Sentenza 23 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2004, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. FIALDORO Camillo - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FERROVIE DELLO STATO s.p.a.- Società di Trasporti e Servizi per azioni -, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Enzo Morrico, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via L.G. Faravelli 22, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
UR DI, rappresentata e difesa dall'avv. Pier Luigi Panici, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Otranto n. 8, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma-Sezione Lavoro n. 10794 del 19 marzo 2001 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 27752/92).
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23 settembre 2003 dal Consigliere Bruno Balletti;
Udito l'avv. Franco Raimondo Boccia (per delega dell'avv. Morrico);
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore-Giudice del Lavoro di Roma DI EN conveniva in giudizio la s.p.a. "Ferrovie dello Stato" richiedendo che venisse "-) accertata l'illegittimità della mera intermediazione e/o appalto di mano d'opera, relativamente alle prestazioni lavorative della ricorrente, tra la s.r.l. "DE Informatica" e l'Ente Ferrovie dello Stato;
-) dichiarata la esistenza, al momento del licenziamento, di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la società convenuta, tuttora operante in mancanza di un atto idoneo a risolverlo;
-) ordinata alla convenuta la riammissione in servizio della ricorrente;
-) condannata la convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle retribuzioni maturate dal 29 dicembre 1989 alla sentenza;
-) in via alternativa, dichiarata la nullità e/o illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente in data 29 dicembre 1989; -) ordinata alla convenuta la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro;
-) condannata la convenuta al risarcimento danni in favore della ricorrente nella misura delle mensilità di retribuzione intercorse dal licenziamento alla sentenza".
Si costituiva in giudizio la s.p.a. "Ferrovie dello Stato" che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto. L'adito Giudice del Lavoro accoglieva la domanda della EN - e, per l'effetto, riconosceva l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la società convenuta e, conseguentemente, condannava la società al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento - e, su impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Roma (quale Giudice del lavoro di secondo grado) rigettava l'appello e condannava la società appellante al pagamento delle spese del grado.
Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. Ferrovie dello Stato propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo e deposita "memoria ex art. 378 c.p.c.". L'intimata DI EN resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 -, Con l'unico motivo di ricorso la società ricorrente - denunciando "violazione dell'art. 1 della legge n. 1369/1960 e vizi di motivazione - rileva che "nel caso di specie non si trattava di una ipotesi di cui all'art. 1 cit., in quanto è certo che la ditta appaltatrice avesse ed abbia una propria struttura organizzata, un complesso di beni e di mezzi, sicché è indubbio, che il rapporto di appalto per la fornitura di assistenza specialistica intercorso tra la Società GE e la società convenuta sia reale e non fittizio, come erroneamente ritenuto dal Tribunale ... (per cui) tale appalto ha mantenuto la sua caratteristica di appalto lecito nel corso del tempo, atteso che la EN non ha mai preso ordini o direttive dai dirigenti della società convenuta ma si è limitata a svolgere la sua prestazione lavorativa a favore della GE in forza del contratto che la sua unica datrice di lavoro - DE - aveva stipulato con la suddetta società" e censura, altresì, la sentenza impugnata "per avere il Tribunale errato nel ritenere verificatasi una ipotesi di interposizione vietata, pur in mancanza di un rapporto di lavoro subordinato tra la EN e la GE appaltatrice" e, inoltre, "per non avere il Giudice di appello rilevato che l'art. 1 della legge n. 1369/1960 non era applicabile alla s.p.a. 'Ferrovie
dello Stato' a causa dell'inderogabile previsione posta dall'art. 14 della legge n. 210/1985, secondo cui la costituzione del rapporto di lavoro con la s.p.a. 'Ferrovie dello Stato' può avvenire esclusivamente mediante concorsi pubblici".
2/a -. Al fine dell'esatto inquadramento della questione di cui alla presente controversia occorre premettere - in linea generale - che la violazione del divieto d'intermediazione od interposizione nelle prestazioni di lavoro sancito dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 può essere commessa anche da soggetti che professionalmente esercitino un'attività imprenditoriale consistente nell'assunzione di regolari appalti di opere o servizi, in quanto tale circostanza non esclude la possibilità che in un determinato caso concreto essi pongano in essere un contratto diverso dal vero e proprio appalto ed avente per oggetto la fornitura di "forza-lavoro" anziché di un opus: sicché, alla stregua della lettera e della ratto della norma, lo status professionale del soggetto che riceve l'appalto è circostanza di per se stessa irrilevante ai fini dell'esclusione o dell'affermazione della violazione del divieto anzidetto, dovendo la relativa indagine essere condotta con riferimento agli indici rivelatori della fattispecie vietata dalla legge;
con la conseguenza che il relativo accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, se congniamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (così in adesione a Cass. n. 406/2003, che riprende l'orientamento già manifestato da Cass. n. 2643/1985 in consapevole contrasto con Cass. n. 103/1996; al riguardo si rimarca che questa Corte ha analogamente statuito, con riferimento agli appalti endoaziendali caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, che occorre in concreto accertare se si tratti di attività in grado di fornire un autonomo risultato produttivo, non essendo sufficiente, alla stregua del tenore del primo comma dell'art. 1 della legge n. 1369/1960, che l'organizzazione dell'imprenditore si estrinsechi nella mera assunzione, retribuzione e gestione amministrativa del personale, ne' potendosi ritenere che una responsabilità organizzativa dell'appaltatore limitata a tale gestione sia legittimata dall'istituto della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, stante quanto previsto dall'art. 10 della legge n. 196/1997 (Cass. n. 15337/2002)). 2/b -. Tanto considerato, si rileva che il Giudice di appello - nella sentenza impugnata - ha motivatamente ritenuto che: a) "gli elementi probatori acquisiti confermano che, di fatto, la EN fu stabilmente inserita nella struttura organizzativa dell'ente, senza che ne' il proprio formale datore di lavoro, cioè la soc. DE, nè la soc. GE svolgessero alcun compito proprio di direzione ed organizzazione della sua attività lavorativa"; b) "le deposizioni testimoniali confermano pienamente che le prestazioni della EN sono state rese alla stessa stregua di quelle di un dipendente dell'ente, in quanto, anche se le stesse possono aver avuto attinenza con l'attuazione del S.I.A., sono state rese in modo diretto a favore dell'ente poiché nessun rilievo avevano in alcun modo funzionari o responsabili ne' della GE ne' della DE "; c) "a prescindere dal contenuto dei documenti che venivano fatti dattiloscrivere, la EN era pienamente inserita nella struttura dell'ente ed utilizzata direttamente dai dirigenti e dai funzionari dello stesso, senza alcun intervento da parte di dipendenti delle società"; d) "del tutto indimostrate sono rimaste le affermazioni dell'appellante secondo cui la GE avrebbe avuto proprie strutture e materiali ed avrebbe operato mediante propri responsabili e funzionari, ne' può avere alcun rilievo la circostanza che i funzionari dell'ente, nel dare ordini alla EN, avrebbero operato non quali ordinali organi dell'ente ma quali "figure metodologiche del S.I.A.", poiché, a prescindere dalla scarsa chiarezza dell'espressione, il S.I.A. non era certo un soggetto diverso, ma semplicemente una funzione dell'ente".
Pertanto, sulla base delle risultanze istruttorie, il Giudice del merito ha dato corretta applicazione dei principi in tema di appalti endoaziendali aventi ad oggetto prestazioni lavorative e le censure contenute nel ricorso proposto dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato - pure se qualificate nell'intestazione del motivo, quale "violazione dell'art. 1 della legge n. 1369/1960" - si risolvono sostanzialmente in censure di mero "fatto" inammissibili in sede di legittimità - ove, ovviamente, non sono proponibili doglianze dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali diversa da quella espressa dal giudice di merito, essendo consentita, in tale sede, la sola denuncia (in senso "sostanziale" e "non formale") degli errori di diritto o dei vizi di motivazione dei quali sarebbe oggetto la sentenza impugnata -.
Pervero, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non considerati: come, nella specie, è di certo avvenuto per la sentenza del Tribunale di Roma. Si ribadisce, di conseguenza, l'infondatezza delle le censure della società ricorrente, in quanto la decisione della causa è stata assunta in base alla valutazione delle risultanze processuali - considerate nel loro complesso - ritualmente acquisite, per cui sono da ritenere inammissibili le doglianze relative ai pretesi "vizi di motivazione", in relazione ai quali occorre precisare che il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte perché l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie, si conferma che non sussiste nella sentenza impugnata l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, in quanto il Tribunale di Roma, con esaustiva motivazione in relazione alle risultanze processuali, ha correttamente ed esattamente deciso in merito alla prova della posizione di lavoro della EN nell'ambito dell'organizzazione della società effettiva datrice di lavoro.
In particolare - a conferma dell'inammissibilità delle censure proposte ora in sede di legittimità - vale sintetim ribadire, al fine della verifica (negativa) della ricorrenza dei principi pertinenti ai profili essenziali della dedotta impugnativa, che: a) il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le censure mosse ripetutamente, nella specie, dalla ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati e, in sostanza, all'apprezzamento delle risultanze processuali effettuato, secondo i suoi compiti, dal giudice medesimo;
b) in tema di ammissibilità di impugnativa in sede di legittimità non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza (alle aspettative della parte) della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un miglior coordinamento dei dati o un loro collegamento più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica o con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice - come, nella specie, per la decisione del Tribunale di Roma - senza renderlo viziato ai sensi dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ.. 2/c -. Parimenti infondata è la censura - peraltro appena accennata -concernente la pretesa inapplicabilità della legge n. 1369/1960 alla società ricorrente in considerazione del disposto ex art. 14 della legge n. 210/1985 (secondo cui la costituzione del rapporto di lavoro con le Ferrovie dello Stato potrebbe avvenire esclusivamente mediante concorso pubblico).
Al riguardo - come rilevato dal Tribunale di Roma nell'impugnata sentenza - "la fattispecie per cui è causa è sorta il 3 marzo 1988 quando era già in vigore il primo contratto collettivo ed era, quindi, cessato il regime transitorio di cui all'art. 1 della legge n. 210/1985": sicché esattamente il Giudice di appello ha ritenuto non applicabile nella specie la norma erroneamente richiamata dalla società ricorrente.
3 -. In definitiva, alla stregua delle considerazioni esposte, il ricorso proposto dalla s.p.a. "Ferrovie dello Stato-Società di Trasporti e Servizi" deve essere respinto e la società ricorrente - stante la sua soccombenza - va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in E. 11,00= oltre a E. 3.000,00 per onorario con attribuzione all'avv. Pier Luigi Panici che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004