Sentenza 15 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 25 marzo 2022
Parere definitivo 5 luglio 2023
Rigetto
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/03/2025, n. 2172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2172 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02172/2025REG.PROV.COLL.
N. 01756/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1756 del 2022, proposto dal Comune di Qualiano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Fusco e Giuseppe Ferrara, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Poli 29;
nei confronti
Enel Produzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Fienga e Marco Trevisan, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sergio Fienga in Roma, Piazzale delle Belle Arti 8;
Comune di Parete, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Massa, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
NO IM, SA ND PO, AF NO, OL AR, NA IV, AN AN, NI IM, NI HH, AS CC, AN SS, NA NA e AT CE TE, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Costanzo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Comune Giugliano in Campania, Comitato Kosmos Ambiente e Salute, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quinta, n. 8015/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, di Enel Produzione S.p.A, del Comune di Parete e di NO IM, SA ND PO, AF NO, OL AR, NA IV, AN AN, NI IM, NI CC, AS CC, AN SS, NA NA e AT CE TE;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 marzo 2025 il Cons. Ugo De Carlo e viste le istanze di passaggio in decisione depositate dagli avvocati Costanzo Giuseppe, Fusco Giuseppe, Marzocchella Angelo e Massa Luigi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Qualiano ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per ottenere l’annullamento della delibera n. 570 del 18 settembre 2018 della Giunta Regionale della Campania avente ad oggetto “Acquisto Area ex centrale Turbo Gas dell'ENEL Produzione S.p.a. in Giugliano in Campania.
2. La Regione Campania, con la delibera impugnata, ha individuato il sito dell’Enel Produzione s.p.a. in località Ponte Riccio di Giugliano in Campania per la localizzazione di impianti di recupero di materia e valorizzazione dei materiali stoccati nelle c.d. “ecoballe” durante il periodo emergenziale per la gestione dei rifiuti, sito che dista a pochi chilometri dal centro del Comune appellante.
La delibera è stata assunta per conformarsi alla pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 16 luglio 2015 nella causa C 653/13, recante comminatoria di penalità di mora in riferimento alla gestione dei rifiuti in Campania.
3, La sentenza ha respinto il ricorso perché il divieto di localizzazione di siti di smaltimento finale di rifiuti non impedisce la collocazione di un impianto di pretrattamento per la separazione dei rifiuti recuperati tramite la raccolta urbana indifferenziata, proprio al fine di rendere la fase di smaltimento finale. Ha, inoltre, sottolineato la discrezionalità della regione nell’ubicazione di tali centri peraltro essendo la zona individuata sottoposta a vincolo paesaggistico.
Non vi è, infine, rischio di inquinamento perché le indagini validate dall’Arpac hanno segnalato il rispetto dei valori di concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di riferimento per le aree a destinazione industriale e commerciale.
4. L’appello si fonda su un unico motivo molto articolato e comprendente censure relative a norme eterogenee che verranno riassunte per punti.
4.1. Una prima censura contesta la distinzione tra impianti di trattamento ed impianti di pretrattamento per affermare che questi ultimi non sono vietati dall’art. 3 d.l. 61/2007; vi sarebbe per il Comune comunque una violazione del principio di precauzione a tutela dell’ambiente e della salute; inoltre lo scopo del legislatore sarebbe quello di vietare per il futuro ogni ulteriore localizzazione su un territorio già gravemente vessato ed esposto a contaminazioni sanitarie-ambientali.
4.2. In secondo luogo viene censurata la delibera in quanto modifica senza motivo il piano straordinario aggiornato con delibera della giunta Regionale del 27 luglio 2016 n. 418 stralciando le risorse economiche destinate per l’originario intervento di adeguamento dello STIR di Tufino per destinarle all’acquisto dell’area su cui insiste ex centrale turbogas dell’ENEL Produzione s.p.a. Tale sito non possiede i requisiti e le caratteristiche tecniche perché collocato in zona agricola, nell’area flegrea. La scelta avveniva senza un’analisi comparativa.
4.3. Quanto al rischio ambientale la procedura attuata ex art. 242 del D.lgs 156/2002 intervenuta solo in itinere non ha determinato una bonifica del sito con intervento di caratterizzazione e ripristino ambientale ma si è limitata ad approvare il documento di Analisi di Rischio presentato dall’ENEL, mentre in precedenza l’ARPAC con nota del 13 novembre 2014 comunicava che le analisi effettuate sul sito per le acque di falda si rilevano superamenti per gli analiti Manganese, Fluorori ed Arsenico.
5. La Regione Campania e Enel Produzione s.p.a. si sono costituite in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
Enel ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per mancata impugnazione dell’Avviso pubblico del 17 gennaio 2017 e delle delibere di Giunta Regionale n. 828/2015, 418/2016 e 685/2016 con cui è stato approvato il Piano Straordinario di Interventi in Regione Campania e per difetto di legittimazione e interesse a ricorrere del Comune di Qualiano su alcune censure. Inoltre chiedeva l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e difetto di giurisdizione.
Ha chiesto anche che fosse dichiarato inammissibile l’intervento ad adiuvandum .
6. Si costituivano in giudizio anche un gruppo di cittadini residenti in comuni limitrofi a quello di insediamento dell’impianto ed il Comune di Parete con intervento ad adiuvandum per chiedere l’accoglimento dell’appello.
7. Alla camera di consiglio del 24 marzo 2022 veniva respinta l’istanza cautelare.
8. Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità degli interventi ad adiuvandum presentati in quanto tale modalità di partecipazione al processo è consentita per quei soggetti che fanno valere un interesse diverso ma collegato a quello fatto valere dal ricorrente principale che può ricevere un vantaggio indiretto dall’accoglimento del ricorso.
Ma nel caso in esame il Comune di Parete così come i cittadini residenti nei comuni limitrofi fanno valere lo tesso interesse dell’originario ricorrente e che avrebbero potuto tutelare in via diretta.
9. L’appello è infondato cosicché può soprassedersi all’esame delle eccezioni preliminari.
9.1. Il primo motivo si fonda sull’interpretazione dell’art. 3 d.l. 61/2007 in senso estensivo cosicché
il divieto di localizzazione di nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti riguarderebbe anche l’impianto di materiale contenuto nelle ecoballe.
Ma tale lettura non tiene conto della radicale differenza tra un impianto di smaltimento dei rifiuti ed un impianto di pretrattamento. In sostanza l’impianto di cui si vuole scongiurare la realizzazione avrà la funzione di separare all’interno delle ecoballe, che contengono in modo indifferenziato i rifiuti solidi urbani raccolti all’epoca della situazione di emergenza in Campania, i vari tipi di rifiuto che devono essere trattati in modo diverso in funzione della loro natura, per avviarli ad impianti che provvedano al loro trattamento.
Questo tipo di attività è conforme alla Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 che punta sostanzialmente sulla raccolta differenziata e sul riutilizzo dei rifiuti in tutti i casi in cui sia possibile ricavarne sostanze da riutilizzare; senza un vaglio preliminare i rifiuti contenuti nelle ecoballe sono destinati all’incenerimento od all’immissione in discarica.
L’equiparazione affermata è stata realizzata dal legislatore con la modifica della norma a cura dell’art. 1, comma 841, l. 234/2021 che ha esteso il divieto ai siti di trattamento dei rifiuti. La necessità della modifica legislativa è la riprova che tale estensione non poteva dedursi in via interpretativa, né la norma può essere interpretata retroattivamente.
Peraltro il pericolo per la salute che giustificherebbe il divieto interpretato estensivamente è meramente presunto poiché non vengono forniti elementi su cui fondarlo se non un generico riferimento al principio di precauzione senza tener conto dei pareri favorevoli rilasciati da tutte le
autorità preposte alla tutela del territorio.
9.2. Il secondo motivo costituisce un’inammissibile censura di una scelta discrezionale della Regione Campania, effettuata con atto di pianificazione generale, che aveva in un primo momento individuato la sede di Tufino per collocare l’impianto di cui ci si occupa e poi per ragioni che sono state illustrate a modificato la scelta prima ancora di dare inizio ai lavori
9.3. Sull’originario impianto dell’E.N.E.L. dismesso è stato completato il Piano di caratterizzazione che ha consentito di considerare bonificata l’area come attestato dal controllo dell’A.R.P.A.C. che ha compiuto tutte le analisi opportune in tal senso.
Peraltro con determinazione dirigenziale del 25 maggio 2018 della Regione Campania è stata dichiarata l’assenza di rischio sanitario per le acque di falda e dei suoli ai sensi del comma 5, art. 242 d.lgs. 152/2006.
E’ stato a maggior garanzia predisposto da E.N.E.L. un ulteriore Piano di indagini integrativo, condiviso sia con l’ARPAC, sia con la Regione Campania che non ha evidenziato alcuna presenza di contaminazioni all’esito del quale la Regione Campania con nota del 19 luglio 2018 ha
specificatamente dato atto che la sua esecuzione costituisce a tutti gli effetti adempimento
conclusivo delle prescrizioni A.I.A. relative al Piano di dismissione della Centrale Termoelettrica.
Ciò dimostra che il rischio ambientale è stato approfonditamente valutato ed il terzo motivo non merita accoglimento.
10. Tanto premesso, l’appello è da respingere.
10.1. Trattandosi di un contenzioso determinato dalla volontà di salvaguardare la salute dei cittadini appare giustificata la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
NI Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
ANmaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | NI Sabbato |
IL SEGRETARIO