Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 25/06/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01181/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01906/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1906 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC avvantoniogioiello@cgn.legalmail.it;
contro
Ministero dell’Interno, Questura RN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di RN, con domicilio in RN, Corso Vittorio Emanuele, 58;
per l’accertamento,
- del silenzio inadempimento serbato dalla P.A. in merito all’istanza presentata in data 9.4.2024 dal ricorrente, avente ad oggetto la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno nonché dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con il presente ricorso il deducente ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dalla P.A. sull’istanza presentata in data 9 aprile 2024, avente ad oggetto la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
Considerato che, nel corso dell’odierna udienza, il difensore ha evidenziato l’avvenuto rilascio del titolo di soggiorno richiesto;
Ritenuto, stante l’effetto satisfattivo dell’occorsa sopravvenienza, che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Rilevato, quanto alle spese, di poterle compensare tra le parti, con onere del pagamento del contributo unificato a carico dell’amministrazione resistente;
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri dati idonei ad identificarlo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di RN (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate, fatto salvo il contributo unificato che va posto a carico del Ministero dell’Interno.
Manda alla Segreteria per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente, Estensore
Olindo Di Popolo, Consigliere
Simona Saracino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.