Legge 30 luglio 1951, n. 948

Commentario1

  • 1Codice Civile e Codice delle Leggi Complementari Civili annotati con la Giurisprudenza
    Chiarini | Studio Legale · https://www.chiarini.com/ · 16 febbraio 2010

    Codice Civile …

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Giurisprudenza+500

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  • 1Trib. Roma, sentenza 31/05/2024, n. 9394
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione XVI civile Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo presidente rel. dott. Maurizio Manzi giudice dott.ssa Enrica Ciocca giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 17520 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 30-1-2024 e vertente TRA , Parte_1 C.F. elettivamente domiciliato in RO, via C.F._1 Degli Scipioni n. 297, presso lo studio dell'avv. Alessandro Picozzi, che lo rappresenta e difende giusta delega depositata in via telematica …
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    • CTU grafica·
    • art. 2002 c.c.·
    • procedimento di ammortamento·
    • querela di falso·
    • art. 96 c.p.c.·
    • prescrizione·
    • indeterminatezza petitum·
    • indeterminatezza causa petendi·
    • onere della prova·
    • legittimazione ad agire

  • 2Trib. Benevento, sentenza 29/10/2025, n. 1299
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O II SEZIONE CIVILE Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2028 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto Titoli di credito, trattenuta in decisione con ordinanza dell'08.4.2025 resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e vertente tra: TRA , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. DE Parte_1 NT IO, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione ed elett/te domiciliato presso il suo studio; …
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    • buoni fruttiferi postali·
    • eredità·
    • duplicato titoli·
    • CTU contabile·
    • procedura di ammortamento·
    • testamento olografo·
    • smarrimento titoli·
    • interessi su buoni postali·
    • titoli di credito·
    • art. 127 ter c.p.c.

  • 3Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/01/2025, n. 26
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 882/2022 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione all'udienza del 21.10.2024, con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente tra nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 ), rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Vizzari, C.F._1 appellante e (codice fiscale, numero d'iscrizione …
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    • diritto al duplicato·
    • errore materiale dichiarazione·
    • art. 13 legge n. 948/1951·
    • interessi convenzionali·
    • spese processuali·
    • art. 2697 c.c.·
    • duplicato certificato di deposito·
    • ammortamento titoli·
    • interessi di mora·
    • certificato di deposito al portatore

  • 4Trib. Siracusa, sentenza 22/05/2025, n. 816
    Provvedimento: N. R.G. 1642/2021 R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZIONE SECONDA CIVILE Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 1642/2021 PROMOSSA DA (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Tito Monterosso, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti; ATTRICE CONTRO (C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2 ) e (C.F. ) con il C.F._2 Controparte_3 C.F._3 patrocinio dell'Avv. Giorgio Nicastro del Lago, presso il cui studio sono …
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    • prescrizione diritto risarcimento danni·
    • art. 1176 c.c.·
    • responsabilità solidale·
    • fatto illecito·
    • responsabilità aquiliana·
    • art. 640 c.p.·
    • art. 2043 c.c.·
    • truffa·
    • art. 2055 c.c.·
    • danno patrimoniale

  • 5Trib. Taranto, sentenza 17/02/2025, n. 353
    Provvedimento: Proc. n. 6832/2019 R. G. A. C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di AR, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dr.ssa Patrizia G. Nigri, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.6832 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019 – avente ad oggetto: donazione – vertente tra – Attore – con l'Avv. D'Addario Filomena Controparte_1 attore e Convenuta – con l'Avv. Alfredo Traversa; Controparte_2 convenuta Controparte_3 Chiamata in causa - contumace CONCLUSIONI come da verbale del 05.06.2024. ******* MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente …
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    • donazione diretta·
    • simulazione contratto·
    • animus donandi·
    • art. 782 c.c.·
    • art. 1344 c.c.·
    • negozio fiduciario·
    • annullamento buono fruttifero postale·
    • onere della prova·
    • interposizione reale di persona·
    • donazione indiretta
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Versioni del testo

  • Art. 1.
    In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di buoni fruttiferi e di libretti di risparmio nominativi, l'intestatario di essi o chiunque dimostri di avervi diritto, al fine di ottenerne il duplicato, deve farne denuncia all'Istituto emittente presso lo stabilimento di questo dove il buono o il libretto e' pagabile.
  • Art. 2.
    La denuncia di cui al precedente articolo deve contenere ogni estremo che valga ad identificare il buono o libretto ed a stabilire le circostanze della perdita e, se fatta da persona diversa dall'intestatario, deve essere inoltre corredata della documentazione atta a dimostrare il diritto del denunciante.
  • Art. 3.
    Ricevuta la denuncia, l'Istituto emittente deve apporre l'annotazione di fermo nei propri registri alla partita corrispondente al buono o libretto denunciato perduto e pubblicare, mediante affissioni nei locali aperti al pubblico dello stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il buono o libretto e' pagabile, un avviso con il quale l'ignoto detentore viene diffidato a farne consegna all'Istituto emittente o a notificargli la propria opposizione entro il termine di novanta giorni dalla data della pubblicazione del predetto avviso, con avvertenza che, in difetto d'opposizione entro il predetto termine, il buono o libretto sara' considerato inefficace. (1)(2)(3)(4) ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 31 maggio 1964, n. 357 ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "Il termine di 90 giorni, di cui agli articoli 3 , 9 , 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948 , sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro il quale l'ignoto detentore puo' presentare il titolo allo istituito emittente o notificargli l'opposizione, e' ridotto a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore, o considerati tali, risiedessero alla data del 9 ottobre 1963 nei Comuni di cui al precedente articolo 1." --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla L. 18 marzo 1968, n. 241 ha disposto (con l'art. 58, comma 1) che "Il termine di novanta giorni, di cui agli articoli 3 , 9 , 10 , 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948 , sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro il quale l'ignoto detentore puo' presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, e' ridotto a trenta giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore, o considerati tali, risiedessero alla data del 15 gennaio 1968 nei comuni indicati all' art. 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e all' art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45 ." --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 22 gennaio 1968, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla L. 18 marzo 1968, n. 182 ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 1) che "Il termine di 90 giorni, di cui agli articoli 3 , 9 , 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948 , sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro il quale l'ignoto detentore puo' presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, e' ridotto a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali, risiedessero alla data del 15 gennaio 1968 nei comuni di cui al precedente articolo 1." --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 18 dicembre 1968, n. 1232 , convertito, con modificazioni, dalla L.12 febbraio 1969, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "I termini di 90 giorni di cui agli articoli 3 , 9 , 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948 , sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro i quali l'ignoto detentore puo' presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, sono ridotti a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali risiedessero alla data del 7 novembre 1968 nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1."
    Il medesimo D.L. ha inoltre disposto (con l'art. 33) che "Le disposizioni del presente decreto-legge sostituiscono quelle del decreto-legge 7 novembre 1968, n. 1118 ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo." --------------- AGGIORNAMENTO (10) Il D.L. 19 settembre 1987, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla L. 19 novembre 1987, n. 470 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "I termini di novanta giorni di cui agli articoli 3 , 9 , 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948 , sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro i quali l'ignoto detentore puo' presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione sono ridotti a trenta giorni qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali risiedessero alla data degli eventi di cui al presente decreto nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1."