Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. riunita in camera di consiglio all'esito della trattazione scritta ha pronunciato in grado di appello il giorno 11 novembre 2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 232/2021 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, nato il [...] a [...], codice fiscale: , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall‟Avv. (cod. fisc.: e P. Parte_2 CodiceFiscale_2
IVA: ) - in virtù di procura in calce al ricorso in appello, rilasciata su foglio P.IVA_1 separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso - con studio in Aversa (CE), alla Via Paolo Riverso n° 202, tutti elettivamente domiciliati in Portici (NA), alla Via IV Novembre n. 28, presso l‟Avv.
. Ai sensi dell‟art. 176 c.p.c., dell‟art. 125, comma 1, c.p.c. in combinato Controparte_1 disposto con l‟art. 16, comma 1-bis, del D.lgs. 546/1992, come modificato dal D.l. 98/2011 convertito in L. 111/2011, il procuratore dichiata di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento, in alternativa al domicilio eletto, al seguente numero di fax:
081/5039898 ed indirizzo PEC: Email_1
APPELLANTE
E
Controparte_2
( I. N. A. I. L. ) C. F. – p.i in persona del l.r.p.t.
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso per procura generale alle liti, conferita con atto per Notar Per_1 di Napoli in data 18.06.14, Rep. n.17705, Racc. n.8545, registrato in Napoli, Uff.
[...]
Atti Pubblici il 18.06.14, dall'Avv. Marialuigia Ferrante ( ; pec: C.F._3
), congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Sergio Parrella Email_2
( pec: )ed elettivamente domiciliato C.F._4 Email_3 presso quest'ultimo in Napoli, Via Nuova Poggioreale
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2664/2020, pubblicata il 23.07.2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato il ricorso presentato da . nei confronti dell' volto ad ottenere l'accertamento della Parte_1 CP_3 natura professionale della patologia della "spondilodiscoartrosi cervico-lombare con ernie e segni radicolari” e la conseguente condanna dell'ente assicuratore alla corresponsione delle prestazioni (rendita/indennizzo) di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 38 del 2000.
Nel dettaglio, il giudice, all'esito della ctu medico legale, ha escluso l'origine professionale della malattia in difetto della prova del nesso eziologico.
Con ricorso depositato il 22.01.2021 il lavoratore ha proposto appello insistendo per l'accertamento dell'origine professionale della malattia denunciata e chiedendo la riforma della decisione impugnata. In particolare, l'appellante ha dedotto che il giudice di primo grado avrebbe errato nello sposare il ragionamento del consulente tecnico, il quale non aveva tenuto conto del fatto che si trattava di una patologia tabellata, con conseguente inversione dell'onere probatorio circa l'eziologia della stessa. CP_ L' si è costituito tempestivamente in giudizio ed ha resistito all'impugnazione, domandandone il rigetto.
Il procedimento, originariamente assegnato al era scardinato dal ruolo e Parte_3 riassegnato alla scrivente con provvedimento del 24.09.2024.
Nelle more del giudizio, poi, è stata disposta la trattazione cartolare con sostituzione dell'udienza del giorno 11.11.2024 e, all'esito della camera di consiglio è stata decisa nei termini di seguito espressi.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
Con il primo motivo, l'appellante sostiene che il giudice avrebbe errato nel ritenere non provata la esposizione al rischio relativamente all'intero periodo di lavoro, senza considerare che -trattandosi di malattia tabellata per le lavorazioni svolte dall'istante- l'onere probatorio circa l'interruzione del nesso eziologico gravava interamente sull . CP_2
Tale rilievo non è condivisibile.
L'appellante ha dedotto che, dal 01/12/1998 all‟08/06/2017, in qualità di lavoratore subordinato, ha svolto ininterrottamente le mansioni di carrellista/carico e scarico merci, preparazione merci, manutenzione e riparazione carrelli, capo magazzino, alle dipendenze di varie società, da ultime: “ , “ Controparte_4 CP_5
ed altre società ed ha invocato a riprova di ciò il mod. C/2 storico, le buste paga, il
[...]
CUD 2018 e l'estratto contributivo. 3
Egli ha aggiunto, precisamente, che l‟attività lavorativa consisteva nel caricare e scaricare merci, ovvero collocare, sollevare, accatastare e impilare la merce in magazzini, depositi, mediante l‟utilizzo del carrello elevatore, risultando esposto a vibrazioni in misura quasi continua per l‟intero turno di lavoro, assumendo fattori di stress ergonomico, quali la postura assisa prolungata con mani e piedi impegnati sui dispositivi di guida, l‟assenza di pause, nonché movimenti incongrui e ripetuti del tronco e del collo (rotazione e flessione) in particolare durante la retromarcia.
Ha inoltre sostenuto di aver svolto dette usuranti mansioni lavorative dal Lunedì al
Venerdì, per almeno 8 ore al giorno, di solito dalle ore 07:00 alle 16:00 (con un‟ora per la pausa pranzo), talvolta anche il Sabato, come indicato nelle buste paga prodotte (cfr. allegati produzione primo grado).
Ebbene, le deduzioni difensive non sono state corroborate da una prova adeguata, atteso che i documenti invocati dalla parte istante (buste paga, estratto previdenziale ecc.) non sono utili a dimostrare come in concreto si svolgesse la prestazione resa dall'appellante alle dipendenze delle varie società, soprattutto in considerazione del fatto che le mansioni descritte sono promiscue: da un lato carrellista soggetto a vibrazioni (che secondo le tabelle di cui al DM 10.06.2014 sono da collegare a patologie affatto diverse rispetto a quelle lamentate in questa sede) addetto allo scarico/carico delle merci, capo magazziniere e addetto alla riparazione dei carrelli.
In sostanza, diversamente da quanto affermato dall'appellante, già sotto il profilo delle allegazioni difensive manca un'esplicita e netta descrizione che possa consentire di inferire il nesso eziologico con la patologia denunciata .
Ne consegue l'infondatezza dell'assunto dell'appellante secondo il quale sarebbe ragionevole ritenere che la tipologia delle mansioni svolte sia rimasta immutata nei periodi alle dipendenze degli altri datori di lavoro.
Per la stessa ragione risultano irrilevanti al fine dell'accertamento dell'esposizione al rischio lavorativo l'estratto contributivo e le buste paga allegati al ricorso che, più che attestare lo svolgimento di attività lavorativa da parte dell'appellante alle dipendenze di svariati datori di lavoro, nulla possono dire sulle concrete modalità di esecuzione delle attività lavorative del ricorrente e sulla intensità e durata dell'eventuale esposizione al rischio di contrarre la patologia alle colonna vertebrale denunciata.
La giurisprudenza costante di legittimità in tema di malattia professionale ha affermato che spetta al lavoratore, che deduca l'origine professionale della malattia, provare sia di essere stato esposto in maniera non occasionale al rischio che il nesso causale tra la malattia e l'attività lavorativa.
Quand'anche, dunque, sia provato lo svolgimento di un'attività comportante la movimentazione manuale di carichi senza ausili efficaci, affinchè venga riconosciuta l'origine 4
tecnopatica della malattia detta attività deve essere svolta in modo non occasionale, in maniera prolungata o comunque per un periodo di tempo sufficientemente idoneo a causare la patologia. CP_ Ciò è stato chiarito anche dalla circolare n. 47 del 24.07.2008, invocata dallo stesso ricorrente, nella quale viene spiegato che i dati della letteratura scientifica nonché la casistica in materia consentono di ritenere compatibile un periodo di esposizione al rischio di almeno 5 anni continuativi secondo gli indici NIOSH, OK CI e MAPO.
Il giudice di prime cure, quindi, sulla scorta della consulenza espletata in primo grado, ha sottolineato come “dall'anamnesi e dall'esame dei documenti non è possibile risalire ad una esposizione a fattori lesivi per il rachide di entità rilevante, né particolarmente protratta nel tempo”.
L'appellante, come detto, non ha fornito la prova di una esposizione costante in quanto dalla documentazione allegata non emergono le concrete modalità di esecuzione della prestazione lavorativa dell'appellante per i periodi indicati in ricorso.
Quanto alla doglianza del fatto che il giudice, male interpretando la distinzione tra malattie tabellate e non tabellate, avrebbe errato nell'applicazione del principio di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. ed avrebbe omesso di dare rilevanza alla previsione tabellare della patologia lamentata, la quale, ricollegando presuntivamente l'ernia discale alle attività lavorative implicanti la movimentazione manuale di carichi, esonera il lavoratore dall'obbligo di dimostrare il nesso causale tra l'attività svolta e la patologia insorta la Corte osserva che l'assunto non coglie nel segno.
Come noto, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria vi è una distinzione tra malattie CP_ comprese nelle tabelle e malattie non comprese, in quanto l'inclusione nella tabella della malattia e della lavorazione comporta l'applicazione della presunzione dell'origine professionale della malattia;
in tal caso, secondo la giurisprudenza costante di legittimità, al lavoratore è sufficiente dimostrare di essere affetto dalla malattia tabellata e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella.
E' noto, nello specifico, che il D.M. 10 giugno 2014 ricollega la patologia dell'ernia discale tra le malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità in relazione alle lavorazioni "di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci".
Il sistema tabellare descritto, tuttavia, non esonera il lavoratore dall'onere di dimostrare di esser stato addetto alle lavorazioni nocive per un tempo ragionevole a causare la patologia;
in altre parole, affinchè possa operare la presunzione di malattia professionale occorre la prova che l'attività lavorativa svolta in concreto corrisponda alla specifica 5
CP_ lavorazione cui secondo le tabelle è correlata la malattia.Tale onere, tuttavia, per tutto quanto sopra esposto, non è stato assolto da parte dell'appellante in mancanza della prova di una esposizione "non occasionale" del medesimo al rischio lamentato, come richiesto dalle tabelle.
In definitiva, l'appello è infondato in relazione a tutti i motivi. Ne deriva la conferma della sentenza.
Nulla sulle spese del grado, stante la dichiarazione dell'appellante ex art. 152 disp. Att.
C.p.c..
Il Collegio dà atto, ai fini del pagamento del contributo previsto dall'art. 1, co. 17, L. n.
228 del 2012, che l'appello è stato respinto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- -dichiara irripetibili le spese del grado;
- dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il giorno 11 novembre 2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano