Articolo 16 della Legge 30 luglio 1951, n. 948
Articolo 15Articolo 17
Versione
6 ottobre 1951
Art. 16.
Tutti gli atti comunque diretti o inerenti alla dichiarazione di inefficienza degli originali dei buoni o libretti perduti e al rilascio dei relativi duplicati sono a cura e a spese del denunciante o ricorrente.
Tutti gli atti occorrenti per conseguire il duplicato dei buoni fruttiferi, di libretti di risparmio o di depositi nominativi ed al portatore, sono esenti da ogni tassa di bollo, ove i titoli non eccedano le lire 50.000.
Entrata in vigore il 6 ottobre 1951
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