altresì che dall'informativa della Questura di Ravenna risulta unicamente un precedente di polizia per lesioni personali a carico dell'adottante, risalente ad oltre vent'anni fa, alla luce delle considerazioni sopra esposte ritiene il Collegio che non vi sia alcun elemento ostativo all'adozione e che pertanto la relativa domanda proposta dal sig. debba essere accolta. Pt_1
pagina 3 di 4 Alla pronuncia di adozione conseguono le formalità di pubblicità di cui all'art. 314 c.c.. Trattandosi di procedimento non contenzioso, nulla deve essere disposto in relazione alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del pubblico ministero, visti gli artt. 291 ss. c.c., così decide:
- DISPONE farsi luogo all'adozione di nata a [...] il [...], da parte di CP_1 nato a [...] il [...]; Parte_1
- NULLA sulle spese di lite. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.. Così deciso a Ravenna in camera di consiglio il 22.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
Sentenza redatta con la collaborazione della Gop dott.ssa Paola Poli, addetta all'UPP.
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