Articolo 3 della Legge 16 maggio 1961, n. 417
Articolo 2
Versione
14 giugno 1961
Art. 3.
All'onere annuo di lire 5.640.000 derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte, nello esercizio finanziario 1960-61, con gli ordinari stanziamenti dei capitoli n. 31 (lire 3.510.000), n. 73 (lire 1.200.000) e n. 205 (lire 330.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario, e con gli ordinari stanziamenti del capitolo n. 68 (lire 600.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.

Entrata in vigore il 14 giugno 1961