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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/08/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 110/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente relatore dott.Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 110/2024 promosso da
(C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20.4.1988 e residente in [...] in Castel San Pietro Terme (BO), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Palumbi del Foro di Bologna (pec , Email_1 elettivamente domiciliata nel suo studio, in Via Farini n. 24 in Bologna (BO)
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , nata a [...] il [...] rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Barbara D'Angelo del Foro di Bologna, (pec Email_2 elettivamente domiciliata sul suo studio, in Corte Isolani n. 5, Bologna (BO);
APPELLATA
, C.F.: , nata ad [...] il [...] e residente in [...] C.F._3
Liano n. 30 a Castel San Pietro Terme (BO), in persona dell'Avv. Maria Teresa Semeraro quale curatrice speciale della minore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Teresa Semeraro (pec elettivamente domiciliata nel suo studio, in Via Email_3
pagina 1 di 16 Monte Grappa n. 11 in Bologna (BO)
APPELLATA
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 2827/2023 di cui al n. rg. 943/2021 del Tribunale di
Bologna, emessa in data 5/12/2023 e depositata in cancelleria in data 21/12/2023
Assegnata a decisione con ordinanza emessa in data 18.2.2025 - depositata in data 20.2.2025
CONCLUSIONI
Per Parte_1 come da note scritte depositate il 7 febbraio 2025
“Contrariis reiectis piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna in accoglimento del suesteso appello, a completa riforma della sentenza n. 2827/2023, emessa dal Tribunale di Bologna, Prima
Sezione Civile in data 5/12/2023, pubblicata in data 21/12/2023 e notificata in data 22/12/2023:
- in via PRELIMINARE: dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità delle domande formulate dalla
Signora per carenza di interesse ad agire ex artt. 263 c.c. e 100 c.p.c.; Controparte_1
- ACCERTARE che la sentenza impugnata ha violato l'art. 315 bis c.c. per mancato ascolto della minore, tramite il Giudice, ovvero a mezzo di CTU psicologica o tramite la figura del curatore speciale
e per l'effetto disporne l'ascolto nella presente fase del procedimento.
- ACCERTARE E DICHIARARE quindi il preminente interesse della minore a mantenere CP_2 lo status di figlia del Sig. e della Sig.ra e, per l'effetto, Controparte_3 Parte_1 rigettare le domande formulate dalla Signora Controparte_1
- RIGETTARE quindi le domande formulate dalla Signora in quanto infondate in Controparte_1 fatto e in diritto;
- con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio;
con condanna delle appellate alla restituzione di quanto eventualmente percepito a seguito dell'adempimento/esecuzione della sentenza impugnata”.
Per Controparte_1 come da note scritte depositate il 10 febbraio 2025
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, nel merito,
- rigettare l'appello poiché infondato nel merito per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e
pagina 2 di 16 nelle note di trattazione scritta del 31.5.2024, e per l'effetto
- confermare integralmente la sentenza di primo grado;
- condannare parte appellante alla rifusione di competenze e onorari del presente grado di giudizio;
in via istruttoria,
- rigettare la domanda avversaria di audizione della minore (di anni sette), poiché superflua e CP_2 meramente defatigatoria, nonché la domanda avversaria di C.T.U. psicologica, poiché inammissibile, trattandosi di istanza istruttoria nuova, formulata per la prima volta in fase di appello e comunque meramente esplorativa, in assenza di qualsivoglia elemento probatorio che ne giustifichi l'ammissione”
Per CP_2 come da note scritte depositate l'11 febbraio 2025
“- rigettare la richiesta di parte appellante svolta in via preliminare e diretta a dichiarare la carenza di interesse ad agire della signora a proporre l'azione ex art. 263 c.c., Controparte_1
-rigettare la richiesta di parte appellante diretta ad accertare la violazione dell'art. 315 bis c.c. per mancato ascolto della minore nata a [...] il [...] da parte del Giudice, a CP_2 mezzo CTU o a mezzo del curatore speciale,
-accogliere nel merito la domanda dell'appellante diretta ad accertare e dichiarare il preminente interesse della minore a mantenere lo status di figlia del defunto signor CP_2 Controparte_3
e, conseguentemente, riformare sul punto la sentenza del Tribunale di Bologna N° 2827/2023 ex adverso impugnata”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 943/2021 emessa in data 5.12.2023 e pubblicata in data
21.12.2023, all'esito dell'istruttoria espletata (con una CTU genetica e prove per testi) ha respinto la domanda di impugnazione del riconoscimento ad opera di della minore Controparte_3
per difetto di veridicità, ai sensi dell'art. 263 c.c., proposta da CP_2 [...]
, figlia adottiva di e con atto di citazione notificato in CP_1 Controparte_3 CP_4
data 25 gennaio 2021 alla minore in persona della curatrice speciale nominata e con chiamata in causa della madre della minore quale litisconsorte necessaria, così Parte_1
statuendo:
“- accerta e dichiara che nata a [...] il [...], non è figlia naturale di CP_2
nato a [...] il [...] e deceduto a Castel San Pietro Terme (BO) il 1° Controparte_3 pagina 3 di 16 agosto 2017; - dispone che il cognome “ venga eliminato dalle generalità della minore e CP_1
sostituito con quello della madre, “ ; - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile Parte_1
del Comune di nascita della minore ( ) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- Per_1
condanna a rifondere a le spese del giudizio, Parte_1 Controparte_1
che liquida in 518,00 euro per spese e in 4.950,00 euro per compensi, oltre al rimborso forfettario
spese generali nella misura del 15%, a i.v.a. e a c.p.a. come per legge;
- condanna
[...]
a rifondere all'Erario le spese di lite sostenute dalla minore Parte_1 Pt_1 [...]
che liquida in 3.809,00 euro per compensi, oltre al rimborso forfettario Persona_2
delle spese generali nella misura del 15%, a i.v.a. e a c.p.a. come per legge;
- pone le spese di C.T.U., liquidate come da provvedimento emesso nell'udienza del 19 maggio 2022
dalla Giudice Istruttrice, definitivamente a carico di . Parte_1
A fondamento della decisione, il Tribunale, richiamato l'esito della CTU genetica espletata, ha accertato e dichiarato che non è il padre biologico della minore e, Controparte_3 CP_2
richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui occorre procedere ad un bilanciamento concreto fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica e l'interesse alla certezza degli status ed alla stabilità dei rapporti familiari, non necessariamente correlato alla verità biologica,
ma ai legami affettivi e personali, ha dichiarato la preminenza del favor veritatis sul favor minoris. Per
l'effetto, il Tribunale ha dichiarato il difetto di veridicità del riconoscimento effettuato da
[...]
nei confronti della minore. Ha inoltre disposto l'eliminazione del cognome dalle generalità CP_3
della minore, a tal fine ritenendo che, in ragione della tenera età, il cognome non può considerarsi segno distintivo della propria personalità e che, pertanto, debba considerarsi prevalente l'interesse pubblico a garantire la fede del registro degli atti dello stato civile.
Da ultimo, ha condannato alla rifusione delle spese di lite e delle spese di Parte_1
CTU.
* pagina 4 di 16 2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello affidando Parte_1
l'impugnazione a tre motivi di appello.
Con il primo motivo ha eccepito l'erronea interpretazione dell'art. 263 c.c. e la carenza di interesse ad agire di , a tal fine censurando la sentenza per aver il Tribunale accertato la Controparte_1
sussistenza dell'interesse ad agire della stessa.
Con il secondo motivo ha eccepito l'errata interpretazione dell'art. 263 c.c. e delle prove censurando la sentenza per aver escluso l'interesse della minore alla conservazione del proprio status, evidenziando la prevalenza dell'interesse della minore sul favor veritatis, richiamando la giurisprudenza secondo cui l'interesse della minore da accertare in concreto non deve essere soltanto di natura familiare ed affettiva. Con il terzo motivo ha eccepito la violazione del contraddittorio e del terzo comma dell'art. 315 bis c.c. censurando la sentenza in conseguenza dell'omesso ascolto della minore, né da parte dell'Autorità Giudicante, né della curatrice.
Da ultimo, ha invocato la riforma dei capi della sentenza relativi alla regolamentazione delle spese di lite.
2.1 - Si è costituita l'appellata in data 15.5.2024, eccependo l'infondatezza Controparte_1
dell'appello e chiedendone il rigetto, con conferma delle statuizioni di cui alla sentenza impugnata.
Più precisamente, nel merito del primo motivo di appello, ha evidenziato il proprio interesse ad
CP_ ottenere l'accertamento della non veridicità del riconoscimento della minore . Quanto al secondo motivo di appello ha insistito per la preminenza del favor veritatis, avendo il Tribunale correttamente valutato ogni circostanza fattuale, concludendo per la declaratoria di non veridicità del riconoscimento.
A tal fine ha evidenziato l'insussistenza del rapporto di filiazione, nonché di un rapporto affettivo tra la minore ed il padre, essendo la prima nata il [...] e deceduto il Controparte_3
1.8.2017, già ricoverato da maggio 2017 all'Ospedale Bellaria, oltre all'insussistenza di un interesse economico e di qualsivoglia ulteriore interesse meritevole di tutela in capo alla minore. In relazione al terzo motivo di appello ne ha eccepito l'infondatezza, evidenziando la rappresentanza in giudizio della pagina 5 di 16 minore ad opera della curatrice speciale e che l'eccepita mancata audizione, oltre che tardiva, sarebbe infondata atteso che la minore ha appena sette anni e dunque un'età ben lontana non solo da quella per cui l'audizione è obbligatoria ex lege, ma anche da quella in cui un minore può ritenersi capace di discernimento.
2.2 – In data 15 maggio 2024 si è costituita la curatrice speciale della minore , la CP_2
quale ha eccepito l'infondatezza della domanda preliminare di carenza di interesse ad agire di
, deducendo che il rapporto di sororità comporta l'insorgere di obblighi di Controparte_1
natura giuridica tra l'una e l'altra delle sorelle anche ex art. 433 c.c. e ai fini successori in CP_1
assenza di testamento.
Ha, poi, invocato il rigetto del terzo motivo di appello, a tal fine evidenziando che durante la pendenza del giudizio di primo grado la minore aveva poco più di sei anni e, pertanto, la sua capacità di discernimento era ed è oggettivamente inesistente ai fini dell'applicazione dell'art. 315 bis c.c.,
aggiungendo che il grado di discernimento della minore sarebbe messo in discussione anche dal livello di invalidità della stessa.
Quanto al secondo motivo di appello, la curatrice ha modificato la precedente valutazione in merito all'interesse della minore a mantenere il suo status filiationis in applicazione, al caso di specie, dei principi da ultimo sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione, a tal fine deducendo che il patrimonio identitario della minore sarebbe costituito dall'identificazione col cognome soprattutto in CP_1
ambito scolastico e dall'essere, in quanto riconosciuta come figlia dal cittadino italiano CP_3
cittadina italiana, per cui la preminenza del favor veritatis recherebbe alla stessa un danno
[...]
irreparabile ed ingiusto.
2.3 – Disposta la trattazione cartolare dell'udienza di prima comparizione, la Corte ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'11.2.2025, tenuta con modalità cartolare. Le parti hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note scritte e con ordinanza emessa in data 18 febbraio 2025 la
Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali pagina 6 di 16 e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 – Va senz'altro rigettato il primo motivo di appello.
L'appellante ha eccepito il difetto di interesse di ad esperire l'azione di Controparte_1
impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, rilevando che il Tribunale avrebbe erroneamente identificato tale interesse negli obblighi alimentari nascenti dal rapporto di filiazione.
Segnatamente, in tesi dell'appellante, il fatto che controparte fosse figlia adottiva di e Controparte_3
che avesse rinunciato all'eredità del padre, escluderebbe in capo alla stessa la sussistenza di un interesse concreto ed attuale a proporre l'impugnazione ex art. 263 c.c. Ha, inoltre, aggiunto che
CP_ sarebbe errata l'identificazione di tale interesse negli obblighi alimentari in quanto la minore godrebbe della pensione di reversibilità di che le consentono di far fronte ai propri Controparte_3
bisogni, oltre che delle misure di sostegno predisposte dallo Stato, quale portatrice di handicap, e che,
seguendo l'ordine dei soggetti obbligati, l'obbligo alimentare ricadrebbe sulla madre, peraltro più
giovane della sorella.
Il motivo è infondato.
Non rileva, difatti, che sia figlia adottiva di ed abbia rinunciato Controparte_1 Controparte_3
all'eredità del medesimo, sussistendo un suo interesse giuridicamente rilevante ad ottenere l'accertamento della mancata corrispondenza tra genitorialità legale e genitorialità biologica della
CP_ minore con il padre , ciò in ragione non solo di un'incertezza potenzialmente lesiva dei CP_3
propri rapporti familiari (potendo da ciò derivare l'interesse o meno ad intrattenere un legame affettivo con la minore), ma anche della propria identità (essendo rilevante il suo interesse ad ottenere
CP_ l'accertamento della verità sul dedotto legame genetico di con il e sul Controparte_3
conseguente legame parentale con la minore stessa).
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità “l'espressione chiunque vi abbia interesse, usata
dall'art. 263 c.c., per indicare i soggetti che vi sono legittimati, è riferibile a tutti quei soggetti privati pagina 7 di 16 che abbiano un interesse individuale qualificato (concreto, attuale e legittimo) sul piano del diritto
sostanziale, di carattere patrimoniale o morale, come ad es. gli eredi e i parenti di chi risulti il
genitore legittimo o l'autore del riconoscimento” (cfr. Cassazione civile sez. I, 02/02/2022, (ud.
26/01/2022, dep. 02/02/2022), n.3252 che a sua volta richiama Cassazione n. 2515 del 1994).
Non si può poi negare che, come condivisibilmente riconosciuto dal Tribunale, Controparte_1
abbia interesse a proporre l'azione ex art. 263 c.c. in ragione degli obblighi alimentari di cui all'art. 433
c.c., essendo inconferente che nell'elencazione dei soggetti obbligati agli alimenti la
[...]
quale sorella, non sarebbe obbligata in prima battuta, ma soltanto dopo la genitrice della CP_1
minore.
L'ordine è difatti predeterminato dal legislatore sulla base dell'intensità del vincolo di parentela, ma gli ultimi sono sollevati solo se il soggetto precedente è in grado di adempiere, il che conferma per l'appunto l'interesse concreto della a spiegare l'azione ex art. 263 c.c. Controparte_1
A quanto sopra esposto pare utile aggiungere che l'accertamento del rapporto di filiazione della minore
CP_ con ha incidenza, al ricorrere dei presupposti di legge, anche in ambito Controparte_3
successorio (a titolo esemplificativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 570 c.c.), dal che discende la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante dell'attrice all'accertamento Controparte_1
della verità in relazione al rapporto di filiazione.
4– Parimenti infondato è il terzo motivo di appello col quale l'appellante ha eccepito la violazione del contraddittorio e del terzo comma dell'art. 315 bis c.c., censurando la sentenza per aver omesso l'ascolto della minore.
In proposito si osserva che, a prescindere dal fatto che non risulta - né l'appellante lo allega - sia stata mai formulata un'istanza affinché il Tribunale procedesse all'audizione della minore, va detto che nel caso di specie gli interessi della minore sono rappresentati in giudizio dal curatore speciale.
Il motivo è in ogni caso infondato, non ritenendosi necessaria e neppure opportuna l'audizione della bambina. pagina 8 di 16 Ed invero, l'art. 315 bis c.c. codifica il diritto del minore ad essere ascoltato ove abbia compiuto gli anni dodici od anche di età inferiore se capace di discernimento.
A tal riguardo deve, dunque, considerarsi, da un lato, la tenera età della minore, infradodicenne nelle more del giudizio di primo grado e tale rimasta anche in appello (ora ha otto anni), in ragione della quale il suo ascolto è da considerarsi inopportuno, non tanto per un'assoluta incapacità di discernimento, ma per l'impatto che l'accesso agli uffici giudiziari comporterebbe e dei possibili condizionamenti cui la stessa potrebbe essere sottoposta, soprattutto in una vicenda complessa e delicata come quella oggetto del presente giudizio;
dall'altro, come condivisibilmente rilevato dalla stessa curatrice nominata, la documentazione prodotta dell'appellante (doc. 7 e 14-15-16) attesta
CP_ l'invalidità della piccola
Segnatamente, dal verbale redatto dalla Commissione medica per l'accertamento dell'handicap è
emersa quale anamnesi “seguita dalla NPIA per disturbo del linguaggio espressivo con instabilità
attentiva e motoria come da diagnosi funzionale del 24.12.2019” e dall'esame obiettivo “bimba
iperattiva, scarsa tolleranza alla frustrazione, eloquio poco comprensibile” (doc. 7).
Ed ancora, dalla diagnosi redatta dal Centro Neuropsichiatrico per l'Infanzia e l'Adolescenza è emerso,
in relazione all'area linguistico-comunicativa, “per quanto si rilevino significativi miglioramenti in tale
area, permangono compromissioni, soprattutto in ambito espressivo, per la presenza di deficit
fonetico-fonologici e rapidità dell'eloquio che lo rendono, a volte, poco comprensibile. L'inventario
consonantico è incompleto…La bambina presenta, inoltre, un ritmo dell'eloquio rapido tanto da
comprometterne, a volte, l'intelligibilità. Le prassi orofacciali appaiono deficitarie e tali da rendere
poco comprensibile il suo enunciato. La comprensione grammatica risulta discretamente
compromessa” (doc. 14).
Nel 2022, la Commissione medica ha confermato la diagnosi della minore quale “difficoltà di
CP_ linguaggio e di attenzione correlato a fragilità di regolazione emotiva” e ha valutato come minore invalida con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (doc. 15-16). pagina 9 di 16 Sulla scorta di tali considerazioni, questo Collegio non ravvisa la necessità di procedere all'ascolto della stessa, che peraltro la sottoporrebbe ad una situazione emotivamente stressante (d'altronde è la stessa appellante a dedurre che “il disturbo di cui è affetta la minore incide infatti sulla sua capacità di
superare gli ostacoli e resistere ad eventi stressanti”).
Da ultimo, deve aggiungersi che l'espletamento dell'audizione sarebbe risultato superfluo, essendo
CP_
deceduto quando aveva solo otto mesi, il che esclude di per sé che la stessa Controparte_3
possa riferire circostanze rilevanti (fatti o ricordi significativi sul rapporto con il ). Controparte_3
5 – A diverse conclusioni deve pervenirsi con riguardo al secondo motivo di appello col quale parte appellante ha eccepito l'errata interpretazione dell'art. 263 c.c. e delle risultanze istruttorie, censurando la sentenza per aver fondato la preminenza del favor veritatis sul difetto di legami affettivi tra la minore
CP_ ed il , così concludendo per la carenza di interesse di alla conservazione del Controparte_3
proprio status giuridico.
Il motivo di gravame è fondato.
Vero è che in conformità con i principi dettati dall'ordinamento sia nazionale sia sovranazionale il
Tribunale non ha ritenuto sufficienti per l'accoglimento dell'azione ex art. 263 c.c. le risultanze biologiche dalle quali si è escluso – e non è oggetto di contestazione in questa sede – che la piccola
CP_ fosse figlia biologica di a tal fine considerando il concreto interesse della Controparte_3
minore. Tuttavia, nel compiere il giudizio comparativo tra gli interessi sottesi all'accertamento della verità, il Tribunale ha sostanzialmente basato il proprio convincimento sulla sola correlazione tra diritto all'identità personale e legami affettivi e personali sviluppatisi tra la minore ed il de cuius, dovendosi di contro affermare che il diritto all'identità personale non si esaurisce in tale correlazione.
In proposito, non può difatti essere trascurato il recente orientamento espresso in sede di legittimità
che, sempre in un'ottica di centralità del minore, nel ribadire la necessità di un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo pagina 10 di 16 e sociale, ha statuito che “il diritto all'identità personale presenta molteplici aspetti perché riguarda
anche ed in primo luogo la proiezione sociale di sé (così sin dalla storica sentenza di questa Corte n.
3769 del 22 giugno 1985) il diritto al nome, alla reputazione e alla identità di genere… Quanto al
diritto alla identità biologica, esso si configura non già come diritto assoluto ad uno status coincidente
con la verità genetica, ma come diritto alla conoscenza delle proprie origini, ferma restando quella
che è l'identità giuridica e sociale anche eventualmente diversa dalla identità biologica che il soggetto
abbia nelle more acquisito (Corte Cost. 22/1/2013 n. 278; Cass. sez. un. 25/01/2017, n. 1946). In
particolare, l'art. 8 CEDU tutela il diritto all'identità e allo sviluppo personale e quello di allacciare e
approfondire relazioni con i propri simili e il mondo esterno, cui contribuiscono la scoperta dei
dettagli relativi alla propria identità di essere umano e l'interesse vitale, tutelato dalla Convenzione, a
ottenere delle informazioni necessarie alla scoperta della verità riguardante un aspetto importante
dell'identità personale, ad esempio l'identità dei propri genitori (Corte EDU, Godelli c. Italia
25/09/2012). Del tutto irrilevante poi…la dedotta circostanza che la relazione familiare sia durata
soltanto un anno…. La Corte d'appello ha infatti dato rilievo alla circostanza che la bambina si sia
inserita nella società italiana come figlia di un cittadino italiano e con un cognome italiano e che su
questa base abbia costruito nel tempo la sua identità; ed è questo l'interesse che è stato ritenuto
prevalente e quindi protetto dai giudici di merito, e non già l'interesse alla continuità della relazione
familiare, dal momento che il processo non riguarda (va) né l'affidamento della minore né il diritto del
padre di frequentare la bambina. Il decorso del tempo è considerato dal giudice di merito come un
fattore idoneo a consolidare non già la relazione familiare, bensì l'identità personale, che è un bene
giuridico a sé stante, meritevole di tutela e che, sebbene attribuito alla bambina per effetto di un
comportamento volontario del ricorrente, non è nella disponibilità di quest'ultimo. Inoltre, nel giudizio
della Corte d'appello si percepisce la rilevanza attribuita ad un ulteriore comportamento volontario
del ricorrente, e cioè non solo il riconoscimento, ma anche l'avere lasciato consolidare l'identità
personale della minore nonostante egli, consapevole della verità biologica, non fosse neppure più pagina 11 di 16 interessato al progetto familiare originario” (Cassazione civile sez. I, 10/10/2023, n. 28311).
Sulla scia di tale orientamento, la Corte di legittimità ha ancor più di recente affermato che “in tema di
impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità, anche nei procedimenti intrapresi
dal curatore speciale, nominato ex artt. 74 della l. n. 184 del 1983 e 264 c.c., il giudice è tenuto ad
effettuare il bilanciamento tra l'interesse del soggetto riconosciuto ed il favore per la verità del
rapporto di filiazione, tenendo conto di tutte le variabili del caso concreto, tra cui il diritto all'identità
personale” (Cassazione civile sez. I, 05/02/2025, (ud. 07/11/2024, dep. 05/02/2025), n. 2927).
La Suprema Corte ha evidenziato come a seguito della riforma della filiazione del 2013-2014 il legislatore abbia inteso mutare il principio fondante la disposizione di cui all'art. 263 c.c. lasciando prevalere sull'interesse pubblico alla verità del rapporto di filiazione l'esigenza di non prolungare indefinitamente la durata dell'incertezza sullo stato di figlio e ciò, soprattutto, in ragione della natura volontaria dell'atto di riconoscimento e della conseguente assunzione di responsabilità che esso comporta. Al precedente regime in materia di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, tutto improntato al favor veritatis, è, così, subentrata, una regolamentazione che ha notevolmente rafforzato l'esigenza di stabilità dello status filiationis e di tutela del figlio, quando l'impugnazione del riconoscimento non è esperita proprio da quest'ultimo.
Come pure ricorda la Suprema Corte, alla modifica del dato normativo si sono affiancati alcuni interventi della Corte costituzionale, che hanno provveduto a precisare la necessaria sussistenza di uno spazio di bilanciamento fra gli interessi implicati, da compiersi in concreto e affidato alla valutazione giudiziale, rilevando che vi sono casi nei quali la valutazione comparativa tra l'esigenza di verità della filiazione e l'interesse del minore è fatta direttamente dal legislatore, talvolta privilegiando l'interesse del minore alla conservazione dello status filiationis già acquisito (come accade con il divieto di disconoscimento a seguito di fecondazione eterologa), talaltra imponendo, all'opposto, l'imprescindibile presa d'atto della verità con divieti come quello della maternità surrogata.
E' appena il caso di ricordare vi sono altre ipotesi (oltre a quella della fecondazione eterologa sopra pagina 12 di 16 ricordata) in cui il sistema riconosce il rapporto di filiazione in difetto di rapporto biologico, e vi attribuisce particolare tutela. E' il caso dell'adozione, noto all'attrice, la quale è figlia adottiva del defunto Controparte_3
L'ordinamento è dunque caratterizzato dall'immanenza dell'interesse del minore nell'ambito delle azioni volte alla rimozione del suo status filiationis, dovendo quindi escludersi che in esse l'esigenza di verità della filiazione prevalga in modo automatico e impedisca di valutare l'interesse concreto del minore (incluso quello alla stabilità dello status acquisito).
Tanto premesso, sulla scorta della già richiamata evoluzione giurisprudenziale, occorre osservare che,
nel caso di specie, se è vero che il padre della minore è deceduto il primo agosto 2017, allorquando
CP_ aveva solo otto mesi - il che non consente di potersi dire instaurata un'effettiva relazione affettiva fra loro -, devono tuttavia considerarsi tutti gli interessi in gioco, non limitando la comparazione a quelli di natura strettamente parentale e affettiva.
Non v'è dubbio che nel caso di specie, così come – in particolare -nella fattispecie oggetto di esame della sent. n 28311/2023 della Suprema Corte - la bambina si sia inserita nella società italiana come
figlia di un cittadino italiano e con un cognome italiano e che su questa base abbia costruito nel tempo
la sua identità.
E' innegabile, ad avviso di questa Corte, che la minore, la quale ora ha otto anni, sia consapevole di tale sua attuale condizione (e lo fosse anche prima, quanto meno dall'inizio della frequentazione scolastica, in particolare della scuola primaria: deve allora ritenersi che il mutamento oltre che del cognome, anche della cittadinanza determinerebbero un pregiudizio identitario anche per via delle ripercussioni sociali che ciò comporterebbe. Anche nel caso in esame non è in gioco l'interesse alla
continuità della relazione familiare, dal momento che il processo non riguarda (va) né l'affidamento
della minore né il diritto del padre di frequentare la bambina. Il decorso del tempo è considerato.....
come un fattore idoneo a consolidare non già la relazione familiare, bensì l'identità personale, che è
un bene giuridico a sé stante, meritevole. pagina 13 di 16 La Suprema Corte, nella pronuncia del 2023, ha sottolineato che il giudice non può limitarsi ad accertare l'assenza di legame biologico tra le parti, ma deve anche valutare e comparare gli interessi in gioco e segnatamente se non prevalga sull'interesse del richiedente l'interesse del figlio a mantenere lo status giuridico sociale acquisito e consolidato nel tempo;
a tal fine acquista rilevanza il comportamento dell'autore il riconoscimento, in particolare qualora, nonostante consapevole della non veridicità, abbia trascurato di agire per un lasso di tempo sufficientemente lungo a far consolidare l'identità giuridica e sociale del soggetto che ha riconosciuto come figlio.
Sulla scorta di tale principio non v'è dubbio che la disamina comparata delle condizioni dell'attrice
CP_
e della minore e il bilanciamento fra le stesse, imponga di valorizzare e Controparte_1
tutelare l'interesse di quest'ultima.
Premesso infatti che, a fronte dell'evidente pregiudizio che la perdita del nome e della cittadinanza
CP_ deriverebbe a dall'accoglimento della domanda, nessun immediato danno riceverebbe CP_1
dalla decisione, prospettandosi solo un possibile riflesso sui diritti successori dell'odierna minore, al quale potrebbe agevolmente ovviare con la redazione di un testamento, non essendo i CP_1
fratelli fra loro legittimari;
e inoltre un possibile obbligo alimentare, che tuttavia non si presenta come
CP_ attuale, stante la giovane età della madre di che pare occuparsi appieno della figlia.
La stessa attrice ha tenuto poi a sottolineare di non avere alcun interesse economico alla pronuncia richiesta, poichè il padre non aveva beni, ma soltanto debiti, né - diversamente dalla minore – l'attrice quarantenne gode di una pensione di reversibilità.
Non può poi essere sottaciuto il fatto che l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità è
avvenuto ad opera della figlia a notevole distanza di tempo (il riconoscimento prenatale è CP_1
CP_ del primo giugno 2016, è nata il [...] e soltanto nel 2021 è stato radicato il giudizio di primo grado, iscritto al ruolo il 27 gennaio 2021), pur essendo la stessa perfettamente consapevole della circostanza, e avendo ella dedotto fin dal primo grado di aver diffidato il padre dall'operare il riconoscimento. pagina 14 di 16 Tale dato temporale assume rilevanza perché, pur avendo agito l'attrice tempestivamente entro il termine di cinque anni accordatole dalla legge, tale consapevole attesa ha favorito il consolidarsi in
CP_ capo a (che oggi ha 8 anni) l'identità giuridica e sociale che anni or sono non si sarebbe ancora sviluppata.
La minore, invece, si è oggi inserita nell'ambiente scolastico, che attualmente costituisce il centro delle sue relazioni, come figlia di un cittadino italiano ed è identificata nei propri rapporti sociali col cognome del padre che l'ha riconosciuta.
È allora evidente che la decisione impugnata deve essere riformata: difatti, l'accoglimento della domanda di impugnazione del riconoscimento, con tutte le sue conseguenze in termini di modifica dello status, comporterebbe per la bambina un vero e proprio sconvolgimento di vita, con prevedibili effetti negativi sul suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo e sociale.
CP_ Questo Collegio ritiene difatti che lo sviluppo armonico della personalità di sia fortemente influenzato dalla graduale costruzione di una propria precisa identità personale, che certamente è già
avvenuta nell'ambiente scolastico ove la medesima è inserita e, dunque, e che il pericolo di grave danno della stessa sussista anche in ragione della particolare fragilità della stessa
All'esito di una valutazione comparativa degli interessi in gioco, questo Collegio ritiene in concreto prevalente l'interesse della minore a conservare l'identità personale acquisita e, dunque, lo status di figlia di Controparte_3
6 – La riforma della sentenza impugnata, determina l'obbligo del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della controversia.
Nel caso di specie si ritiene che sussistano eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti per entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto della peculiarità della fattispecie per la delicatezza dei diritti coinvolti e dei margini di valutazione, che in effetti la pongono ai limiti del possibile accoglimento delle opposte soluzioni giuridiche prospettate, così come pagina 15 di 16 determinato dall'evoluzione dell'orientamento della Suprema Corte in materia, come espresso anche nelle more del presente giudizio.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico delle parti in solido, nella misura liquidata in primo grado.
Alla riforma della presente decisione consegue che le somme eventualmente percepite in eccedenza
(rispetto a quanto disposto in questa sede), in esecuzione della sentenza impugnata, dovranno essere restituite per tale eccedenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n.
2827/2023 Rep. 4884/2023, emessa in data 5.12.2023 e pubblicata in data 21.12.2023 nella causa civile iscritta al n. R.G. 943/2021 così provvede:
1) rigetta la domanda di impugnazione – proposta da - del riconoscimento di Controparte_1
paternità a suo tempo effettuato da nei confronti di nata a [...] 18 Controparte_3 CP_2 Per_1
novembre 2016;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti di entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico elle parti in solido le spese di CTU, come liquidate nel corso del giudizio di primo grado;
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 21 luglio 2025.
Il Consigliere istruttore
Dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente
Dott. Giuseppe de Rosa
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente relatore dott.Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 110/2024 promosso da
(C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20.4.1988 e residente in [...] in Castel San Pietro Terme (BO), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Palumbi del Foro di Bologna (pec , Email_1 elettivamente domiciliata nel suo studio, in Via Farini n. 24 in Bologna (BO)
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , nata a [...] il [...] rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Barbara D'Angelo del Foro di Bologna, (pec Email_2 elettivamente domiciliata sul suo studio, in Corte Isolani n. 5, Bologna (BO);
APPELLATA
, C.F.: , nata ad [...] il [...] e residente in [...] C.F._3
Liano n. 30 a Castel San Pietro Terme (BO), in persona dell'Avv. Maria Teresa Semeraro quale curatrice speciale della minore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Teresa Semeraro (pec elettivamente domiciliata nel suo studio, in Via Email_3
pagina 1 di 16 Monte Grappa n. 11 in Bologna (BO)
APPELLATA
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 2827/2023 di cui al n. rg. 943/2021 del Tribunale di
Bologna, emessa in data 5/12/2023 e depositata in cancelleria in data 21/12/2023
Assegnata a decisione con ordinanza emessa in data 18.2.2025 - depositata in data 20.2.2025
CONCLUSIONI
Per Parte_1 come da note scritte depositate il 7 febbraio 2025
“Contrariis reiectis piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna in accoglimento del suesteso appello, a completa riforma della sentenza n. 2827/2023, emessa dal Tribunale di Bologna, Prima
Sezione Civile in data 5/12/2023, pubblicata in data 21/12/2023 e notificata in data 22/12/2023:
- in via PRELIMINARE: dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità delle domande formulate dalla
Signora per carenza di interesse ad agire ex artt. 263 c.c. e 100 c.p.c.; Controparte_1
- ACCERTARE che la sentenza impugnata ha violato l'art. 315 bis c.c. per mancato ascolto della minore, tramite il Giudice, ovvero a mezzo di CTU psicologica o tramite la figura del curatore speciale
e per l'effetto disporne l'ascolto nella presente fase del procedimento.
- ACCERTARE E DICHIARARE quindi il preminente interesse della minore a mantenere CP_2 lo status di figlia del Sig. e della Sig.ra e, per l'effetto, Controparte_3 Parte_1 rigettare le domande formulate dalla Signora Controparte_1
- RIGETTARE quindi le domande formulate dalla Signora in quanto infondate in Controparte_1 fatto e in diritto;
- con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio;
con condanna delle appellate alla restituzione di quanto eventualmente percepito a seguito dell'adempimento/esecuzione della sentenza impugnata”.
Per Controparte_1 come da note scritte depositate il 10 febbraio 2025
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, nel merito,
- rigettare l'appello poiché infondato nel merito per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e
pagina 2 di 16 nelle note di trattazione scritta del 31.5.2024, e per l'effetto
- confermare integralmente la sentenza di primo grado;
- condannare parte appellante alla rifusione di competenze e onorari del presente grado di giudizio;
in via istruttoria,
- rigettare la domanda avversaria di audizione della minore (di anni sette), poiché superflua e CP_2 meramente defatigatoria, nonché la domanda avversaria di C.T.U. psicologica, poiché inammissibile, trattandosi di istanza istruttoria nuova, formulata per la prima volta in fase di appello e comunque meramente esplorativa, in assenza di qualsivoglia elemento probatorio che ne giustifichi l'ammissione”
Per CP_2 come da note scritte depositate l'11 febbraio 2025
“- rigettare la richiesta di parte appellante svolta in via preliminare e diretta a dichiarare la carenza di interesse ad agire della signora a proporre l'azione ex art. 263 c.c., Controparte_1
-rigettare la richiesta di parte appellante diretta ad accertare la violazione dell'art. 315 bis c.c. per mancato ascolto della minore nata a [...] il [...] da parte del Giudice, a CP_2 mezzo CTU o a mezzo del curatore speciale,
-accogliere nel merito la domanda dell'appellante diretta ad accertare e dichiarare il preminente interesse della minore a mantenere lo status di figlia del defunto signor CP_2 Controparte_3
e, conseguentemente, riformare sul punto la sentenza del Tribunale di Bologna N° 2827/2023 ex adverso impugnata”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 943/2021 emessa in data 5.12.2023 e pubblicata in data
21.12.2023, all'esito dell'istruttoria espletata (con una CTU genetica e prove per testi) ha respinto la domanda di impugnazione del riconoscimento ad opera di della minore Controparte_3
per difetto di veridicità, ai sensi dell'art. 263 c.c., proposta da CP_2 [...]
, figlia adottiva di e con atto di citazione notificato in CP_1 Controparte_3 CP_4
data 25 gennaio 2021 alla minore in persona della curatrice speciale nominata e con chiamata in causa della madre della minore quale litisconsorte necessaria, così Parte_1
statuendo:
“- accerta e dichiara che nata a [...] il [...], non è figlia naturale di CP_2
nato a [...] il [...] e deceduto a Castel San Pietro Terme (BO) il 1° Controparte_3 pagina 3 di 16 agosto 2017; - dispone che il cognome “ venga eliminato dalle generalità della minore e CP_1
sostituito con quello della madre, “ ; - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile Parte_1
del Comune di nascita della minore ( ) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- Per_1
condanna a rifondere a le spese del giudizio, Parte_1 Controparte_1
che liquida in 518,00 euro per spese e in 4.950,00 euro per compensi, oltre al rimborso forfettario
spese generali nella misura del 15%, a i.v.a. e a c.p.a. come per legge;
- condanna
[...]
a rifondere all'Erario le spese di lite sostenute dalla minore Parte_1 Pt_1 [...]
che liquida in 3.809,00 euro per compensi, oltre al rimborso forfettario Persona_2
delle spese generali nella misura del 15%, a i.v.a. e a c.p.a. come per legge;
- pone le spese di C.T.U., liquidate come da provvedimento emesso nell'udienza del 19 maggio 2022
dalla Giudice Istruttrice, definitivamente a carico di . Parte_1
A fondamento della decisione, il Tribunale, richiamato l'esito della CTU genetica espletata, ha accertato e dichiarato che non è il padre biologico della minore e, Controparte_3 CP_2
richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui occorre procedere ad un bilanciamento concreto fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica e l'interesse alla certezza degli status ed alla stabilità dei rapporti familiari, non necessariamente correlato alla verità biologica,
ma ai legami affettivi e personali, ha dichiarato la preminenza del favor veritatis sul favor minoris. Per
l'effetto, il Tribunale ha dichiarato il difetto di veridicità del riconoscimento effettuato da
[...]
nei confronti della minore. Ha inoltre disposto l'eliminazione del cognome dalle generalità CP_3
della minore, a tal fine ritenendo che, in ragione della tenera età, il cognome non può considerarsi segno distintivo della propria personalità e che, pertanto, debba considerarsi prevalente l'interesse pubblico a garantire la fede del registro degli atti dello stato civile.
Da ultimo, ha condannato alla rifusione delle spese di lite e delle spese di Parte_1
CTU.
* pagina 4 di 16 2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello affidando Parte_1
l'impugnazione a tre motivi di appello.
Con il primo motivo ha eccepito l'erronea interpretazione dell'art. 263 c.c. e la carenza di interesse ad agire di , a tal fine censurando la sentenza per aver il Tribunale accertato la Controparte_1
sussistenza dell'interesse ad agire della stessa.
Con il secondo motivo ha eccepito l'errata interpretazione dell'art. 263 c.c. e delle prove censurando la sentenza per aver escluso l'interesse della minore alla conservazione del proprio status, evidenziando la prevalenza dell'interesse della minore sul favor veritatis, richiamando la giurisprudenza secondo cui l'interesse della minore da accertare in concreto non deve essere soltanto di natura familiare ed affettiva. Con il terzo motivo ha eccepito la violazione del contraddittorio e del terzo comma dell'art. 315 bis c.c. censurando la sentenza in conseguenza dell'omesso ascolto della minore, né da parte dell'Autorità Giudicante, né della curatrice.
Da ultimo, ha invocato la riforma dei capi della sentenza relativi alla regolamentazione delle spese di lite.
2.1 - Si è costituita l'appellata in data 15.5.2024, eccependo l'infondatezza Controparte_1
dell'appello e chiedendone il rigetto, con conferma delle statuizioni di cui alla sentenza impugnata.
Più precisamente, nel merito del primo motivo di appello, ha evidenziato il proprio interesse ad
CP_ ottenere l'accertamento della non veridicità del riconoscimento della minore . Quanto al secondo motivo di appello ha insistito per la preminenza del favor veritatis, avendo il Tribunale correttamente valutato ogni circostanza fattuale, concludendo per la declaratoria di non veridicità del riconoscimento.
A tal fine ha evidenziato l'insussistenza del rapporto di filiazione, nonché di un rapporto affettivo tra la minore ed il padre, essendo la prima nata il [...] e deceduto il Controparte_3
1.8.2017, già ricoverato da maggio 2017 all'Ospedale Bellaria, oltre all'insussistenza di un interesse economico e di qualsivoglia ulteriore interesse meritevole di tutela in capo alla minore. In relazione al terzo motivo di appello ne ha eccepito l'infondatezza, evidenziando la rappresentanza in giudizio della pagina 5 di 16 minore ad opera della curatrice speciale e che l'eccepita mancata audizione, oltre che tardiva, sarebbe infondata atteso che la minore ha appena sette anni e dunque un'età ben lontana non solo da quella per cui l'audizione è obbligatoria ex lege, ma anche da quella in cui un minore può ritenersi capace di discernimento.
2.2 – In data 15 maggio 2024 si è costituita la curatrice speciale della minore , la CP_2
quale ha eccepito l'infondatezza della domanda preliminare di carenza di interesse ad agire di
, deducendo che il rapporto di sororità comporta l'insorgere di obblighi di Controparte_1
natura giuridica tra l'una e l'altra delle sorelle anche ex art. 433 c.c. e ai fini successori in CP_1
assenza di testamento.
Ha, poi, invocato il rigetto del terzo motivo di appello, a tal fine evidenziando che durante la pendenza del giudizio di primo grado la minore aveva poco più di sei anni e, pertanto, la sua capacità di discernimento era ed è oggettivamente inesistente ai fini dell'applicazione dell'art. 315 bis c.c.,
aggiungendo che il grado di discernimento della minore sarebbe messo in discussione anche dal livello di invalidità della stessa.
Quanto al secondo motivo di appello, la curatrice ha modificato la precedente valutazione in merito all'interesse della minore a mantenere il suo status filiationis in applicazione, al caso di specie, dei principi da ultimo sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione, a tal fine deducendo che il patrimonio identitario della minore sarebbe costituito dall'identificazione col cognome soprattutto in CP_1
ambito scolastico e dall'essere, in quanto riconosciuta come figlia dal cittadino italiano CP_3
cittadina italiana, per cui la preminenza del favor veritatis recherebbe alla stessa un danno
[...]
irreparabile ed ingiusto.
2.3 – Disposta la trattazione cartolare dell'udienza di prima comparizione, la Corte ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'11.2.2025, tenuta con modalità cartolare. Le parti hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note scritte e con ordinanza emessa in data 18 febbraio 2025 la
Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali pagina 6 di 16 e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 – Va senz'altro rigettato il primo motivo di appello.
L'appellante ha eccepito il difetto di interesse di ad esperire l'azione di Controparte_1
impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, rilevando che il Tribunale avrebbe erroneamente identificato tale interesse negli obblighi alimentari nascenti dal rapporto di filiazione.
Segnatamente, in tesi dell'appellante, il fatto che controparte fosse figlia adottiva di e Controparte_3
che avesse rinunciato all'eredità del padre, escluderebbe in capo alla stessa la sussistenza di un interesse concreto ed attuale a proporre l'impugnazione ex art. 263 c.c. Ha, inoltre, aggiunto che
CP_ sarebbe errata l'identificazione di tale interesse negli obblighi alimentari in quanto la minore godrebbe della pensione di reversibilità di che le consentono di far fronte ai propri Controparte_3
bisogni, oltre che delle misure di sostegno predisposte dallo Stato, quale portatrice di handicap, e che,
seguendo l'ordine dei soggetti obbligati, l'obbligo alimentare ricadrebbe sulla madre, peraltro più
giovane della sorella.
Il motivo è infondato.
Non rileva, difatti, che sia figlia adottiva di ed abbia rinunciato Controparte_1 Controparte_3
all'eredità del medesimo, sussistendo un suo interesse giuridicamente rilevante ad ottenere l'accertamento della mancata corrispondenza tra genitorialità legale e genitorialità biologica della
CP_ minore con il padre , ciò in ragione non solo di un'incertezza potenzialmente lesiva dei CP_3
propri rapporti familiari (potendo da ciò derivare l'interesse o meno ad intrattenere un legame affettivo con la minore), ma anche della propria identità (essendo rilevante il suo interesse ad ottenere
CP_ l'accertamento della verità sul dedotto legame genetico di con il e sul Controparte_3
conseguente legame parentale con la minore stessa).
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità “l'espressione chiunque vi abbia interesse, usata
dall'art. 263 c.c., per indicare i soggetti che vi sono legittimati, è riferibile a tutti quei soggetti privati pagina 7 di 16 che abbiano un interesse individuale qualificato (concreto, attuale e legittimo) sul piano del diritto
sostanziale, di carattere patrimoniale o morale, come ad es. gli eredi e i parenti di chi risulti il
genitore legittimo o l'autore del riconoscimento” (cfr. Cassazione civile sez. I, 02/02/2022, (ud.
26/01/2022, dep. 02/02/2022), n.3252 che a sua volta richiama Cassazione n. 2515 del 1994).
Non si può poi negare che, come condivisibilmente riconosciuto dal Tribunale, Controparte_1
abbia interesse a proporre l'azione ex art. 263 c.c. in ragione degli obblighi alimentari di cui all'art. 433
c.c., essendo inconferente che nell'elencazione dei soggetti obbligati agli alimenti la
[...]
quale sorella, non sarebbe obbligata in prima battuta, ma soltanto dopo la genitrice della CP_1
minore.
L'ordine è difatti predeterminato dal legislatore sulla base dell'intensità del vincolo di parentela, ma gli ultimi sono sollevati solo se il soggetto precedente è in grado di adempiere, il che conferma per l'appunto l'interesse concreto della a spiegare l'azione ex art. 263 c.c. Controparte_1
A quanto sopra esposto pare utile aggiungere che l'accertamento del rapporto di filiazione della minore
CP_ con ha incidenza, al ricorrere dei presupposti di legge, anche in ambito Controparte_3
successorio (a titolo esemplificativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 570 c.c.), dal che discende la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante dell'attrice all'accertamento Controparte_1
della verità in relazione al rapporto di filiazione.
4– Parimenti infondato è il terzo motivo di appello col quale l'appellante ha eccepito la violazione del contraddittorio e del terzo comma dell'art. 315 bis c.c., censurando la sentenza per aver omesso l'ascolto della minore.
In proposito si osserva che, a prescindere dal fatto che non risulta - né l'appellante lo allega - sia stata mai formulata un'istanza affinché il Tribunale procedesse all'audizione della minore, va detto che nel caso di specie gli interessi della minore sono rappresentati in giudizio dal curatore speciale.
Il motivo è in ogni caso infondato, non ritenendosi necessaria e neppure opportuna l'audizione della bambina. pagina 8 di 16 Ed invero, l'art. 315 bis c.c. codifica il diritto del minore ad essere ascoltato ove abbia compiuto gli anni dodici od anche di età inferiore se capace di discernimento.
A tal riguardo deve, dunque, considerarsi, da un lato, la tenera età della minore, infradodicenne nelle more del giudizio di primo grado e tale rimasta anche in appello (ora ha otto anni), in ragione della quale il suo ascolto è da considerarsi inopportuno, non tanto per un'assoluta incapacità di discernimento, ma per l'impatto che l'accesso agli uffici giudiziari comporterebbe e dei possibili condizionamenti cui la stessa potrebbe essere sottoposta, soprattutto in una vicenda complessa e delicata come quella oggetto del presente giudizio;
dall'altro, come condivisibilmente rilevato dalla stessa curatrice nominata, la documentazione prodotta dell'appellante (doc. 7 e 14-15-16) attesta
CP_ l'invalidità della piccola
Segnatamente, dal verbale redatto dalla Commissione medica per l'accertamento dell'handicap è
emersa quale anamnesi “seguita dalla NPIA per disturbo del linguaggio espressivo con instabilità
attentiva e motoria come da diagnosi funzionale del 24.12.2019” e dall'esame obiettivo “bimba
iperattiva, scarsa tolleranza alla frustrazione, eloquio poco comprensibile” (doc. 7).
Ed ancora, dalla diagnosi redatta dal Centro Neuropsichiatrico per l'Infanzia e l'Adolescenza è emerso,
in relazione all'area linguistico-comunicativa, “per quanto si rilevino significativi miglioramenti in tale
area, permangono compromissioni, soprattutto in ambito espressivo, per la presenza di deficit
fonetico-fonologici e rapidità dell'eloquio che lo rendono, a volte, poco comprensibile. L'inventario
consonantico è incompleto…La bambina presenta, inoltre, un ritmo dell'eloquio rapido tanto da
comprometterne, a volte, l'intelligibilità. Le prassi orofacciali appaiono deficitarie e tali da rendere
poco comprensibile il suo enunciato. La comprensione grammatica risulta discretamente
compromessa” (doc. 14).
Nel 2022, la Commissione medica ha confermato la diagnosi della minore quale “difficoltà di
CP_ linguaggio e di attenzione correlato a fragilità di regolazione emotiva” e ha valutato come minore invalida con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (doc. 15-16). pagina 9 di 16 Sulla scorta di tali considerazioni, questo Collegio non ravvisa la necessità di procedere all'ascolto della stessa, che peraltro la sottoporrebbe ad una situazione emotivamente stressante (d'altronde è la stessa appellante a dedurre che “il disturbo di cui è affetta la minore incide infatti sulla sua capacità di
superare gli ostacoli e resistere ad eventi stressanti”).
Da ultimo, deve aggiungersi che l'espletamento dell'audizione sarebbe risultato superfluo, essendo
CP_
deceduto quando aveva solo otto mesi, il che esclude di per sé che la stessa Controparte_3
possa riferire circostanze rilevanti (fatti o ricordi significativi sul rapporto con il ). Controparte_3
5 – A diverse conclusioni deve pervenirsi con riguardo al secondo motivo di appello col quale parte appellante ha eccepito l'errata interpretazione dell'art. 263 c.c. e delle risultanze istruttorie, censurando la sentenza per aver fondato la preminenza del favor veritatis sul difetto di legami affettivi tra la minore
CP_ ed il , così concludendo per la carenza di interesse di alla conservazione del Controparte_3
proprio status giuridico.
Il motivo di gravame è fondato.
Vero è che in conformità con i principi dettati dall'ordinamento sia nazionale sia sovranazionale il
Tribunale non ha ritenuto sufficienti per l'accoglimento dell'azione ex art. 263 c.c. le risultanze biologiche dalle quali si è escluso – e non è oggetto di contestazione in questa sede – che la piccola
CP_ fosse figlia biologica di a tal fine considerando il concreto interesse della Controparte_3
minore. Tuttavia, nel compiere il giudizio comparativo tra gli interessi sottesi all'accertamento della verità, il Tribunale ha sostanzialmente basato il proprio convincimento sulla sola correlazione tra diritto all'identità personale e legami affettivi e personali sviluppatisi tra la minore ed il de cuius, dovendosi di contro affermare che il diritto all'identità personale non si esaurisce in tale correlazione.
In proposito, non può difatti essere trascurato il recente orientamento espresso in sede di legittimità
che, sempre in un'ottica di centralità del minore, nel ribadire la necessità di un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo pagina 10 di 16 e sociale, ha statuito che “il diritto all'identità personale presenta molteplici aspetti perché riguarda
anche ed in primo luogo la proiezione sociale di sé (così sin dalla storica sentenza di questa Corte n.
3769 del 22 giugno 1985) il diritto al nome, alla reputazione e alla identità di genere… Quanto al
diritto alla identità biologica, esso si configura non già come diritto assoluto ad uno status coincidente
con la verità genetica, ma come diritto alla conoscenza delle proprie origini, ferma restando quella
che è l'identità giuridica e sociale anche eventualmente diversa dalla identità biologica che il soggetto
abbia nelle more acquisito (Corte Cost. 22/1/2013 n. 278; Cass. sez. un. 25/01/2017, n. 1946). In
particolare, l'art. 8 CEDU tutela il diritto all'identità e allo sviluppo personale e quello di allacciare e
approfondire relazioni con i propri simili e il mondo esterno, cui contribuiscono la scoperta dei
dettagli relativi alla propria identità di essere umano e l'interesse vitale, tutelato dalla Convenzione, a
ottenere delle informazioni necessarie alla scoperta della verità riguardante un aspetto importante
dell'identità personale, ad esempio l'identità dei propri genitori (Corte EDU, Godelli c. Italia
25/09/2012). Del tutto irrilevante poi…la dedotta circostanza che la relazione familiare sia durata
soltanto un anno…. La Corte d'appello ha infatti dato rilievo alla circostanza che la bambina si sia
inserita nella società italiana come figlia di un cittadino italiano e con un cognome italiano e che su
questa base abbia costruito nel tempo la sua identità; ed è questo l'interesse che è stato ritenuto
prevalente e quindi protetto dai giudici di merito, e non già l'interesse alla continuità della relazione
familiare, dal momento che il processo non riguarda (va) né l'affidamento della minore né il diritto del
padre di frequentare la bambina. Il decorso del tempo è considerato dal giudice di merito come un
fattore idoneo a consolidare non già la relazione familiare, bensì l'identità personale, che è un bene
giuridico a sé stante, meritevole di tutela e che, sebbene attribuito alla bambina per effetto di un
comportamento volontario del ricorrente, non è nella disponibilità di quest'ultimo. Inoltre, nel giudizio
della Corte d'appello si percepisce la rilevanza attribuita ad un ulteriore comportamento volontario
del ricorrente, e cioè non solo il riconoscimento, ma anche l'avere lasciato consolidare l'identità
personale della minore nonostante egli, consapevole della verità biologica, non fosse neppure più pagina 11 di 16 interessato al progetto familiare originario” (Cassazione civile sez. I, 10/10/2023, n. 28311).
Sulla scia di tale orientamento, la Corte di legittimità ha ancor più di recente affermato che “in tema di
impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità, anche nei procedimenti intrapresi
dal curatore speciale, nominato ex artt. 74 della l. n. 184 del 1983 e 264 c.c., il giudice è tenuto ad
effettuare il bilanciamento tra l'interesse del soggetto riconosciuto ed il favore per la verità del
rapporto di filiazione, tenendo conto di tutte le variabili del caso concreto, tra cui il diritto all'identità
personale” (Cassazione civile sez. I, 05/02/2025, (ud. 07/11/2024, dep. 05/02/2025), n. 2927).
La Suprema Corte ha evidenziato come a seguito della riforma della filiazione del 2013-2014 il legislatore abbia inteso mutare il principio fondante la disposizione di cui all'art. 263 c.c. lasciando prevalere sull'interesse pubblico alla verità del rapporto di filiazione l'esigenza di non prolungare indefinitamente la durata dell'incertezza sullo stato di figlio e ciò, soprattutto, in ragione della natura volontaria dell'atto di riconoscimento e della conseguente assunzione di responsabilità che esso comporta. Al precedente regime in materia di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, tutto improntato al favor veritatis, è, così, subentrata, una regolamentazione che ha notevolmente rafforzato l'esigenza di stabilità dello status filiationis e di tutela del figlio, quando l'impugnazione del riconoscimento non è esperita proprio da quest'ultimo.
Come pure ricorda la Suprema Corte, alla modifica del dato normativo si sono affiancati alcuni interventi della Corte costituzionale, che hanno provveduto a precisare la necessaria sussistenza di uno spazio di bilanciamento fra gli interessi implicati, da compiersi in concreto e affidato alla valutazione giudiziale, rilevando che vi sono casi nei quali la valutazione comparativa tra l'esigenza di verità della filiazione e l'interesse del minore è fatta direttamente dal legislatore, talvolta privilegiando l'interesse del minore alla conservazione dello status filiationis già acquisito (come accade con il divieto di disconoscimento a seguito di fecondazione eterologa), talaltra imponendo, all'opposto, l'imprescindibile presa d'atto della verità con divieti come quello della maternità surrogata.
E' appena il caso di ricordare vi sono altre ipotesi (oltre a quella della fecondazione eterologa sopra pagina 12 di 16 ricordata) in cui il sistema riconosce il rapporto di filiazione in difetto di rapporto biologico, e vi attribuisce particolare tutela. E' il caso dell'adozione, noto all'attrice, la quale è figlia adottiva del defunto Controparte_3
L'ordinamento è dunque caratterizzato dall'immanenza dell'interesse del minore nell'ambito delle azioni volte alla rimozione del suo status filiationis, dovendo quindi escludersi che in esse l'esigenza di verità della filiazione prevalga in modo automatico e impedisca di valutare l'interesse concreto del minore (incluso quello alla stabilità dello status acquisito).
Tanto premesso, sulla scorta della già richiamata evoluzione giurisprudenziale, occorre osservare che,
nel caso di specie, se è vero che il padre della minore è deceduto il primo agosto 2017, allorquando
CP_ aveva solo otto mesi - il che non consente di potersi dire instaurata un'effettiva relazione affettiva fra loro -, devono tuttavia considerarsi tutti gli interessi in gioco, non limitando la comparazione a quelli di natura strettamente parentale e affettiva.
Non v'è dubbio che nel caso di specie, così come – in particolare -nella fattispecie oggetto di esame della sent. n 28311/2023 della Suprema Corte - la bambina si sia inserita nella società italiana come
figlia di un cittadino italiano e con un cognome italiano e che su questa base abbia costruito nel tempo
la sua identità.
E' innegabile, ad avviso di questa Corte, che la minore, la quale ora ha otto anni, sia consapevole di tale sua attuale condizione (e lo fosse anche prima, quanto meno dall'inizio della frequentazione scolastica, in particolare della scuola primaria: deve allora ritenersi che il mutamento oltre che del cognome, anche della cittadinanza determinerebbero un pregiudizio identitario anche per via delle ripercussioni sociali che ciò comporterebbe. Anche nel caso in esame non è in gioco l'interesse alla
continuità della relazione familiare, dal momento che il processo non riguarda (va) né l'affidamento
della minore né il diritto del padre di frequentare la bambina. Il decorso del tempo è considerato.....
come un fattore idoneo a consolidare non già la relazione familiare, bensì l'identità personale, che è
un bene giuridico a sé stante, meritevole. pagina 13 di 16 La Suprema Corte, nella pronuncia del 2023, ha sottolineato che il giudice non può limitarsi ad accertare l'assenza di legame biologico tra le parti, ma deve anche valutare e comparare gli interessi in gioco e segnatamente se non prevalga sull'interesse del richiedente l'interesse del figlio a mantenere lo status giuridico sociale acquisito e consolidato nel tempo;
a tal fine acquista rilevanza il comportamento dell'autore il riconoscimento, in particolare qualora, nonostante consapevole della non veridicità, abbia trascurato di agire per un lasso di tempo sufficientemente lungo a far consolidare l'identità giuridica e sociale del soggetto che ha riconosciuto come figlio.
Sulla scorta di tale principio non v'è dubbio che la disamina comparata delle condizioni dell'attrice
CP_
e della minore e il bilanciamento fra le stesse, imponga di valorizzare e Controparte_1
tutelare l'interesse di quest'ultima.
Premesso infatti che, a fronte dell'evidente pregiudizio che la perdita del nome e della cittadinanza
CP_ deriverebbe a dall'accoglimento della domanda, nessun immediato danno riceverebbe CP_1
dalla decisione, prospettandosi solo un possibile riflesso sui diritti successori dell'odierna minore, al quale potrebbe agevolmente ovviare con la redazione di un testamento, non essendo i CP_1
fratelli fra loro legittimari;
e inoltre un possibile obbligo alimentare, che tuttavia non si presenta come
CP_ attuale, stante la giovane età della madre di che pare occuparsi appieno della figlia.
La stessa attrice ha tenuto poi a sottolineare di non avere alcun interesse economico alla pronuncia richiesta, poichè il padre non aveva beni, ma soltanto debiti, né - diversamente dalla minore – l'attrice quarantenne gode di una pensione di reversibilità.
Non può poi essere sottaciuto il fatto che l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità è
avvenuto ad opera della figlia a notevole distanza di tempo (il riconoscimento prenatale è CP_1
CP_ del primo giugno 2016, è nata il [...] e soltanto nel 2021 è stato radicato il giudizio di primo grado, iscritto al ruolo il 27 gennaio 2021), pur essendo la stessa perfettamente consapevole della circostanza, e avendo ella dedotto fin dal primo grado di aver diffidato il padre dall'operare il riconoscimento. pagina 14 di 16 Tale dato temporale assume rilevanza perché, pur avendo agito l'attrice tempestivamente entro il termine di cinque anni accordatole dalla legge, tale consapevole attesa ha favorito il consolidarsi in
CP_ capo a (che oggi ha 8 anni) l'identità giuridica e sociale che anni or sono non si sarebbe ancora sviluppata.
La minore, invece, si è oggi inserita nell'ambiente scolastico, che attualmente costituisce il centro delle sue relazioni, come figlia di un cittadino italiano ed è identificata nei propri rapporti sociali col cognome del padre che l'ha riconosciuta.
È allora evidente che la decisione impugnata deve essere riformata: difatti, l'accoglimento della domanda di impugnazione del riconoscimento, con tutte le sue conseguenze in termini di modifica dello status, comporterebbe per la bambina un vero e proprio sconvolgimento di vita, con prevedibili effetti negativi sul suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo e sociale.
CP_ Questo Collegio ritiene difatti che lo sviluppo armonico della personalità di sia fortemente influenzato dalla graduale costruzione di una propria precisa identità personale, che certamente è già
avvenuta nell'ambiente scolastico ove la medesima è inserita e, dunque, e che il pericolo di grave danno della stessa sussista anche in ragione della particolare fragilità della stessa
All'esito di una valutazione comparativa degli interessi in gioco, questo Collegio ritiene in concreto prevalente l'interesse della minore a conservare l'identità personale acquisita e, dunque, lo status di figlia di Controparte_3
6 – La riforma della sentenza impugnata, determina l'obbligo del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della controversia.
Nel caso di specie si ritiene che sussistano eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti per entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto della peculiarità della fattispecie per la delicatezza dei diritti coinvolti e dei margini di valutazione, che in effetti la pongono ai limiti del possibile accoglimento delle opposte soluzioni giuridiche prospettate, così come pagina 15 di 16 determinato dall'evoluzione dell'orientamento della Suprema Corte in materia, come espresso anche nelle more del presente giudizio.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico delle parti in solido, nella misura liquidata in primo grado.
Alla riforma della presente decisione consegue che le somme eventualmente percepite in eccedenza
(rispetto a quanto disposto in questa sede), in esecuzione della sentenza impugnata, dovranno essere restituite per tale eccedenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n.
2827/2023 Rep. 4884/2023, emessa in data 5.12.2023 e pubblicata in data 21.12.2023 nella causa civile iscritta al n. R.G. 943/2021 così provvede:
1) rigetta la domanda di impugnazione – proposta da - del riconoscimento di Controparte_1
paternità a suo tempo effettuato da nei confronti di nata a [...] 18 Controparte_3 CP_2 Per_1
novembre 2016;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti di entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico elle parti in solido le spese di CTU, come liquidate nel corso del giudizio di primo grado;
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 21 luglio 2025.
Il Consigliere istruttore
Dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente
Dott. Giuseppe de Rosa
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