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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1645/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Laura Cantore Presidente est.
Dr.ssa Sandra Moselli, Giudice
Dr.ssa Emanuela Gallo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione consensuale iscritto al n. 1645/2024 del Registro Generale affari contenziosi, promosso con ricorso congiunto depositato in data 21.8.2024, da:
rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Battista, giusta mandato in atti Parte_1
ricorrente
E
rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Battista, giusta mandato in atti Controparte_1
ricorrente
E
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani intervenuta
FATTO
I coniugi e con ricorso congiunto per separazione, ex art. 473 Parte_1 Controparte_1
bis 51 c.p.c., ritualmente sottoscritto e con autentica del difensore, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni meglio indicate nel detto ricorso, contenente le condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri posti a carico delle parti, nonché la documentazione di cui all'art. 473 bis 51
III c.p.c.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c., disposte per l'udienza del 14.1.2025, le parti hanno rinunciato espressamente a comparire, ribadendo la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
E' pervenuto parere favorevole all'accoglimento del ricorso da parte del P.M.
DIRITTO La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti è fondata, per cui merita accoglimento, avendo gli stessi dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, anche in considerazione del fatto che per i due figli minori della coppia ( , Persona_1 nato il [...], a [...], e , nato il [...] a [...]) è stato disposto l'affido condiviso Per_2
degli stessi con collocamento presso la madre alla quale resta assegnata la casa coniugale ed è stato previsto a carico del padre un contributo per il mantenimento dei minori di € 200,00 per ciascun figlio, oltre aggiornamento secondo gli indici Istat e al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo siglato dal Tribunale di Trani con il COA, prevedendo altresì i coniugi che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre, prendendosi atto degli ulteriori accordi patrimoniali dei coniugi e in particolare dell'accordo circa il trasferimento immobiliare, che in questa sede ha natura meramente obbligatoria e non reale.
Nulla per le spese, stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1)dichiara la separazione personale dei coniugi, e (Trani, anno Parte_1 Controparte_1
2008, Atto n. 122, Parte II, Serie A);
2) dichiara efficaci le condizioni di separazione come specificate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
3) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria perchè trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio del 18.02.2025
Il Presidente est.
Dott. Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Laura Cantore Presidente est.
Dr.ssa Sandra Moselli, Giudice
Dr.ssa Emanuela Gallo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione consensuale iscritto al n. 1645/2024 del Registro Generale affari contenziosi, promosso con ricorso congiunto depositato in data 21.8.2024, da:
rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Battista, giusta mandato in atti Parte_1
ricorrente
E
rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Battista, giusta mandato in atti Controparte_1
ricorrente
E
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani intervenuta
FATTO
I coniugi e con ricorso congiunto per separazione, ex art. 473 Parte_1 Controparte_1
bis 51 c.p.c., ritualmente sottoscritto e con autentica del difensore, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni meglio indicate nel detto ricorso, contenente le condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri posti a carico delle parti, nonché la documentazione di cui all'art. 473 bis 51
III c.p.c.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c., disposte per l'udienza del 14.1.2025, le parti hanno rinunciato espressamente a comparire, ribadendo la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
E' pervenuto parere favorevole all'accoglimento del ricorso da parte del P.M.
DIRITTO La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti è fondata, per cui merita accoglimento, avendo gli stessi dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, anche in considerazione del fatto che per i due figli minori della coppia ( , Persona_1 nato il [...], a [...], e , nato il [...] a [...]) è stato disposto l'affido condiviso Per_2
degli stessi con collocamento presso la madre alla quale resta assegnata la casa coniugale ed è stato previsto a carico del padre un contributo per il mantenimento dei minori di € 200,00 per ciascun figlio, oltre aggiornamento secondo gli indici Istat e al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo siglato dal Tribunale di Trani con il COA, prevedendo altresì i coniugi che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre, prendendosi atto degli ulteriori accordi patrimoniali dei coniugi e in particolare dell'accordo circa il trasferimento immobiliare, che in questa sede ha natura meramente obbligatoria e non reale.
Nulla per le spese, stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1)dichiara la separazione personale dei coniugi, e (Trani, anno Parte_1 Controparte_1
2008, Atto n. 122, Parte II, Serie A);
2) dichiara efficaci le condizioni di separazione come specificate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
3) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria perchè trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio del 18.02.2025
Il Presidente est.
Dott. Laura Cantore