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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 11086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11086 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
n. 24783/2024 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, nella persona del giudice unico
TO Pastore LI ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24783/2024 RGAC e vertente
TRA
, quale impresa designata per la Regione Campania dal FGVS, in Parte_1
persona di una procuratrice speciale, elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza
Bovio 8 presso l'avv. Bruno Ricciardelli, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente all'atto d'appello
APPELLANTE
E
pagina 1 di 9 elettivamente domiciliata in Casagiove alla Via Liguria Parco Merola 26 CP_1
presso l'avv. Bruno Moscatiello, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
, elettivamente domiciliato in Casagiove alla Via Liguria Parco Controparte_2
Merola 26 presso l'avv. Francesco Moscatiello, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
APPELLATI
Oggetto: Appello avverso sentenza del GdP in materia di risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata va riformata, e le domande proposte dagli attori in primo grado vanno rigettate.
Con sentenza del 18/10/2024 il GdP di Capri ha dichiarato il conducente di un'autovettura pirata responsabile di un sinistro verificatosi in data 11/2/2020 in Capri, quando detto veicolo aveva investito e , ed ha CP_1 Controparte_2
condannato a risarcire i danni subiti dagli attori nell'evento, Controparte_3
liquidati in € 21116,24 in favore di ed in € 22009,05 in favore di , CP_1 CP_2
oltre interessi e spese di lite;
ha proposto appello , chiedendo di Controparte_3
rigettare le domande proposte in primo grado, o subordinatamente “ridurre congruamente l'ammontare del risarcimento del danno, con esclusione delle poste a titolo di danno biologico e danno morale”, con vittoria delle spese del doppio grado;
si sono separatamente costituiti e , chiedendo ciascuno di CP_1 Controparte_2
dichiarare l'appello inammissibile e improcedibile, o comunque confermare la sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
ora la causa va decisa.
pagina 2 di 9 Il GdP ha così spiegato perché ha accolto la domanda: “L'attività istruttoria ha, infatti, confermato: *che il giorno 27/02/2020 alle ore 14,00 circa in Anacapri (NA) gli istanti nel mentre attraversavano la via Strada Faro di Carena sulle apposite strisce pedonali, venivano urtati da un'auto di colore bianco che li faceva cadere a terra entrambi;
* che l'incidente si verificava perché il conducente l'autovettura ometteva di concedere la dovuta e prescritta precedenza ai pedoni, che ripetesi stavano attraversando regolarmente la strada sulle strisce pedonali;
* che dalla testimonianza si evinceva che gli istanti erano stati colpiti sulla parte sinistra del corpo, ma cadevano sul lato destro e si lamentavano con dolori per tutta la parte destra del corpo;
* che dopo l'incidente il conducente dell'auto si allontanava rapidamente, senza consentire di rilevare il numero di targa del mezzo investitore;
*che, in conseguenza del descritto incidente, gli istanti riportavano e gli venivano diagnosticato presso il presidio ospedaliero per le necessarie cure a cui erano costretti a rivolgersi, per il trauma contusivo di Controparte_4
spalla destra con sospetta lesione ossea, trauma contusivo distorsivo ginocchio destro con lesione ossea, edema popliteo con escoriazioni. Prognosi 8 giorni s.c.; mentre per venne diagnosticato “trauma contusivo spalla destra, trauma Persona_1
contusivo distorsivo ginocchio destro, edema sottorotuleo con escoriazioni, prognosi di giorni 8 s.c.”. * che nessun tentativo di bonario componimento ha potuto espletare il presente giudicante, stante l'avvenuta richiesta già formulata dagli istanti per la negoziazione assistita e la mancata adesione della convenuta compagnia assicurativa;
Le predette circostanze hanno trovato puntuale riscontro, oltre che nelle evidenze documentali, nelle dichiarazioni del teste escusso all'udienza del 04/07/2024, il quale ha confermato le circostanze di fatto e di luogo dell'evento del 27/02/2020. Inoltre, il riscontro si è avuto anche dalle conclusioni della CTU medico-legale, secondo cui il nesso di causalità per l'evento per cui è causa è compatibile …”.
Ed ecco come, nell'atto d'appello, si critica la decisione: “IA) Innanzitutto si impugna la sentenza nella parte in cui ha accolto le domande proposte dai ricorrenti, in ordine all'an debeatur. in iudicando. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e CP_5
pagina 3 di 9 2697 c.c. per avere il Giudice accolto la domanda senza scrutinare le eccezioni proposte da nelle proprie difese, sulla scorta di una Controparte_6
analisi errata dei mezzi di prova. In proposito, la compagnia assicurativa, nel giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Capri, aveva dedotto la genericità della deposizione dell'unico teste escusso, che non ha fornito al Magistrato alcun elemento utile alla ricostruzione dell'accaduto. Ed invero, la teste non ha indicato, Testimone_1
né il modello, né il colore della autovettura che avrebbe colpito i pedoni, né ha descritto lo stato dei luoghi, le dimensioni della strada né la direzione di marcia tenuta dal veicolo presunto investitore. Interrogata, poi, in merito ai cd. punti d'urto tra pedone e veicolo ha riferito, in modo piuttosto generico, solamente: “l'auto veniva dalla destra dei pedoni
e li urtò con la parte anteriore contro la loro parte destra del corpo”. La teste non ha precisato neanche in che punto dell'attraversamento si trovassero i pedoni quando è avvenuto l'urto. Ciò posto si denunzia che il Giudice di Pace, a fronte delle precise deduzioni articolate dalla società resistente, si è, in maniera apodittica, limitato ad osservare che le allegazioni dei ricorrenti hanno trovato “puntuale riscontro, oltre che nelle evidenze documentali, (n.d.r. a quali documenti il Giudice fa riferimento!), nelle dichiarazioni della teste escussa all'udienza del 04/07/2024, la quale ha confermato le circostanze di fatto e di luogo dell'evento dell'11/02/2020” […]. Appare evidente che la sentenza non fornisce alcuna risposta in ordine alle contestazioni mosse dalla
[...]
, che, peraltro, ha sottolineato la inverosimiglianza della fuga del Controparte_6
conducente dell'autoveicolo investitore, in una zona notoriamente ad alta concentrazione di traffico (Porto di Marina Grande di Capri), munita tra l'altro di un accurato sistema di videosorveglianza, dove è del tutto inverosimile l'allontanamento repentino di un veicolo, tale da non consentire ai numerosi astanti, l'annotazione del numero di targa e quantomeno del modello e del colore dell'autovettura “pirata”; circostanze tutte che fanno dubitare dell'effettivo avveramento del sinistro secondo le allegazioni dei ricorrenti. Al riguardo, poi, se è pacifico che la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione necessaria di proponibilità dell'azione di pagina 4 di 9 risarcimento esperita nei confronti della compagnia nella qualità di Parte_1
impresa designata dal F.G.V.S. per la Campania, potendo rilevare solo come mero indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento (cfr., tra le altre, Cass. civ. 24449/2005; Cass. civ. n.
23434/2014; Cass. civ. III sez., n. 23710/2016), va sottolineato come il danneggiato deve provare di aver fatto tutto il possibile per identificare il veicolo investitore. Nel caso che ci occupa, siffatta prova manca del tutto: i ricorrenti non hanno riferito dell'accaduto né nell'immediatezza alle autorità di Polizia, tra l'altro presenti sul porto di Capri, né alle stesse successivamente, né tantomeno ai sanitari del P.S. dove si sono recati, nella notte, a distanza di chilometri e di ore dall'accaduto, (si esaminerà in prosieguo la totale inverosimiglianza di siffatta circostanza – incidente con lesioni dell'11.02.2020 ore 13.30 in Capri, refertate nella notte, alle ore 00.23, nell'Ospedale di
Frattamaggiore). Si denunzia, pertanto, l'errore di valutazione in cui è incorso il Giudice di Pace di Capri che, violando l'art 116 c.p.c. e, quindi, il principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. posto a carico del preteso danneggiato anche in virtù del principio di vicinanza della prova, ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva all'impresa designata per il F.G.V.S., senza dimostrazione alcuna delle titolarità passiva sostanziale del rapporto giuridico in capo alla stessa. …” (seguono altre argomentazioni).
L'appello, così come formulato, risulta ammissibile ai sensi dell'art. 342 cpc nel testo vigente quando l'appello è stato proposto (ossia, dato che l'appello è stato notificato il
14/11/2024, prima che, il 26/11/2024, entrasse in vigore il D.L.vo 164/2024 che ha modificato il testo della norma, come già precedentemente modificato dal D.lvo
149/2022: anche se l'art.
7.1 D.Lvo 164/2024 stabilisce che “ Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”, e per la modifica all'art. 342 cpc non è diversamente previsto: ma certo la norma non può essere retroattiva, e l'appello non poteva che doversi conformare alla norma vigente quando venne notificato). Infatti: si pagina 5 di 9 comprende il capo della sentenza che viene impugnato, ossia quello con cui si decide di accogliere la domanda;
si comprendono le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado – ossia, che non si sia mai verificato l'incidente come descritto nell'atto di citazione introduttivo;
e si comprendono le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, ossia non aver considerato le specifiche ragioni per le quali la deposizione della teste escussa in primo grado andava considerata generica ed inattendibile, nonché contrastante con la documentazione in atti.
La teste escussa in primo grado, , ha riferito: “…Ricordo che era un Testimone_1
martedì di metà febbraio del 2020 e ad ora di pranzo ero a Capri, a via Marina Grande.
Ho visto due pedoni attraversare la strada uno davanti all'altro, un ragazzo di 29/30 anni ed una signora. I pedoni mentre attraversavano sulle strisce pedonali venivano investiti da una vettura scura, mi pare una Fiat. L'auto veniva dalla destra dei pedoni e li urtò con la parte anteriore contro la loro parte destra del corpo. Dopo l'urto caddero a sinistra a terra, e l'auto scappò via. Non ho preso la targa perché ho soccorso i due pedoni che avevano dolori alla parte sinistra del corpo ed erano molto scossi. Io ero dall'altro lato della strada ed avevo la visuale libera. Ero a circa 5/10 metri. Non vi era traffico e non pioveva. Non sono intervenuti Vigili o Ambulanza. Sono rimasta pochi minuti prima di andare via e dopo aver lasciato i miei dati ai due infortunati.”. La teste, come dedotto dall'appellante, è stata generica, non avendo specificato un dato assolutamente rilevante, ossia in quale direzione si stesse muovendo l'autovettura pirata, e in quale direzione i pedoni stessero attraversando la strada, né ha fornito alcun elemento che consenta di comprendere in quale punto della Via Marina Grande a Capri si sarebbe verificato l'evento: con tali lacune, non può dirsi che il dedotto sinistro sia stato effettivamente ricostruito dalla teste. Va poi rilevato che se l'automobile pirata avesse davvero fatto cadere dinanzi a sé due pedoni che al momento di essere investiti stavano camminando uno davanti all'altro, l'automobile stessa si sarebbe trovata davanti, sulla carreggiata, i corpi di due persone stesi in fila: non si capisce come avrebbe potuto semplicemente pagina 6 di 9 “scappare via”, come riferito dalla teste, senza effettuare una manovra per aggirare i due corpi: ma tale manovra non è stata assolutamente descritta nella deposizione testimoniale. Non è poi neanche credibile che i due pedoni, dopo l'incidente, lamentassero dolori solo alla parte sinistra del corpo, visto che erano stati colpiti al fianco destro tanto intensamente, da farli cadere sul fianco sinistro. La teste, poi, riferisce di essersi allontanata senza nemmeno accertarsi che qualcuno soccorresse i due infortunati, i quali avrebbero subito lesioni tali da determinare per ciascuno un danno biologico dell'8%, come risulterebbe dalle relazioni del CTU nominato in primo grado: postumi non indifferenti, tali da rendere necessario perlomeno un intervento medico, per cui appare inverosimile che la teste si sia allontanata senza accertarsi che gli infortunati venissero soccorsi. E dopo che la teste si fu allontanata, e non si CP_2 CP_1
sarebbero recati all'Ospedale di Capri, bensì avrebbero preso una nave, sarebbero tornati sul continente, per poi presentarsi dopo 10 ore circa, alle ore 00.23, al Pronto Soccorso del P.O. San Giovanni di Dio, a Frattamaggiore, come certificato dai referti in atti: e qui, sempre come risulta dai referti, non denunciarono di essere stati investiti da un'automobile pirata, indicando solo di avere subito “incidente in strada”, e nemmeno dichiararono “Luogo e modalità di accadimento”, laddove si legge “rif. CPSI”, che dovrebbe significare che avevano riferito tali particolari al Collaboratore Professionale
Sanitario – il quale, però, non redasse un verbale di tali dichiarazioni. Parte_2
Dunque: fortemente doloranti per lesioni che avrebbero lasciato postumi dell'8% in ciascuno di loro, gli appellati non si sarebbero fatti curare in loco, ma sarebbero tornati sul continente, per poi presentarsi a 10 ore di distanza, in piena notte, al pronto soccorso di un luogo molto lontano dal punto in cui avrebbero subito le lesioni, senza dichiarare di essere stati investiti da un'autovettura sconosciuta, e senza nemmeno dichiarare, stando al referto, dove e come si erano infortunati. Comportamenti inspiegabili: perché non farsi curare subito, e addirittura prendere la nave, doloranti com'erano? Una volta giunti sul continente, perché poi presentarsi al Pronto Soccorso in piena notte? Perché non denunciare di essere stati investiti da un veicolo pirata, e limitarsi a dichiarare pagina 7 di 9 “incidente in strada”? E perché non dichiarare proprio di essersi infortunati 10 ore prima a Capri, limitandosi a riferire di “incidente in strada”? Perché non dichiarare ai sanitari del Pronto Soccorso quando e dove si erano infortunati, ma riferirlo separatamente ad un infermiere (non risulta che gli attorei/appellati abbiano poi davvero riferito di essersi infortunati a Capri verso le ore 14.00). Nessuna spiegazione di tali anomalie.
In definitiva, contrariamente a quanto ritenuto dal GdP con motivazione invero assai sommaria, la genericità e l'incompletezza della prova testimoniale raccolta, e la mancanza di spiegazioni su quanto emerge dalla documentazione in atti e che risulta contrastare con la versione dei fatti di parte attrice, non consentono di ritenere provata la domanda – che pertanto va rigettata.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(sommando le due domande accolte colla sentenza impugnata, valore da € 26.001 a
52.000).
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico TO Pastore
LI, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 24783/2024 RGAC tra:
[...]
, appellante;
e e , appellati;
così Controparte_3 CP_1 Controparte_2
provvede:
1) Riformando totalmente la sentenza impugnata, rigetta le domande proposte da e in primo grado;
CP_1 CP_2
2) Condanna gli appellati, ciascuno per la sua parte, a rimborsare all'impresa designata appellante ogni somma che questa documenti di aver pagato al CTU di primo grado in base ai provvedimenti in atti;
3) Condanna gli appellati in solido a rimborsare all'impresa designata appellante le spese del primo grado, che liquida in € 2.090 per compenso, oltre spese generali,
Iva e Cpa;
pagina 8 di 9 4) Condanna gli appellati in solido a rimborsare alla impresa designata appellante le spese del presente grado, che liquida in euro 7.500 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in Portici in data 24/11/2025 Il giudice unico pagina 9 di 9
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, nella persona del giudice unico
TO Pastore LI ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24783/2024 RGAC e vertente
TRA
, quale impresa designata per la Regione Campania dal FGVS, in Parte_1
persona di una procuratrice speciale, elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza
Bovio 8 presso l'avv. Bruno Ricciardelli, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente all'atto d'appello
APPELLANTE
E
pagina 1 di 9 elettivamente domiciliata in Casagiove alla Via Liguria Parco Merola 26 CP_1
presso l'avv. Bruno Moscatiello, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
, elettivamente domiciliato in Casagiove alla Via Liguria Parco Controparte_2
Merola 26 presso l'avv. Francesco Moscatiello, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
APPELLATI
Oggetto: Appello avverso sentenza del GdP in materia di risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata va riformata, e le domande proposte dagli attori in primo grado vanno rigettate.
Con sentenza del 18/10/2024 il GdP di Capri ha dichiarato il conducente di un'autovettura pirata responsabile di un sinistro verificatosi in data 11/2/2020 in Capri, quando detto veicolo aveva investito e , ed ha CP_1 Controparte_2
condannato a risarcire i danni subiti dagli attori nell'evento, Controparte_3
liquidati in € 21116,24 in favore di ed in € 22009,05 in favore di , CP_1 CP_2
oltre interessi e spese di lite;
ha proposto appello , chiedendo di Controparte_3
rigettare le domande proposte in primo grado, o subordinatamente “ridurre congruamente l'ammontare del risarcimento del danno, con esclusione delle poste a titolo di danno biologico e danno morale”, con vittoria delle spese del doppio grado;
si sono separatamente costituiti e , chiedendo ciascuno di CP_1 Controparte_2
dichiarare l'appello inammissibile e improcedibile, o comunque confermare la sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
ora la causa va decisa.
pagina 2 di 9 Il GdP ha così spiegato perché ha accolto la domanda: “L'attività istruttoria ha, infatti, confermato: *che il giorno 27/02/2020 alle ore 14,00 circa in Anacapri (NA) gli istanti nel mentre attraversavano la via Strada Faro di Carena sulle apposite strisce pedonali, venivano urtati da un'auto di colore bianco che li faceva cadere a terra entrambi;
* che l'incidente si verificava perché il conducente l'autovettura ometteva di concedere la dovuta e prescritta precedenza ai pedoni, che ripetesi stavano attraversando regolarmente la strada sulle strisce pedonali;
* che dalla testimonianza si evinceva che gli istanti erano stati colpiti sulla parte sinistra del corpo, ma cadevano sul lato destro e si lamentavano con dolori per tutta la parte destra del corpo;
* che dopo l'incidente il conducente dell'auto si allontanava rapidamente, senza consentire di rilevare il numero di targa del mezzo investitore;
*che, in conseguenza del descritto incidente, gli istanti riportavano e gli venivano diagnosticato presso il presidio ospedaliero per le necessarie cure a cui erano costretti a rivolgersi, per il trauma contusivo di Controparte_4
spalla destra con sospetta lesione ossea, trauma contusivo distorsivo ginocchio destro con lesione ossea, edema popliteo con escoriazioni. Prognosi 8 giorni s.c.; mentre per venne diagnosticato “trauma contusivo spalla destra, trauma Persona_1
contusivo distorsivo ginocchio destro, edema sottorotuleo con escoriazioni, prognosi di giorni 8 s.c.”. * che nessun tentativo di bonario componimento ha potuto espletare il presente giudicante, stante l'avvenuta richiesta già formulata dagli istanti per la negoziazione assistita e la mancata adesione della convenuta compagnia assicurativa;
Le predette circostanze hanno trovato puntuale riscontro, oltre che nelle evidenze documentali, nelle dichiarazioni del teste escusso all'udienza del 04/07/2024, il quale ha confermato le circostanze di fatto e di luogo dell'evento del 27/02/2020. Inoltre, il riscontro si è avuto anche dalle conclusioni della CTU medico-legale, secondo cui il nesso di causalità per l'evento per cui è causa è compatibile …”.
Ed ecco come, nell'atto d'appello, si critica la decisione: “IA) Innanzitutto si impugna la sentenza nella parte in cui ha accolto le domande proposte dai ricorrenti, in ordine all'an debeatur. in iudicando. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e CP_5
pagina 3 di 9 2697 c.c. per avere il Giudice accolto la domanda senza scrutinare le eccezioni proposte da nelle proprie difese, sulla scorta di una Controparte_6
analisi errata dei mezzi di prova. In proposito, la compagnia assicurativa, nel giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Capri, aveva dedotto la genericità della deposizione dell'unico teste escusso, che non ha fornito al Magistrato alcun elemento utile alla ricostruzione dell'accaduto. Ed invero, la teste non ha indicato, Testimone_1
né il modello, né il colore della autovettura che avrebbe colpito i pedoni, né ha descritto lo stato dei luoghi, le dimensioni della strada né la direzione di marcia tenuta dal veicolo presunto investitore. Interrogata, poi, in merito ai cd. punti d'urto tra pedone e veicolo ha riferito, in modo piuttosto generico, solamente: “l'auto veniva dalla destra dei pedoni
e li urtò con la parte anteriore contro la loro parte destra del corpo”. La teste non ha precisato neanche in che punto dell'attraversamento si trovassero i pedoni quando è avvenuto l'urto. Ciò posto si denunzia che il Giudice di Pace, a fronte delle precise deduzioni articolate dalla società resistente, si è, in maniera apodittica, limitato ad osservare che le allegazioni dei ricorrenti hanno trovato “puntuale riscontro, oltre che nelle evidenze documentali, (n.d.r. a quali documenti il Giudice fa riferimento!), nelle dichiarazioni della teste escussa all'udienza del 04/07/2024, la quale ha confermato le circostanze di fatto e di luogo dell'evento dell'11/02/2020” […]. Appare evidente che la sentenza non fornisce alcuna risposta in ordine alle contestazioni mosse dalla
[...]
, che, peraltro, ha sottolineato la inverosimiglianza della fuga del Controparte_6
conducente dell'autoveicolo investitore, in una zona notoriamente ad alta concentrazione di traffico (Porto di Marina Grande di Capri), munita tra l'altro di un accurato sistema di videosorveglianza, dove è del tutto inverosimile l'allontanamento repentino di un veicolo, tale da non consentire ai numerosi astanti, l'annotazione del numero di targa e quantomeno del modello e del colore dell'autovettura “pirata”; circostanze tutte che fanno dubitare dell'effettivo avveramento del sinistro secondo le allegazioni dei ricorrenti. Al riguardo, poi, se è pacifico che la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione necessaria di proponibilità dell'azione di pagina 4 di 9 risarcimento esperita nei confronti della compagnia nella qualità di Parte_1
impresa designata dal F.G.V.S. per la Campania, potendo rilevare solo come mero indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento (cfr., tra le altre, Cass. civ. 24449/2005; Cass. civ. n.
23434/2014; Cass. civ. III sez., n. 23710/2016), va sottolineato come il danneggiato deve provare di aver fatto tutto il possibile per identificare il veicolo investitore. Nel caso che ci occupa, siffatta prova manca del tutto: i ricorrenti non hanno riferito dell'accaduto né nell'immediatezza alle autorità di Polizia, tra l'altro presenti sul porto di Capri, né alle stesse successivamente, né tantomeno ai sanitari del P.S. dove si sono recati, nella notte, a distanza di chilometri e di ore dall'accaduto, (si esaminerà in prosieguo la totale inverosimiglianza di siffatta circostanza – incidente con lesioni dell'11.02.2020 ore 13.30 in Capri, refertate nella notte, alle ore 00.23, nell'Ospedale di
Frattamaggiore). Si denunzia, pertanto, l'errore di valutazione in cui è incorso il Giudice di Pace di Capri che, violando l'art 116 c.p.c. e, quindi, il principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. posto a carico del preteso danneggiato anche in virtù del principio di vicinanza della prova, ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva all'impresa designata per il F.G.V.S., senza dimostrazione alcuna delle titolarità passiva sostanziale del rapporto giuridico in capo alla stessa. …” (seguono altre argomentazioni).
L'appello, così come formulato, risulta ammissibile ai sensi dell'art. 342 cpc nel testo vigente quando l'appello è stato proposto (ossia, dato che l'appello è stato notificato il
14/11/2024, prima che, il 26/11/2024, entrasse in vigore il D.L.vo 164/2024 che ha modificato il testo della norma, come già precedentemente modificato dal D.lvo
149/2022: anche se l'art.
7.1 D.Lvo 164/2024 stabilisce che “ Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”, e per la modifica all'art. 342 cpc non è diversamente previsto: ma certo la norma non può essere retroattiva, e l'appello non poteva che doversi conformare alla norma vigente quando venne notificato). Infatti: si pagina 5 di 9 comprende il capo della sentenza che viene impugnato, ossia quello con cui si decide di accogliere la domanda;
si comprendono le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado – ossia, che non si sia mai verificato l'incidente come descritto nell'atto di citazione introduttivo;
e si comprendono le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, ossia non aver considerato le specifiche ragioni per le quali la deposizione della teste escussa in primo grado andava considerata generica ed inattendibile, nonché contrastante con la documentazione in atti.
La teste escussa in primo grado, , ha riferito: “…Ricordo che era un Testimone_1
martedì di metà febbraio del 2020 e ad ora di pranzo ero a Capri, a via Marina Grande.
Ho visto due pedoni attraversare la strada uno davanti all'altro, un ragazzo di 29/30 anni ed una signora. I pedoni mentre attraversavano sulle strisce pedonali venivano investiti da una vettura scura, mi pare una Fiat. L'auto veniva dalla destra dei pedoni e li urtò con la parte anteriore contro la loro parte destra del corpo. Dopo l'urto caddero a sinistra a terra, e l'auto scappò via. Non ho preso la targa perché ho soccorso i due pedoni che avevano dolori alla parte sinistra del corpo ed erano molto scossi. Io ero dall'altro lato della strada ed avevo la visuale libera. Ero a circa 5/10 metri. Non vi era traffico e non pioveva. Non sono intervenuti Vigili o Ambulanza. Sono rimasta pochi minuti prima di andare via e dopo aver lasciato i miei dati ai due infortunati.”. La teste, come dedotto dall'appellante, è stata generica, non avendo specificato un dato assolutamente rilevante, ossia in quale direzione si stesse muovendo l'autovettura pirata, e in quale direzione i pedoni stessero attraversando la strada, né ha fornito alcun elemento che consenta di comprendere in quale punto della Via Marina Grande a Capri si sarebbe verificato l'evento: con tali lacune, non può dirsi che il dedotto sinistro sia stato effettivamente ricostruito dalla teste. Va poi rilevato che se l'automobile pirata avesse davvero fatto cadere dinanzi a sé due pedoni che al momento di essere investiti stavano camminando uno davanti all'altro, l'automobile stessa si sarebbe trovata davanti, sulla carreggiata, i corpi di due persone stesi in fila: non si capisce come avrebbe potuto semplicemente pagina 6 di 9 “scappare via”, come riferito dalla teste, senza effettuare una manovra per aggirare i due corpi: ma tale manovra non è stata assolutamente descritta nella deposizione testimoniale. Non è poi neanche credibile che i due pedoni, dopo l'incidente, lamentassero dolori solo alla parte sinistra del corpo, visto che erano stati colpiti al fianco destro tanto intensamente, da farli cadere sul fianco sinistro. La teste, poi, riferisce di essersi allontanata senza nemmeno accertarsi che qualcuno soccorresse i due infortunati, i quali avrebbero subito lesioni tali da determinare per ciascuno un danno biologico dell'8%, come risulterebbe dalle relazioni del CTU nominato in primo grado: postumi non indifferenti, tali da rendere necessario perlomeno un intervento medico, per cui appare inverosimile che la teste si sia allontanata senza accertarsi che gli infortunati venissero soccorsi. E dopo che la teste si fu allontanata, e non si CP_2 CP_1
sarebbero recati all'Ospedale di Capri, bensì avrebbero preso una nave, sarebbero tornati sul continente, per poi presentarsi dopo 10 ore circa, alle ore 00.23, al Pronto Soccorso del P.O. San Giovanni di Dio, a Frattamaggiore, come certificato dai referti in atti: e qui, sempre come risulta dai referti, non denunciarono di essere stati investiti da un'automobile pirata, indicando solo di avere subito “incidente in strada”, e nemmeno dichiararono “Luogo e modalità di accadimento”, laddove si legge “rif. CPSI”, che dovrebbe significare che avevano riferito tali particolari al Collaboratore Professionale
Sanitario – il quale, però, non redasse un verbale di tali dichiarazioni. Parte_2
Dunque: fortemente doloranti per lesioni che avrebbero lasciato postumi dell'8% in ciascuno di loro, gli appellati non si sarebbero fatti curare in loco, ma sarebbero tornati sul continente, per poi presentarsi a 10 ore di distanza, in piena notte, al pronto soccorso di un luogo molto lontano dal punto in cui avrebbero subito le lesioni, senza dichiarare di essere stati investiti da un'autovettura sconosciuta, e senza nemmeno dichiarare, stando al referto, dove e come si erano infortunati. Comportamenti inspiegabili: perché non farsi curare subito, e addirittura prendere la nave, doloranti com'erano? Una volta giunti sul continente, perché poi presentarsi al Pronto Soccorso in piena notte? Perché non denunciare di essere stati investiti da un veicolo pirata, e limitarsi a dichiarare pagina 7 di 9 “incidente in strada”? E perché non dichiarare proprio di essersi infortunati 10 ore prima a Capri, limitandosi a riferire di “incidente in strada”? Perché non dichiarare ai sanitari del Pronto Soccorso quando e dove si erano infortunati, ma riferirlo separatamente ad un infermiere (non risulta che gli attorei/appellati abbiano poi davvero riferito di essersi infortunati a Capri verso le ore 14.00). Nessuna spiegazione di tali anomalie.
In definitiva, contrariamente a quanto ritenuto dal GdP con motivazione invero assai sommaria, la genericità e l'incompletezza della prova testimoniale raccolta, e la mancanza di spiegazioni su quanto emerge dalla documentazione in atti e che risulta contrastare con la versione dei fatti di parte attrice, non consentono di ritenere provata la domanda – che pertanto va rigettata.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(sommando le due domande accolte colla sentenza impugnata, valore da € 26.001 a
52.000).
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico TO Pastore
LI, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 24783/2024 RGAC tra:
[...]
, appellante;
e e , appellati;
così Controparte_3 CP_1 Controparte_2
provvede:
1) Riformando totalmente la sentenza impugnata, rigetta le domande proposte da e in primo grado;
CP_1 CP_2
2) Condanna gli appellati, ciascuno per la sua parte, a rimborsare all'impresa designata appellante ogni somma che questa documenti di aver pagato al CTU di primo grado in base ai provvedimenti in atti;
3) Condanna gli appellati in solido a rimborsare all'impresa designata appellante le spese del primo grado, che liquida in € 2.090 per compenso, oltre spese generali,
Iva e Cpa;
pagina 8 di 9 4) Condanna gli appellati in solido a rimborsare alla impresa designata appellante le spese del presente grado, che liquida in euro 7.500 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in Portici in data 24/11/2025 Il giudice unico pagina 9 di 9