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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/08/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 243/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(P.VA ), già Parte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_2
(c.f. , entrambi Parte_3 C.F._1
rappresentati e difesi dagli avv.ti PUNTARELLO GIOVANNI e CAUSA SABRINA
Appellanti nei confronti di:
(P.VA ), già in Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
FIORETTI ANDREA
Appellata – appellante incidentale
Oggetto: mutuo (contratti bancari)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso:
appellanti: “insistono in tutto quanto dedotto e richiesto nei propri scritti difensivi (atto di citazione in appello e note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 13.11.2020), chiedendo in particolare che vengano ammesse le richieste istruttorie formulate in prime cure e non accolte dal Tribunale di Agrigento, riproposte in calce all'atto di citazione in appello introduttivo del presente giudizio, nonché reiterate in corso di causa. In subordine, gli odierni deducenti precisano le proprie conclusioni per come rassegnate nel summenzionato atto di citazione in appello (da intendersi qui ripetute e trascritte), chiedendo altresì la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”;
appellata e appellante incidentale: “così precisa le proprie conclusioni, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande, istanze ed eccezioni nuove o modificate: “Piaccia all'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi esposti: 1) In via principale e nel merito, rigettare
l'appello avversario proposto dalla nonché dal Signor Ing. Parte_1 [...]
con l'atto di citazione notificato il 6 febbraio 2020 perché infondato in fatto ed in Parte_3 diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata in tutti i suoi capi, incluso quello, relativo alla questione della nullità ex art. 38 T.U.B., in cui il Tribunale ha ritenuto non provata
e in ogni caso non fondata la doglianza avversaria, pronunciandone il rigetto;
2) In via gradata, nell'ipotesi in cui la Corte adita dovesse ritenere, in contrasto con la sentenza di primo grado, integrata la violazione dell'art. 38 T.U.B. e la nullità del mutuo oggetto di lite, disporre la conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ex art. 1424 c.c., con conservazione della garanzia patrimoniale e della misura degli interessi validamente pattuiti;
3) In via di appello incidentale, nell'ipotesi in cui la Corte adita dovesse ritenere che con la sentenza di primo grado il Tribunale abbia, secondo le prospettazioni formulate dagli appellanti con il primo motivo di appello, accertato la violazione dell'art. 38 T.U.B. e la nullità del mutuo oggetto di lite accertare e dichiarare l'erroneità del relativo capo della sentenza di primo grado, sussistendo nel contratto di mutuo oggetto di lite, per i motivi esposti, tutti i requisiti previsti dalla legge, con assoluta conformità ai dettami dell'art. 38 T.U.B.
e della relativa delibera CICR di attuazione del 22 aprile 1995; 4) In via gradata, nell'ipotesi in cui la
Corte adita dovesse confermare la sentenza di prime cure nella parte in cui abbia ritenuto integrata la violazione dell'art. 38 T.U.B. e la nullità del mutuo oggetto di lite, disporre la conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ex art. 1424 c.c., con conservazione della garanzia patrimoniale e della misura degli interessi validamente pattuiti;
5) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”. In caso di spedizione della causa in decisione chiede concedersi termini ex art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1510/2019 dell'11/12/2019, il Tribunale di Agrigento ha disatteso le domande di declaratoria di nullità di clausole di contratti bancari, avanzate da e Parte_1
nei confronti di Parte_3 Controparte_1
Le predette domande traevano origine dall'esposizione debitoria derivante dal contratto di mutuo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 fondiario n. 70304 stipulato il 18/9/2007 con il , oggi Controparte_2 Controparte_1
Avverso tale decisione hanno proposto gravame, con atto di citazione del 6/2/2020,
[...]
e , quest'ultimo in proprio e n.q., affidato a diversi Parte_1 Parte_3 motivi.
Costituendosi, ha contestato il gravame, chiedendone il rigetto, e ha proposto appello Controparte_1 incidentale.
Senza incombenti istruttori, dopo la precisazione delle conclusioni mediante note di trattazione scritta, giusta ordinanza del 18 aprile 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così riepilogati i principali fatti di causa, il gravame principale risulta infondato, per le seguenti sintetiche considerazioni.
In ragione dell'ordine logico-giuridico da imprimere alla trattazione, il primo motivo di appello principale e il primo (ed unico) motivo di appello incidentale devono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi. E invero, con detto motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale, pur avendo accertato il superamento del limite di finanziabilità previsto dalla legge, “ha indebitamente omesso di dichiarare la radicale nullità del mutuo per cui è causa”, riqualificandolo in termini di “mutuo ordinario” (cfr. pag. 21, atto di appello).
Al contempo, con l'appello incidentale, tempestivo stante la sospensione dei termini per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (d.l. 18/2020 e successivi provvedimenti, richiamati col decreto del
Presidente di differimento dell'udienza di prima comparizione), contesta il superamento del CP_1 limite di finanziabilità, affermando l'erroneità della sentenza impugnata “nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto la supposta violazione per il contratto di mutuo oggetto di lite, del limite di legge di finanziabilità, sussistendone invece i requisiti previsti dalla legge, con assoluta conformità ai dettami dell'art. 38 T.U.B. e della relativa delibera CICR di attuazione del 22 aprile 1995” (cfr. pagg. 41-42, comparsa di costituzione e risposta).
Il primo motivo del gravame principale non merita accoglimento e, pertanto, il correlato motivo di quello incidentale deve ritenersi assorbito: sul punto, in sede di legittimità è stato di recente ribadito che il superamento del limite di finanziabilità “non è suscettibile di determinare la nullità del contratto” e che “una volta esclusa la nullità, il contratto, in quanto valido, deve produrre gli effetti preveduti e voluti dalle parti” (Cassazione civile, sez. III, sentenza 20/3/2023 n. 7949).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 Con la sentenza n. 33719 del 16/11/2022, infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del
d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
Pertanto, nel caso di specie, indipendentemente dall'ipotetico superamento del limite di finanziabilità previsto dalla legge (comunque non accertato dal primo giudice), devesi ritenere valido ed efficace il contratto di mutuo fondiario del 18/9/2007.
Con il secondo e il terzo motivo, che possono pure essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, gli appellanti eccepiscono la nullità del contratto di mutuo fondiario per omessa o comunque errata indicazione dell'Indice Sintetico di Costo. Argomentano che “né il contratto di mutuo stipulato in data 18.09.2007, né il successivo atto finale di erogazione e quietanza” fanno menzione
Pa dell' (Indice Sintetico di Costo), “che risulta indicato – a titolo meramente esemplificativo e peraltro in maniera ben vero erronea – unicamente nell'ambito del documento di sintesi allegato al detto atto finale di erogazione e quietanza”, chiedendo pertanto l'applicazione dell'art. 117, co.6,
T.U.B. (cfr. ancora atto di appello, pagg. 22-27).
Le doglianze sono infondate: la Suprema Corte ha di recente chiarito che il TAEG (Tasso Annuo
Effettivo Globale), altrimenti detto ISC (Indice Sintetico di Costo), “rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione” e che “proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza (…) non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto: non rientra, dunque, nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 22/5/2023 n. 14000).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 Pertanto, “l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta
Pa scorretta della banca e danno). Ciò in quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (vedi S.U. n.
26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale”
(Cassazione civile, sez. I, ordinanza 14/2/2023 n. 4597).
Con il quarto motivo, gli appellanti contestano l'indeterminatezza “delle clausole relative al tasso
d'interesse sull'ammortamento e sulle somministrazioni”, affermandone la nullità (cfr. pagg. 27-32, atto di appello).
Anche questa doglianza non merita accoglimento: l'art. 117 TUB (Testo Unico Bancario) prevede infatti che “I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” (comma 4). Ancora la Suprema
Corte ha chiarito che la ratio della norma “va individuata in una esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative: infatti, la prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto «il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati» intende porre quel soggetto nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma”
(Cassazione civile, sez. I, ordinanza 26/6/2019 n. 17110).
Ebbene, dal contratto di mutuo fondiario del 18/9/2007 emerge che “il tasso di interesse per il periodo di ammortamento e di preammortamento verrà stabilito nell'atto o negli atti di erogazione e quietanza
e potrà essere fisso per tutta la durata del mutuo ovvero variabile. Nel caso di erogazione della somma mutuata mediante somministrazioni rateali, gli interessi sulle somministrazioni che la parte finanziata pagherà dal momento di ciascuna singola erogazione sino alla stipula dell'atto di quietanza saranno computati al tasso stabilito secondo i criteri indicati nell'allegato sotto la lettera “C”.
Conseguentemente, le parti convengono che gli interessi sulle somministrazioni rateali saranno soggetti
a variazioni per effetto dell'adeguamento semestrale del tasso di interesse che il è autorizzato ad CP_2 effettuare al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno, senza obbligo di preavviso. A titolo indicativo, le parti si danno atto che alla stipula del presente mutuo, tenendo conto del criterio di determinazione dell'interesse di cui all'allegato “C”: - il valore del parametro di riferimento per le operazioni a tasso fisso è pari all'irs 12y in atto 4,90% + spread 1,20%; il tasso sulle somministrazioni è pari a irs 12y +
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 spread 1,20%” (cfr. pagg. 7-8, contratto di mutuo, allegato all'atto di appello). Il diverso saggio poi previsto (5% per anno) dall'atto finale di erogazione e quietanza introduce un nuovo criterio di calcolo valevole per il prosieguo del rapporto: si tratta quindi di mera esecuzione del programma negoziale, che sin dall'inizio prevedeva appunto tassi differenti in funzione dei diversi momenti di esecuzione, sino al terzo criterio, ancora riconducibile al programma negoziale che demandava, come detto, a momenti successivi la determinazione dei tassi via via da applicare, secondo i diversi stadi di esecuzione.
Tanto esposto, le clausole sugli interessi inserite nel contratto risultano determinate: devesi dunque confermare la validità delle stesse.
Con il quinto e il sesto motivo di gravame, anche questi strettamente connessi e dunque da vagliare insieme, gli appellanti eccepiscono “il ritardo nell'avvio dell'ammortamento del mutuo”, chiedendo il risarcimento dei danni patiti a seguito dello stesso (cfr. ancora atto di appello, pagg. 33-38).
Anche queste doglianze non possono trovare accoglimento: invero, la acclarata conformità delle previsioni pattizie alle diverse norme invocate innanzitutto consente di escludere la sussistenza di condotta che avrebbe deprivato gli odierni appellanti di poste a loro indebitamente sottratte.
E va comunque evidenziato che la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che il danno, sotto forma di “perdita” ovvero di “mancato guadagno”, eziologicamente riconducibile alla condotta della non è configurabile come danno in re ipsa e deve essere provato in termini diretti. In CP_3 particolar modo, una generica dichiarazione, in assenza della prova dell'effettivo pregiudizio patrimoniale subito, non può essere meritevole di tutela risarcitoria (ex multiis Cass. 5 marzo 2015, n.
4443 e Cass. 25 gennaio 2017, n. 1931).
Ma ancora prima, nella fattispecie in esame, non vi è stato “arbitrario differimento” dell'inizio dell'ammortamento del mutuo.
Dal contratto emerge infatti che: la “concede a titolo di mutuo – ex art. 38 del T.U. – alla parte CP_3 finanziata, che accetta, la somma di Euro 650.000,00” e che “la predetta somma verrà erogata dalla parte mutuante sotto le condizioni e con le modalità previste agli articoli 4 e 5 del capitolato allegato da destinare, quanto ad Euro 430.000,00 per l'acquisto dell'immobile (…) e quanto alla restante parte, ammontante ad Euro 220.000,00, mediante somministrazioni” (cfr. ancora contratto del 18/9/2007, pagg. 3-4); “è in facoltà delle parti convenire nell'atto di erogazione e quietanza un periodo di preammortamento nel corso del quale saranno dovuti gli interessi al tasso di cui al successivo art. 4”
(cfr. pag. 7, contratto di mutuo).
Tale previsione non è stata oggetto di contestazioni da parte della mutuataria né al tempo della
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 sottoscrizione, né, soprattutto e per quel che rileva ai fini della pretesa risarcitoria, nel periodo immediatamente successivo, quando si sarebbero, cioè, palesate quelle esigenze di liquidità (correlate a un particolare investimento immobiliare in via del Celso in Palermo) in relazione alle quali viene lamentato il danno. Come rilevato correttamente dal Tribunale, il protrarsi dell'attesa non è stato oggetto di doglianze o comunque richieste specifiche della cliente rispetto alle quali avrebbe potuto prospettarsi una condotta rilevante della banca;
quest'ultima ha quindi esercitato quelle prerogative accordate dal regolamento negoziale rispetto alle quali non può individuarsi alcuna condotta anche solo potenzialmente dannosa.
Ne deriva che devesi disattendere la richiesta di risarcimento dei danni avanzata nei confronti della banca dagli appellanti, dovendosi confermare la statuizione di prime cure anche sul punto.
Dalla infondatezza del gravame deriva che anche il settimo (ed ultimo) motivo deve essere disatteso: in particolare, gli appellanti contestano la condanna alle spese di lite, affermando che il giudice di prime cure “abbia altresì errato nel condannare l'odierna deducente al pagamento delle spese di lite. Ed infatti, attesa la manifesta fondatezza delle doglianze svolte dall'odierna appellante in prime cure, la stessa giammai avrebbe potuto esser condannata a rifondere simili spese” (cfr. pag. 46, atto di appello).
Su questo aspetto, la regola generale è prevista dall'art. 91 c.p.c., ai sensi del quale “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte”. In sede di legittimità, è stato precisato che il principio di causazione
“unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 7/3/2024 n. 6144). In particolare, “il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite è quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario
l'accertamento giudiziale” (Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 24/03/2015 n. 5842). Ora, nella fattispecie in esame, gli appellanti, all'esito del giudizio, sono risultati soccombenti: le spese di lite del primo grado di giudizio pertanto sono state correttamente poste a loro carico.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio, la complessità delle questioni trattate e le divergenze interpretative emerse in sede di legittimità inducono a compensarle parzialmente;
la liquidazione in dispositivo.
Conclusivamente, l'appello principale deve essere disatteso e la sentenza impugnata confermata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto, con atto di citazione del 6/2/2020, da Parte_1
e , avverso la sentenza n. 1510/2019 resa dal
[...] Parte_3
Tribunale di Agrigento l'11/12/2019; dichiara assorbito l'appello incidentale proposto da Controparte_1
Compensa per metà le spese di lite del presente grado, e condanna
[...]
e alla rifusione di metà delle spese Parte_1 Parte_3
sostenute da per il presente grado di giudizio, liquidate nell'intero in Controparte_1
complessivi € 7.200,00 per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso forfettario,
C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per l'appello principale.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 31 luglio 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 243/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(P.VA ), già Parte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_2
(c.f. , entrambi Parte_3 C.F._1
rappresentati e difesi dagli avv.ti PUNTARELLO GIOVANNI e CAUSA SABRINA
Appellanti nei confronti di:
(P.VA ), già in Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
FIORETTI ANDREA
Appellata – appellante incidentale
Oggetto: mutuo (contratti bancari)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso:
appellanti: “insistono in tutto quanto dedotto e richiesto nei propri scritti difensivi (atto di citazione in appello e note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 13.11.2020), chiedendo in particolare che vengano ammesse le richieste istruttorie formulate in prime cure e non accolte dal Tribunale di Agrigento, riproposte in calce all'atto di citazione in appello introduttivo del presente giudizio, nonché reiterate in corso di causa. In subordine, gli odierni deducenti precisano le proprie conclusioni per come rassegnate nel summenzionato atto di citazione in appello (da intendersi qui ripetute e trascritte), chiedendo altresì la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”;
appellata e appellante incidentale: “così precisa le proprie conclusioni, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande, istanze ed eccezioni nuove o modificate: “Piaccia all'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi esposti: 1) In via principale e nel merito, rigettare
l'appello avversario proposto dalla nonché dal Signor Ing. Parte_1 [...]
con l'atto di citazione notificato il 6 febbraio 2020 perché infondato in fatto ed in Parte_3 diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata in tutti i suoi capi, incluso quello, relativo alla questione della nullità ex art. 38 T.U.B., in cui il Tribunale ha ritenuto non provata
e in ogni caso non fondata la doglianza avversaria, pronunciandone il rigetto;
2) In via gradata, nell'ipotesi in cui la Corte adita dovesse ritenere, in contrasto con la sentenza di primo grado, integrata la violazione dell'art. 38 T.U.B. e la nullità del mutuo oggetto di lite, disporre la conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ex art. 1424 c.c., con conservazione della garanzia patrimoniale e della misura degli interessi validamente pattuiti;
3) In via di appello incidentale, nell'ipotesi in cui la Corte adita dovesse ritenere che con la sentenza di primo grado il Tribunale abbia, secondo le prospettazioni formulate dagli appellanti con il primo motivo di appello, accertato la violazione dell'art. 38 T.U.B. e la nullità del mutuo oggetto di lite accertare e dichiarare l'erroneità del relativo capo della sentenza di primo grado, sussistendo nel contratto di mutuo oggetto di lite, per i motivi esposti, tutti i requisiti previsti dalla legge, con assoluta conformità ai dettami dell'art. 38 T.U.B.
e della relativa delibera CICR di attuazione del 22 aprile 1995; 4) In via gradata, nell'ipotesi in cui la
Corte adita dovesse confermare la sentenza di prime cure nella parte in cui abbia ritenuto integrata la violazione dell'art. 38 T.U.B. e la nullità del mutuo oggetto di lite, disporre la conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ex art. 1424 c.c., con conservazione della garanzia patrimoniale e della misura degli interessi validamente pattuiti;
5) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”. In caso di spedizione della causa in decisione chiede concedersi termini ex art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1510/2019 dell'11/12/2019, il Tribunale di Agrigento ha disatteso le domande di declaratoria di nullità di clausole di contratti bancari, avanzate da e Parte_1
nei confronti di Parte_3 Controparte_1
Le predette domande traevano origine dall'esposizione debitoria derivante dal contratto di mutuo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 fondiario n. 70304 stipulato il 18/9/2007 con il , oggi Controparte_2 Controparte_1
Avverso tale decisione hanno proposto gravame, con atto di citazione del 6/2/2020,
[...]
e , quest'ultimo in proprio e n.q., affidato a diversi Parte_1 Parte_3 motivi.
Costituendosi, ha contestato il gravame, chiedendone il rigetto, e ha proposto appello Controparte_1 incidentale.
Senza incombenti istruttori, dopo la precisazione delle conclusioni mediante note di trattazione scritta, giusta ordinanza del 18 aprile 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così riepilogati i principali fatti di causa, il gravame principale risulta infondato, per le seguenti sintetiche considerazioni.
In ragione dell'ordine logico-giuridico da imprimere alla trattazione, il primo motivo di appello principale e il primo (ed unico) motivo di appello incidentale devono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi. E invero, con detto motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale, pur avendo accertato il superamento del limite di finanziabilità previsto dalla legge, “ha indebitamente omesso di dichiarare la radicale nullità del mutuo per cui è causa”, riqualificandolo in termini di “mutuo ordinario” (cfr. pag. 21, atto di appello).
Al contempo, con l'appello incidentale, tempestivo stante la sospensione dei termini per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (d.l. 18/2020 e successivi provvedimenti, richiamati col decreto del
Presidente di differimento dell'udienza di prima comparizione), contesta il superamento del CP_1 limite di finanziabilità, affermando l'erroneità della sentenza impugnata “nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto la supposta violazione per il contratto di mutuo oggetto di lite, del limite di legge di finanziabilità, sussistendone invece i requisiti previsti dalla legge, con assoluta conformità ai dettami dell'art. 38 T.U.B. e della relativa delibera CICR di attuazione del 22 aprile 1995” (cfr. pagg. 41-42, comparsa di costituzione e risposta).
Il primo motivo del gravame principale non merita accoglimento e, pertanto, il correlato motivo di quello incidentale deve ritenersi assorbito: sul punto, in sede di legittimità è stato di recente ribadito che il superamento del limite di finanziabilità “non è suscettibile di determinare la nullità del contratto” e che “una volta esclusa la nullità, il contratto, in quanto valido, deve produrre gli effetti preveduti e voluti dalle parti” (Cassazione civile, sez. III, sentenza 20/3/2023 n. 7949).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 Con la sentenza n. 33719 del 16/11/2022, infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del
d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
Pertanto, nel caso di specie, indipendentemente dall'ipotetico superamento del limite di finanziabilità previsto dalla legge (comunque non accertato dal primo giudice), devesi ritenere valido ed efficace il contratto di mutuo fondiario del 18/9/2007.
Con il secondo e il terzo motivo, che possono pure essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, gli appellanti eccepiscono la nullità del contratto di mutuo fondiario per omessa o comunque errata indicazione dell'Indice Sintetico di Costo. Argomentano che “né il contratto di mutuo stipulato in data 18.09.2007, né il successivo atto finale di erogazione e quietanza” fanno menzione
Pa dell' (Indice Sintetico di Costo), “che risulta indicato – a titolo meramente esemplificativo e peraltro in maniera ben vero erronea – unicamente nell'ambito del documento di sintesi allegato al detto atto finale di erogazione e quietanza”, chiedendo pertanto l'applicazione dell'art. 117, co.6,
T.U.B. (cfr. ancora atto di appello, pagg. 22-27).
Le doglianze sono infondate: la Suprema Corte ha di recente chiarito che il TAEG (Tasso Annuo
Effettivo Globale), altrimenti detto ISC (Indice Sintetico di Costo), “rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione” e che “proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza (…) non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto: non rientra, dunque, nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 22/5/2023 n. 14000).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 Pertanto, “l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta
Pa scorretta della banca e danno). Ciò in quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (vedi S.U. n.
26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale”
(Cassazione civile, sez. I, ordinanza 14/2/2023 n. 4597).
Con il quarto motivo, gli appellanti contestano l'indeterminatezza “delle clausole relative al tasso
d'interesse sull'ammortamento e sulle somministrazioni”, affermandone la nullità (cfr. pagg. 27-32, atto di appello).
Anche questa doglianza non merita accoglimento: l'art. 117 TUB (Testo Unico Bancario) prevede infatti che “I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” (comma 4). Ancora la Suprema
Corte ha chiarito che la ratio della norma “va individuata in una esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative: infatti, la prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto «il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati» intende porre quel soggetto nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma”
(Cassazione civile, sez. I, ordinanza 26/6/2019 n. 17110).
Ebbene, dal contratto di mutuo fondiario del 18/9/2007 emerge che “il tasso di interesse per il periodo di ammortamento e di preammortamento verrà stabilito nell'atto o negli atti di erogazione e quietanza
e potrà essere fisso per tutta la durata del mutuo ovvero variabile. Nel caso di erogazione della somma mutuata mediante somministrazioni rateali, gli interessi sulle somministrazioni che la parte finanziata pagherà dal momento di ciascuna singola erogazione sino alla stipula dell'atto di quietanza saranno computati al tasso stabilito secondo i criteri indicati nell'allegato sotto la lettera “C”.
Conseguentemente, le parti convengono che gli interessi sulle somministrazioni rateali saranno soggetti
a variazioni per effetto dell'adeguamento semestrale del tasso di interesse che il è autorizzato ad CP_2 effettuare al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno, senza obbligo di preavviso. A titolo indicativo, le parti si danno atto che alla stipula del presente mutuo, tenendo conto del criterio di determinazione dell'interesse di cui all'allegato “C”: - il valore del parametro di riferimento per le operazioni a tasso fisso è pari all'irs 12y in atto 4,90% + spread 1,20%; il tasso sulle somministrazioni è pari a irs 12y +
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 spread 1,20%” (cfr. pagg. 7-8, contratto di mutuo, allegato all'atto di appello). Il diverso saggio poi previsto (5% per anno) dall'atto finale di erogazione e quietanza introduce un nuovo criterio di calcolo valevole per il prosieguo del rapporto: si tratta quindi di mera esecuzione del programma negoziale, che sin dall'inizio prevedeva appunto tassi differenti in funzione dei diversi momenti di esecuzione, sino al terzo criterio, ancora riconducibile al programma negoziale che demandava, come detto, a momenti successivi la determinazione dei tassi via via da applicare, secondo i diversi stadi di esecuzione.
Tanto esposto, le clausole sugli interessi inserite nel contratto risultano determinate: devesi dunque confermare la validità delle stesse.
Con il quinto e il sesto motivo di gravame, anche questi strettamente connessi e dunque da vagliare insieme, gli appellanti eccepiscono “il ritardo nell'avvio dell'ammortamento del mutuo”, chiedendo il risarcimento dei danni patiti a seguito dello stesso (cfr. ancora atto di appello, pagg. 33-38).
Anche queste doglianze non possono trovare accoglimento: invero, la acclarata conformità delle previsioni pattizie alle diverse norme invocate innanzitutto consente di escludere la sussistenza di condotta che avrebbe deprivato gli odierni appellanti di poste a loro indebitamente sottratte.
E va comunque evidenziato che la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che il danno, sotto forma di “perdita” ovvero di “mancato guadagno”, eziologicamente riconducibile alla condotta della non è configurabile come danno in re ipsa e deve essere provato in termini diretti. In CP_3 particolar modo, una generica dichiarazione, in assenza della prova dell'effettivo pregiudizio patrimoniale subito, non può essere meritevole di tutela risarcitoria (ex multiis Cass. 5 marzo 2015, n.
4443 e Cass. 25 gennaio 2017, n. 1931).
Ma ancora prima, nella fattispecie in esame, non vi è stato “arbitrario differimento” dell'inizio dell'ammortamento del mutuo.
Dal contratto emerge infatti che: la “concede a titolo di mutuo – ex art. 38 del T.U. – alla parte CP_3 finanziata, che accetta, la somma di Euro 650.000,00” e che “la predetta somma verrà erogata dalla parte mutuante sotto le condizioni e con le modalità previste agli articoli 4 e 5 del capitolato allegato da destinare, quanto ad Euro 430.000,00 per l'acquisto dell'immobile (…) e quanto alla restante parte, ammontante ad Euro 220.000,00, mediante somministrazioni” (cfr. ancora contratto del 18/9/2007, pagg. 3-4); “è in facoltà delle parti convenire nell'atto di erogazione e quietanza un periodo di preammortamento nel corso del quale saranno dovuti gli interessi al tasso di cui al successivo art. 4”
(cfr. pag. 7, contratto di mutuo).
Tale previsione non è stata oggetto di contestazioni da parte della mutuataria né al tempo della
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 sottoscrizione, né, soprattutto e per quel che rileva ai fini della pretesa risarcitoria, nel periodo immediatamente successivo, quando si sarebbero, cioè, palesate quelle esigenze di liquidità (correlate a un particolare investimento immobiliare in via del Celso in Palermo) in relazione alle quali viene lamentato il danno. Come rilevato correttamente dal Tribunale, il protrarsi dell'attesa non è stato oggetto di doglianze o comunque richieste specifiche della cliente rispetto alle quali avrebbe potuto prospettarsi una condotta rilevante della banca;
quest'ultima ha quindi esercitato quelle prerogative accordate dal regolamento negoziale rispetto alle quali non può individuarsi alcuna condotta anche solo potenzialmente dannosa.
Ne deriva che devesi disattendere la richiesta di risarcimento dei danni avanzata nei confronti della banca dagli appellanti, dovendosi confermare la statuizione di prime cure anche sul punto.
Dalla infondatezza del gravame deriva che anche il settimo (ed ultimo) motivo deve essere disatteso: in particolare, gli appellanti contestano la condanna alle spese di lite, affermando che il giudice di prime cure “abbia altresì errato nel condannare l'odierna deducente al pagamento delle spese di lite. Ed infatti, attesa la manifesta fondatezza delle doglianze svolte dall'odierna appellante in prime cure, la stessa giammai avrebbe potuto esser condannata a rifondere simili spese” (cfr. pag. 46, atto di appello).
Su questo aspetto, la regola generale è prevista dall'art. 91 c.p.c., ai sensi del quale “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte”. In sede di legittimità, è stato precisato che il principio di causazione
“unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 7/3/2024 n. 6144). In particolare, “il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite è quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario
l'accertamento giudiziale” (Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 24/03/2015 n. 5842). Ora, nella fattispecie in esame, gli appellanti, all'esito del giudizio, sono risultati soccombenti: le spese di lite del primo grado di giudizio pertanto sono state correttamente poste a loro carico.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio, la complessità delle questioni trattate e le divergenze interpretative emerse in sede di legittimità inducono a compensarle parzialmente;
la liquidazione in dispositivo.
Conclusivamente, l'appello principale deve essere disatteso e la sentenza impugnata confermata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto, con atto di citazione del 6/2/2020, da Parte_1
e , avverso la sentenza n. 1510/2019 resa dal
[...] Parte_3
Tribunale di Agrigento l'11/12/2019; dichiara assorbito l'appello incidentale proposto da Controparte_1
Compensa per metà le spese di lite del presente grado, e condanna
[...]
e alla rifusione di metà delle spese Parte_1 Parte_3
sostenute da per il presente grado di giudizio, liquidate nell'intero in Controparte_1
complessivi € 7.200,00 per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso forfettario,
C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per l'appello principale.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 31 luglio 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8