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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 24/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. LUIGI ACQUARONE ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 847.2023 R.C. CIV.
tra
in persona del legale rappresentante Parte_1 [...]
con sede in Alassio, Parte_2
elettivamente domiciliata in Savona, via Guidobono n. 8/2, presso e nello studio dell'avv. Fabrizio Vincenzi che la rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE=
contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
protempore , con sede in Alassio, CP_2
elettivamente domiciliata in Ceriale, via Roma n. 20, presso e nello studio dell'avv. Gabriele Castiglia, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA=
******
CONCLUSIONI
1 L'avv. Fabrizio Vincenzi per parte attrice: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis; in via principale: a) accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della società la quale, nonostante CP_1
l'avvenuto percepimento dell'intero prezzo convenuto con la società
[...]
nel contratto di subappalto sottoscritto in data 5.5.2020, Parte_1
ometteva di realizzare le seguenti opere: smaltimento delle coperture
(valore € 3.850,00=); isolamento termico sotto soletta (valore €
6.500,00=); la realizzazione di nuovo tetto lamellare ed isotek (valore €
9.100,00=); posa della alzate in marmo sopra il top delle due cucine (valore
€ 2.500,00=); fornitura ed installazione di pluviali e grondaie (valore €
4.000,00=); b) accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della società per aver omesso di consegnare il cantiere entro CP_1
il termine stabilito dal contratto di subappalto, ed in particolare con due anni di ritardo;
c) accertare e dichiarare l'inadempimento della società
la quale, contrariamente a quanto dichiarato in sede di CP_1
sottoscrizione del contratto, non era dotata di un'organizzazione e propria di mezzi e di personale idonei all'esecuzione di tutte le opere edili oggetto del contratto di subappalto ed obbligava in tal modo la società attrice a fornire alcuni materiali e strumenti;
d) accertare e dichiarare che la società ha indebitamente incassato la somma di € 8.000.00= a CP_1
titolo di imposta sul valore aggiunto non dovuta in quanto poiché il rapporto fiscale tra le due compagini societarie era quello di reverse charge;
e) accertare e dichiarare che la società attrice ha fornito strumenti ed attrezzature quali segatrici per marmi e pietre dure ad acqua, levigatrici murarie “Festool” indispensabili per l'esecuzione del subappalto i quali non sono mai stati riconsegnati alla società attrice;
per l'effetto, f) condannare la società in persona del suo legale CP_1
rappresentante protempore, alla corresponsione a favore della società
2 dell'importo complessivo di € 36.828,15= pari al valore Parte_1
delle opere previste nel contratto di subappalto ma non eseguite dalla convenuta + I.V.A. non dovuta a quest'ultima (calcolata sul valore di €
80.000,00=) + controvalore degli strumenti di proprietà dell'attrice, indicati nelle fatture di cui in narrativa, e mai restituiti dalla società all'odierna attrice;
g) condannare la società in CP_1 CP_1
persona del suo legale rappresentante protempore, al risarcimento dei danni tutti subiti dalla società a causa del ritardo della Parte_1
consegna del cantiere di cui al contratto di appalto stipulato in data
5.5.2020, oltreché ai danni arrecati alla subappaltante per aver dovuto fornire mezzi e materiali al fine di consentire la prosecuzione delle opere, il tutto da quantificarsi nella misura emergenda in corso di causa e/o in via equitativa e comunque non inferiore ad € 15.000,00=; h) condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1
alla restituzione degli strumenti di proprietà dell'attrice quali martelletti e avvitatori a tutt'oggi detenuti indebitamente dalla convenuta;
i) rigettare la domanda riconvenzionale avversaria, in quanto del tutto infondata in fatto e diritto;
con interessi e rivalutazione, dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre accessori ed oneri fiscali, previdenziali come per legge;
sentenza esecutiva.”
L'avv. Gabriele Castiglia per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Savona, Giudice adito: 1) nel merito: rigettare le domande proposta dall'attore siccome infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente rigettare la richiesta di grave inadempimento contrattuale formulata dalla società in persona del legale responsabile protempore Parte_1
signor nei confronti della società in persona Parte_2 CP_1
del legale rappresentante protempore signor per aver CP_2
3 omesso di consegnare il cantiere nei termini stabiliti, per aver omesso di realizzare tutte le opere previste dagli accordi, per non essere dotata di una organizzazione e di personale propri per i motivi indicati in narrativa, e conseguentemente rigettare la richiesta di risarcimento danni formulata nei confronti della società convenuta poiché assolutamente infondata e destituita di fondamento;
2) in via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'inadempimento della società in persona del legale Parte_1
rappresentante protempore signor al versamento della Parte_2
somma pari ad € 99.750,00= per le lavorazioni straordinarie eseguite presso il cantiere sito in Alassio (SV), Via Gramsci nn. 29-30-31, a favore della società in persona del suo legale rappresentante CP_1
protempore signor , come da fattura n. 33 dl 30.12.2022 e CP_2
per l'effetto dichiarare parte attrice tenuta al pagamento integrale delle spese del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 15.3.2023, conveniva in Parte_3
giudizio, davanti al Tribunale di Savona, indicando Controparte_3
quanto segue: nel novembre 2019 aveva stipulato, quali esecutrice dei lavori, contratto di appalto con la committente C.G.D. Srl, avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile con destinazione ad uso abitativo, sito in Alassio, via Gramsci nn. 29-30-31, con previsione di possibile subappalto anche integrale dei lavori;
aveva, quindi, preso contatti con
, specializzata in opere edili, al fine di conoscere Controparte_1
l'eventuale disponibilità della medesima ad eseguire detti lavori di ristrutturazione e, in data 5.5.2020, era poi stato stipulato contratto di subappalto per un importo globale come da preventivo di € 80,000,00=, non modificabile, salvo specifico accordo scritto tra le parti;
[...]
aveva dichiarava di “(…) disporre di organizzazione Controparte_1
4 propria di mezzi e di personale idonei all'esecuzione di tutte le opere edili oggetto del sopra citato contratto di appalto, necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere predette e di osservare tutte le disposizioni in materia edilizia, urbanistica e di sicurezza sul lavoro (…)”, e si era impegnata a concludere il cantiere “(…) entro e non oltre il 30.9.2020 (…)”; in realtà, a causa dei ritardi di Controparte_1
le opere erano state consegnate, nonostante i solleciti, solo
[...]
nell'estate 2022, con un ritardo di quasi due anni e, pertanto, anche volendo considerare la sospensione dei lavori a causa dell'emergenza epidemiologica legata al Covid 19, era evidente l'inadempimento della convenuta;
inoltre contrariamente agli accordi Controparte_1
contrattuali sottoscritti e nonostante avesse incassato l'intero prezzo previsto nel contratto di subappalto, non aveva effettuato alcune delle opere previste nel contratto di subappalto, opere che aveva poi dovuto ultimare, a proprie spese, servendosi di altre imprese, al fine di non incorrere in responsabilità nei confronti della propria committente;
segnatamente non erano stati eseguiti i seguenti interventi: smaltimento delle coperture per € 3.850,00=, isolamento termico sotto soletta per €
6.500,00=, realizzazione di nuovo tetto lamellare ed isotek per €
9.100,00=, posa delle alzate in marmo sopra il top delle due cucine per €
2.500,00= e fornitura ed installazioni di pluviali e grondaie per €
4.000,00=; ancora, in corso di rapporto, era stata costretta a fornire alla subappaltatrice molteplici strumenti ed attrezzature quali segatrici per marmi e pietre dure ad acqua, levigatrici murarie “Fistolo” indispensabili per l'esecuzione del subappalto, in assenza delle quali non sarebbe stato possibile concludere il cantiere;
nonostante il mancato completamento delle opere e l'inefficienza dell'organizzazione aziendale della subappaltatrice, aveva pagato a l'ulteriore importo Controparte_3
5 di € 12.500,00= per l'avvenuta realizzazione di alcune opere extra capitolato resesi necessarie per la regolarità edilizia dell'alloggio; inoltre, pur essendo emerso che la gestione del cantiere non era stata conforme alle pattuizioni contrattuali, aveva saldato tutti gli stati di avanzamento lavori che periodicamente erano stati presentati dalla subappaltatrice
(superando addirittura l'importo complessivo concordato contrattualmente di € 80.000,00= e per mero errore contabile le aveva versavo anche l'I.V.A. al 10% calcolata sia sul predetto importo di € 80.000,00= che sia sui lavori extra capitolato di € 12.500,00=, sebbene tale imposta non fosse dovuto poiché il rapporto fiscale tra le due compagini societarie era quello di reverse charge (c.d. “inversione contabile”, particolare metodo di applicazione dell'I.V.A. che consente di effettuare l'inversione contabile della suddetta imposta direttamente sul destinatario della cessione del bene o della prestazione di servizio); in sostanza Controparte_3
aveva ricevuto il pagamento della complessiva somma di € 108.500,00= e, segnatamente, € 80.000,00= quale prezzo concordato nel contratto di subappalto, € 8.000,00= a titolo di I.V.A. sul prezzo del subappalto, in realtà non dovuta, € 12.500,00= per lavori autorizzati extra, € 1.250,00= a titolo di I.V.A. su tali lavori extracontratto, in realtà non dovuta e €
6.750,00= ulteriore importo mai concordato e pagato per errore (ciò nonostante avesse omesso di realizzare lavori per un importo di €
25.950,00=); da ultimo, in occasione della consegna del cantiere avvenuta a fine estate 2022, la convenuta non aveva restituito alcuni strumenti che le aveva messo temporaneamente a disposizione per l'esecuzione dell'appalto (quali segatrici per marmi, levigatrici murarie, martelletti avvitatori); era, pertanto, creditrice di di € Controparte_1
8.000,00= quale importo indebitamente incassato dalla subappaltatrice a titolo di I.V.A. al 10% non dovuta sul prezzo del contratto di subappalto, €
6 1.250,00= quale importo indebitamente incassato dalla subappaltatrice a titolo di I.V.A. al 10% non dovuta sul prezzo dei lavori extra capitolato, €
25.950,00= quali somme incassate per lavori concordati nel contratto di subappalto, ma mai eseguiti, € 1.451,80= (come da fattura di acquisto n.
323/10 del 31.3.2022 emessa da pari al valore della Parte_4
levigatrice a stelo che non le era stata restituita, € 1.426,35= (come da fattura di acquisto n. 2022/013493 del 30.4.2022 emessa da Abitare
Materiali per Costruire) pari al valore del macchinario “exploit 120” non restituito ed € 6.750,00= somma indebitamente da lei pagata: il tutto per complessivi € 44.828,15=; a tale importo doveva aggiungersi il risarcimento dei danni subiti a causa del gravissimo ritardo nella consegna del cantiere e la condanna di alla restituzione di Controparte_1
altri utensili e strumenti (avvitatori e martelletti) indebitamente trattenuti.
Concludeva, pertanto, chiedendo condannarsi al Controparte_1
pagamento della somma di € 44.828,15=; oltre al risarcimento dei danni a causa del ritardo nella consegna del cantiere ed alla restituzione di altri utensili indebitamente trattenuti.
Si costituiva in giudizio che contestava le Controparte_1
avversarie argomentazione ed evidenziava quanto segue;
aveva fin da subito fatto presente che, a causa della pandemia da Covid 19, le opere avrebbero potuto subire inevitabili ritardi e che il rispetto del termine era altresì dipendente dalle ulteriori lavorazioni che si fossero rese necessarie in corso d'opera; le cifre dell'accordo riportate nel contratto erano differenti rispetto a quelle inizialmente previste nel contratto di subappalto (esse erano in realtà superiori) al punto che non aveva sottoscritto tale contratto, ma si era accordata con il (legale Parte_2
rappresentante della società attrice) circa le ulteriori lavorazioni da
7 eseguire nel cantiere;
le problematiche verificatesi in corso d'opera per la situazione pandemica erano state sempre comunicate a Parte_3
ed inoltre erano poi intervenute richieste della committenza di ulteriori interventi che avevano comportato un allungamento dei tempi;
quanto alle opere previste ed asseritamente non eseguite, in realtà aveva provveduto allo smaltimento delle coperture e all'isolamento termico della soletta secondo quanto concordato con la committente, la realizzazione di nuovo tetto lamellare ed isotek non era stata realizzata poiché Parte_1
aveva indicato di non procedere con tale operazione, poiché troppo onerosa, la posa delle alzate in marmo sopra il top delle cucine non rientrava nelle operazioni a lei appaltate e la fornitura e l'installazione di pluviali e grondaie era stata posta in essere direttamente da Parte_1
tramite proprio personale, senza alcun preventivo avviso;
quanto poi
[...]
alla presunta fornitura di materiali e strumenti, ne contestava l'effettività
e quanto alla esecuzione di lavorazioni extra per la cifra complessiva di €
12.500,00=, esse erano state indicate come “straordinarie” anche a fini fiscali;
anche gli importi di cui ai vari stati avanzamento lavori, per complessivi € 108.500,00=, erano stati corrisposti come acconto della maggior somma ancora dovuta e relativa anche alle lavorazioni eseguite in aggiunta a quelle previste in origine (alcuni macchinari erano stati acquistati dalla su sua richiesta poiché necessari per la Parte_1
realizzazione di un pavimento in marmo non preventivato originariamente, il tutto sempre in accordo con la controparte e con la committenza); più specificamente le lavorazioni eseguite in aggiunta a quelle preventivate avevano riguardato gli interventi dettagliatamente descritti in comparsa di risposta ed il pagamento degli stessi, aventi un valore di complessivi €
99.750,00= (di cui € 62.950,00= per lavorazioni e la parte restante per materiali), come da fattura prodotta, era già stato richiesto in via
8 stragiudiziale;
in relazione poi al pagamento mediante bonifico della ulteriore somma di € 12.500,00= esso era avvenuto poichè previsto dagli accordi tra le parti;
ancora, ogni modifica e lavoro aggiuntivo eseguito era stato richiesto e voluto da che durante lo svolgimento Parte_1
delle lavorazioni, aveva provveduto ad informare la subappaltatrice delle ulteriori richieste della committenza e della necessità di svolgimento delle ulteriori lavorazioni;
in diritto, il contratto di appalto indicato non era mai stato da lei sottoscritto, gli accordi intercorsi tra le parti avevano previsto l'inserimento di una cifra più bassa di quella effettiva per motivazione di carattere fiscale e senza che in essa fosse ricompreso il costo delle lavorazioni straordinarie poi richieste e concordate;
l'inosservanza dei termini di consegna delle opere non le era imputabile e nessun risarcimento per tale ritardo era, quindi, dovuto;
d'altra parte
[...]
aveva altresì accettato senza riserve, l'adempimento della Parte_1
prestazione, seppur tardivo, e mai aveva lamentato la mancanza delle lavorazioni, fatto avvenuto solo nel proprio atto introduttivo così come solo con detto atto erano intervenute le doglianze circa il ritardo nell'esecuzione dell'opera; in ogni caso, aveva sempre eseguito le indicazioni impartite da che aveva costantemente Parte_1
esercitato sulla sua attività una rilevante ingerenza;
aveva diritto poi al pagamento delle lavorazioni ulteriori eseguite per un valore di €
99.745,00=
Concludeva, quindi, per la reiezione delle domande contro di lei proposte e, chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna di al Parte_1
pagamento della somma di € 99.750,00= per le lavorazioni straordinarie eseguite.
Concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie e disposta, con ordinanza riservata del 3.11.2023, udienza di comparizione
9 personale delle parti al fine di tentarne la conciliazione, poi celebrata senza esito, con altra ordinanza emessa a scioglimento di riserva in data
18.12.2023, il Giudicante disponeva procedersi a C.T.U. tecnica volta ad accertare le opere eseguite da di cui al contratto Controparte_3
di subappalto nonché altre eventuali aggiuntive ed il valore complessivo delle stesse, nonchè la tipologia del rapporto fiscale in essere tra le parti e nominava C.T.U. l'ing. con la stessa ordinanza ammetteva Persona_1
parzialmente i capitoli dedotti dalle parti.
All'esito della C.T.U., ritenuta, melius re perpensa, con ordinanza datata
29.10.2024, la causa matura per la decisione, senza necessità di procedere all'audizione di testimoni, il Giudicante concedeva alle parti i termini a ritroso per il deposito delle conclusionali e delle memorie di replica e all'udienza del 24.1.2025, la vertenza veniva trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come già osservato nell'ordinanza riservata del 18.12.2023, la subappaltante ha agito in giudizio nei confronti della Parte_1
convenuta subappaltatrice formulando una serie di Controparte_4
domande che trovano la loro genesi nel contratto di subappalto intervenuto tra le parti in data 5.5.2020 (pacificamente sottoscritto dai contraenti) ed in atti prodotto e, in dettaglio esse hanno ad oggetto: A)
l'accertamento dell'inadempimento della convenuta per la parziale omessa esecuzione di parte delle opere concordate (quantificate nel contratto di subappalto per un valore complessivo di € 80,000,00=, importo non modificabile se non con accordo scritto) e segnatamente: smaltimento della coperture (valore € 3.850,00=); isolamento termico sotto soletta
(valore € 6.500,00=); realizzazione di nuovo tetto lamellare ed isotek
(valore € 9.100,00=); posa della alzate in marmo sopra il top delle due
10 cucine (valore € 2.500,00=); fornitura ed installazione di pluviali e grondaie (valore € 4.000,00=), con conseguente domanda di condanna alla restituzione di detti importi pari a complessivi € 25.950,00=; B)
l'accertamento dell'inadempimento della convenuta per aver omesso di consegnare il cantiere entro il termine stabilito dal contratto di subappalto con conseguente domanda di risarcimento del danno;
C)
l'accertamento dell'inadempimento della convenuta per non essersi dotata di un'organizzazione e propria di mezzi e di personale idonei all'esecuzione di tutte le opere edili oggetto del contratto di subappalto così da averla obbligata a fornirle alcuni materiali e strumenti, in parte non restituiti, con richiesta dei relativi danni e, segnatamente, € 1.451,80= (come da fattura di acquisto n. 323/10 del 31.3.2022 pari al valore Parte_4
di levigatrice a stelo e € 1.426,35= (come da fattura di acquisto n.
2022/013493 del 30.4.2022 Abitare Materiali per Costruire) pari al valore del macchinario “exploit 120”, oltre ad altri strumenti (martelletti ed avvitatori) non meglio specificati;
D) la restituzione dei seguenti importi già pagati, ma non dovuti: € 9.250,00= (€ 8.000.00= + € 1.250,00 a titolo di I.V.A, non dovuti poiché il rapporto fiscale tra le due compagini societarie era quello di reverse charge) ed € 6.750,00= versato erroneamente.
ha contestato le pretese di parte attrice circa il Controparte_1
valore immutabile delle opere oggetto del subappalto e la rilevanza del ritardo ed ha formulato domanda riconvenzionale indicando di avere eseguito extra capitolato e su richiesta ed indicazione dell'attrice ulteriori lavori per un valore di complessivi € 99.745,00= (di cui €
62.950,00= per lavorazioni e la parte restante per materiale), lavori e materiali meglio indicati e descritti nella fattura n. 33.2022 in atti prodotta, con richiesta di pagamento di detto importo: quanto ai lavori
11 secondo da lei non eseguiti, la subappaltrice non ha Parte_1
negato la mancata esecuzione di parte delle opere di cui all'originario contratto di subappalto (in particolare ha precisato che la realizzazione di nuovo tetto lamellare ed isotek - valore in contratto per detto intervento pari a € 9.100,00= - non era stata realizzata poiché le Parte_1
aveva indicato di non procedere con tale operazione, poiché troppo onerosa e che la fornitura e l'installazione di pluviali e grondaie - valore in contratto per detto intervento pari a € 4.000,00= - era stata posta in essere direttamente da tramite proprio personale, anche Parte_1
se senza alcun preventivo avviso e per sua decisione unilaterale) e, parimenti, non ha contestato nè l'avvenuta ricezione, nè la successiva mancata restituzione dei macchinari che ha sostenuto Parte_1
esserle stati consegnati.
In forza delle posizioni assunte dalle parti in relazione alle rispettive domande ed eccezioni, in ordine alla pretesa di di Controparte_5
detrarre dagli importi dovuti per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto e a quella contrapposta di avente ad Controparte_1
oggetto il pagamento di lavorazioni eseguite su indicazioni della attrice
(sebbene non indicate nel contratto di subappalto, il quale, anzi, prevedeva all'art. 4 che il valore delle opere subappaltate era pari a € 80.000,00= e che detto importo non modificabile a meno di accordo scritto tra le parti), il Giudicante, poiché rappresenta principio consolidato quello per il quale in materia di appalto il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente poiché, nel primo caso, l'art. 1659 C.C. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", mentre, nel secondo, l'art. 1661
C.C. consente, secondo i principi generali, all'appaltatore di provare con
12 tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente e poi comunque le opere integrative intervenute siano state accettate (ex pluribus Cass. n. 19099.2011; Cass. n.
4541.2012, Cass. n. 4539.2019; Cass. n. 32989.2019), ha ritenuto necessario procedere ad attività istruttoria per verificare sia se tutte le opere indicate nel contratto di appalto fossero state eseguite da
[...]
ed eventualmente il valore di quelle non effettuate, sia Controparte_1
per accertare se opere extra capitolato siano state poste in essere e per quale valore e, in tal senso ha disposta procedersi a C.T.U.
D'altra parte nel caso specifico, a ben vedere, neppure si tratterebbe, a rigore, di modifica dell'opera concordata mediante varianti, dal momento che, secondo quanto sostenuto da le parti, anche Controparte_1
se modifiche erano vietate dal contratto se non espressamente ordinate dalla subappaltante, erano state in realtà già concordate fin dall'inizio e non indicate in contratto solo a fini fiscali: in ogni caso ciò che conta ai fini che qui rilevano appare esclusivamente il fatto che le opere extra siano state (almeno in parte) eseguite dalla convenuta e che l'attrice le abbia accettate senza sollevare alcuna specifica contestazione, dimostrando così con il proprio comportamento concludente di avere tratto utilità dall'esecuzione delle medesime.
Orbene il perito dell'ufficio, Ing. il quale ha compiutamente risposto Per_1
anche alle osservazioni delle parti e le cui valutazioni e conclusioni non possono che essere integralmente richiamate e fatte proprie dal
Giudicante, all'esito degli accertamenti eseguiti, ha evidenziato quanto segue.
Premesso che non risultano determinanti ai fini della decisione i motivi per i quali la convenuta non ha provveduto all'esecuzione di parte delle opere e
13 se detta circostanza sia dipesa da sua colpa ovvero, come da lei sostenuto, da successive indicazioni intervenute ad opere della subappaltante, è stato accertato che ha provveduto all'esecuzione delle Controparte_1
opere indicate nell'originario computo metrico di € 80.000,00=, ad eccezione (come ammesso dalla stesse convenuta) delle seguenti lavorazioni: rimozione della copertura totale comprese le tegole, la piccola e grossa orditura metallica, pannelli a copertura etc., smaltimento alla discarica del materiale di risulta (€ 3.850,00=), isolamento termico sotto soletta zona terrazzo, con pannelli di polistirolo ad alta densità per cappotto spessore 12 cm (valore € 6.500,00=); realizzazione nuovo tetto lamellare + isotech da 12 cm, tegole copertura (valore € 9.100,00=); posa del rivestimento per tutta l'alzata del top delle cucine compreso materiale di consumo (collante e stucco (valore € 5.000,00=); fornitura e posa di grondaia sul bordo del terrazzo in lamiera preverniciata e fornitura e posa di pluviali in lamiera preverniciata (valore € 4.000,00=): il valore di tali opere ricomprese tra quelle oggetto del contratto di subappalto e non eseguite deve, quindi, essere detratto dalla somma concordata inizialmente tra le parti di € 80.000,00=
Peraltro gli importi delle voci sopra indicati sono quelli relativi al computo iniziale (quello di cui al contratto di appalto) nel quale il valore totale delle opere ammontava a € 162.606,00= oltre I.V.A. e successivamente
[...]
dopo essersi aggiudicato il contratto di appalto ha poi Parte_1
scontato il totale degli interventi di € 22.606,00= oltre I.V.A, offrendo a corpo un totale di € 140.000,00= oltre I.V.A; Controparte_1
operando in subappalto ha poi scontato a sua volta a Parte_1
l'importo sino ad un totale a corpo pari a € 80.000,00= oltre I.V.A e il
C.T.U. non potendo conoscere lo sconto della singola voce effettuato dal subappaltatore all'appaltatore per gli interventi non realizzati, ha
14 considerato l'importo a computo detratto del 26% (comprensivi di spese generali pari al 16% e utili d'impresa pari al 10%), riferendolo in modo paritario ed onnicomprensivo alle singole voci del computo.
In base a tale condivisibile metodologia, l'importo delle opere non eseguite va come sopra specificato (€ 3.850,00= + € 6.500,00= + € 9.100,00= + €
5.000,00= + € 4.000,00= pari a complessivi € 28.450,00=), va diminuito del
26% e, quindi, risulta pari a € 21.053,00= oltre I.V.A: da ciò consegue che il valore delle opere eseguite da relative al Controparte_1
computo iniziale è pari a complessivi € 58.947,00= oltre I.V.A.
In ordine alle opere eseguite da extra computo Controparte_1
metrico il C.T.U. ha precisato che dalla documentazione agli atti (computo metrico estimativo iniziale, fattura n. 33.2022 di , Controparte_1
progetti P.d.C. n. 6/2020 e S.C.I.A. prot.n. 0023520/2022 del 21.7.2022), nonchè dal sopralluogo effettuato dal Collegio Peritale, è stato possibile appurare che il primo computo metrico risulta carente di voci di dettaglio, poiché redatto con voci generiche non corrispondenti ai prezziari di riferimento, sia nelle opere provvisionali, che nelle demolizioni, che nella realizzazione delle opere edili e delle finiture (fatto comprensibile per le difficolta di prevedere tutte le operazioni necessarie alla trasformazione del complesso edilizio, in fase preliminare) e che, comunque, sono poi intervenute nuove richieste della committenza e l'esecuzione di opere in variante di cui alla citata SCIA prot.n. 0023520/2022; inoltre durante il sopralluogo è stato possibile verificare la presenza di n. 4 bagni, di un nuovo varco tra magazzino e soggiorno, di trasformazioni e modifiche rispetto al progetto iniziale, sia nell'appartamento “A” che in quello “B”
(interventi inizialmente non previsti e neppure indicati nella dichiarazione
15 di fine lavori), ma tali lavorazioni non sono state riportate nella fattura n.
33/01 emessa dalla convenuta.
Invero in detta fattura sono presenti 4 tipologie di voci;
una prima tipologia riguarda le voci riscontrabili in cantiere, una seconda tipologia è inerente a quelle lavorazioni verificabili solo con controlli cosiddetti
“distruttivi” (nel caso specifico non eseguibili), una terza tipologia di voci afferisce opere non riscontrabili (viaggi ed assistenze con mezzi d'opera) ed un'ultima tipologia è riferita a lavorazioni già ritenute ricomprese nel primo appalto e/o nell'integrazione al primo appalto, o non assentibili: orbene le voci riscontrabili in cantiere ammontano a complessivi €
47.360,00=, quelle verificabili solo con controlli cosiddetti “distruttivi” a €
14.450,00=, quelle per opere non riscontrabili a € 2.550,00= e quelle già ricomprese nel primo appalto e/o nell'integrazione al primo appalto o non assentibili a € 35.365,00=.
Solo le voci concretamente e certamente verificabili in cantiere come riferibili ad opere aggiuntive e non ricomprese nel primo appalto e/o nell'integrazione al primo appalto e, quindi, nella misura di € 47.360,00= oltre I.V.A, possono essere certamente riconosciute come dovute alla convenuta.
Peraltro poiché le prove distruttive che sarebbero necessarie per verificare la reale situazione non sono più possibili risultando medio tempore gli immobili essere passati nella proprietà di terzi, ritiene il
Giudicante, in via equitativa, di riconoscere a il 50% Controparte_3
dell'importo che astrattamente potrebbe esserle dovuto per le opere ormai non più riscontrabili e, quindi, nella misura di € 7.225,00=
16 In relazione poi a dette voci dal momento che le opere aggiuntive nulla hanno a che vedere con quanto previsto nell'originario contratto di appalto intervenuto tra committente e e con quello di subappalto Parte_1
intervenuto tra le parti (e che aveva comportato l'accordo per un ulteriore ribasso sul valore complessivo dell'opere del 26% rispetto a quello iniziale ed indicato nel contratto di appalto) in questo caso la suddetta riduzione, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice non va effettuata.
In conclusione le opere complessivamente eseguite da Controparte_1
ammontano a complessivi € 126.032,00= oltre I.V.A di cui €
[...]
58.947,00= riferibili al primo contratto di appalto, € 12.500,00=, riferibili al computo integrativo (opere queste ammesse come effettuate anche dall'attrice) e € 54.585,00= (€ 47,360,00= + € 7.225,00=) per opere aggiuntive extra capitolato: dal momento che ha versato Parte_1
a la minor somma di complessivi € 99.250,00= (ciò Controparte_3
tenendo conto anche dell'intervenuto versamento da parte dell'attrice della somma di € 6.750,00=, effettivamente versato erroneamente e comunque computato nei pagamenti da lei eseguiti), permane un residuo credito della convenuta di € 26.782,00=.
Passando all'esame dell'ulteriore pretesa azionata da nei Parte_1
confronti di a titolo risarcitorio per la ritardata Controparte_3
ultimazione delle opere essa è infondata.
Da un lato non risulta in contratto di subappalto e/o in altri documenti, la previsione di alcun termine essenziale per l'ultimazione delle opere oggetto del subappalto non potendo ravvisarsi tale obbligo nella formula utilizzata dalle parti nel contratto di subappalto “entro e non oltre” (art. 3), da considerarsi, in assenza di ulteriori ed aggiuntivi elementi, di mero stile e non tale da potersi assegnare allo stesso un connotato di essenzialità
17 poiché tale elemento va ricavato anche della natura e dell'oggetto del contratto, di modo che risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo (ad es. Cass. n. 21838.2010; Cass. 14426.2016): nel caso in esame pare evidente il permanere dell'interesse dell'attrice alla conclusione dell'attività della convenuta oltre il termine del 30.9.2020 e, ad abundantiam, non risulta neppure intervenuto, in corso di esecuzione dell'opera subappaltata, alcun formale sollecito.
Ancora a sostegno di detta impostazione non va neppure sottaciuto che nel richiamato contratto di subappalto non è stata neppure contemplata la previsione di penali nel caso di ritardata consegna dell'opera.
Parimenti risulta infondata la domanda di di Parte_1
accertamento dell'inadempimento della convenuta per non essersi dotata di un'organizzazione propria di mezzi e di personale idonei all'esecuzione di tutte le opere edili oggetto del contratto di subappalto, risultando per tabulas che abbia sostanzialmente portato a Controparte_3
termine l'opera concordata in contratto di subappalto ed altresì abbia posto in essere anche lavorazioni aggiuntive.
Per quanto attiene, invece, la domanda di relativa alla Parte_1
restituzione di specifici macchinari consegnati a Controparte_3
nel corso del rapporto per l'esecuzione delle opere e non restituiti, con specifico riferimento ad una levigatrice a stelo del valore di € 1.451,80= e del macchinario exploit 120” del valore di € 1.426,35= la convenuta non ha contestato la circostanza e, in assenza di qualsivoglia diritto di ritenzione, dovrà provvedere alla dazione di importo di pari valore dei macchinari indebitamente trattenuti (la richiesta di è stata quella Parte_1
del versamento di un importo equivalente al valore dei materiali
18 indebitamente trattenuti e non della restituzione di tali materiali) per complessivi € 2.878,25=.
Quanto alla pretesa attinente a martelletti ed avvitatori che parimenti sarebbero stati trattenuti da essa appare troppo Controparte_3
generico (in alcun modo è stata specificata la tipologia di tali attrezzi ed il numero degli stessi) e, per tale motivo, deve essere respinta.
Infine, per quanto attiene alla questione della debenza o meno dell'I.V.A. sull'importo pagato dall'attrice alla convenuta in presenza di rapporto fiscale tra le due società riconducibile al reverse charge e richiesta di restituzione per tale motivo della somma complessiva di € 9.250,00= osserva il Giudicante quanto segue richiamando quanto esposto dal C.T.U
Il reverse charge (o inversione contabile) è una modalità di assolvimento dell'imposta che deroga i criteri ordinari, secondo cui il debitore d'imposta è il cessionario o committente dell'operazione e nel settore dell'edilizia, detto meccanismo può trovare applicazione a varie prestazioni di servizi compresa la prestazione di manodopera, resa nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore (art. 17 comma 6, lettera a) del D.P.R. n. 633.1972) e tale sistema risulta applicabile al rapporto negoziale tra l'appaltatore e il Parte_1
subappaltatore da tale impostazione deriva il Controparte_1
diritto alla restituzione da parte di dell'importo Parte_1
complessivo di € 9.250,00= pagato a titolo di I.V.A.. poiché tale importo avrebbe dovuto essere corrisposto dalla convenuta esso va, quindi, detratto dal dovuto .
19 In conclusione per tutte le ragioni esposte, tenuto conto dei rispettivi rapporti dare-avere in essere tra le parti e del fatto che, da un lato, esiste per le opere eseguite extracapitolato un credito della convenuta nei confronti dell'attrice già Controparte_1 Parte_1
considerato il solo valore delle opere effettivamente eseguite tra quelle oggetto del contratto di subappalto, di € 26.782,00= e che, dall'altro, per la questione del reverse charge e della mancata restituzione di macchinari vanno pacificamente appartenenti all'attrice, devono essere detratti da tale somma gli importi di € 9.250,00= e di € 2.878,25=, operata la compensazione tra tali poste, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata, va condannata al pagamento a Controparte_5
favore di dell'importo residuo di € 14.653,75= Controparte_1
oltre interessi legali decorrenti dalla data della formale messa in mora
(email avv. Castiglia del 22.2.2023) fino al saldo effettivo.
Quanto alle spese di lite tenuto conto del fatto che la domanda formulata da (tenuto conto della riconvenzionale e delle Parte_1
compensazioni operate) è risulta del tutto infondata e che, al tempo stesso la riconvenzionale di (sempre in base Controparte_1
all'operata compensazione) è stata accolta in misura inferiore a 1/6 rispetto a quanto richiesto, esistono giusti per la compensazione delle stesse tra le parti nella misura di 1/3, mentre nella restante misura dei
2/3 seguono la soccombenza prevalente, vanno accollate a Parte_1
e liquidate come in dispositivo con applicazione del D.M. n. 147.2022 (cause di scaglione da € 26.000,00= a € 52.000,00= tenuto conto del valore della domanda originaria dell'attrice), valori medi di tabella per le varie fasi processuali.
20 Lo stesso criterio deve essere utilizzato per le spese di C.T.U. come già liquidate in corso di causa: esistono giusti per la compensazione delle stesse tra le parti nella misura di 1/3, mentre nella restante misura dei
2/3 seguono la soccombenza prevalente e vanno poste a carico di
[...]
Parte_1
Sentenza esecutiva ex lege.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo, già effettuata la compensazione dei rapporti dare ed avere tra le parti, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da , Controparte_1
CONDANNA
al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1
dell'importo residuo di € 14.653,75= oltre interessi legali decorrenti dalla data del 22.2.2023, fino al saldo effettivo;
RESPINGE
le ulteriori domande formulate dalle parti;
CONDANNA
al pagamento a favore di dei Parte_1 Controparte_1
2/3 delle spese processuali, che liquida, in tale misura, in € 506,00= per esborsi e € 5.077,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A;
COMPENSA
21 nella restante misura di 1/3 le spese di lite tra le parti;
CONDANNA
al pagamento dei 2/3 delle spese della C.T.U. come Parte_1
già liquidate in corso di causa;
COMPENSA
nella restante misura di 1/3 le spese di C.T.U tra le parti.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Savona, oggi 24.2.2025
IL GIUDICE
Dott. LUIGI ACQUARONE
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. LUIGI ACQUARONE ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 847.2023 R.C. CIV.
tra
in persona del legale rappresentante Parte_1 [...]
con sede in Alassio, Parte_2
elettivamente domiciliata in Savona, via Guidobono n. 8/2, presso e nello studio dell'avv. Fabrizio Vincenzi che la rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE=
contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
protempore , con sede in Alassio, CP_2
elettivamente domiciliata in Ceriale, via Roma n. 20, presso e nello studio dell'avv. Gabriele Castiglia, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA=
******
CONCLUSIONI
1 L'avv. Fabrizio Vincenzi per parte attrice: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis; in via principale: a) accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della società la quale, nonostante CP_1
l'avvenuto percepimento dell'intero prezzo convenuto con la società
[...]
nel contratto di subappalto sottoscritto in data 5.5.2020, Parte_1
ometteva di realizzare le seguenti opere: smaltimento delle coperture
(valore € 3.850,00=); isolamento termico sotto soletta (valore €
6.500,00=); la realizzazione di nuovo tetto lamellare ed isotek (valore €
9.100,00=); posa della alzate in marmo sopra il top delle due cucine (valore
€ 2.500,00=); fornitura ed installazione di pluviali e grondaie (valore €
4.000,00=); b) accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della società per aver omesso di consegnare il cantiere entro CP_1
il termine stabilito dal contratto di subappalto, ed in particolare con due anni di ritardo;
c) accertare e dichiarare l'inadempimento della società
la quale, contrariamente a quanto dichiarato in sede di CP_1
sottoscrizione del contratto, non era dotata di un'organizzazione e propria di mezzi e di personale idonei all'esecuzione di tutte le opere edili oggetto del contratto di subappalto ed obbligava in tal modo la società attrice a fornire alcuni materiali e strumenti;
d) accertare e dichiarare che la società ha indebitamente incassato la somma di € 8.000.00= a CP_1
titolo di imposta sul valore aggiunto non dovuta in quanto poiché il rapporto fiscale tra le due compagini societarie era quello di reverse charge;
e) accertare e dichiarare che la società attrice ha fornito strumenti ed attrezzature quali segatrici per marmi e pietre dure ad acqua, levigatrici murarie “Festool” indispensabili per l'esecuzione del subappalto i quali non sono mai stati riconsegnati alla società attrice;
per l'effetto, f) condannare la società in persona del suo legale CP_1
rappresentante protempore, alla corresponsione a favore della società
2 dell'importo complessivo di € 36.828,15= pari al valore Parte_1
delle opere previste nel contratto di subappalto ma non eseguite dalla convenuta + I.V.A. non dovuta a quest'ultima (calcolata sul valore di €
80.000,00=) + controvalore degli strumenti di proprietà dell'attrice, indicati nelle fatture di cui in narrativa, e mai restituiti dalla società all'odierna attrice;
g) condannare la società in CP_1 CP_1
persona del suo legale rappresentante protempore, al risarcimento dei danni tutti subiti dalla società a causa del ritardo della Parte_1
consegna del cantiere di cui al contratto di appalto stipulato in data
5.5.2020, oltreché ai danni arrecati alla subappaltante per aver dovuto fornire mezzi e materiali al fine di consentire la prosecuzione delle opere, il tutto da quantificarsi nella misura emergenda in corso di causa e/o in via equitativa e comunque non inferiore ad € 15.000,00=; h) condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1
alla restituzione degli strumenti di proprietà dell'attrice quali martelletti e avvitatori a tutt'oggi detenuti indebitamente dalla convenuta;
i) rigettare la domanda riconvenzionale avversaria, in quanto del tutto infondata in fatto e diritto;
con interessi e rivalutazione, dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre accessori ed oneri fiscali, previdenziali come per legge;
sentenza esecutiva.”
L'avv. Gabriele Castiglia per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Savona, Giudice adito: 1) nel merito: rigettare le domande proposta dall'attore siccome infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente rigettare la richiesta di grave inadempimento contrattuale formulata dalla società in persona del legale responsabile protempore Parte_1
signor nei confronti della società in persona Parte_2 CP_1
del legale rappresentante protempore signor per aver CP_2
3 omesso di consegnare il cantiere nei termini stabiliti, per aver omesso di realizzare tutte le opere previste dagli accordi, per non essere dotata di una organizzazione e di personale propri per i motivi indicati in narrativa, e conseguentemente rigettare la richiesta di risarcimento danni formulata nei confronti della società convenuta poiché assolutamente infondata e destituita di fondamento;
2) in via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'inadempimento della società in persona del legale Parte_1
rappresentante protempore signor al versamento della Parte_2
somma pari ad € 99.750,00= per le lavorazioni straordinarie eseguite presso il cantiere sito in Alassio (SV), Via Gramsci nn. 29-30-31, a favore della società in persona del suo legale rappresentante CP_1
protempore signor , come da fattura n. 33 dl 30.12.2022 e CP_2
per l'effetto dichiarare parte attrice tenuta al pagamento integrale delle spese del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 15.3.2023, conveniva in Parte_3
giudizio, davanti al Tribunale di Savona, indicando Controparte_3
quanto segue: nel novembre 2019 aveva stipulato, quali esecutrice dei lavori, contratto di appalto con la committente C.G.D. Srl, avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile con destinazione ad uso abitativo, sito in Alassio, via Gramsci nn. 29-30-31, con previsione di possibile subappalto anche integrale dei lavori;
aveva, quindi, preso contatti con
, specializzata in opere edili, al fine di conoscere Controparte_1
l'eventuale disponibilità della medesima ad eseguire detti lavori di ristrutturazione e, in data 5.5.2020, era poi stato stipulato contratto di subappalto per un importo globale come da preventivo di € 80,000,00=, non modificabile, salvo specifico accordo scritto tra le parti;
[...]
aveva dichiarava di “(…) disporre di organizzazione Controparte_1
4 propria di mezzi e di personale idonei all'esecuzione di tutte le opere edili oggetto del sopra citato contratto di appalto, necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere predette e di osservare tutte le disposizioni in materia edilizia, urbanistica e di sicurezza sul lavoro (…)”, e si era impegnata a concludere il cantiere “(…) entro e non oltre il 30.9.2020 (…)”; in realtà, a causa dei ritardi di Controparte_1
le opere erano state consegnate, nonostante i solleciti, solo
[...]
nell'estate 2022, con un ritardo di quasi due anni e, pertanto, anche volendo considerare la sospensione dei lavori a causa dell'emergenza epidemiologica legata al Covid 19, era evidente l'inadempimento della convenuta;
inoltre contrariamente agli accordi Controparte_1
contrattuali sottoscritti e nonostante avesse incassato l'intero prezzo previsto nel contratto di subappalto, non aveva effettuato alcune delle opere previste nel contratto di subappalto, opere che aveva poi dovuto ultimare, a proprie spese, servendosi di altre imprese, al fine di non incorrere in responsabilità nei confronti della propria committente;
segnatamente non erano stati eseguiti i seguenti interventi: smaltimento delle coperture per € 3.850,00=, isolamento termico sotto soletta per €
6.500,00=, realizzazione di nuovo tetto lamellare ed isotek per €
9.100,00=, posa delle alzate in marmo sopra il top delle due cucine per €
2.500,00= e fornitura ed installazioni di pluviali e grondaie per €
4.000,00=; ancora, in corso di rapporto, era stata costretta a fornire alla subappaltatrice molteplici strumenti ed attrezzature quali segatrici per marmi e pietre dure ad acqua, levigatrici murarie “Fistolo” indispensabili per l'esecuzione del subappalto, in assenza delle quali non sarebbe stato possibile concludere il cantiere;
nonostante il mancato completamento delle opere e l'inefficienza dell'organizzazione aziendale della subappaltatrice, aveva pagato a l'ulteriore importo Controparte_3
5 di € 12.500,00= per l'avvenuta realizzazione di alcune opere extra capitolato resesi necessarie per la regolarità edilizia dell'alloggio; inoltre, pur essendo emerso che la gestione del cantiere non era stata conforme alle pattuizioni contrattuali, aveva saldato tutti gli stati di avanzamento lavori che periodicamente erano stati presentati dalla subappaltatrice
(superando addirittura l'importo complessivo concordato contrattualmente di € 80.000,00= e per mero errore contabile le aveva versavo anche l'I.V.A. al 10% calcolata sia sul predetto importo di € 80.000,00= che sia sui lavori extra capitolato di € 12.500,00=, sebbene tale imposta non fosse dovuto poiché il rapporto fiscale tra le due compagini societarie era quello di reverse charge (c.d. “inversione contabile”, particolare metodo di applicazione dell'I.V.A. che consente di effettuare l'inversione contabile della suddetta imposta direttamente sul destinatario della cessione del bene o della prestazione di servizio); in sostanza Controparte_3
aveva ricevuto il pagamento della complessiva somma di € 108.500,00= e, segnatamente, € 80.000,00= quale prezzo concordato nel contratto di subappalto, € 8.000,00= a titolo di I.V.A. sul prezzo del subappalto, in realtà non dovuta, € 12.500,00= per lavori autorizzati extra, € 1.250,00= a titolo di I.V.A. su tali lavori extracontratto, in realtà non dovuta e €
6.750,00= ulteriore importo mai concordato e pagato per errore (ciò nonostante avesse omesso di realizzare lavori per un importo di €
25.950,00=); da ultimo, in occasione della consegna del cantiere avvenuta a fine estate 2022, la convenuta non aveva restituito alcuni strumenti che le aveva messo temporaneamente a disposizione per l'esecuzione dell'appalto (quali segatrici per marmi, levigatrici murarie, martelletti avvitatori); era, pertanto, creditrice di di € Controparte_1
8.000,00= quale importo indebitamente incassato dalla subappaltatrice a titolo di I.V.A. al 10% non dovuta sul prezzo del contratto di subappalto, €
6 1.250,00= quale importo indebitamente incassato dalla subappaltatrice a titolo di I.V.A. al 10% non dovuta sul prezzo dei lavori extra capitolato, €
25.950,00= quali somme incassate per lavori concordati nel contratto di subappalto, ma mai eseguiti, € 1.451,80= (come da fattura di acquisto n.
323/10 del 31.3.2022 emessa da pari al valore della Parte_4
levigatrice a stelo che non le era stata restituita, € 1.426,35= (come da fattura di acquisto n. 2022/013493 del 30.4.2022 emessa da Abitare
Materiali per Costruire) pari al valore del macchinario “exploit 120” non restituito ed € 6.750,00= somma indebitamente da lei pagata: il tutto per complessivi € 44.828,15=; a tale importo doveva aggiungersi il risarcimento dei danni subiti a causa del gravissimo ritardo nella consegna del cantiere e la condanna di alla restituzione di Controparte_1
altri utensili e strumenti (avvitatori e martelletti) indebitamente trattenuti.
Concludeva, pertanto, chiedendo condannarsi al Controparte_1
pagamento della somma di € 44.828,15=; oltre al risarcimento dei danni a causa del ritardo nella consegna del cantiere ed alla restituzione di altri utensili indebitamente trattenuti.
Si costituiva in giudizio che contestava le Controparte_1
avversarie argomentazione ed evidenziava quanto segue;
aveva fin da subito fatto presente che, a causa della pandemia da Covid 19, le opere avrebbero potuto subire inevitabili ritardi e che il rispetto del termine era altresì dipendente dalle ulteriori lavorazioni che si fossero rese necessarie in corso d'opera; le cifre dell'accordo riportate nel contratto erano differenti rispetto a quelle inizialmente previste nel contratto di subappalto (esse erano in realtà superiori) al punto che non aveva sottoscritto tale contratto, ma si era accordata con il (legale Parte_2
rappresentante della società attrice) circa le ulteriori lavorazioni da
7 eseguire nel cantiere;
le problematiche verificatesi in corso d'opera per la situazione pandemica erano state sempre comunicate a Parte_3
ed inoltre erano poi intervenute richieste della committenza di ulteriori interventi che avevano comportato un allungamento dei tempi;
quanto alle opere previste ed asseritamente non eseguite, in realtà aveva provveduto allo smaltimento delle coperture e all'isolamento termico della soletta secondo quanto concordato con la committente, la realizzazione di nuovo tetto lamellare ed isotek non era stata realizzata poiché Parte_1
aveva indicato di non procedere con tale operazione, poiché troppo onerosa, la posa delle alzate in marmo sopra il top delle cucine non rientrava nelle operazioni a lei appaltate e la fornitura e l'installazione di pluviali e grondaie era stata posta in essere direttamente da Parte_1
tramite proprio personale, senza alcun preventivo avviso;
quanto poi
[...]
alla presunta fornitura di materiali e strumenti, ne contestava l'effettività
e quanto alla esecuzione di lavorazioni extra per la cifra complessiva di €
12.500,00=, esse erano state indicate come “straordinarie” anche a fini fiscali;
anche gli importi di cui ai vari stati avanzamento lavori, per complessivi € 108.500,00=, erano stati corrisposti come acconto della maggior somma ancora dovuta e relativa anche alle lavorazioni eseguite in aggiunta a quelle previste in origine (alcuni macchinari erano stati acquistati dalla su sua richiesta poiché necessari per la Parte_1
realizzazione di un pavimento in marmo non preventivato originariamente, il tutto sempre in accordo con la controparte e con la committenza); più specificamente le lavorazioni eseguite in aggiunta a quelle preventivate avevano riguardato gli interventi dettagliatamente descritti in comparsa di risposta ed il pagamento degli stessi, aventi un valore di complessivi €
99.750,00= (di cui € 62.950,00= per lavorazioni e la parte restante per materiali), come da fattura prodotta, era già stato richiesto in via
8 stragiudiziale;
in relazione poi al pagamento mediante bonifico della ulteriore somma di € 12.500,00= esso era avvenuto poichè previsto dagli accordi tra le parti;
ancora, ogni modifica e lavoro aggiuntivo eseguito era stato richiesto e voluto da che durante lo svolgimento Parte_1
delle lavorazioni, aveva provveduto ad informare la subappaltatrice delle ulteriori richieste della committenza e della necessità di svolgimento delle ulteriori lavorazioni;
in diritto, il contratto di appalto indicato non era mai stato da lei sottoscritto, gli accordi intercorsi tra le parti avevano previsto l'inserimento di una cifra più bassa di quella effettiva per motivazione di carattere fiscale e senza che in essa fosse ricompreso il costo delle lavorazioni straordinarie poi richieste e concordate;
l'inosservanza dei termini di consegna delle opere non le era imputabile e nessun risarcimento per tale ritardo era, quindi, dovuto;
d'altra parte
[...]
aveva altresì accettato senza riserve, l'adempimento della Parte_1
prestazione, seppur tardivo, e mai aveva lamentato la mancanza delle lavorazioni, fatto avvenuto solo nel proprio atto introduttivo così come solo con detto atto erano intervenute le doglianze circa il ritardo nell'esecuzione dell'opera; in ogni caso, aveva sempre eseguito le indicazioni impartite da che aveva costantemente Parte_1
esercitato sulla sua attività una rilevante ingerenza;
aveva diritto poi al pagamento delle lavorazioni ulteriori eseguite per un valore di €
99.745,00=
Concludeva, quindi, per la reiezione delle domande contro di lei proposte e, chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna di al Parte_1
pagamento della somma di € 99.750,00= per le lavorazioni straordinarie eseguite.
Concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie e disposta, con ordinanza riservata del 3.11.2023, udienza di comparizione
9 personale delle parti al fine di tentarne la conciliazione, poi celebrata senza esito, con altra ordinanza emessa a scioglimento di riserva in data
18.12.2023, il Giudicante disponeva procedersi a C.T.U. tecnica volta ad accertare le opere eseguite da di cui al contratto Controparte_3
di subappalto nonché altre eventuali aggiuntive ed il valore complessivo delle stesse, nonchè la tipologia del rapporto fiscale in essere tra le parti e nominava C.T.U. l'ing. con la stessa ordinanza ammetteva Persona_1
parzialmente i capitoli dedotti dalle parti.
All'esito della C.T.U., ritenuta, melius re perpensa, con ordinanza datata
29.10.2024, la causa matura per la decisione, senza necessità di procedere all'audizione di testimoni, il Giudicante concedeva alle parti i termini a ritroso per il deposito delle conclusionali e delle memorie di replica e all'udienza del 24.1.2025, la vertenza veniva trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come già osservato nell'ordinanza riservata del 18.12.2023, la subappaltante ha agito in giudizio nei confronti della Parte_1
convenuta subappaltatrice formulando una serie di Controparte_4
domande che trovano la loro genesi nel contratto di subappalto intervenuto tra le parti in data 5.5.2020 (pacificamente sottoscritto dai contraenti) ed in atti prodotto e, in dettaglio esse hanno ad oggetto: A)
l'accertamento dell'inadempimento della convenuta per la parziale omessa esecuzione di parte delle opere concordate (quantificate nel contratto di subappalto per un valore complessivo di € 80,000,00=, importo non modificabile se non con accordo scritto) e segnatamente: smaltimento della coperture (valore € 3.850,00=); isolamento termico sotto soletta
(valore € 6.500,00=); realizzazione di nuovo tetto lamellare ed isotek
(valore € 9.100,00=); posa della alzate in marmo sopra il top delle due
10 cucine (valore € 2.500,00=); fornitura ed installazione di pluviali e grondaie (valore € 4.000,00=), con conseguente domanda di condanna alla restituzione di detti importi pari a complessivi € 25.950,00=; B)
l'accertamento dell'inadempimento della convenuta per aver omesso di consegnare il cantiere entro il termine stabilito dal contratto di subappalto con conseguente domanda di risarcimento del danno;
C)
l'accertamento dell'inadempimento della convenuta per non essersi dotata di un'organizzazione e propria di mezzi e di personale idonei all'esecuzione di tutte le opere edili oggetto del contratto di subappalto così da averla obbligata a fornirle alcuni materiali e strumenti, in parte non restituiti, con richiesta dei relativi danni e, segnatamente, € 1.451,80= (come da fattura di acquisto n. 323/10 del 31.3.2022 pari al valore Parte_4
di levigatrice a stelo e € 1.426,35= (come da fattura di acquisto n.
2022/013493 del 30.4.2022 Abitare Materiali per Costruire) pari al valore del macchinario “exploit 120”, oltre ad altri strumenti (martelletti ed avvitatori) non meglio specificati;
D) la restituzione dei seguenti importi già pagati, ma non dovuti: € 9.250,00= (€ 8.000.00= + € 1.250,00 a titolo di I.V.A, non dovuti poiché il rapporto fiscale tra le due compagini societarie era quello di reverse charge) ed € 6.750,00= versato erroneamente.
ha contestato le pretese di parte attrice circa il Controparte_1
valore immutabile delle opere oggetto del subappalto e la rilevanza del ritardo ed ha formulato domanda riconvenzionale indicando di avere eseguito extra capitolato e su richiesta ed indicazione dell'attrice ulteriori lavori per un valore di complessivi € 99.745,00= (di cui €
62.950,00= per lavorazioni e la parte restante per materiale), lavori e materiali meglio indicati e descritti nella fattura n. 33.2022 in atti prodotta, con richiesta di pagamento di detto importo: quanto ai lavori
11 secondo da lei non eseguiti, la subappaltrice non ha Parte_1
negato la mancata esecuzione di parte delle opere di cui all'originario contratto di subappalto (in particolare ha precisato che la realizzazione di nuovo tetto lamellare ed isotek - valore in contratto per detto intervento pari a € 9.100,00= - non era stata realizzata poiché le Parte_1
aveva indicato di non procedere con tale operazione, poiché troppo onerosa e che la fornitura e l'installazione di pluviali e grondaie - valore in contratto per detto intervento pari a € 4.000,00= - era stata posta in essere direttamente da tramite proprio personale, anche Parte_1
se senza alcun preventivo avviso e per sua decisione unilaterale) e, parimenti, non ha contestato nè l'avvenuta ricezione, nè la successiva mancata restituzione dei macchinari che ha sostenuto Parte_1
esserle stati consegnati.
In forza delle posizioni assunte dalle parti in relazione alle rispettive domande ed eccezioni, in ordine alla pretesa di di Controparte_5
detrarre dagli importi dovuti per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto e a quella contrapposta di avente ad Controparte_1
oggetto il pagamento di lavorazioni eseguite su indicazioni della attrice
(sebbene non indicate nel contratto di subappalto, il quale, anzi, prevedeva all'art. 4 che il valore delle opere subappaltate era pari a € 80.000,00= e che detto importo non modificabile a meno di accordo scritto tra le parti), il Giudicante, poiché rappresenta principio consolidato quello per il quale in materia di appalto il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente poiché, nel primo caso, l'art. 1659 C.C. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", mentre, nel secondo, l'art. 1661
C.C. consente, secondo i principi generali, all'appaltatore di provare con
12 tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente e poi comunque le opere integrative intervenute siano state accettate (ex pluribus Cass. n. 19099.2011; Cass. n.
4541.2012, Cass. n. 4539.2019; Cass. n. 32989.2019), ha ritenuto necessario procedere ad attività istruttoria per verificare sia se tutte le opere indicate nel contratto di appalto fossero state eseguite da
[...]
ed eventualmente il valore di quelle non effettuate, sia Controparte_1
per accertare se opere extra capitolato siano state poste in essere e per quale valore e, in tal senso ha disposta procedersi a C.T.U.
D'altra parte nel caso specifico, a ben vedere, neppure si tratterebbe, a rigore, di modifica dell'opera concordata mediante varianti, dal momento che, secondo quanto sostenuto da le parti, anche Controparte_1
se modifiche erano vietate dal contratto se non espressamente ordinate dalla subappaltante, erano state in realtà già concordate fin dall'inizio e non indicate in contratto solo a fini fiscali: in ogni caso ciò che conta ai fini che qui rilevano appare esclusivamente il fatto che le opere extra siano state (almeno in parte) eseguite dalla convenuta e che l'attrice le abbia accettate senza sollevare alcuna specifica contestazione, dimostrando così con il proprio comportamento concludente di avere tratto utilità dall'esecuzione delle medesime.
Orbene il perito dell'ufficio, Ing. il quale ha compiutamente risposto Per_1
anche alle osservazioni delle parti e le cui valutazioni e conclusioni non possono che essere integralmente richiamate e fatte proprie dal
Giudicante, all'esito degli accertamenti eseguiti, ha evidenziato quanto segue.
Premesso che non risultano determinanti ai fini della decisione i motivi per i quali la convenuta non ha provveduto all'esecuzione di parte delle opere e
13 se detta circostanza sia dipesa da sua colpa ovvero, come da lei sostenuto, da successive indicazioni intervenute ad opere della subappaltante, è stato accertato che ha provveduto all'esecuzione delle Controparte_1
opere indicate nell'originario computo metrico di € 80.000,00=, ad eccezione (come ammesso dalla stesse convenuta) delle seguenti lavorazioni: rimozione della copertura totale comprese le tegole, la piccola e grossa orditura metallica, pannelli a copertura etc., smaltimento alla discarica del materiale di risulta (€ 3.850,00=), isolamento termico sotto soletta zona terrazzo, con pannelli di polistirolo ad alta densità per cappotto spessore 12 cm (valore € 6.500,00=); realizzazione nuovo tetto lamellare + isotech da 12 cm, tegole copertura (valore € 9.100,00=); posa del rivestimento per tutta l'alzata del top delle cucine compreso materiale di consumo (collante e stucco (valore € 5.000,00=); fornitura e posa di grondaia sul bordo del terrazzo in lamiera preverniciata e fornitura e posa di pluviali in lamiera preverniciata (valore € 4.000,00=): il valore di tali opere ricomprese tra quelle oggetto del contratto di subappalto e non eseguite deve, quindi, essere detratto dalla somma concordata inizialmente tra le parti di € 80.000,00=
Peraltro gli importi delle voci sopra indicati sono quelli relativi al computo iniziale (quello di cui al contratto di appalto) nel quale il valore totale delle opere ammontava a € 162.606,00= oltre I.V.A. e successivamente
[...]
dopo essersi aggiudicato il contratto di appalto ha poi Parte_1
scontato il totale degli interventi di € 22.606,00= oltre I.V.A, offrendo a corpo un totale di € 140.000,00= oltre I.V.A; Controparte_1
operando in subappalto ha poi scontato a sua volta a Parte_1
l'importo sino ad un totale a corpo pari a € 80.000,00= oltre I.V.A e il
C.T.U. non potendo conoscere lo sconto della singola voce effettuato dal subappaltatore all'appaltatore per gli interventi non realizzati, ha
14 considerato l'importo a computo detratto del 26% (comprensivi di spese generali pari al 16% e utili d'impresa pari al 10%), riferendolo in modo paritario ed onnicomprensivo alle singole voci del computo.
In base a tale condivisibile metodologia, l'importo delle opere non eseguite va come sopra specificato (€ 3.850,00= + € 6.500,00= + € 9.100,00= + €
5.000,00= + € 4.000,00= pari a complessivi € 28.450,00=), va diminuito del
26% e, quindi, risulta pari a € 21.053,00= oltre I.V.A: da ciò consegue che il valore delle opere eseguite da relative al Controparte_1
computo iniziale è pari a complessivi € 58.947,00= oltre I.V.A.
In ordine alle opere eseguite da extra computo Controparte_1
metrico il C.T.U. ha precisato che dalla documentazione agli atti (computo metrico estimativo iniziale, fattura n. 33.2022 di , Controparte_1
progetti P.d.C. n. 6/2020 e S.C.I.A. prot.n. 0023520/2022 del 21.7.2022), nonchè dal sopralluogo effettuato dal Collegio Peritale, è stato possibile appurare che il primo computo metrico risulta carente di voci di dettaglio, poiché redatto con voci generiche non corrispondenti ai prezziari di riferimento, sia nelle opere provvisionali, che nelle demolizioni, che nella realizzazione delle opere edili e delle finiture (fatto comprensibile per le difficolta di prevedere tutte le operazioni necessarie alla trasformazione del complesso edilizio, in fase preliminare) e che, comunque, sono poi intervenute nuove richieste della committenza e l'esecuzione di opere in variante di cui alla citata SCIA prot.n. 0023520/2022; inoltre durante il sopralluogo è stato possibile verificare la presenza di n. 4 bagni, di un nuovo varco tra magazzino e soggiorno, di trasformazioni e modifiche rispetto al progetto iniziale, sia nell'appartamento “A” che in quello “B”
(interventi inizialmente non previsti e neppure indicati nella dichiarazione
15 di fine lavori), ma tali lavorazioni non sono state riportate nella fattura n.
33/01 emessa dalla convenuta.
Invero in detta fattura sono presenti 4 tipologie di voci;
una prima tipologia riguarda le voci riscontrabili in cantiere, una seconda tipologia è inerente a quelle lavorazioni verificabili solo con controlli cosiddetti
“distruttivi” (nel caso specifico non eseguibili), una terza tipologia di voci afferisce opere non riscontrabili (viaggi ed assistenze con mezzi d'opera) ed un'ultima tipologia è riferita a lavorazioni già ritenute ricomprese nel primo appalto e/o nell'integrazione al primo appalto, o non assentibili: orbene le voci riscontrabili in cantiere ammontano a complessivi €
47.360,00=, quelle verificabili solo con controlli cosiddetti “distruttivi” a €
14.450,00=, quelle per opere non riscontrabili a € 2.550,00= e quelle già ricomprese nel primo appalto e/o nell'integrazione al primo appalto o non assentibili a € 35.365,00=.
Solo le voci concretamente e certamente verificabili in cantiere come riferibili ad opere aggiuntive e non ricomprese nel primo appalto e/o nell'integrazione al primo appalto e, quindi, nella misura di € 47.360,00= oltre I.V.A, possono essere certamente riconosciute come dovute alla convenuta.
Peraltro poiché le prove distruttive che sarebbero necessarie per verificare la reale situazione non sono più possibili risultando medio tempore gli immobili essere passati nella proprietà di terzi, ritiene il
Giudicante, in via equitativa, di riconoscere a il 50% Controparte_3
dell'importo che astrattamente potrebbe esserle dovuto per le opere ormai non più riscontrabili e, quindi, nella misura di € 7.225,00=
16 In relazione poi a dette voci dal momento che le opere aggiuntive nulla hanno a che vedere con quanto previsto nell'originario contratto di appalto intervenuto tra committente e e con quello di subappalto Parte_1
intervenuto tra le parti (e che aveva comportato l'accordo per un ulteriore ribasso sul valore complessivo dell'opere del 26% rispetto a quello iniziale ed indicato nel contratto di appalto) in questo caso la suddetta riduzione, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice non va effettuata.
In conclusione le opere complessivamente eseguite da Controparte_1
ammontano a complessivi € 126.032,00= oltre I.V.A di cui €
[...]
58.947,00= riferibili al primo contratto di appalto, € 12.500,00=, riferibili al computo integrativo (opere queste ammesse come effettuate anche dall'attrice) e € 54.585,00= (€ 47,360,00= + € 7.225,00=) per opere aggiuntive extra capitolato: dal momento che ha versato Parte_1
a la minor somma di complessivi € 99.250,00= (ciò Controparte_3
tenendo conto anche dell'intervenuto versamento da parte dell'attrice della somma di € 6.750,00=, effettivamente versato erroneamente e comunque computato nei pagamenti da lei eseguiti), permane un residuo credito della convenuta di € 26.782,00=.
Passando all'esame dell'ulteriore pretesa azionata da nei Parte_1
confronti di a titolo risarcitorio per la ritardata Controparte_3
ultimazione delle opere essa è infondata.
Da un lato non risulta in contratto di subappalto e/o in altri documenti, la previsione di alcun termine essenziale per l'ultimazione delle opere oggetto del subappalto non potendo ravvisarsi tale obbligo nella formula utilizzata dalle parti nel contratto di subappalto “entro e non oltre” (art. 3), da considerarsi, in assenza di ulteriori ed aggiuntivi elementi, di mero stile e non tale da potersi assegnare allo stesso un connotato di essenzialità
17 poiché tale elemento va ricavato anche della natura e dell'oggetto del contratto, di modo che risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo (ad es. Cass. n. 21838.2010; Cass. 14426.2016): nel caso in esame pare evidente il permanere dell'interesse dell'attrice alla conclusione dell'attività della convenuta oltre il termine del 30.9.2020 e, ad abundantiam, non risulta neppure intervenuto, in corso di esecuzione dell'opera subappaltata, alcun formale sollecito.
Ancora a sostegno di detta impostazione non va neppure sottaciuto che nel richiamato contratto di subappalto non è stata neppure contemplata la previsione di penali nel caso di ritardata consegna dell'opera.
Parimenti risulta infondata la domanda di di Parte_1
accertamento dell'inadempimento della convenuta per non essersi dotata di un'organizzazione propria di mezzi e di personale idonei all'esecuzione di tutte le opere edili oggetto del contratto di subappalto, risultando per tabulas che abbia sostanzialmente portato a Controparte_3
termine l'opera concordata in contratto di subappalto ed altresì abbia posto in essere anche lavorazioni aggiuntive.
Per quanto attiene, invece, la domanda di relativa alla Parte_1
restituzione di specifici macchinari consegnati a Controparte_3
nel corso del rapporto per l'esecuzione delle opere e non restituiti, con specifico riferimento ad una levigatrice a stelo del valore di € 1.451,80= e del macchinario exploit 120” del valore di € 1.426,35= la convenuta non ha contestato la circostanza e, in assenza di qualsivoglia diritto di ritenzione, dovrà provvedere alla dazione di importo di pari valore dei macchinari indebitamente trattenuti (la richiesta di è stata quella Parte_1
del versamento di un importo equivalente al valore dei materiali
18 indebitamente trattenuti e non della restituzione di tali materiali) per complessivi € 2.878,25=.
Quanto alla pretesa attinente a martelletti ed avvitatori che parimenti sarebbero stati trattenuti da essa appare troppo Controparte_3
generico (in alcun modo è stata specificata la tipologia di tali attrezzi ed il numero degli stessi) e, per tale motivo, deve essere respinta.
Infine, per quanto attiene alla questione della debenza o meno dell'I.V.A. sull'importo pagato dall'attrice alla convenuta in presenza di rapporto fiscale tra le due società riconducibile al reverse charge e richiesta di restituzione per tale motivo della somma complessiva di € 9.250,00= osserva il Giudicante quanto segue richiamando quanto esposto dal C.T.U
Il reverse charge (o inversione contabile) è una modalità di assolvimento dell'imposta che deroga i criteri ordinari, secondo cui il debitore d'imposta è il cessionario o committente dell'operazione e nel settore dell'edilizia, detto meccanismo può trovare applicazione a varie prestazioni di servizi compresa la prestazione di manodopera, resa nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore (art. 17 comma 6, lettera a) del D.P.R. n. 633.1972) e tale sistema risulta applicabile al rapporto negoziale tra l'appaltatore e il Parte_1
subappaltatore da tale impostazione deriva il Controparte_1
diritto alla restituzione da parte di dell'importo Parte_1
complessivo di € 9.250,00= pagato a titolo di I.V.A.. poiché tale importo avrebbe dovuto essere corrisposto dalla convenuta esso va, quindi, detratto dal dovuto .
19 In conclusione per tutte le ragioni esposte, tenuto conto dei rispettivi rapporti dare-avere in essere tra le parti e del fatto che, da un lato, esiste per le opere eseguite extracapitolato un credito della convenuta nei confronti dell'attrice già Controparte_1 Parte_1
considerato il solo valore delle opere effettivamente eseguite tra quelle oggetto del contratto di subappalto, di € 26.782,00= e che, dall'altro, per la questione del reverse charge e della mancata restituzione di macchinari vanno pacificamente appartenenti all'attrice, devono essere detratti da tale somma gli importi di € 9.250,00= e di € 2.878,25=, operata la compensazione tra tali poste, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata, va condannata al pagamento a Controparte_5
favore di dell'importo residuo di € 14.653,75= Controparte_1
oltre interessi legali decorrenti dalla data della formale messa in mora
(email avv. Castiglia del 22.2.2023) fino al saldo effettivo.
Quanto alle spese di lite tenuto conto del fatto che la domanda formulata da (tenuto conto della riconvenzionale e delle Parte_1
compensazioni operate) è risulta del tutto infondata e che, al tempo stesso la riconvenzionale di (sempre in base Controparte_1
all'operata compensazione) è stata accolta in misura inferiore a 1/6 rispetto a quanto richiesto, esistono giusti per la compensazione delle stesse tra le parti nella misura di 1/3, mentre nella restante misura dei
2/3 seguono la soccombenza prevalente, vanno accollate a Parte_1
e liquidate come in dispositivo con applicazione del D.M. n. 147.2022 (cause di scaglione da € 26.000,00= a € 52.000,00= tenuto conto del valore della domanda originaria dell'attrice), valori medi di tabella per le varie fasi processuali.
20 Lo stesso criterio deve essere utilizzato per le spese di C.T.U. come già liquidate in corso di causa: esistono giusti per la compensazione delle stesse tra le parti nella misura di 1/3, mentre nella restante misura dei
2/3 seguono la soccombenza prevalente e vanno poste a carico di
[...]
Parte_1
Sentenza esecutiva ex lege.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo, già effettuata la compensazione dei rapporti dare ed avere tra le parti, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da , Controparte_1
CONDANNA
al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1
dell'importo residuo di € 14.653,75= oltre interessi legali decorrenti dalla data del 22.2.2023, fino al saldo effettivo;
RESPINGE
le ulteriori domande formulate dalle parti;
CONDANNA
al pagamento a favore di dei Parte_1 Controparte_1
2/3 delle spese processuali, che liquida, in tale misura, in € 506,00= per esborsi e € 5.077,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A;
COMPENSA
21 nella restante misura di 1/3 le spese di lite tra le parti;
CONDANNA
al pagamento dei 2/3 delle spese della C.T.U. come Parte_1
già liquidate in corso di causa;
COMPENSA
nella restante misura di 1/3 le spese di C.T.U tra le parti.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Savona, oggi 24.2.2025
IL GIUDICE
Dott. LUIGI ACQUARONE
22