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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 17/04/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1569/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1569/2022 R.G. avente ad oggetto “separazione giudiziale”, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Leone Luigi Fiumalbo Parte_1 C.F._1
Spadoni e dall'Avv. Mariarita Calderoni presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Alfonsine
(RA), Via Stroppata 38, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Monica Garavini, CP C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Alfonsine (RA), Via Nagykata n.14, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : “1. pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_1 CP
con dichiarazione di addebito esclusivo a carico di quest'ultimo, per violazione dei doveri derivanti dal matrimonio, ordinandone l'annotazione al competente Ufficio di Stato Civile del Comune di
Alfonsine.
pagina 1 di 14
2. Assegnare la casa familiare con tutti gli arredi alla sig.ra in quanto ivi convivente con la GL Pt_1
minorenne, e comproprietaria al 50%; in subordine ci si rimette a giustizia.
3. Disporre l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso Persona_1
la madre regolando il diritto di visita come segue: il padre terrà la GL a fine settimana alternati, nonché due giorni alla settimana da individuarsi nel martedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino al mattino seguente durante il periodo scolastico o, in subordine, dalle 09:00 del mattino sino alle 08:00 del giorno seguente durante il periodo non scolastico. Le vacanze estive saranno concordate con i genitori entro il 15 maggio di ogni anno e la minore trascorrerà con il padre 15 giorni, anche non consecutivi. In relazione alle vacanze natalizie e pasquali, i tempi di permanenza saranno regolati come da protocollo adottato da codesto Ecc.mo Tribunale. In subordine si chiede all'Ecc.mo Tribunale adito di assumere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni e tutelanti la minore.
4. Disporre che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento CP Parte_1
della GL minore la somma di € 500,00 rivalutabile secondo gli indici Istat entro il giorno 5 di ogni mese;
in subordine, in caso l'Ill.mo Giudice adito adottasse diverse statuizioni in punti all'affido, ci si rimette a giustizia sul punto opponendosi alla corresponsione di somme a carico della sig.ra Pt_1
5. Disporre a carico del sig. l'obbligo di pagamento delle spese straordinarie – come da CP
protocollo del Tribunale di Ravenna - nella misura del 100% a carico del medesimo.
6. Condannare il sig. al risarcimento a favore della sig.ra di tutti i danni dalla medesima CP Pt_1
subiti in conseguenza della violazione dei doveri nascenti dal matrimonio posta in essere dallo stesso, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
7. Disporre che l'assegno unico familiare e le detrazioni a carico dei figli siano posti a favore della sig.ra Pt_1
8. Disporre che il sig. versi, a titolo di mantenimento per la sig.ra la somma mensile di CP Pt_1
Euro 700,00 da corrispondersi entro il 05 di ogni mese o la diversa somma ritenuta di giustizia.
9. In ogni caso, ed in via subordinata, dettare tutti i provvedimenti necessari nell'interesse della GL minore al fine di eliminare le difficoltà ed i comportamenti causati dalla rottura del nucleo familiare”; per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna dichiarare inammissibile la domanda di CP
risarcimento dei danni proposta dalla ricorrente nell'odierno giudizio di separazione, trattandosi di due domande riguardo a cui non è possibile disporre il cumulo nello stesso rito”
Nel merito voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e con addebito a carico CP Parte_1
della moglie per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ed ordinare l'annotazione dell'emananda sentenza presso i competenti Uffici Comunali;
pagina 2 di 14 2) disporre che la GL minore venga affidata al padre con modalità di affidamento Persona_1
esclusivo super rafforzato, con conseguente collocazione stabile presso l'abitazione paterna, ove manterrà la propria residenza;
3) in conseguenza dell'affidamento e della collocazione della GL al padre, assegnare la Per_1
casa familiare sita in Alfonsine Via Borse n.122 al sig. ; CP
4) disporre che la madre possa tenere con sé la GL, previo accordo con il padre e compatibilmente con gli impegni della minore: un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola sino alle ore 20, oltre ad un week end a settimane alterne dal sabato all'uscita da scuola fino alla domenica alle ore 20; un periodo, anche non continuativo, di giorni quindici durante le vacanze estive da concordare con il padre;
una settimana durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali. La minore, inoltre, trascorrerà ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore, le festività di Natale, Capodanno e
Pasqua. Accertato che la sig.ra è in possesso di patente di guida ed è proprietaria di una Pt_1
autovettura che utilizza abitualmente, disporre che i trasferimenti di da e per l'abitazione Per_1
materna siano a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno;
5) disporre che il padre, sino al momento in cui la madre percepirà un reddito, provveda direttamente ed interamente al mantenimento della GL ed al pagamento delle spese straordinarie nella Per_1
misura del 100% (così come individuate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Ravenna); in via riconvenzionale in conseguenza dell'ottenimento di un reddito da parte della sig.ra disporre che Pt_1
la stessa versi al sig. a titolo di contributo per il mantenimento della GL , la somma CP Per_1
mensile di € 200,00- rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della GL;
6) dichiarare titolare esclusivo dell'assegno unico universale percepito per la GL CP
, in quanto genitore totalmente onerato del mantenimento e della gestione della GL Persona_1
stessa;
7) rigettare la richiesta di contributo al mantenimento avanzata dalla sig.ra in conseguenza della Pt_1
pronuncia di addebito della separazione e/o in conseguenza della accertata insussistenza in capo alla stessa di ragioni ostative a reperire un'occupazione, stante la ancora giovane età e la sua idoneità e capacità lavorativa;
8) rigettare la richiesta di addebito della separazione al marito in quanto infondata in fatto ed in diritto;
9) rigettare la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla sig.ra in quanto infondata in fatto ed Pt_1
in diritto;
pagina 3 di 14 10) disporre che il Servizio Sociale competente vigili sulla situazione familiare attivando un percorso di sostegno alla genitorialità e di valutazione delle rispettive capacità genitoriali, disponendo altresì idonei incontri di supporto psicologico per la minore;
11) adottare tutti i provvedimenti che si rendessero necessari ed opportuni nell'interesse della minore
Persona_1
Con vittoria delle spese del giudizio.”
Nel merito in via subordinata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al precedente punto 2), Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna:
“disporre che la GL venga affidata con modalità esclusiva al padre con conseguente Per_1
assegnazione allo stesso della casa familiare;
Nel merito in ulteriore via subordinata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al precedente punto 2) Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna:
“disporre che la GL venga affidata ad entrambi i genitori con modalità condivisa con Per_1
collocazione stabile e prevalente presso il padre sig. , con conseguente assegnazione allo CP
stesso della casa familiare;
”
Nel merito in via subordinata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al precedente punto 6) Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna:
“disporre a carico del sig. un contributo al mantenimento a favore della sig.ra CP Pt_1
della somma mensile di euro 200,00- da versarsi sino al momento in cui la stessa reperirà un
[...] reddito”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/5/2022 ha chiesto pronunciarsi la separazione personale da Parte_1
, con cui contrasse matrimonio in Alfonsine (RA), il 14/9/2003, trascritto nel registro CP
degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2003, atto n. 10, p. 2, s. C, con addebito al marito ed alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacque la GL
, il 14/12/2010. Per_1
Con memoria difensiva depositata in data 9/9/2022 si è costituito , che non si è opposto CP
alla domanda di separazione ma ha a sua volta chiesto addebitarsi la separazione alla moglie, rigettarsi la domanda di addebito avanzata da e disporsi statuizioni accessorie alla pronuncia sul Parte_1
vincolo diverse da quelle indicate dalla ricorrente.
All'esito dell'udienza presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I., nel giudizio è intervenuto il P.M. e, successivamente, le parti hanno integrato i rispettivi atti introduttivi.
pagina 4 di 14 Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., escussi i testimoni ammessi, ascoltata la GL minore d'età, acquisita documentazione varia, entro il termine di cui all'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 24/11/2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
1. Ciò premesso, le circostanze dedotte dalle parti, la conflittualità tra le stesse e l'insistenza da parte di entrambi i coniugi nella domanda di separazione consentono d'inferire la sopravvenienza di un'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra loro. Sulle conformi conclusioni del P.M. va, quindi, dichiarata la separazione personale fra i coniugi, per essere divenuta intollerabile tra loro la convivenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
2. Circa le reciproche domande di addebito della separazione va premesso, in diritto, che grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. ord. n. 16691/2020). Non è, dunque, sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall'art. 143 c.c., ma occorre verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza
(cfr., tra altre, in motivazione, Cass. ord. n. 14414/2016).
E tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità dal quale non v'è ragione per discostarsi, i comportamenti reattivi del coniuge che sfociano in azioni violente e lesive dell'incolumità fisica dell'altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l'addebito della separazione, causa determinante dell'intollerabilità della convivenza, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo ed il fatto che l'altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione (Cass.
n.6997/2018; Cass. n.7321/2005). Le violenze fisiche, infatti, costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass.
n.7388/2017; Cass. n.3925/2018). Anche un unico episodio integra un comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari pagina 5 di 14 dignità di ogni persona (Cass. n.433/2016) e la reazione aggressiva della vittima non ne riduce la portata e l'efficienza causale (cfr., in tali complessivi termini, Cass. ord. n. 27324/2022).
Ebbene nel caso di specie ha dedotto che il marito, in costanza di matrimonio, ebbe nei suoi Parte_1
confronti, segnatamente a far data dal 2019 in avanti, comportamenti aggressivi e svilenti, culminati nell'episodio del 12/1/2022, in cui ella fu colpita al volto da , con una testata. CP
, a sua volta, ha dedotto che la causa della intollerabilità della prosecuzione della CP
convivenza fosse da imputarsi alla moglie, per aver questa violato gli obblighi di assistenza morale e materiale, di collaborazione e contribuzione ai bisogni familiari, nonché l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole e per aver la moglie vessato, accusato, insultato, mortificato e finanche aggredito fisicamente esso deducente.
Quale ragione più liquida del decidere, tuttavia, il Collegio osserva che mentre le allegazioni di CP
non hanno trovato riscontro probatorio nel corso del processo – segnatamente con riferimento
[...]
alla violenza operata da nei di lui confronti -, deve invece ritenersi provato che in data Parte_1
13/1/2022 diede una “testata” alla moglie, provocandole una contusione frontale (cfr. CP
diagnosi nella scheda di pronto soccorso e testimonianza di della cui attendibilità il Testimone_1
Tribunale non ha ragioni per dubitare).
Tale “testata” inferta da a deve ritenersi, in un giudizio di comparazione, alla CP Parte_1
luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra riportato, causa determinante dell'intollerabilità della convivenza tra i coniugi, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo e nonostante che l'episodio fosse accaduto in un clima, presumibilmente (art. 2729 c.c.), di esacerbata intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr. i plurimi messaggi audio prodotti dalle difese di entrambe le parti che comprovano l'animosità esistente tra le parti).
Pertanto la separazione va addebitata a , per aver provocato alla moglie la contusione CP
frontale di cui alla scheda del pronto soccorso del 13/1/2022, con conseguente rigetto della domanda di addebito proposta dall'odierno resistente.
3. Con riferimento all'affidamento del GL minore va premesso, in diritto, che l'affido condiviso ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare.
L'art. 337 quater c.c., infatti, consente al giudice del conflitto familiare di disporre l'affido esclusivo solo quando possa sostenersi, con provvedimento motivato, che l'affido del figlio anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (cfr., tra diverse, Cass. sent. n. 977/2017). In particolare, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e pagina 6 di 14 materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (cfr. Cass. ord. n.
21425/2022). In questa prospettiva, l'individuazione di tale genitore andrebbe fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr., in motivazione, da ultimo, Cass. ord. n. 4056/2023).
Quanto, poi, ai casi in cui la coppia genitoriale interagisca sulla base di una spiccata conflittualità, secondo il condivisibile orientamento della Corte della nomofilachia, di per sé, la “mera conflittualità” tra i coniugi - normalmente manifestantesi nell'ambito del conflitto familiare - non può impedire il ricorso all'istituto dell'affido condiviso, purché, però, si mantenga nell'ambito di un tollerabile disagio per la prole. Tale conflittualità, invece, è ostativa all'applicazione del regime ordinario di affido dei figli, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico- fisico dei figli, in modo tale da pregiudicare il loro interesse (Cass. ord. n. 5604/2020).
Nel caso di specie dalle relazioni dei servizi sociali acquisite nel presente giudizio (cfr., nel fascicolo telematico, relazioni inoltrate il 20/9/2022, il 12/6/2023 e l'11/3/2024) è emersa la sussistenza di una rilevante conflittualità tra le parti, permeante l'intero nucleo familiare.
In particolare dalla più recente relazione dei servizi sociali dell'11/3/2024 si evince che:
-la madre imputa al padre “la causa del raffreddamento del suo rapporto con la GL e della mancanza di volontà di quest'ultima di chiamarla e di vederla”;
- nel corso dell'incontro del 19/10/2023 anche “il confronto tra madre e GL appariva caratterizzato da alta conflittualità, entrambe faticavano a rispettare i turni di parola e si accusavano a vicenda di dire bugie. La minore infatti raccontava un episodio che risaliva a quando era piccola, in cui si ricordava di aver assistito ad un tentativo di suicidio da parte della madre, che si stava per buttare dal balcone di casa. Questo racconto ha suscitato costernazione da parte della madre, che sosteneva di dimostrare che tali avvenimenti non erano mai successi e che fosse il sig. a farle credere queste CP cose”;
- la sig.ra lamenta “che la colpa della mancanza di rapporto con la GL fosse da attribuire al sig. Pt_1
che non collabora affinché le visite avvengano nelle ore e nelle date che lei reputa idonei, o CP nell'ultimo periodo anche al servizio sociale scrivente, in quanto aveva secondo lei contribuito a
pagina 7 di 14 minare la fiducia della minore nei suoi confronti e a patteggiare per il padre. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, la scrivente sta cercando da gennaio 2024 di organizzare uun incontro madre- GL, in cui si possano chiarire questioni che ad oggi risultano irrisolte ed esacerbate da un dinamica conflittuale che permea il nucleo”;
- “il padre ha riferito nei vari momenti di incontro, la sua difficoltà nel relazionarsi con la sig.ra Pt_1
e soprattutto a stabilire quando portarle la GL, in quanto, a suo dire, la sig.ra direbbe all'ultimo le sue disponibilità”;
- durante gli incontri ha espresso più volte le sue difficoltà nel rapporto con la madre, Per_1
quando si vedono lei non l'ascolterebbe perché starebbe al cellulare e le parlerebbe male del padre oppure cercherebbe di carpire informazioni da utilizzare contro il sig. (…) esplicita CP Per_1
la mancanza di un rapporto di fiducia con la madre per litigi che sono avvenuti in passato, riferisce
“c'è stata male nella mia vita”;
- la dimora del sig. “appare adeguata e la minore mostra la sua stanza, ampia e provvista del CP necessario”;
- “non è invece stato possibile effettuare ad oggi una visita domiciliare presso la dimora dove abitava la madre”.
Ascoltata dal giudice istruttore all'udienza del 9/4/2024, con l'ausilio della dott.ssa psicologa Minguzzi
Stefania, nata il [...], ha narrato di aver avuto un rapporto con la madre “tra Persona_1 alti e bassi” e che “forse litigavamo anche perché lei era tesa per la separazione e perché doveva operarsi”. La minore ha, nei limiti di quanto qui rileva, riferito, poi, di vedere la madre una volta a settimana e di concentrarsi meglio in camera sua, presso il padre, perché “a casa della nonna è un posto piccolo, non c'è un posto per me e ci sono gli scatoloni”, rappresentando tuttavia di essere disponibile a studiare presso la casa della madre in presenza di spazi idonei (cfr. verbale d'ascolto della minore: “si se c'è posto ci andrei. Prima con la mamma non ci stavo tanto bene, adesso è cambiato perché è più calma e quindi riesco a starci più con lei (…) adesso lei è più paziente, non si arrabbia facilmente e quando ci sono delle discussioni lei sta calma, prima non lo era”).
Ebbene, il Collegio osserva che non possono ritenersi sussistenti nel caso di specie i presupposti per disporre un affido esclusivo all'uno o all'altro genitore, per non potersi esprimere un giudizio
(totalmente) negativo sulle capacità genitoriali (rectius: “sulle” abilità genitoriali) dei genitori e neppure per stabilire un affidamento della minore eterofamiliare. Entrambe queste decisioni avrebbero quale effetto principale, e contrario all'interesse della minore, quello di implementare la dialettica delle parti circa le responsabilità di terzi, diversi da loro stessi (a seconda dei casi: il marito, la moglie, i pagina 8 di 14 servizi sociali), in relazione alla qualità del rapporto di essi genitori con la GL, nonché circa le condizioni emotive e di salute della minore.
Deve pertanto in questa sede disporsi l'affido condiviso della GL minore ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale rispetto alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Il Collegio ritiene, tuttavia, che la conflittualità presente tra le parti debba trovare un temperamento nell'attività dei Servizi sociali, perché sia ricondotta nell'ambito di un tollerabile disagio per la minore.
Pertanto ai servizi sociali vanno rimessi i compiti:
- di vigilare sullo stato psicologico ed emotivo della minore, di supportarla e proteggerla dalle conseguenze del conflitto genitoriale sulla sua persona;
- di sostenere il nucleo anche mediante un educatore, se necessario e di segnalare all'A.G. competente eventuali situazioni di pregiudizio per la minore;
- di sostenere i genitori nelle rispettive capacità genitoriali, anche mediante un percorso di mediazione familiare, previo esercizio del diritto di autodeterminazione delle parti (artt. 13 e 32 Cost.);
- di mediare le decisioni dei genitori per il caso in cui gli stessi non riescano ad addivenire a soluzioni condivise nell'interesse della GL minore, anche in relazione alla regolamentazione di dettaglio degli orari di consegna e prelievo della GL (con l'avvertenza ai genitori che la loro incapacità decisionale costituirebbe un indice di incapacità genitoriale di codecisione e potrà essere eventualmente foriera di una diversa regolamentazione dell'affido della GL).
Quanto al collocamento della minore, il Collegio ritiene che nel caso di specie vada valorizzata la volontà della minore, espressa all'udienza del 9/4/2024 con compostezza, chiarezza e consapevolezza delle sue necessità.
Pertanto tenuto conto della necessità di una congrua permanenza della GL presso entrambi i genitori e della mancanza allo stato di dati per accertare l'idoneità abitativa dell'immobile in cui Parte_1
andrà a vivere per ospitare anche la GL e soddisfare le sue necessità di vita (nelle comparse conclusionali si legge che la ricorrente avrebbe acquistato al prezzo di Euro 45.000 un immobile in cui stabilirsi), la GL minore d'età sarà collocata prevalentemente presso il padre e potrà Parte_1
vederla e tenerla con sé:
- a fine settimana alterni, dal termine della frequentazione scolastica sino alla domenica pomeriggio, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale nelle settimane in cui la avrà con sé nel fine settimana e due pomeriggi infrasettimanali nelle settimane in cui non la avrà con sé il fine settimana. Nel fine settimana, tenuto conto degl'interessi della GL, sarà gradualmente introdotto il pernottamento della GL presso la madre per il caso in cui l'abitazione di sia dotata di adeguati spazi per Parte_1
pagina 9 di 14 soddisfare le esigenze di vita della minore;
in caso d'incapacità di codecisione delle parti sul punto il calendario d'introduzione dei pernottamenti della GL presso la madre sarà stilato con la mediazione dei servizi sociali, tenuto conto della volontà della minore;
- durante le vacanze natalizie per 5 giorni consecutivi alternando di anno in anno il giorno di Natale e capodanno e per tre giorni durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo, oltre che per quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
- ogni altra festività secondo la regola dell'alternanza.
4. Quanto alla domanda di assegnazione della casa familiare – sita in Alfonsine, via Borse, 122 - svolta da entrambe le parti deve osservarsi che (solo) in sede di scritti conclusivi non si è opposta Parte_1 all'assegnazione della casa familiare al marito – in tal senso deve intendersi l'allegazione della ricorrente secondo cui la vendita della quota di comproprietà della casa familiare al marito, da parte sua, con il conseguente incasso da parte della moglie del prezzo di euro 55.000,00, avrebbe comportato la cessazione della materia del contendere sul punto -.
Ora, la domanda svolta da è fondata e va accolta, trattandosi di tutelare l'interesse della CP
GL minore, collocata preferenzialmente presso il padre, a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, per garantire il mantenimento delle sue consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (cfr. sul punto, tra diverse, Cass. ord. n. 25604/2018).
5. Quanto al mantenimento della GL va premesso, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
Inoltre, anche i genitori privi di lavoro, quando dotati di capacità lavorativa, sono obbligati a partecipare pro quota al mantenimento della prole, proprio al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada in via esclusiva sul genitore convivente. Come costantemente affermato dalla pagina 10 di 14 giurisprudenza di merito, la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica (cfr. Trib. Roma, I sez. civile, sent. n. 10190/2015; decreto Trib Milano, IX sez. civ., del 15.4.2015).
Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che svolge l'attività di operaio, con un CP
reddito di lavoro dipendente annuo netto (reddito di lavoro – imposta netta – addizionali regionale e comunale) pari a circa 22100,00 euro (cfr., più recente dichiarazione dei redditi in atti 730/2022). La parte risulta proprietaria della casa familiare in cui vive con la GL ed è onerato, oltre che delle spese di gestione dell'immobile e dell'auto di cui è proprietario, della restituzione delle rate del mutuo e del finanziamento contratti per l'acquisto dell'auto e della casa familiare per circa 550,00 euro mensili complessivi (arrotondati per difetto).
, invece, risulta priva di occupazione lavorativa, seppure in assenza di una documentata Parte_1
incapacità lavorativa, non potendosi considerare dirimente la documentazione versata in atti dalla ricorrente relativa alla fibromialgia da cui ella sarebbe affetta, vieppiù tenuto conto delle allegazioni della stessa che sin dall'introduzione del presente giudizio ha dedotto di non essersi mai Parte_1
sottratta dal curare l'ambiente della casa, svolgere i lavori domestici e provvedere alla cura della GL, così manifestando la capacità di svolgere attività lavorativa, peraltro gravosa.
Tenuto conto, allora, a) della collocazione della GL in via prevalente presso il padre e della conseguente prevalente ricaduta su questi degli oneri per il mantenimento ordinario della GL, b) delle esigenze attuali presumibili della minore (art. 2729 c.c.), c) delle capacità reddituali dei genitori, d) della natura indisponibile del diritto al mantenimento dei figli da parte di entrambi i genitori, che non consente di ritenere il giudice del conflitto familiare assoggettato al principio della domanda, e) della misura dell'assegno unico universale per i figli minori che va attribuito al padre per l'intero quale genitore collocatario in via prevalente della GL, il Collegio stima equo porre a carico di Parte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della GL minore in via diretta per il tempo in cui l'avrà presso di sé e versando a il 20% delle spese straordinarie per la GL minore secondo il CP
protocollo adottato in materia da questo Tribunale.
percepirà per l'intero l'assegno unico universale per la GL. CP
6. Con riferimento, poi, alla domanda formulata da di condanna del marito al pagamento, in Parte_1
suo favore, di un assegno di mantenimento, va premesso in diritto che per effetto della pronuncia di separazione tra i coniugi il giudice può riconoscere a uno dei essi il diritto a percepire un assegno di mantenimento, stabilendone la periodicità, purché la separazione non sia addebitabile al coniuge pagina 11 di 14 richiedente l'assegno e l'avente diritto non abbia “adeguati redditi propri” (cfr. art. 156, comma 1, c.c.), da intendersi come quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr.
Cass. sent. n. 12196/2017). E ciò, tuttavia, tenuto conto degli effetti che la disgregazione familiare comporta in punto di impoverimento dei partners e comunque di eventuali sopravvenienze incidenti sulle condizioni reddituali dei coniugi.
Deve inoltre aggiungersi che, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 24049/2021). E grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (cfr. Cass. ord. n. 20866/2021).
Nel caso di specie, tenuto conto a) delle sopra ricostruite capacità reddituali e patrimoniali dei coniugi,
b) del reddito netto nella disponibilità di , detratte dal suo reddito lavorativo mensile le CP
rate del mutuo e del finanziamento contratti, nonché le spese di gestione della casa familiare e dell'auto, c) dell'impossibilità di porre a carico del marito ciò che la moglie - in mancanza di prova contraria o comunque della prova di essersi attivata per reperire una qualche occupazione confacente alle sue attitudini - deve ritenersi capace di guadagnare con il suo lavoro in considerazione delle stesse allegazioni della parte ricorrente, avendo dichiarato sin dal ricorso introduttivo di essere capace di svolgere lavori domestici, il Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di contribuire CP
al mantenimento della moglie con la corresponsione dell'importo mensile di euro 200,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
7. Quanto alla domanda risarcitoria svolte da essa deve ritenersi inammissibile, per non Parte_1 essere consentita la trattazione congiunta di tale causa assoggettata (ante riforma dell'art. 473 bis c.p.c.) al rito ordinario nel presente giudizio, ammessa dall'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ. solo nelle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, e non anche nelle ipotesi di cui pagina 12 di 14 agli artt. 33 e 104, in cui il cumulo delle domande dipende solo dalla volontà delle parti, come nel caso di specie.
8. Quanto alle spese di lite la soccombenza reciproca delle parti ne impone la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, rigettata o dichiarata inammissibile ogni contraria istanza e domanda come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1569/2022 R.G., così provvede:
1. pronuncia la separazione personale di e , avendo i coniugi contratto Parte_1 CP
matrimonio in Alfonsine (RA), il 14/9/2003, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2003, atto n. 10, p. 2, s. C, con addebito al marito;
2. dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alfonsine
(RA), all'esito del passaggio in giudicato, ai fini dell'annotazione;
3. affida la GL minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale rispetto alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e con collocamento prevalente presso il padre;
potrà vedere e tenere con sé la GL: Parte_1
- a fine settimana alterni, dal termine della frequentazione scolastica sino alla domenica pomeriggio, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale nelle settimane in cui la avrà con sé nel fine settimana e due pomeriggi infrasettimanali nelle settimane in cui non la avrà con sé il fine settimana. Nel fine settimana, tenuto conto degl'interessi della GL, sarà gradualmente introdotto il pernottamento della GL presso la madre per il caso in cui l'abitazione di Pt_1
sia dotata di adeguati spazi per soddisfare le esigenze di vita della minore;
in caso
[...]
d'incapacità di codecisione delle parti sul punto il calendario d'introduzione dei pernottamenti della GL presso la madre sarà stilato con la mediazione dei servizi sociali, tenuto conto della volontà della minore;
- durante le vacanze natalizie per 5 giorni consecutivi alternando di anno in anno il giorno di
Natale e capodanno e per tre giorni durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo, oltre che per quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
- ogni altra festività secondo la regola dell'alternanza;
4. assegna ai servizi sociali i compiti:
- di vigilare sullo stato psicologico ed emotivo della minore, di supportarla e proteggerla dalle conseguenze del conflitto genitoriale sulla sua persona;
pagina 13 di 14 - di sostenere il nucleo anche mediante un educatore, se necessario e di segnalare all'A.G. competente eventuali situazioni di pregiudizio per la minore;
- di sostenere i genitori nelle rispettive capacità genitoriali, anche mediante un percorso di mediazione familiare, previo esercizio del diritto di autodeterminazione delle parti (artt. 13 e 32
Cost.);
- di mediare le decisioni dei genitori per il caso in cui gli stessi non riescano ad addivenire a soluzioni condivise nell'interesse della GL minore, anche in relazione alla regolamentazione di dettaglio degli orari di consegna e prelievo della GL (con l'avvertenza ai genitori che la loro incapacità decisionale costituirebbe un indice di incapacità genitoriale di codecisione e potrà essere eventualmente foriera di una diversa regolamentazione dell'affido della GL);
5. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della GL minore in via diretta Parte_1 per il tempo in cui l'avrà presso di sé e versando a il 20% delle spese straordinarie per la CP
GL minore secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale. percepirà per CP
l'intero l'assegno unico universale per la GL;
6. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con la CP
corresponsione dell'importo mensile di euro 200,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
7. compensa le spese di lite.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 10/4/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1569/2022 R.G. avente ad oggetto “separazione giudiziale”, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Leone Luigi Fiumalbo Parte_1 C.F._1
Spadoni e dall'Avv. Mariarita Calderoni presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Alfonsine
(RA), Via Stroppata 38, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Monica Garavini, CP C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Alfonsine (RA), Via Nagykata n.14, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : “1. pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_1 CP
con dichiarazione di addebito esclusivo a carico di quest'ultimo, per violazione dei doveri derivanti dal matrimonio, ordinandone l'annotazione al competente Ufficio di Stato Civile del Comune di
Alfonsine.
pagina 1 di 14
2. Assegnare la casa familiare con tutti gli arredi alla sig.ra in quanto ivi convivente con la GL Pt_1
minorenne, e comproprietaria al 50%; in subordine ci si rimette a giustizia.
3. Disporre l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso Persona_1
la madre regolando il diritto di visita come segue: il padre terrà la GL a fine settimana alternati, nonché due giorni alla settimana da individuarsi nel martedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino al mattino seguente durante il periodo scolastico o, in subordine, dalle 09:00 del mattino sino alle 08:00 del giorno seguente durante il periodo non scolastico. Le vacanze estive saranno concordate con i genitori entro il 15 maggio di ogni anno e la minore trascorrerà con il padre 15 giorni, anche non consecutivi. In relazione alle vacanze natalizie e pasquali, i tempi di permanenza saranno regolati come da protocollo adottato da codesto Ecc.mo Tribunale. In subordine si chiede all'Ecc.mo Tribunale adito di assumere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni e tutelanti la minore.
4. Disporre che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento CP Parte_1
della GL minore la somma di € 500,00 rivalutabile secondo gli indici Istat entro il giorno 5 di ogni mese;
in subordine, in caso l'Ill.mo Giudice adito adottasse diverse statuizioni in punti all'affido, ci si rimette a giustizia sul punto opponendosi alla corresponsione di somme a carico della sig.ra Pt_1
5. Disporre a carico del sig. l'obbligo di pagamento delle spese straordinarie – come da CP
protocollo del Tribunale di Ravenna - nella misura del 100% a carico del medesimo.
6. Condannare il sig. al risarcimento a favore della sig.ra di tutti i danni dalla medesima CP Pt_1
subiti in conseguenza della violazione dei doveri nascenti dal matrimonio posta in essere dallo stesso, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
7. Disporre che l'assegno unico familiare e le detrazioni a carico dei figli siano posti a favore della sig.ra Pt_1
8. Disporre che il sig. versi, a titolo di mantenimento per la sig.ra la somma mensile di CP Pt_1
Euro 700,00 da corrispondersi entro il 05 di ogni mese o la diversa somma ritenuta di giustizia.
9. In ogni caso, ed in via subordinata, dettare tutti i provvedimenti necessari nell'interesse della GL minore al fine di eliminare le difficoltà ed i comportamenti causati dalla rottura del nucleo familiare”; per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna dichiarare inammissibile la domanda di CP
risarcimento dei danni proposta dalla ricorrente nell'odierno giudizio di separazione, trattandosi di due domande riguardo a cui non è possibile disporre il cumulo nello stesso rito”
Nel merito voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e con addebito a carico CP Parte_1
della moglie per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ed ordinare l'annotazione dell'emananda sentenza presso i competenti Uffici Comunali;
pagina 2 di 14 2) disporre che la GL minore venga affidata al padre con modalità di affidamento Persona_1
esclusivo super rafforzato, con conseguente collocazione stabile presso l'abitazione paterna, ove manterrà la propria residenza;
3) in conseguenza dell'affidamento e della collocazione della GL al padre, assegnare la Per_1
casa familiare sita in Alfonsine Via Borse n.122 al sig. ; CP
4) disporre che la madre possa tenere con sé la GL, previo accordo con il padre e compatibilmente con gli impegni della minore: un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola sino alle ore 20, oltre ad un week end a settimane alterne dal sabato all'uscita da scuola fino alla domenica alle ore 20; un periodo, anche non continuativo, di giorni quindici durante le vacanze estive da concordare con il padre;
una settimana durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali. La minore, inoltre, trascorrerà ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore, le festività di Natale, Capodanno e
Pasqua. Accertato che la sig.ra è in possesso di patente di guida ed è proprietaria di una Pt_1
autovettura che utilizza abitualmente, disporre che i trasferimenti di da e per l'abitazione Per_1
materna siano a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno;
5) disporre che il padre, sino al momento in cui la madre percepirà un reddito, provveda direttamente ed interamente al mantenimento della GL ed al pagamento delle spese straordinarie nella Per_1
misura del 100% (così come individuate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Ravenna); in via riconvenzionale in conseguenza dell'ottenimento di un reddito da parte della sig.ra disporre che Pt_1
la stessa versi al sig. a titolo di contributo per il mantenimento della GL , la somma CP Per_1
mensile di € 200,00- rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della GL;
6) dichiarare titolare esclusivo dell'assegno unico universale percepito per la GL CP
, in quanto genitore totalmente onerato del mantenimento e della gestione della GL Persona_1
stessa;
7) rigettare la richiesta di contributo al mantenimento avanzata dalla sig.ra in conseguenza della Pt_1
pronuncia di addebito della separazione e/o in conseguenza della accertata insussistenza in capo alla stessa di ragioni ostative a reperire un'occupazione, stante la ancora giovane età e la sua idoneità e capacità lavorativa;
8) rigettare la richiesta di addebito della separazione al marito in quanto infondata in fatto ed in diritto;
9) rigettare la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla sig.ra in quanto infondata in fatto ed Pt_1
in diritto;
pagina 3 di 14 10) disporre che il Servizio Sociale competente vigili sulla situazione familiare attivando un percorso di sostegno alla genitorialità e di valutazione delle rispettive capacità genitoriali, disponendo altresì idonei incontri di supporto psicologico per la minore;
11) adottare tutti i provvedimenti che si rendessero necessari ed opportuni nell'interesse della minore
Persona_1
Con vittoria delle spese del giudizio.”
Nel merito in via subordinata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al precedente punto 2), Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna:
“disporre che la GL venga affidata con modalità esclusiva al padre con conseguente Per_1
assegnazione allo stesso della casa familiare;
Nel merito in ulteriore via subordinata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al precedente punto 2) Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna:
“disporre che la GL venga affidata ad entrambi i genitori con modalità condivisa con Per_1
collocazione stabile e prevalente presso il padre sig. , con conseguente assegnazione allo CP
stesso della casa familiare;
”
Nel merito in via subordinata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al precedente punto 6) Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna:
“disporre a carico del sig. un contributo al mantenimento a favore della sig.ra CP Pt_1
della somma mensile di euro 200,00- da versarsi sino al momento in cui la stessa reperirà un
[...] reddito”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/5/2022 ha chiesto pronunciarsi la separazione personale da Parte_1
, con cui contrasse matrimonio in Alfonsine (RA), il 14/9/2003, trascritto nel registro CP
degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2003, atto n. 10, p. 2, s. C, con addebito al marito ed alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacque la GL
, il 14/12/2010. Per_1
Con memoria difensiva depositata in data 9/9/2022 si è costituito , che non si è opposto CP
alla domanda di separazione ma ha a sua volta chiesto addebitarsi la separazione alla moglie, rigettarsi la domanda di addebito avanzata da e disporsi statuizioni accessorie alla pronuncia sul Parte_1
vincolo diverse da quelle indicate dalla ricorrente.
All'esito dell'udienza presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I., nel giudizio è intervenuto il P.M. e, successivamente, le parti hanno integrato i rispettivi atti introduttivi.
pagina 4 di 14 Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., escussi i testimoni ammessi, ascoltata la GL minore d'età, acquisita documentazione varia, entro il termine di cui all'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 24/11/2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
1. Ciò premesso, le circostanze dedotte dalle parti, la conflittualità tra le stesse e l'insistenza da parte di entrambi i coniugi nella domanda di separazione consentono d'inferire la sopravvenienza di un'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra loro. Sulle conformi conclusioni del P.M. va, quindi, dichiarata la separazione personale fra i coniugi, per essere divenuta intollerabile tra loro la convivenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
2. Circa le reciproche domande di addebito della separazione va premesso, in diritto, che grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. ord. n. 16691/2020). Non è, dunque, sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall'art. 143 c.c., ma occorre verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza
(cfr., tra altre, in motivazione, Cass. ord. n. 14414/2016).
E tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità dal quale non v'è ragione per discostarsi, i comportamenti reattivi del coniuge che sfociano in azioni violente e lesive dell'incolumità fisica dell'altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l'addebito della separazione, causa determinante dell'intollerabilità della convivenza, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo ed il fatto che l'altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione (Cass.
n.6997/2018; Cass. n.7321/2005). Le violenze fisiche, infatti, costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass.
n.7388/2017; Cass. n.3925/2018). Anche un unico episodio integra un comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari pagina 5 di 14 dignità di ogni persona (Cass. n.433/2016) e la reazione aggressiva della vittima non ne riduce la portata e l'efficienza causale (cfr., in tali complessivi termini, Cass. ord. n. 27324/2022).
Ebbene nel caso di specie ha dedotto che il marito, in costanza di matrimonio, ebbe nei suoi Parte_1
confronti, segnatamente a far data dal 2019 in avanti, comportamenti aggressivi e svilenti, culminati nell'episodio del 12/1/2022, in cui ella fu colpita al volto da , con una testata. CP
, a sua volta, ha dedotto che la causa della intollerabilità della prosecuzione della CP
convivenza fosse da imputarsi alla moglie, per aver questa violato gli obblighi di assistenza morale e materiale, di collaborazione e contribuzione ai bisogni familiari, nonché l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole e per aver la moglie vessato, accusato, insultato, mortificato e finanche aggredito fisicamente esso deducente.
Quale ragione più liquida del decidere, tuttavia, il Collegio osserva che mentre le allegazioni di CP
non hanno trovato riscontro probatorio nel corso del processo – segnatamente con riferimento
[...]
alla violenza operata da nei di lui confronti -, deve invece ritenersi provato che in data Parte_1
13/1/2022 diede una “testata” alla moglie, provocandole una contusione frontale (cfr. CP
diagnosi nella scheda di pronto soccorso e testimonianza di della cui attendibilità il Testimone_1
Tribunale non ha ragioni per dubitare).
Tale “testata” inferta da a deve ritenersi, in un giudizio di comparazione, alla CP Parte_1
luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra riportato, causa determinante dell'intollerabilità della convivenza tra i coniugi, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo e nonostante che l'episodio fosse accaduto in un clima, presumibilmente (art. 2729 c.c.), di esacerbata intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr. i plurimi messaggi audio prodotti dalle difese di entrambe le parti che comprovano l'animosità esistente tra le parti).
Pertanto la separazione va addebitata a , per aver provocato alla moglie la contusione CP
frontale di cui alla scheda del pronto soccorso del 13/1/2022, con conseguente rigetto della domanda di addebito proposta dall'odierno resistente.
3. Con riferimento all'affidamento del GL minore va premesso, in diritto, che l'affido condiviso ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare.
L'art. 337 quater c.c., infatti, consente al giudice del conflitto familiare di disporre l'affido esclusivo solo quando possa sostenersi, con provvedimento motivato, che l'affido del figlio anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (cfr., tra diverse, Cass. sent. n. 977/2017). In particolare, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e pagina 6 di 14 materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (cfr. Cass. ord. n.
21425/2022). In questa prospettiva, l'individuazione di tale genitore andrebbe fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr., in motivazione, da ultimo, Cass. ord. n. 4056/2023).
Quanto, poi, ai casi in cui la coppia genitoriale interagisca sulla base di una spiccata conflittualità, secondo il condivisibile orientamento della Corte della nomofilachia, di per sé, la “mera conflittualità” tra i coniugi - normalmente manifestantesi nell'ambito del conflitto familiare - non può impedire il ricorso all'istituto dell'affido condiviso, purché, però, si mantenga nell'ambito di un tollerabile disagio per la prole. Tale conflittualità, invece, è ostativa all'applicazione del regime ordinario di affido dei figli, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico- fisico dei figli, in modo tale da pregiudicare il loro interesse (Cass. ord. n. 5604/2020).
Nel caso di specie dalle relazioni dei servizi sociali acquisite nel presente giudizio (cfr., nel fascicolo telematico, relazioni inoltrate il 20/9/2022, il 12/6/2023 e l'11/3/2024) è emersa la sussistenza di una rilevante conflittualità tra le parti, permeante l'intero nucleo familiare.
In particolare dalla più recente relazione dei servizi sociali dell'11/3/2024 si evince che:
-la madre imputa al padre “la causa del raffreddamento del suo rapporto con la GL e della mancanza di volontà di quest'ultima di chiamarla e di vederla”;
- nel corso dell'incontro del 19/10/2023 anche “il confronto tra madre e GL appariva caratterizzato da alta conflittualità, entrambe faticavano a rispettare i turni di parola e si accusavano a vicenda di dire bugie. La minore infatti raccontava un episodio che risaliva a quando era piccola, in cui si ricordava di aver assistito ad un tentativo di suicidio da parte della madre, che si stava per buttare dal balcone di casa. Questo racconto ha suscitato costernazione da parte della madre, che sosteneva di dimostrare che tali avvenimenti non erano mai successi e che fosse il sig. a farle credere queste CP cose”;
- la sig.ra lamenta “che la colpa della mancanza di rapporto con la GL fosse da attribuire al sig. Pt_1
che non collabora affinché le visite avvengano nelle ore e nelle date che lei reputa idonei, o CP nell'ultimo periodo anche al servizio sociale scrivente, in quanto aveva secondo lei contribuito a
pagina 7 di 14 minare la fiducia della minore nei suoi confronti e a patteggiare per il padre. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, la scrivente sta cercando da gennaio 2024 di organizzare uun incontro madre- GL, in cui si possano chiarire questioni che ad oggi risultano irrisolte ed esacerbate da un dinamica conflittuale che permea il nucleo”;
- “il padre ha riferito nei vari momenti di incontro, la sua difficoltà nel relazionarsi con la sig.ra Pt_1
e soprattutto a stabilire quando portarle la GL, in quanto, a suo dire, la sig.ra direbbe all'ultimo le sue disponibilità”;
- durante gli incontri ha espresso più volte le sue difficoltà nel rapporto con la madre, Per_1
quando si vedono lei non l'ascolterebbe perché starebbe al cellulare e le parlerebbe male del padre oppure cercherebbe di carpire informazioni da utilizzare contro il sig. (…) esplicita CP Per_1
la mancanza di un rapporto di fiducia con la madre per litigi che sono avvenuti in passato, riferisce
“c'è stata male nella mia vita”;
- la dimora del sig. “appare adeguata e la minore mostra la sua stanza, ampia e provvista del CP necessario”;
- “non è invece stato possibile effettuare ad oggi una visita domiciliare presso la dimora dove abitava la madre”.
Ascoltata dal giudice istruttore all'udienza del 9/4/2024, con l'ausilio della dott.ssa psicologa Minguzzi
Stefania, nata il [...], ha narrato di aver avuto un rapporto con la madre “tra Persona_1 alti e bassi” e che “forse litigavamo anche perché lei era tesa per la separazione e perché doveva operarsi”. La minore ha, nei limiti di quanto qui rileva, riferito, poi, di vedere la madre una volta a settimana e di concentrarsi meglio in camera sua, presso il padre, perché “a casa della nonna è un posto piccolo, non c'è un posto per me e ci sono gli scatoloni”, rappresentando tuttavia di essere disponibile a studiare presso la casa della madre in presenza di spazi idonei (cfr. verbale d'ascolto della minore: “si se c'è posto ci andrei. Prima con la mamma non ci stavo tanto bene, adesso è cambiato perché è più calma e quindi riesco a starci più con lei (…) adesso lei è più paziente, non si arrabbia facilmente e quando ci sono delle discussioni lei sta calma, prima non lo era”).
Ebbene, il Collegio osserva che non possono ritenersi sussistenti nel caso di specie i presupposti per disporre un affido esclusivo all'uno o all'altro genitore, per non potersi esprimere un giudizio
(totalmente) negativo sulle capacità genitoriali (rectius: “sulle” abilità genitoriali) dei genitori e neppure per stabilire un affidamento della minore eterofamiliare. Entrambe queste decisioni avrebbero quale effetto principale, e contrario all'interesse della minore, quello di implementare la dialettica delle parti circa le responsabilità di terzi, diversi da loro stessi (a seconda dei casi: il marito, la moglie, i pagina 8 di 14 servizi sociali), in relazione alla qualità del rapporto di essi genitori con la GL, nonché circa le condizioni emotive e di salute della minore.
Deve pertanto in questa sede disporsi l'affido condiviso della GL minore ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale rispetto alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Il Collegio ritiene, tuttavia, che la conflittualità presente tra le parti debba trovare un temperamento nell'attività dei Servizi sociali, perché sia ricondotta nell'ambito di un tollerabile disagio per la minore.
Pertanto ai servizi sociali vanno rimessi i compiti:
- di vigilare sullo stato psicologico ed emotivo della minore, di supportarla e proteggerla dalle conseguenze del conflitto genitoriale sulla sua persona;
- di sostenere il nucleo anche mediante un educatore, se necessario e di segnalare all'A.G. competente eventuali situazioni di pregiudizio per la minore;
- di sostenere i genitori nelle rispettive capacità genitoriali, anche mediante un percorso di mediazione familiare, previo esercizio del diritto di autodeterminazione delle parti (artt. 13 e 32 Cost.);
- di mediare le decisioni dei genitori per il caso in cui gli stessi non riescano ad addivenire a soluzioni condivise nell'interesse della GL minore, anche in relazione alla regolamentazione di dettaglio degli orari di consegna e prelievo della GL (con l'avvertenza ai genitori che la loro incapacità decisionale costituirebbe un indice di incapacità genitoriale di codecisione e potrà essere eventualmente foriera di una diversa regolamentazione dell'affido della GL).
Quanto al collocamento della minore, il Collegio ritiene che nel caso di specie vada valorizzata la volontà della minore, espressa all'udienza del 9/4/2024 con compostezza, chiarezza e consapevolezza delle sue necessità.
Pertanto tenuto conto della necessità di una congrua permanenza della GL presso entrambi i genitori e della mancanza allo stato di dati per accertare l'idoneità abitativa dell'immobile in cui Parte_1
andrà a vivere per ospitare anche la GL e soddisfare le sue necessità di vita (nelle comparse conclusionali si legge che la ricorrente avrebbe acquistato al prezzo di Euro 45.000 un immobile in cui stabilirsi), la GL minore d'età sarà collocata prevalentemente presso il padre e potrà Parte_1
vederla e tenerla con sé:
- a fine settimana alterni, dal termine della frequentazione scolastica sino alla domenica pomeriggio, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale nelle settimane in cui la avrà con sé nel fine settimana e due pomeriggi infrasettimanali nelle settimane in cui non la avrà con sé il fine settimana. Nel fine settimana, tenuto conto degl'interessi della GL, sarà gradualmente introdotto il pernottamento della GL presso la madre per il caso in cui l'abitazione di sia dotata di adeguati spazi per Parte_1
pagina 9 di 14 soddisfare le esigenze di vita della minore;
in caso d'incapacità di codecisione delle parti sul punto il calendario d'introduzione dei pernottamenti della GL presso la madre sarà stilato con la mediazione dei servizi sociali, tenuto conto della volontà della minore;
- durante le vacanze natalizie per 5 giorni consecutivi alternando di anno in anno il giorno di Natale e capodanno e per tre giorni durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo, oltre che per quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
- ogni altra festività secondo la regola dell'alternanza.
4. Quanto alla domanda di assegnazione della casa familiare – sita in Alfonsine, via Borse, 122 - svolta da entrambe le parti deve osservarsi che (solo) in sede di scritti conclusivi non si è opposta Parte_1 all'assegnazione della casa familiare al marito – in tal senso deve intendersi l'allegazione della ricorrente secondo cui la vendita della quota di comproprietà della casa familiare al marito, da parte sua, con il conseguente incasso da parte della moglie del prezzo di euro 55.000,00, avrebbe comportato la cessazione della materia del contendere sul punto -.
Ora, la domanda svolta da è fondata e va accolta, trattandosi di tutelare l'interesse della CP
GL minore, collocata preferenzialmente presso il padre, a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, per garantire il mantenimento delle sue consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (cfr. sul punto, tra diverse, Cass. ord. n. 25604/2018).
5. Quanto al mantenimento della GL va premesso, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
Inoltre, anche i genitori privi di lavoro, quando dotati di capacità lavorativa, sono obbligati a partecipare pro quota al mantenimento della prole, proprio al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada in via esclusiva sul genitore convivente. Come costantemente affermato dalla pagina 10 di 14 giurisprudenza di merito, la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica (cfr. Trib. Roma, I sez. civile, sent. n. 10190/2015; decreto Trib Milano, IX sez. civ., del 15.4.2015).
Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che svolge l'attività di operaio, con un CP
reddito di lavoro dipendente annuo netto (reddito di lavoro – imposta netta – addizionali regionale e comunale) pari a circa 22100,00 euro (cfr., più recente dichiarazione dei redditi in atti 730/2022). La parte risulta proprietaria della casa familiare in cui vive con la GL ed è onerato, oltre che delle spese di gestione dell'immobile e dell'auto di cui è proprietario, della restituzione delle rate del mutuo e del finanziamento contratti per l'acquisto dell'auto e della casa familiare per circa 550,00 euro mensili complessivi (arrotondati per difetto).
, invece, risulta priva di occupazione lavorativa, seppure in assenza di una documentata Parte_1
incapacità lavorativa, non potendosi considerare dirimente la documentazione versata in atti dalla ricorrente relativa alla fibromialgia da cui ella sarebbe affetta, vieppiù tenuto conto delle allegazioni della stessa che sin dall'introduzione del presente giudizio ha dedotto di non essersi mai Parte_1
sottratta dal curare l'ambiente della casa, svolgere i lavori domestici e provvedere alla cura della GL, così manifestando la capacità di svolgere attività lavorativa, peraltro gravosa.
Tenuto conto, allora, a) della collocazione della GL in via prevalente presso il padre e della conseguente prevalente ricaduta su questi degli oneri per il mantenimento ordinario della GL, b) delle esigenze attuali presumibili della minore (art. 2729 c.c.), c) delle capacità reddituali dei genitori, d) della natura indisponibile del diritto al mantenimento dei figli da parte di entrambi i genitori, che non consente di ritenere il giudice del conflitto familiare assoggettato al principio della domanda, e) della misura dell'assegno unico universale per i figli minori che va attribuito al padre per l'intero quale genitore collocatario in via prevalente della GL, il Collegio stima equo porre a carico di Parte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della GL minore in via diretta per il tempo in cui l'avrà presso di sé e versando a il 20% delle spese straordinarie per la GL minore secondo il CP
protocollo adottato in materia da questo Tribunale.
percepirà per l'intero l'assegno unico universale per la GL. CP
6. Con riferimento, poi, alla domanda formulata da di condanna del marito al pagamento, in Parte_1
suo favore, di un assegno di mantenimento, va premesso in diritto che per effetto della pronuncia di separazione tra i coniugi il giudice può riconoscere a uno dei essi il diritto a percepire un assegno di mantenimento, stabilendone la periodicità, purché la separazione non sia addebitabile al coniuge pagina 11 di 14 richiedente l'assegno e l'avente diritto non abbia “adeguati redditi propri” (cfr. art. 156, comma 1, c.c.), da intendersi come quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr.
Cass. sent. n. 12196/2017). E ciò, tuttavia, tenuto conto degli effetti che la disgregazione familiare comporta in punto di impoverimento dei partners e comunque di eventuali sopravvenienze incidenti sulle condizioni reddituali dei coniugi.
Deve inoltre aggiungersi che, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 24049/2021). E grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (cfr. Cass. ord. n. 20866/2021).
Nel caso di specie, tenuto conto a) delle sopra ricostruite capacità reddituali e patrimoniali dei coniugi,
b) del reddito netto nella disponibilità di , detratte dal suo reddito lavorativo mensile le CP
rate del mutuo e del finanziamento contratti, nonché le spese di gestione della casa familiare e dell'auto, c) dell'impossibilità di porre a carico del marito ciò che la moglie - in mancanza di prova contraria o comunque della prova di essersi attivata per reperire una qualche occupazione confacente alle sue attitudini - deve ritenersi capace di guadagnare con il suo lavoro in considerazione delle stesse allegazioni della parte ricorrente, avendo dichiarato sin dal ricorso introduttivo di essere capace di svolgere lavori domestici, il Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di contribuire CP
al mantenimento della moglie con la corresponsione dell'importo mensile di euro 200,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
7. Quanto alla domanda risarcitoria svolte da essa deve ritenersi inammissibile, per non Parte_1 essere consentita la trattazione congiunta di tale causa assoggettata (ante riforma dell'art. 473 bis c.p.c.) al rito ordinario nel presente giudizio, ammessa dall'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ. solo nelle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, e non anche nelle ipotesi di cui pagina 12 di 14 agli artt. 33 e 104, in cui il cumulo delle domande dipende solo dalla volontà delle parti, come nel caso di specie.
8. Quanto alle spese di lite la soccombenza reciproca delle parti ne impone la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, rigettata o dichiarata inammissibile ogni contraria istanza e domanda come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1569/2022 R.G., così provvede:
1. pronuncia la separazione personale di e , avendo i coniugi contratto Parte_1 CP
matrimonio in Alfonsine (RA), il 14/9/2003, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2003, atto n. 10, p. 2, s. C, con addebito al marito;
2. dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alfonsine
(RA), all'esito del passaggio in giudicato, ai fini dell'annotazione;
3. affida la GL minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale rispetto alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e con collocamento prevalente presso il padre;
potrà vedere e tenere con sé la GL: Parte_1
- a fine settimana alterni, dal termine della frequentazione scolastica sino alla domenica pomeriggio, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale nelle settimane in cui la avrà con sé nel fine settimana e due pomeriggi infrasettimanali nelle settimane in cui non la avrà con sé il fine settimana. Nel fine settimana, tenuto conto degl'interessi della GL, sarà gradualmente introdotto il pernottamento della GL presso la madre per il caso in cui l'abitazione di Pt_1
sia dotata di adeguati spazi per soddisfare le esigenze di vita della minore;
in caso
[...]
d'incapacità di codecisione delle parti sul punto il calendario d'introduzione dei pernottamenti della GL presso la madre sarà stilato con la mediazione dei servizi sociali, tenuto conto della volontà della minore;
- durante le vacanze natalizie per 5 giorni consecutivi alternando di anno in anno il giorno di
Natale e capodanno e per tre giorni durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo, oltre che per quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
- ogni altra festività secondo la regola dell'alternanza;
4. assegna ai servizi sociali i compiti:
- di vigilare sullo stato psicologico ed emotivo della minore, di supportarla e proteggerla dalle conseguenze del conflitto genitoriale sulla sua persona;
pagina 13 di 14 - di sostenere il nucleo anche mediante un educatore, se necessario e di segnalare all'A.G. competente eventuali situazioni di pregiudizio per la minore;
- di sostenere i genitori nelle rispettive capacità genitoriali, anche mediante un percorso di mediazione familiare, previo esercizio del diritto di autodeterminazione delle parti (artt. 13 e 32
Cost.);
- di mediare le decisioni dei genitori per il caso in cui gli stessi non riescano ad addivenire a soluzioni condivise nell'interesse della GL minore, anche in relazione alla regolamentazione di dettaglio degli orari di consegna e prelievo della GL (con l'avvertenza ai genitori che la loro incapacità decisionale costituirebbe un indice di incapacità genitoriale di codecisione e potrà essere eventualmente foriera di una diversa regolamentazione dell'affido della GL);
5. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della GL minore in via diretta Parte_1 per il tempo in cui l'avrà presso di sé e versando a il 20% delle spese straordinarie per la CP
GL minore secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale. percepirà per CP
l'intero l'assegno unico universale per la GL;
6. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con la CP
corresponsione dell'importo mensile di euro 200,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
7. compensa le spese di lite.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 10/4/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini
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