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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/09/2025, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6035/2025, introdotta da
TRA
(GERMANIA, 02/06/1977), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
AGOSTINI CLAUDIA;
E (ROMA (RM), 01/08/1977), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
AGOSTINI CLAUDIA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 31/08/2002 in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2002, atto n. 00783 parte 2 serie A05), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“A) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto B) il figlio, , minorenne, studente, sarà affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori con collocazione nella residenza familiare di via Igino Giordani 60 assieme alla madre ed alla figlia maggiorenne , i genitori assumeranno di comune accordo Per_2 le decisioni che riguardano il minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute;
C) la casa coniugale di Via Igino Giordani 60, sarà assegnata in via esclusiva alla moglie, la quale continuerà a sostenere con il marito nella misura del 50% ognuno le rate di mutuo sino all'estinzione; D) I coniugi stabiliscono sin d'ora un piano genitoriale per garantire la loro presenza, assistenza e cura al figlio minorenne per tutte le attività ed esigenze quotidiane Per_1 ed in particolare il lunedì e mercoledì, il padre terrà con sé il figlio dalle 14.00 alle 21.00, nonché liberamente la figlia maggiorenne compatibilmente ai propri impegni Per_2 universitari, e tirocinio, dal sabato alle ore 14.00 alla domenica ore 21,00 a settimane alterne, con pernotto del sabato. I separandi sin d'ora stabiliscono che in caso di loro impossibilità di provvedere personalmente alla gestione quotidiana del figlio , Per_1 minorenne ricorreranno al sostegno dei nonni paterni e Controparte_2 [...]
CP_3 E) in merito alla frequentazione quindi come da patto genitoriale depositato, il padre vedrà e terrà con sé il figlio il lunedi e mercoledì dalle 14.00 alle 21.00 e Per_1 liberamente la figlia maggiore : Per_2
1) a fine settimana alternati dal sabato a pranzo alla domenica dopo cena 2) per un periodo continuativo, durante le festività comandate, da concordarsi preventivamente tra i coniugi, nel rispetto del principio dell'alternanza, in modo che i figli possano trascorrere le festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore: 4) per metà delle vacanze scolastiche natalizie da concordarsi preventivamente entro il
30 Novembre di ogni anno;
5) per metà delle vacanze scolastiche pasquali da concordarsi preventivamente entro il 15 Febbraio 6) per metà delle vacanze estive, periodo esatto data da concordarsi preventivamente entro il 30 Aprile e per metà dei ponti festivi alternandosi di anno in anno;
F) a titolo di concorso nel mantenimento della prole il sig. verserà alla moglie, CP_1 sig.ra la somma mensile complessiva di € 500,00, finché i figli non Parte_1 saranno economicamente autosufficienti, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT con bonifico da effettuarsi entro il 15 di ogni mese sul conto della Pt_1 Il acconsente, altresì, cha la percepisca direttamente l'assegno unico CP_1 Pt_1
a titolo di integrazione al mantenimento del figlio . Il padre contribuirà nella Per_1 misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, preventivamente concordate.
G) i coniugi continueranno a pagare mensilmente i ratei del mutuo nella misura del 50% ognuno, sul conto corrente B Per Banca, su cui provvederanno a versare le somme occorrenti per ratei mensili, sino all'estinzione; H) Il marito verserà quale mantenimento per la moglie la somma di € 100,00 mensili, stante i differenti redditi percepiti dai coniugi;
I) i coniugi prestano espressamente e sin d'ora il reciproco consenso al rinnovo e/o al rilascio dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento valido e necessario ai fini dell'espatrio autorizzandosi reciprocamente ad includervi il figlio minore”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (GERMANIA, Parte_1
02/06/1977) e (ROMA (RM), 01/08/1977), che hanno contratto Controparte_1 matrimonio in data 31/08/2002 in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2002, atto n. 00783 parte 2 serie A05), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 10/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6035/2025, introdotta da
TRA
(GERMANIA, 02/06/1977), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
AGOSTINI CLAUDIA;
E (ROMA (RM), 01/08/1977), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
AGOSTINI CLAUDIA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 31/08/2002 in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2002, atto n. 00783 parte 2 serie A05), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“A) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto B) il figlio, , minorenne, studente, sarà affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori con collocazione nella residenza familiare di via Igino Giordani 60 assieme alla madre ed alla figlia maggiorenne , i genitori assumeranno di comune accordo Per_2 le decisioni che riguardano il minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute;
C) la casa coniugale di Via Igino Giordani 60, sarà assegnata in via esclusiva alla moglie, la quale continuerà a sostenere con il marito nella misura del 50% ognuno le rate di mutuo sino all'estinzione; D) I coniugi stabiliscono sin d'ora un piano genitoriale per garantire la loro presenza, assistenza e cura al figlio minorenne per tutte le attività ed esigenze quotidiane Per_1 ed in particolare il lunedì e mercoledì, il padre terrà con sé il figlio dalle 14.00 alle 21.00, nonché liberamente la figlia maggiorenne compatibilmente ai propri impegni Per_2 universitari, e tirocinio, dal sabato alle ore 14.00 alla domenica ore 21,00 a settimane alterne, con pernotto del sabato. I separandi sin d'ora stabiliscono che in caso di loro impossibilità di provvedere personalmente alla gestione quotidiana del figlio , Per_1 minorenne ricorreranno al sostegno dei nonni paterni e Controparte_2 [...]
CP_3 E) in merito alla frequentazione quindi come da patto genitoriale depositato, il padre vedrà e terrà con sé il figlio il lunedi e mercoledì dalle 14.00 alle 21.00 e Per_1 liberamente la figlia maggiore : Per_2
1) a fine settimana alternati dal sabato a pranzo alla domenica dopo cena 2) per un periodo continuativo, durante le festività comandate, da concordarsi preventivamente tra i coniugi, nel rispetto del principio dell'alternanza, in modo che i figli possano trascorrere le festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore: 4) per metà delle vacanze scolastiche natalizie da concordarsi preventivamente entro il
30 Novembre di ogni anno;
5) per metà delle vacanze scolastiche pasquali da concordarsi preventivamente entro il 15 Febbraio 6) per metà delle vacanze estive, periodo esatto data da concordarsi preventivamente entro il 30 Aprile e per metà dei ponti festivi alternandosi di anno in anno;
F) a titolo di concorso nel mantenimento della prole il sig. verserà alla moglie, CP_1 sig.ra la somma mensile complessiva di € 500,00, finché i figli non Parte_1 saranno economicamente autosufficienti, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT con bonifico da effettuarsi entro il 15 di ogni mese sul conto della Pt_1 Il acconsente, altresì, cha la percepisca direttamente l'assegno unico CP_1 Pt_1
a titolo di integrazione al mantenimento del figlio . Il padre contribuirà nella Per_1 misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, preventivamente concordate.
G) i coniugi continueranno a pagare mensilmente i ratei del mutuo nella misura del 50% ognuno, sul conto corrente B Per Banca, su cui provvederanno a versare le somme occorrenti per ratei mensili, sino all'estinzione; H) Il marito verserà quale mantenimento per la moglie la somma di € 100,00 mensili, stante i differenti redditi percepiti dai coniugi;
I) i coniugi prestano espressamente e sin d'ora il reciproco consenso al rinnovo e/o al rilascio dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento valido e necessario ai fini dell'espatrio autorizzandosi reciprocamente ad includervi il figlio minore”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (GERMANIA, Parte_1
02/06/1977) e (ROMA (RM), 01/08/1977), che hanno contratto Controparte_1 matrimonio in data 31/08/2002 in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2002, atto n. 00783 parte 2 serie A05), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 10/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi