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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/05/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2325/24 R.G.
tra nato il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Stefano Vitaliano Parte_1
RICORRENTE
ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari CP_1
Tomaioli e Silvia Parisi
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 21.05.2025.
Con ricorso depositato in data 12.09.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe deduceva che in data 02.03.2021, a mezzo del TO , inoltrava domanda di Controparte_2 pensione anticipata quota 100; che l' con provvedimento del 05.05.2021, accoglieva la CP_1 domanda liquidandola in via provvisoria;
che nonostante il possesso di tutti gli elementi ex lege previsti, l' non provvedeva alla trasformazione della suddetta Controparte_3 pensione da provvisoria a definitiva;
che pertanto il patronato delegato si vedeva costretto ad inoltrare ricorso al Comitato Provinciale, il quale rimaneva tuttavia senza riscontro.
Ritenendo illegittimo il comportamento tenuto dall' rassegnava le seguenti conclusioni: CP_1
“1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla trasformazione della domanda di pensione anticipata quota 100 n. 2040882700122 da provvisoria a definitiva;
2) conseguentemente, condannare l' in CP_1 persona del legale rapp. te p.t., al pagamento delle maggiori somme arretrate uscenti dal ricalcolo dei ratei pensionistici già pagati in misura minore e relativi alla d domanda di pensione anticipata quota 100 n.
2040882700122 con decorrenza dalla data prevista della domanda o da altra che questo Giudicante ritenga legittima, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei, dalle rispettive scadenze fino al saldo..”, con vittoria delle spese processuali.
1 Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l chiedendo la declaratoria di CP_1 cessata materia del contendere, attesa l'avvenuta liquidazione in via definitiva del trattamento di pensione per cui è causa, con conseguente aumento mensile pari a circa € 10,87 e con arretrati corrisposti per un importo lordo di € 508,15.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Va preso atto che l' ha provveduto a trasformare, da provvisorio in definitivo, il CP_1 trattamento di pensione anticipata per cui è causa, corrispondendo altresì i relativi arretrati
(cfr. all.ti da 2 a 5 della memoria di costituzione).
Essendo venuto meno il conflitto sostanziale tra le parti e su concorde richiesta delle stesse, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto al pagamento delle spese processuali, sulle quali non vi è accordo, occorre considerare che la procedura di trasformazione della pensione da provvisoria in definitiva è intervenuta, come allegato e documentato dall' in data 25.09.2024, ossia CP_1 successivamente alla notifica del ricorso (23.09.2024) e nonostante parte ricorrente avesse inoltrato il ricorso amministrativo oltre quattro mesi prima, senza peraltro ottenere alcun riscontro.
A ciò si aggiunga che l' non ha addotto alcuna ragione per giustificare il ritardo nella CP_1 trasformazione della prestazione pensionistica.
Pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale dette spese, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto e del relativo epilogo, vanno poste a carico dell' con distrazione. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' in persona del l.r.p.t., alla rifusione delle spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 1.305,50 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, li 22.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2325/24 R.G.
tra nato il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Stefano Vitaliano Parte_1
RICORRENTE
ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari CP_1
Tomaioli e Silvia Parisi
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 21.05.2025.
Con ricorso depositato in data 12.09.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe deduceva che in data 02.03.2021, a mezzo del TO , inoltrava domanda di Controparte_2 pensione anticipata quota 100; che l' con provvedimento del 05.05.2021, accoglieva la CP_1 domanda liquidandola in via provvisoria;
che nonostante il possesso di tutti gli elementi ex lege previsti, l' non provvedeva alla trasformazione della suddetta Controparte_3 pensione da provvisoria a definitiva;
che pertanto il patronato delegato si vedeva costretto ad inoltrare ricorso al Comitato Provinciale, il quale rimaneva tuttavia senza riscontro.
Ritenendo illegittimo il comportamento tenuto dall' rassegnava le seguenti conclusioni: CP_1
“1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla trasformazione della domanda di pensione anticipata quota 100 n. 2040882700122 da provvisoria a definitiva;
2) conseguentemente, condannare l' in CP_1 persona del legale rapp. te p.t., al pagamento delle maggiori somme arretrate uscenti dal ricalcolo dei ratei pensionistici già pagati in misura minore e relativi alla d domanda di pensione anticipata quota 100 n.
2040882700122 con decorrenza dalla data prevista della domanda o da altra che questo Giudicante ritenga legittima, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei, dalle rispettive scadenze fino al saldo..”, con vittoria delle spese processuali.
1 Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l chiedendo la declaratoria di CP_1 cessata materia del contendere, attesa l'avvenuta liquidazione in via definitiva del trattamento di pensione per cui è causa, con conseguente aumento mensile pari a circa € 10,87 e con arretrati corrisposti per un importo lordo di € 508,15.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Va preso atto che l' ha provveduto a trasformare, da provvisorio in definitivo, il CP_1 trattamento di pensione anticipata per cui è causa, corrispondendo altresì i relativi arretrati
(cfr. all.ti da 2 a 5 della memoria di costituzione).
Essendo venuto meno il conflitto sostanziale tra le parti e su concorde richiesta delle stesse, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto al pagamento delle spese processuali, sulle quali non vi è accordo, occorre considerare che la procedura di trasformazione della pensione da provvisoria in definitiva è intervenuta, come allegato e documentato dall' in data 25.09.2024, ossia CP_1 successivamente alla notifica del ricorso (23.09.2024) e nonostante parte ricorrente avesse inoltrato il ricorso amministrativo oltre quattro mesi prima, senza peraltro ottenere alcun riscontro.
A ciò si aggiunga che l' non ha addotto alcuna ragione per giustificare il ritardo nella CP_1 trasformazione della prestazione pensionistica.
Pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale dette spese, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto e del relativo epilogo, vanno poste a carico dell' con distrazione. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' in persona del l.r.p.t., alla rifusione delle spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 1.305,50 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, li 22.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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