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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 07/10/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di L'Aquila Giudice del Lavoro
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 361/2023 r.g., udienza del 07/10/2025
Parte_1
Avv. RINALDI GIOVANNI parte ricorrente
Controparte_1 contumace
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente chiede:
1 l'accertamento del diritto alla retribuzione professionale docenti in relazione ai giorni di servizio prestato negli a.s. indicati in ricorso in forza dei contratti di supplenza temporanea;
2 la condanna del anche al pagamento delle differenze retributive non corrisposte. CP_1
II. Parte resistente è contumace.
Le ragioni della decisione
I. La principale questione controversa in giudizio riguarda l'accertamento del diritto al riconoscimento della “retribuzione professionale docenti” prevista dall'articolo 7 del CCNL 15.3.2001 (poi ribadita dall'art. 81 del CCNL 24.07.2003, dall'art. 83 del CCNL 29.11.2007, dall'art. 38 del CCNL 19.4.2018) per il docente assunto con contratti a termine per le supplenze.
II. E' accertato il diritto di parte ricorrente. La retribuzione professionale spetta a prescindere dalla durata del servizio svolto, purché le mansioni siano analoghe a quelle svolte dal personale di ruolo. La norma del CCNL, nell'escludere i titolari di incarichi di supplenza brevi e saltuari dal diritto di fruire del compenso individuale accessorio, non appare giustificata alla luce della normativa comunitaria, non configurando la brevità dell'incarico ragione oggettiva rispetto alla finalità cui detto emolumento mira, né tali finalità sono incompatibili con il carattere breve e saltuario della docenza ai sensi della normativa nazionale. III. L'accertamento dei fatti rilevanti per la definizione della controversia, che segue, è fondato sulla valutazione delle allegazioni delle parti, concordi per la maggior parte dei fatti, e sulle circostanze non specificatamente contestate. La valutazione del giudizio di accertamento ha come oggetto, in particolare, gli elementi emersi dalla prova documentale. 1 Parte ricorrente ha prestato il proprio lavoro come docente, con contratti a termine per gli anni: 2020/2021. 2 Le mansioni espletate in esecuzione dei contratti a tempo determinato sono state sovrapponibili a quelle svolte dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli differendo solo per il profilo orario.
IV. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ededucativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...». 1 La contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007).
2 L'emolumento in questione, in base all'art. 25 del medesimo CCNL, spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio, e che per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
3 La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che la prestazione ha natura fissa e continuativa e non è collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (Cassazione n. 17773/2017)
V. E' necessario ribadire che la clausola n. 4 (intitolata “Principio di non discriminazione”) dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE prevede che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Al riguardo, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che la nozione di ragioni oggettive richiede “che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria” (cfr. CGUE sentenza 13.9.2007 , Causa C-307/05, punto 58). Detti elementi “possono risultare Persona_1 segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (cfr. CGUE sentenza 22.12.2010 Cause riunite C-444/09 e C-456/09, punto 55). Persona_2
VI. L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, deve quindi esser interpretata - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo (in tal senso Cassazione n. 20015/2018).
VII. La somma pretesa da parte ricorrente appare plausibile nel calcolo e pertanto il quantum può ritenersi provato nella relativa misura.
VIII. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). La liquidazione – considerando il valore della controversia, i parametri vigenti - tiene conto (art. 4 e Cassazione n. 30286/2017, n. 11601/2018 e n. 23798/2019) della complessità della controversia, in particolare del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'assenza di attività istruttoria svolta, della natura delle parti in causa, della natura dei diritti oggetto del giudizio. La determinazione delle spese tiene conto della natura seriale del giudizio e pertanto i parametri sono considerati al minimo.
p.q.m.
I. Accerta il diritto della parte ricorrente alla retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 per i periodi lavorativi prestati a termine e indicati in motivazione. II. Condanna il al pagamento delle conseguenti somme (1.594,68) oltre interessi legali dalle CP_1 singole maturazioni al saldo;
III. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'altra parte che liquida nella somma di 1030 euro, oltre accessori dovuti per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
07/10/2025
Giudice del lavoro Riccardo Ionta
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 361/2023 r.g., udienza del 07/10/2025
Parte_1
Avv. RINALDI GIOVANNI parte ricorrente
Controparte_1 contumace
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente chiede:
1 l'accertamento del diritto alla retribuzione professionale docenti in relazione ai giorni di servizio prestato negli a.s. indicati in ricorso in forza dei contratti di supplenza temporanea;
2 la condanna del anche al pagamento delle differenze retributive non corrisposte. CP_1
II. Parte resistente è contumace.
Le ragioni della decisione
I. La principale questione controversa in giudizio riguarda l'accertamento del diritto al riconoscimento della “retribuzione professionale docenti” prevista dall'articolo 7 del CCNL 15.3.2001 (poi ribadita dall'art. 81 del CCNL 24.07.2003, dall'art. 83 del CCNL 29.11.2007, dall'art. 38 del CCNL 19.4.2018) per il docente assunto con contratti a termine per le supplenze.
II. E' accertato il diritto di parte ricorrente. La retribuzione professionale spetta a prescindere dalla durata del servizio svolto, purché le mansioni siano analoghe a quelle svolte dal personale di ruolo. La norma del CCNL, nell'escludere i titolari di incarichi di supplenza brevi e saltuari dal diritto di fruire del compenso individuale accessorio, non appare giustificata alla luce della normativa comunitaria, non configurando la brevità dell'incarico ragione oggettiva rispetto alla finalità cui detto emolumento mira, né tali finalità sono incompatibili con il carattere breve e saltuario della docenza ai sensi della normativa nazionale. III. L'accertamento dei fatti rilevanti per la definizione della controversia, che segue, è fondato sulla valutazione delle allegazioni delle parti, concordi per la maggior parte dei fatti, e sulle circostanze non specificatamente contestate. La valutazione del giudizio di accertamento ha come oggetto, in particolare, gli elementi emersi dalla prova documentale. 1 Parte ricorrente ha prestato il proprio lavoro come docente, con contratti a termine per gli anni: 2020/2021. 2 Le mansioni espletate in esecuzione dei contratti a tempo determinato sono state sovrapponibili a quelle svolte dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli differendo solo per il profilo orario.
IV. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ededucativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...». 1 La contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007).
2 L'emolumento in questione, in base all'art. 25 del medesimo CCNL, spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio, e che per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
3 La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che la prestazione ha natura fissa e continuativa e non è collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (Cassazione n. 17773/2017)
V. E' necessario ribadire che la clausola n. 4 (intitolata “Principio di non discriminazione”) dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE prevede che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Al riguardo, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che la nozione di ragioni oggettive richiede “che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria” (cfr. CGUE sentenza 13.9.2007 , Causa C-307/05, punto 58). Detti elementi “possono risultare Persona_1 segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (cfr. CGUE sentenza 22.12.2010 Cause riunite C-444/09 e C-456/09, punto 55). Persona_2
VI. L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, deve quindi esser interpretata - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo (in tal senso Cassazione n. 20015/2018).
VII. La somma pretesa da parte ricorrente appare plausibile nel calcolo e pertanto il quantum può ritenersi provato nella relativa misura.
VIII. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). La liquidazione – considerando il valore della controversia, i parametri vigenti - tiene conto (art. 4 e Cassazione n. 30286/2017, n. 11601/2018 e n. 23798/2019) della complessità della controversia, in particolare del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'assenza di attività istruttoria svolta, della natura delle parti in causa, della natura dei diritti oggetto del giudizio. La determinazione delle spese tiene conto della natura seriale del giudizio e pertanto i parametri sono considerati al minimo.
p.q.m.
I. Accerta il diritto della parte ricorrente alla retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 per i periodi lavorativi prestati a termine e indicati in motivazione. II. Condanna il al pagamento delle conseguenti somme (1.594,68) oltre interessi legali dalle CP_1 singole maturazioni al saldo;
III. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'altra parte che liquida nella somma di 1030 euro, oltre accessori dovuti per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
07/10/2025
Giudice del lavoro Riccardo Ionta