Articolo 1 della Legge 23 marzo 1998, n. 110
Articolo 2
Versione
5 maggio 1998
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991.
Entrata in vigore il 5 maggio 1998