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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/11/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 295/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 295/2025 con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
e dell iciliato in Indirizzo Telema- tico presso il difensore avv. SALVADORI SONIA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2 ente 57126 Livorno presso il di- fensore avv. CINI PIERA (C.F. ), con il patro- Parte_2 C.F._3 cinio dell'avv. CINI PIERA elettivamente domiciliato in Viale Italia 57126 Li- vorno presso il difensore avv. CINI PIERA
CONVENUTO/I
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Trattasi di un giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, in cui il ricorrente ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento disposto a suo carico e in favore della figlia maggiorenne Pt_2
La figlia del ricorrente e la di lui ex moglie si sono costituite in giudizio chieden- do il rigetto della domanda, sull'assunto che non avrebbe conseguito la au- Pt_2
tosufficienza economica.
In via generale va ricordato che in tema di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persi- stenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento, l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte e, in ipotesi, contestate, anche attraverso presunzioni semplici ( cfr. Cass.
N. 12121 del 2025).
Nel caso in esame, deve ritenersi che il ricorrente abbia fornito la prova di quanto allegato in ricorso.
Dagli atti di causa, e anche dalle dichiarazioni delle parti in udienza, è emerso in- fatti quanto segue. ha ormai ventotto anni, ha dal 2020 lasciato l'università e conseguito altri Pt_2
titoli da spendere sul mercato del lavoro, tra cui due titoli presso università statu- nitensi;
si trasferita da più di un anno negli USA insieme alla madre, al fine di riavvicinarsi alla sorella maggiore che vive lì da tempo;
con la madre ha aper- to una attività imprenditoriale sportiva, lavora in tale attività, di cui è anche am- ministratrice con la madre.
A fronte di tali circostanze, appare evidente che quanto sostenuto dalle resistenti in ordine al fatto che, in realtà, tale attività imprenditoriale non produca alcun
2 reddito appare francamente poco verosimile. Ed infatti, in primo luogo dagli atti emerge che la medesima attività risulta ormai aperta dalla primavera del 2024, quindi da più di un anno;
in secondo luogo, la stessa resistente ha sostenuto di avere deciso di prendere un periodo di aspettativa da lavoro di insegnante in Ita- lia, rinunciando al relativo reddito, per vivere negli USA vicino alla figlia Per_2
e di poter contare solo su un reddito da pensione di reversibilità di € 1700 al mese, quando però deve sostenere un canone di locazione per la casa in cui vive con la figlia e con la figlia minore avuta dal marito deceduto, di circa Pt_2
2000,00 al mese;
in terzo luogo, la resistente ha anche allegato di non avere nemmeno dei risparmi, per aver investito una somma di circa € 50.000,00, pro- prio per aprire la palestra in questione.
Tali circostanze, tutte insieme considerate, come detto, offrono un quadro poco credibile della condizione reddituale delle parti resistenti, per come da loro offer- to negli atti di causa e, quindi, in questo giudizio portano ad escludere sia che la medesima attività di palestra non produca alcun reddito, in quanto altrimenti le resistenti non avrebbero nemmeno le risorse necessarie per la vita quotidiana in una città come Boston, sia, quindi, che la figlia sia effettivamente ancora a carico della madre, per la parte che eccedente il contributo di € 468,00 circa versato dal padre, e che non tragga alcun reddito dalla attività imprenditoriale.
In ragione di ciò, la domanda va accolta e va revocato il contributo al manteni- mento in favore in favore di e a carico del ricorrente. Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 516 del 2004;
1) revoca con decorrenza dal febbraio del 2025 il contributo al mantenimento in capo al ricorrente e in favore della figlia Parte_2
3 2) condanna le resistenti alla refusione delle spese di lite sostenute dall'attore che liquida in complessivi € 2750,00 oltre accessori come per legge;
Così deciso in data 10.11.25 dal Tribunale di Livorno
Il Presidente
dott. Azzurra Fodra
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 295/2025 con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
e dell iciliato in Indirizzo Telema- tico presso il difensore avv. SALVADORI SONIA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2 ente 57126 Livorno presso il di- fensore avv. CINI PIERA (C.F. ), con il patro- Parte_2 C.F._3 cinio dell'avv. CINI PIERA elettivamente domiciliato in Viale Italia 57126 Li- vorno presso il difensore avv. CINI PIERA
CONVENUTO/I
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Trattasi di un giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, in cui il ricorrente ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento disposto a suo carico e in favore della figlia maggiorenne Pt_2
La figlia del ricorrente e la di lui ex moglie si sono costituite in giudizio chieden- do il rigetto della domanda, sull'assunto che non avrebbe conseguito la au- Pt_2
tosufficienza economica.
In via generale va ricordato che in tema di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persi- stenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento, l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte e, in ipotesi, contestate, anche attraverso presunzioni semplici ( cfr. Cass.
N. 12121 del 2025).
Nel caso in esame, deve ritenersi che il ricorrente abbia fornito la prova di quanto allegato in ricorso.
Dagli atti di causa, e anche dalle dichiarazioni delle parti in udienza, è emerso in- fatti quanto segue. ha ormai ventotto anni, ha dal 2020 lasciato l'università e conseguito altri Pt_2
titoli da spendere sul mercato del lavoro, tra cui due titoli presso università statu- nitensi;
si trasferita da più di un anno negli USA insieme alla madre, al fine di riavvicinarsi alla sorella maggiore che vive lì da tempo;
con la madre ha aper- to una attività imprenditoriale sportiva, lavora in tale attività, di cui è anche am- ministratrice con la madre.
A fronte di tali circostanze, appare evidente che quanto sostenuto dalle resistenti in ordine al fatto che, in realtà, tale attività imprenditoriale non produca alcun
2 reddito appare francamente poco verosimile. Ed infatti, in primo luogo dagli atti emerge che la medesima attività risulta ormai aperta dalla primavera del 2024, quindi da più di un anno;
in secondo luogo, la stessa resistente ha sostenuto di avere deciso di prendere un periodo di aspettativa da lavoro di insegnante in Ita- lia, rinunciando al relativo reddito, per vivere negli USA vicino alla figlia Per_2
e di poter contare solo su un reddito da pensione di reversibilità di € 1700 al mese, quando però deve sostenere un canone di locazione per la casa in cui vive con la figlia e con la figlia minore avuta dal marito deceduto, di circa Pt_2
2000,00 al mese;
in terzo luogo, la resistente ha anche allegato di non avere nemmeno dei risparmi, per aver investito una somma di circa € 50.000,00, pro- prio per aprire la palestra in questione.
Tali circostanze, tutte insieme considerate, come detto, offrono un quadro poco credibile della condizione reddituale delle parti resistenti, per come da loro offer- to negli atti di causa e, quindi, in questo giudizio portano ad escludere sia che la medesima attività di palestra non produca alcun reddito, in quanto altrimenti le resistenti non avrebbero nemmeno le risorse necessarie per la vita quotidiana in una città come Boston, sia, quindi, che la figlia sia effettivamente ancora a carico della madre, per la parte che eccedente il contributo di € 468,00 circa versato dal padre, e che non tragga alcun reddito dalla attività imprenditoriale.
In ragione di ciò, la domanda va accolta e va revocato il contributo al manteni- mento in favore in favore di e a carico del ricorrente. Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 516 del 2004;
1) revoca con decorrenza dal febbraio del 2025 il contributo al mantenimento in capo al ricorrente e in favore della figlia Parte_2
3 2) condanna le resistenti alla refusione delle spese di lite sostenute dall'attore che liquida in complessivi € 2750,00 oltre accessori come per legge;
Così deciso in data 10.11.25 dal Tribunale di Livorno
Il Presidente
dott. Azzurra Fodra
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