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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/02/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1911 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con gli avv.ti BERRUTI MARIO, CHIOZZI VERA, STERLI ANDREA
- RICORRENTE contro
CP_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA e con l'avv.
- RESISTENTE
Oggetto: opposizione ATP
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 445-bis, c. 6, c.p.c. depositato il 3.09.2024, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Brescia, sez. Lavoro, invocando l'accertamento di un CP_1
grado di invalidità civile pari al 100%.
Nel dettaglio, l'opponente contestava le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico 1 d'ufficio all'esito della prima fase del giudizio, in particolare laddove l'esperto aveva ritenuto la correttezza della misura, pari all'85%, già riconosciuta in sede amministrativa.
In proposito, la ricorrente sosteneva che il perito non avesse tenuto conto o comunque non avesse adeguatamente considerato le valutazioni espresse dalla ctp dott.ssa Torino che non aveva condiviso il giudizio espresso in quanto non teneva conto di “un quadro menomativo complesso con infermità concorrenti tra loro” sicché la valutazione tabellare “secondo menomazioni coesistenti” non sarebbe avvenuta correttamente.
La ricorrente domandava pertanto l'accertamento dei requisiti sanitari per il godimento della pensione di inabilità ex art. 13 L. 118/1971. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. Si costituiva ritualmente in giudizio contestando in fatto e in diritto le deduzioni CP_1 avversarie ed eccependo, innanzitutto, l'inammissibilità del ricorso in quanto, immutate le condizioni soggettive ed oggettive, era da ritenersi privo di specifiche contestazioni in ordine alle risultanze della prima fase del procedimento essendosi la ricorrente limitata a richiamare le conclusioni del proprio ctp già valutate e superate dal consulente d'ufficio. CP_ Nel merito, l' previdenziale deduceva la correttezza della valutazione operata dal ctu ed escludeva che le circostanze addotte in sede di opposizione potessero indurre ad esiti differenti.
In ragione di tutto ciò, parte opposta invocava la reiezione delle pretese avversarie. Con vittoria delle spese di lite.
3. All'odierna udienza, il Giudice invitava le parti alla discussione e all'esito decideva come da dispositivo pubblicamente letto in udienza, riservando a sessanta giorni – ai sensi dell'art. 429 c.p.c. – il termine per il deposito delle motivazioni.
4. Il ricorso in opposizione deve essere disatteso, per le ragioni di seguito illustrate.
Va osservato che, nella presente fase di opposizione, la ricorrente si è limitata a formulare delle contestazioni generiche in ordine alle conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio.
Si deve infatti rilevare che il contenuto delle note critiche all'elaborato peritale (cfr. opposizione, p. 9) coincide con le considerazioni già svolte dall'esperto di parte a seguito della trasmissione della relazione del ctu alle parti costituite (cfr. docc. 2 e 6, fascicolo
2 opponente), senza che si possano ravvisare elementi di novità od osservazioni che non siano già state vagliate e disattese dal perito.
Quest'ultimo, invero, ha rilevato che: in data 24/06/24 la Dr.ssa TORINO ha comunicato:
“si prende visione della bozza pervenuta e si ritiene di non condividerne il giudizio medico legale in merito al mancato riconoscimento del 100%.
In particolare, si deve ricordare che la sola cirrosi epatica con ipertensione portale vale tabellarmente 80% e che l'associazione delle altre menomazioni porta di fatto ad una valutazione complessiva del 100%”. Si risponde alle osservazioni della Dr.ssa Torino che la tabella al codice 6412 – CIRROSI CON IPERTENSIONE PORTALE – ha un valore compreso da 71 a 80%.
Considerate le discrete condizioni generali si è valutato 71% giungendo al 85% comprensivo delle altre patologie>, confermando pertanto le conclusioni cui il CTU era già pervenuto
(doc. 5, fascicolo opponente).
In tal senso, non può essere condivisa la censura dell'opponente laddove ha affermato che il ctu non avrebbe correttamente valutato la concomitanza delle differenti patologie presenti nella persona della da valutarsi unitariamente in ragione del fatto che la presenza Pt_1 dell'una aggrava le conseguenze dell'altra e “riduce complessivamente in maniera molto più consistente le funzionalità residue della ricorrente”.
Al contrario, il perito risulta aver chiarito che proprio in considerazione delle discrete condizioni generali della ricorrente ha ritenuto di riconoscerle la percentuale del 71% per la cirrosi con ipertensione portale incrementando poi tale percentuale fino all'85% per la presenza di altre patologie dimostrando in tal modo di aver considerato complessivamente la situazione clinica della Pt_1
Di contro, non vi sono puntuali e particolareggiate allegazioni in ordine ad eventuali aspetti o dati che il consulente tecnico d'ufficio abbia trascurato o erroneamente interpretato sulla base delle attuali conoscenze scientifiche.
L'opposizione proposta non appare dunque connotata da specifici motivi di contestazione con riferimento all'elaborato peritale, risolvendosi piuttosto in un mero dissenso diagnostico (cfr. ex multis Trib. Roma, sent. 2.5.2017, n. 4020).
Eppure, come già osservato in giurisprudenza, “i motivi di contestazione devono … tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e
3 specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità
(cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003 e Cass.
n. 17318/2004)” (Trib. Roma, sez. lav., sent. 29.3.2019, n. 3140).
Ne consegue che il ricorso promosso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 445-bis, c. 6, c.p.c.
5. Stante la dichiarazione resa dall'opponente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti e il compenso del consulente tecnico d'ufficio, per come già quantificato in sede di conferimento dell'incarico, deve essere definitivamente posto in capo all'Ente . CP_3
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso promosso ex art. 445 bis, c. 6, c.p.c.;
2. compensa le spese di lite tra le parti;
3. pone il compenso di CTU definitivamente a carico dell' . Controparte_4
Riserva a sessanta giorni il deposito della motivazione.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 19/02/2025 il Giudice del lavoro
Chiara Desenzani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con gli avv.ti BERRUTI MARIO, CHIOZZI VERA, STERLI ANDREA
- RICORRENTE contro
CP_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA e con l'avv.
- RESISTENTE
Oggetto: opposizione ATP
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 445-bis, c. 6, c.p.c. depositato il 3.09.2024, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Brescia, sez. Lavoro, invocando l'accertamento di un CP_1
grado di invalidità civile pari al 100%.
Nel dettaglio, l'opponente contestava le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico 1 d'ufficio all'esito della prima fase del giudizio, in particolare laddove l'esperto aveva ritenuto la correttezza della misura, pari all'85%, già riconosciuta in sede amministrativa.
In proposito, la ricorrente sosteneva che il perito non avesse tenuto conto o comunque non avesse adeguatamente considerato le valutazioni espresse dalla ctp dott.ssa Torino che non aveva condiviso il giudizio espresso in quanto non teneva conto di “un quadro menomativo complesso con infermità concorrenti tra loro” sicché la valutazione tabellare “secondo menomazioni coesistenti” non sarebbe avvenuta correttamente.
La ricorrente domandava pertanto l'accertamento dei requisiti sanitari per il godimento della pensione di inabilità ex art. 13 L. 118/1971. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. Si costituiva ritualmente in giudizio contestando in fatto e in diritto le deduzioni CP_1 avversarie ed eccependo, innanzitutto, l'inammissibilità del ricorso in quanto, immutate le condizioni soggettive ed oggettive, era da ritenersi privo di specifiche contestazioni in ordine alle risultanze della prima fase del procedimento essendosi la ricorrente limitata a richiamare le conclusioni del proprio ctp già valutate e superate dal consulente d'ufficio. CP_ Nel merito, l' previdenziale deduceva la correttezza della valutazione operata dal ctu ed escludeva che le circostanze addotte in sede di opposizione potessero indurre ad esiti differenti.
In ragione di tutto ciò, parte opposta invocava la reiezione delle pretese avversarie. Con vittoria delle spese di lite.
3. All'odierna udienza, il Giudice invitava le parti alla discussione e all'esito decideva come da dispositivo pubblicamente letto in udienza, riservando a sessanta giorni – ai sensi dell'art. 429 c.p.c. – il termine per il deposito delle motivazioni.
4. Il ricorso in opposizione deve essere disatteso, per le ragioni di seguito illustrate.
Va osservato che, nella presente fase di opposizione, la ricorrente si è limitata a formulare delle contestazioni generiche in ordine alle conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio.
Si deve infatti rilevare che il contenuto delle note critiche all'elaborato peritale (cfr. opposizione, p. 9) coincide con le considerazioni già svolte dall'esperto di parte a seguito della trasmissione della relazione del ctu alle parti costituite (cfr. docc. 2 e 6, fascicolo
2 opponente), senza che si possano ravvisare elementi di novità od osservazioni che non siano già state vagliate e disattese dal perito.
Quest'ultimo, invero, ha rilevato che: in data 24/06/24 la Dr.ssa TORINO ha comunicato:
“si prende visione della bozza pervenuta e si ritiene di non condividerne il giudizio medico legale in merito al mancato riconoscimento del 100%.
In particolare, si deve ricordare che la sola cirrosi epatica con ipertensione portale vale tabellarmente 80% e che l'associazione delle altre menomazioni porta di fatto ad una valutazione complessiva del 100%”. Si risponde alle osservazioni della Dr.ssa Torino che la tabella al codice 6412 – CIRROSI CON IPERTENSIONE PORTALE – ha un valore compreso da 71 a 80%.
Considerate le discrete condizioni generali si è valutato 71% giungendo al 85% comprensivo delle altre patologie>, confermando pertanto le conclusioni cui il CTU era già pervenuto
(doc. 5, fascicolo opponente).
In tal senso, non può essere condivisa la censura dell'opponente laddove ha affermato che il ctu non avrebbe correttamente valutato la concomitanza delle differenti patologie presenti nella persona della da valutarsi unitariamente in ragione del fatto che la presenza Pt_1 dell'una aggrava le conseguenze dell'altra e “riduce complessivamente in maniera molto più consistente le funzionalità residue della ricorrente”.
Al contrario, il perito risulta aver chiarito che proprio in considerazione delle discrete condizioni generali della ricorrente ha ritenuto di riconoscerle la percentuale del 71% per la cirrosi con ipertensione portale incrementando poi tale percentuale fino all'85% per la presenza di altre patologie dimostrando in tal modo di aver considerato complessivamente la situazione clinica della Pt_1
Di contro, non vi sono puntuali e particolareggiate allegazioni in ordine ad eventuali aspetti o dati che il consulente tecnico d'ufficio abbia trascurato o erroneamente interpretato sulla base delle attuali conoscenze scientifiche.
L'opposizione proposta non appare dunque connotata da specifici motivi di contestazione con riferimento all'elaborato peritale, risolvendosi piuttosto in un mero dissenso diagnostico (cfr. ex multis Trib. Roma, sent. 2.5.2017, n. 4020).
Eppure, come già osservato in giurisprudenza, “i motivi di contestazione devono … tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e
3 specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità
(cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003 e Cass.
n. 17318/2004)” (Trib. Roma, sez. lav., sent. 29.3.2019, n. 3140).
Ne consegue che il ricorso promosso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 445-bis, c. 6, c.p.c.
5. Stante la dichiarazione resa dall'opponente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti e il compenso del consulente tecnico d'ufficio, per come già quantificato in sede di conferimento dell'incarico, deve essere definitivamente posto in capo all'Ente . CP_3
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso promosso ex art. 445 bis, c. 6, c.p.c.;
2. compensa le spese di lite tra le parti;
3. pone il compenso di CTU definitivamente a carico dell' . Controparte_4
Riserva a sessanta giorni il deposito della motivazione.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 19/02/2025 il Giudice del lavoro
Chiara Desenzani
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