Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/03/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1820/2024 R.G. avente ad oggetto divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio) cumulativamente promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in C.le Passo Parrino n. 16, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Angela
Iemmolo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi
Moncada che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione il 05.02.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Modica il 20.07.2006, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune anno 2006, numero 105, parte II,
Serie A, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
maggiorenne ed economicamente indipendente - e (Modica, 07.07.2010); Per_2
che veniva presentato ricorso per separazione giudiziale da parte del Sig. recante n.ro R.G. Parte_1
2438/2021, poi trasformato in separazione consensuale;
che quindi gli stessi si sono separati consensualmente giusta sentenza n. 1521/2022 del giorno
04.11.2022 resa dal Tribunale in intestazione, e che da allora non si sono riconciliati;
che, con ordinanza del 30.10.2024, veniva fissata l'udienza del 05.02.2025 contestualmente sostituita con il deposito di note scritte, stante la richiesta delle parti e la dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare;
che le parti nei termini concessi hanno ritualmente depositato le suddette note scritte a firma congiunta, insistendo nella conferma delle condizioni tutte di cui al ricorso;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 1521/2022 del 04.11.2022, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L. 6.5.2015, n. 55, 6 mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso tra le parti, nonché dalle dichiarazioni e dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che i coniugi hanno concordato che il loro divorzio procedesse alle seguenti condizioni:
1. disporre l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori, in modo da consentire Per_2
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocazione principale con la madre e con facoltà del padre di vedere ed avere con se la figlia, per garantire alla stessa il rispetto della bigenitorialità, a settimane alterne, la prima settimana: per tre pomeriggi infrasettimanali: lunedì -mercoledì e venerdì dalle 18:00 alle 20:30; la seconda settimana: martedì- giovedì dalle 18:00 alle 20:30 e dal sabato pomeriggio alle 18:00 con pernottamento fino alla domenica sera alle 20:30; tutti gli orari sono concordati con un'ora di tolleranza in più ed un'ora in più in estate;
e comunque, attesa l'età adolescenziale della figlia, tutte le volte che la stessa voglia vedere il padre, anche oltre il calendario di visita;
il predetto calendario è elastico con possibilità di sostituire giorni ed ore in relazione alle esigenze scolastiche ed extra della figlia e lavorative del genitore.
2. La figlia starà con ciascun genitore alternativamente per le festività Natalizie per due giorni consecutivi alternando i giorni 23/24 o 25/26 dicembre, alternativamente a Capodanno nei giorni 30/31 o 1/2 gennaio, alternativamente la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; alternativamente le altre festività e il giorno del compleanno della figlia (a pranzo o cena), il giorno del compleanno del genitore e la festa del papà o della mamma;
per 15 giorni nel periodo estivo, ad anni alterni da concordare nel periodo dall'1 al 31 luglio o dall'1 al 31 agosto, compatibilmente con le ferie estive dei genitori e le esigenze della figlia, e comunque tutte le volte che le figlia adolescente 14enne vuole vedere il padre. Si allega piano genitoriale con indicazione del calendario di visita concordato tra i genitori per garantire alla figlia la bigenitorialità, gli impegni e le attività quotidiane della figlia relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze, sottoscritto dalle parti (all. 4).
3. Nulla disporre per la casa familiare in Modica in C.le Passo Parrino n. 16, di proprietà del sig. , atteso che già in sede di separazione la sig.ra ha rilasciato Parte_1
l'abitazione trasferendosi con la figlia e il compagno in altra abitazione asportando gli effetti personali, come da accordi già regolati in sede di separazione.
4. Il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento della figlia con Parte_1 Per_2 un assegno di € 250 mensili, da corrispondere alla sig.ra il cinque di ogni mese con CP_1
bonifico o altro mezzo di pagamento tracciato, con rivalutazione ISTAT dal secondo anno;
5. Entrambi i genitori si obbligano a contribuire al 50% ciascuno alle spese straordinarie mediche, specialistiche, psicologiche non mutuabili dal SSN, spese oculistiche e dentistiche, preventivamente concordate tra i genitori riguardo alla necessità e sostenibilità; spese scolastiche (per tasse, libri, corredo scolastico inizio anno, gite scolastiche ecc,) e ludiche
(attività sportive, ricreative, ricorrenze particolari ecc.) che si renderanno necessarie per la figlia;
le predette spese, tranne quelle mediche urgenti, qualora di importo superiore ad € 50 dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori sulla loro necessità e sostenibilità in relazione alle capacità economiche e giustificate con esibizione di documenti fiscali.
6. Entrambi i genitori si impegnano a far mantenere ai figli rapporti continuativi con i nonni paterni e materni e con i rispettivi parenti ed a collaborare per assumere assieme le decisioni più importati per la figlia per cure, salute e istruzione;
7. entrambi i comparenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente all'assegno di divorzile.
8. Il sig. è bracciante agricolo e la sig.ra svolge attività di lavoro Parte_1 Controparte_1
saltuario, si allegano dich. redd. (all.5-6), si producono altresì estratti conto di entrambi ( all.7-8). Il sig. è onerato di un mutuo fondiario a tasso variabile di originari 87.000 Parte_1 contratto per ristrutturazione casa che paga a rate mensili di originari €250 oggi aumentata ad € 500 e di una finanziaria BCC con rata mensile di € 100. (9-10)
9. I comparenti dichiarano di non avere beni immobili in comune, il sig. possiede la Parte_1
casa di abitazione donata dai genitori, la sig.ra possiede immobili per quote CP_1
ereditarie del proprio genitore;
10. I comparenti dichiarano di avere definito ogni rapporto economico tra loro intercorrente e di non avere altro a pretendere se non il rispetto delle superiori condizioni.
11. Spese compensate che le superiori condizioni concordate nell'interesse della prole e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e possono, pertanto, essere omologate da questo
Tribunale; che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario intercorso tra Parte_1
e e contratto a Modica il 20.07.2006, con atto trascritto nel registro degli
[...] Controparte_1
atti di matrimonio dello stesso Comune anno 2006, numero 105, parte II, Serie A;
- Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Modica, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 26.02.2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti