Sentenza breve 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 24/11/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00529/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00505/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 505 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Michelangelo Giugni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Teramo, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, sono domiciliati per legge, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia e adozione di idonee misure cautelari
- della nota PEC dell’-OMISSIS-, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Teramo ha comunicato alla -OMISSIS- s.r.l. il rifiuto della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato, dalla stessa presentata in favore del ricorrente, per asserita decorrenza del termine di cui all’articolo 22, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- di ogni altro atto connesso, antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Teramo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa SA LI;
Udito per la parte ricorrente l’avvocato Michelangelo Giugni;
Sentita la stessa parte ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo;
In data 13 luglio 2024 lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Teramo ha rilasciato alla -OMISSIS- s.r.l. il nulla osta all’assunzione nominativa, con un contratto di soggiorno per lavoro subordinato, di un cittadino extracomunitario residente in [...].
Con il presente ricorso il cittadino extracomunitario ha domandato l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia e adozione di idonee misure cautelari, della comunicazione, notificata alla -OMISSIS- in data -OMISSIS-, con la quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Teramo ha rifiutato la richiesta di nulla osta alla sua assunzione, a causa dell’inutile decorso del termine di sette giorni, fissato dall’articolo 22, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, entro il quale il datore di lavoro avrebbe dovuto confermare esplicitamente la richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
Si sono costituiti formalmente in giudizio il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Teramo, i quali hanno depositato la relazione difensiva indirizzata dalla Prefettura di Teramo all’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Alla camera di consiglio del 19 novembre 2025, fissata per la discussione della domanda cautelare, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione, previo avviso dato dal Presidente del Collegio alle parti presenti del rilievo officioso di un profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva del ricorrente nonché della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Sussistono, in proposito, tutti i presupposti richiesti dall’articolo 60 del codice del processo amministrativo per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ossia la decorrenza del termine dilatorio di venti giorni dalla notificazione del ricorso, perfezionatasi per l’Amministrazione resistente in data 6 ottobre 2025, la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, la mancata dichiarazione dell’intenzione di una delle parti di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione nonché l’avviso, dato dal Presidente del Collegio alle parti presenti, della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Il procedimento disciplinato dall’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai cittadini extracomunitari residenti all’estero, è un procedimento complesso che si articola nelle seguenti fasi diacroniche e logicamente conseguenti:
a) la fase dell’iniziativa, nella quale il datore di lavoro (italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia) presenta una richiesta di assunzione di un lavoratore straniero residente all’estero (nominativa o riferita ad una o più persone iscritte nelle apposite liste di cui alle intese regolatrici dei flussi di ingresso), previa verifica dell’indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale;
b) la fase del rilascio del nulla osta all’assunzione del lavoratore, previo accertamento dell’assenza di elementi ostativi e del rispetto dei limiti numerici indicati dalle quote massime degli stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato;
c) la fase del rilascio del visto di ingresso dello straniero da parte dell’ufficio consolare italiano presso il suo Paese di residenza o di origine;
d) la fase dell’ingresso dello straniero in Italia per consentirgli la sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato e la sua immediata esecuzione;
e) la fase conclusiva del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato da parte della Questura.
Il decreto legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, al fine di scongiurare la presentazione di richieste fittizie di assunzione di lavoratori stranieri, non sorrette da un reale interesse ad instaurare un rapporto di lavoro subordinato, ha introdotto nell’articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998 il comma 5-quinquies, il quale dispone che “Il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l’immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato. In caso di conferma, l’ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l’ufficio consolare e lo sportello unico per l’immigrazione avvengono esclusivamente presso il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia.”
L’onere di conferma della richiesta di nulla osta, gravante sul datore di lavoro che propone il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, si inserisce nella fase procedimentale sub b), la quale - al pari della precedente fase sub a) - è diretta a soddisfare l’esigenza del datore di lavoro di procurarsi il fattore della produzione del lavoro. Esula da tali fasi procedimentali la soddisfazione dell’esigenza del lavoratore straniero di soggiornare in Italia, procurandosi i mezzi di sostentamento mediante lo svolgimento di un regolare rapporto di lavoro subordinato, la quale rileva solo nelle successive fasi sub c) e d), che riguardano, appunto, la richiesta del visto di ingresso e del permesso di soggiorno da parte dello straniero.
Da ciò discende che lo straniero residente all’estero, a fronte dell’esercizio dell’azione amministrativa attribuita allo sportello unico dell’immigrazione e finalizzata al rilascio del nulla osta al datore di lavoro, non è titolare di una situazione giuridica soggettiva qualificata e differenziata, di natura pretensiva, ma vanta un interesse di mero fatto al rilascio del nulla osta, non meritevole di tutela.
In relazione alle fasi prodromiche al rilascio del visto di ingresso allo straniero, gli interessi che la norma attributiva del potere prende in considerazione sono l’interesse pubblico a che siano rispettate le quote massime di ingresso degli stranieri lavoratori e l’interesse privato del datore di lavoro a procurarsi forza lavoro da Paesi esteri; in tali fasi, solo al datore di lavoro - e non al lavoratore straniero interessato ad ottenere il visto di ingresso e il successivo permesso di soggiorno - sono, infatti, attribuiti una serie di poteri idonei ad influire sul corretto esercizio dell’azione amministrativa (presentazione della richiesta nominativa di assunzione del lavoratore straniero, verifica dell’indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale e conferma espressa della richiesta di nulla osta al lavoro entro un congruo termine).
Per tale ragione, lo straniero residente all’estero non è legittimato a proporre l’azione di annullamento della comunicazione di rifiuto della richiesta di nulla osta al lavoro presentata dal datore di lavoro e del provvedimento di revoca del nulla osta, nelle more eventualmente rilasciato al datore di lavoro, dal momento che egli non è titolare di una situazione soggettiva riconosciuta come meritevole di tutela e dei relativi poteri idonei ad incidere sul corretto esercizio dell’azione amministrativa.
La legittimazione a ricorrere avverso il provvedimento di rifiuto della richiesta di nulla osta al lavoro spetta, dunque, esclusivamente al datore di lavoro che ha presentato la richiesta nominativa e non al lavoratore extracomunitario in essa indicato.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva del ricorrente.
La definizione in rito del ricorso e la condizione di debolezza economica del ricorrente giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare la parte ricorrente.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
MA NI, Presidente
Maria Colagrande, Consigliere
SA LI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA LI | MA NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.