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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 16/10/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N.182/2023 R.G.Lav.
Sentenza n° ______
* * * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati : dott. Vincenzo PUPILELLA - presidente dott. Margiolina MASTRONARDI - consigliere relatore dott. Rita Pasqualina CURCI - consigliere riunita in camera di consiglio in data 7/3/2025 ha pronunciato, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a
c a u s a c i v i l e d i 2° g r a d o in materia di
PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE iscritta al N. 182 R.G. Lav.- anno 2023 avente ad oggetto: malattia professionale
p r o m o s s a d a
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. E. Di Tillo ed CP_1
elettivamente domiciliato come in atti APPELLANTE nei confronti di
rappresentato e difeso dagli avv. G. Inella e M. A. De Santis ed Controparte_2
elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti.
1 MOTIVAZIONE
1. Il processo di I grado.
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Larino in data 14/1/2020, , Controparte_2 premesso di aver svolto l'attività di addetto ai lavori di squadra ed operatore di mezzi speciali, con ultima qualifica di elettricista provetto, alle dipendenze dell'Enel, dal 3/11/1975 al 31/12/2014, e di avere contratto “patologie osteo-articolari e muscolo-tendinee, interessanti, nel caso di specie, il rachide cervico-dorso-lombo-sacrale e gli arti (polsi, spalle, ginocchia), con danni neurologici strumentalmente accertati con esame elettromiografico, così denunciate all' rispettivamente CP_1 in data 29/08/2016 per: “Deficit limitativo degli arti superiori. Deficit posturale. Impossibilitato
a rimanere con le ginocchia piegate”; Ed in data 31/07/2019 per: “Tendinopatia cronica del sovraspinoso spalle. Spondilodiscopatie del tratto lombare. Ernia discale lombare. Patologia da sovraccarico biomeccanico ginocchio dx e sn”, a seguito dello svolgimento, nell'arco di tutto il periodo lavorativo, in particolare, della mansione di “operatore mezzi speciali”, caratterizzata da
“lavorazioni manuali comportanti in prevalenza la movimentazione manuale dei carichi, movimenti abnormi ripetuti, mantenimento di posture incongrue e coatte della colonna vertebrale
e degli arti, compressione prolungata ed impatti ripetuti, nonché le vibrazioni meccaniche al corpo intero ed agli arti, come pure gli scuotimenti”, conveniva in giudizio l' lamentando CP_1
il mancato riconoscimento di tale patologia come causalmente riconducibile alla propria attività lavorativa. Si costituiva l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Con sentenza in data 27/6/2023, il Tribunale di Larino, espletata C.T.U., accoglieva il ricorso così statuendo:
“1. Dichiara che a spetta, per la malattia professionale dedotta in giudizio, la Controparte_2 rendita per danno biologico nella misura del 40% e, per l'effetto, condanna l' a CP_1
corrispondergli la rendita nella predetta misura, con gli interessi legali dalla maturazione al soddisfo.
2. Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., a pagare in favore di CP_1 [...]
– con distrazione in favore dei procuratori antistatari – le spese di lite, liquidate in euro CP_2
2.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
3. Liquida in favore del CTU dott. le spese di CTU, pari ad euro 290,00 per compensi, oltre oneri Persona_1 accessori come per legge, ponendole a carico dell' . CP_1
2. L'appello e le difese dell'appellato.
Con ricorso in appello depositato il giorno 15/12/2023 l' , denunciava l'erroneità CP_1 dell'impugnata sentenza per i seguenti motivi:
2 “1. Difetto di motivazione sulla inammissibilità della domanda del 2016 e sulla decorrenza della domanda di malattia professionale;
violazione di legge”;
“2. Violazione di legge in ordine alla motivazione sul rigetto dell'eccezione di prescrizione. Errata motivazione”;
“3. Difetto, errata ed insufficiente motivazione sul nesso causale”
Spiegava le conclusioni riportate in epigrafe.
Il si costituiva in giudizio contrastando il proposto appello. CP_2
Entrambi motivavano diffusamente, come da rispettivi atti, che in tali limiti si richiamano e devono ritenersi per qui riportati e trascritti.
Acquisita la disposta CTU medico legale, acquisite le note scritte depositate in atti, la causa era decisa come da separato dispositivo.
3. Motivi della decisione.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato, come in appresso precisato.
Invero il C.T.U. nominato nel presente grado di giudizio, dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, immune da vizi logici in relazione all'accertamento medico, cui ci si riporta, attesa anche la qualifica professionale del consulente ed il suo disinteresse all'esito del giudizio, è pervenuto, sulla base del sereno ed obiettivo esame clinico e della documentazione sanitaria agli atti, alla conclusione medico legale, peraltro non contrastata da validi elementi di argomentazione acquisiti al processo - ivi comprese le critiche del CT di parte appellante, cui il
CTU ha risposto in modo puntuale ed esaustivo-, che “Le patologie denunciate dal ricorrente, rientrano tra quelle classificate di elevata probabilità di origine lavorativa, ex D.M. del 27 aprile
2004, attuativo dell'art.139 del DPR 1124/65 e dell'art.10 del D.Lgs.38/2000. Nel gruppo II ( malattie di origine lavorativa di elevata probabilità) si annovera la spondilodiscopatia del tratto lombare e l'ernia discale lombare come conseguenza diretta delle attività di movimentazione manuale dei carichi, eseguita con continuità durante il turno lavorativo. Tenendo conto dei quesiti medico-legali posti dalla Corte di Appello di Campobasso, in funzione di Giudice del lavoro, il ricorrente risulta affetto da: Tendinopatia cronica del SVS bilateralmente;
Gonartrosi bilaterali trattate con artroprotesi;
Ernia discale del rachide L. Considerando le gravi limitazioni funzionali evidenziate a carico del cingolo scapolare, della C.V., delle ginocchia, la valutazione del danno biologico complessivo si può ritenere non inferiore al 40% (quaranta percento) percentuale già riconosciuta nel ricorso di I istanza.”
Di qui l'infondatezza dell'appello con integrale conferma della sentenza impugnata.
4.Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza, come da liquidazione in dispositivo,
3 con distrazione. Vanno poste a carico dell' le spese della CTU espletata nel presente grado CP_1 liquidate in complessivi €290,00 per onorario, oltre accessori di legge.
5.Va, infine, dato atto che è dovuto dall'appellante l'ulteriore importo a titolo di C.U. pari a quello dovuto per il presente appello.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di Larino in data 27/6/2023 e con ricorso qui depositato il 15/12/2023, da CP_1
nei confronti di Controparte_2
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado che si liquidano in complessivi €2.000,00 per competenze, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e
CAP come per legge, con distrazione;
-pone a carico dell' le spese della CTU espletata nel presente grado liquidate in complessivi CP_1
€290,00 per onorario, oltre accessori di legge;
-dichiara dovuto dall'appellante l'ulteriore importo a titolo di C.U. pari a quello dovuto per il presente appello.
Campobasso, 7/3/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Margiolina Mastronardi Dott. Vincenzo Pupilella
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