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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 27/10/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 420 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Tolfa (RM), Via Annibal Caro, 149 Parte_1 presso l'Avv. VITTORIA FRANCHI, rappresentato e difeso dall'Avv. MARCO MANTELLO in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
- elettivamente Controparte_1 domiciliato in Roma, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale INPS di Roma, via Cesare
Beccaria, 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Eutizi in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 26.02.2024, premesso di aver Parte_1 goduto della pensione di inabilità per gli invalidi civili ex art. 12 L. 118/71, giusto decreto di omologa del Tribunale di Civitavecchia del 17 giugno 2021, RG 1401/2018, con decorrenza dal mese di ottobre 2017 e sino al mese di ottobre 2019, mese nel quale compiva anni 67 (limite di età massimo per l'erogazione della prestazione di invalidità civile), si doleva della circostanza che non abbia provveduto alla trasformazione automatica, costringendolo a richiedere CP_1
l'erogazione dell'assegno sociale previsto dall'art. 3, comma 6, L. 335/1995 che gli veniva TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
effettivamente erogato solo con decorrenza dal 01.01.2022 (assegno sociale n. 04135779).
Pertanto, il ricorrente chiedeva al Tribunale di:
- accertare e dichiarare il diritto ad ottenere la trasformazione della prestazione di inabilità per invalidità civile (ex art. 12 L. 118/1971) (n. 07325784) riconosciuta con decorrenza dal
18.09.2017 (erogazione 01.10.2017) in assegno sociale sostitutivo (ex art. 19 L. 118/1971) con decorrenza dal 01.11.2019 (compimento del requisito anagrafico di 67 anni);
- condannare l' al pagamento della prestazione assegno sociale sostitutivo (ex art. 19 CP_1
L. 118/1971) con decorrenza dal 01.11.2019 con l'applicazione delle maggiorazioni di legge;
- condannare l' al pagamento della prestazione assegno sociale sostitutivo con CP_1 decorrenza dal 01.11.2019 con l'applicazione delle maggiorazioni di legge, conguagliando le somme ricevute dal ricorrente a titolo di assegno sociale e relative maggiorazioni con decorrenza dal 01.01.2022;
- il tutto con vittoria di spese, anche generali (15%), e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. CP_
2.L' si è costituito in giudizio chiedendo termine per provvedere in via bonaria al riconoscimento del diritto vantato da parte ricorrente. Nelle note di trattazione scritta, l'
[...]
dava atto di aver proceduto, con provvedimento del 07.01.2025, alla eliminazione CP_2 della prestazione (Cat. AS 078-700604135779) decorrenza 01/01/2022 (assegno sociale non da trasformazione) e di aver effettuato in data 07.02.2025 la riliquidazione totale della prestazione invalidità civile sin dalla decorrenza originaria (01.10.2017), con trasformazione automatica in assegno sociale (da trasformazione) al compimento del 67° anno (2019) e determinazione di tutte le somme arretrate dovute per il periodo dal 01.11.2019 (primo giorno del mese successivo CP_ al compimento del 67° anno) alla data di ricostituzione 28.02.2025. L' ha, altresì, dichiarato di aver rideterminato, alla luce del sopravvenuto cambiamento dello stato civile del ricorrente
(divorziato), gli importi della prestazione già riconosciuti a titolo di maggiorazioni sociali, evidenziando un indebito (per maggiorazioni sociali) pari ad € 1.847,20 nonché di aver effettivamente erogato gli arretrati da ricostituzione/trasformazione con la rata di pensione del
04.2025 al netto delle somme già percepite a titolo di assegno sociale (€ 26.123,67) e del recupero delle maggiorazioni inizialmente accordate (€ 1.847,20), per un importo finale di €
19.725,39.
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
3. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna, il procuratore di parte ricorrente nulla ha eccepito in ordine ai conteggi delle somme effettivamente dovute effettuati da ha CP_1 dato atto dell'avvenuto pagamento delle stesse e si è associato alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere.
4.Pertanto, il processo è stato deciso.
Non residuando, infatti, alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5.Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione del
50%, attesa la peculiarità della questione, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto del comportamento processuale tenuto da che ha da subito manifestato la volontà di CP_1 provvedere al riconoscimento del diritto vantato ed ha poi tempestivamente proceduto alla determinazione delle somme dovute ed alla loro liquidazione;
la restante metà delle spese di lite
- liquidate in dispositivo tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., 21/05/2015, n. 10455 - vanno poste a carico dell' considerato che il CP_1 pagamento degli arretrati è avvenuto soltanto nel mese di marzo 2025, mentre il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato in data 4.03.2024. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit., si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria, stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
Tali spese devono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della metà delle spese di CP_1 giudizio, che liquida per l'intero in complessivi € 2.144,75, di cui € 1.865,00 per compensi e €
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
279,75 per spese generali, oltre IVA e C.P.A., da distrarsi. Compensa la restante metà delle spese.
Civitavecchia, 27/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 420 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Tolfa (RM), Via Annibal Caro, 149 Parte_1 presso l'Avv. VITTORIA FRANCHI, rappresentato e difeso dall'Avv. MARCO MANTELLO in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
- elettivamente Controparte_1 domiciliato in Roma, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale INPS di Roma, via Cesare
Beccaria, 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Eutizi in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 26.02.2024, premesso di aver Parte_1 goduto della pensione di inabilità per gli invalidi civili ex art. 12 L. 118/71, giusto decreto di omologa del Tribunale di Civitavecchia del 17 giugno 2021, RG 1401/2018, con decorrenza dal mese di ottobre 2017 e sino al mese di ottobre 2019, mese nel quale compiva anni 67 (limite di età massimo per l'erogazione della prestazione di invalidità civile), si doleva della circostanza che non abbia provveduto alla trasformazione automatica, costringendolo a richiedere CP_1
l'erogazione dell'assegno sociale previsto dall'art. 3, comma 6, L. 335/1995 che gli veniva TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
effettivamente erogato solo con decorrenza dal 01.01.2022 (assegno sociale n. 04135779).
Pertanto, il ricorrente chiedeva al Tribunale di:
- accertare e dichiarare il diritto ad ottenere la trasformazione della prestazione di inabilità per invalidità civile (ex art. 12 L. 118/1971) (n. 07325784) riconosciuta con decorrenza dal
18.09.2017 (erogazione 01.10.2017) in assegno sociale sostitutivo (ex art. 19 L. 118/1971) con decorrenza dal 01.11.2019 (compimento del requisito anagrafico di 67 anni);
- condannare l' al pagamento della prestazione assegno sociale sostitutivo (ex art. 19 CP_1
L. 118/1971) con decorrenza dal 01.11.2019 con l'applicazione delle maggiorazioni di legge;
- condannare l' al pagamento della prestazione assegno sociale sostitutivo con CP_1 decorrenza dal 01.11.2019 con l'applicazione delle maggiorazioni di legge, conguagliando le somme ricevute dal ricorrente a titolo di assegno sociale e relative maggiorazioni con decorrenza dal 01.01.2022;
- il tutto con vittoria di spese, anche generali (15%), e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. CP_
2.L' si è costituito in giudizio chiedendo termine per provvedere in via bonaria al riconoscimento del diritto vantato da parte ricorrente. Nelle note di trattazione scritta, l'
[...]
dava atto di aver proceduto, con provvedimento del 07.01.2025, alla eliminazione CP_2 della prestazione (Cat. AS 078-700604135779) decorrenza 01/01/2022 (assegno sociale non da trasformazione) e di aver effettuato in data 07.02.2025 la riliquidazione totale della prestazione invalidità civile sin dalla decorrenza originaria (01.10.2017), con trasformazione automatica in assegno sociale (da trasformazione) al compimento del 67° anno (2019) e determinazione di tutte le somme arretrate dovute per il periodo dal 01.11.2019 (primo giorno del mese successivo CP_ al compimento del 67° anno) alla data di ricostituzione 28.02.2025. L' ha, altresì, dichiarato di aver rideterminato, alla luce del sopravvenuto cambiamento dello stato civile del ricorrente
(divorziato), gli importi della prestazione già riconosciuti a titolo di maggiorazioni sociali, evidenziando un indebito (per maggiorazioni sociali) pari ad € 1.847,20 nonché di aver effettivamente erogato gli arretrati da ricostituzione/trasformazione con la rata di pensione del
04.2025 al netto delle somme già percepite a titolo di assegno sociale (€ 26.123,67) e del recupero delle maggiorazioni inizialmente accordate (€ 1.847,20), per un importo finale di €
19.725,39.
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
3. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna, il procuratore di parte ricorrente nulla ha eccepito in ordine ai conteggi delle somme effettivamente dovute effettuati da ha CP_1 dato atto dell'avvenuto pagamento delle stesse e si è associato alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere.
4.Pertanto, il processo è stato deciso.
Non residuando, infatti, alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5.Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione del
50%, attesa la peculiarità della questione, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto del comportamento processuale tenuto da che ha da subito manifestato la volontà di CP_1 provvedere al riconoscimento del diritto vantato ed ha poi tempestivamente proceduto alla determinazione delle somme dovute ed alla loro liquidazione;
la restante metà delle spese di lite
- liquidate in dispositivo tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., 21/05/2015, n. 10455 - vanno poste a carico dell' considerato che il CP_1 pagamento degli arretrati è avvenuto soltanto nel mese di marzo 2025, mentre il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato in data 4.03.2024. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit., si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria, stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
Tali spese devono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della metà delle spese di CP_1 giudizio, che liquida per l'intero in complessivi € 2.144,75, di cui € 1.865,00 per compensi e €
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
279,75 per spese generali, oltre IVA e C.P.A., da distrarsi. Compensa la restante metà delle spese.
Civitavecchia, 27/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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