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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/11/2025, n. 3204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3204 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1414/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile e Minorenni, composta dai seguenti
Sigg. Magistrati:
Dott. ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Valentina Verduci Consigliera
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con ricorso in appello depositato il 24.07.2025
da
, (c.f. rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Carla Gatta (c.f. ) e Giuseppe Lamedica (c.f. C.F._2
), domiciliato presso il loro studio in Castelfranco Veneto (Tv), P.zza C.F._3
Giorgione 55/g 31033, in virtù di procura rilasciata nel giudizio di primo grado.
Appellante
Contro
(c.f.: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._4
difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione e risposta in appello dall'avv. Carlo
CC (c.f. ), del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_5
presso il suo Studio sito in Castelfranco Veneto (TV) alla piazza Giorgione n. 16.
Appellata
con l'intervento del PROCURATORE GENERALE in punto: Modifica delle condizioni di separazione– appello avverso la sentenza n. 119 del
27.01.25 del Tribunale di Treviso, sub RG n. 2645.2021
Conclusioni per l'appellante:
“CHIEDE che l'eccellentissima Corte di Appello, previa fissazione dell'udienza di discussione in camera di consiglio e di assegnazione del termine per la notifica del ricorso e pedissequo decreto presidenziale, voglia, in accoglimento dei suesposti motivi, riformare la sentenza del tribunale di Treviso n. 119/2025 indicata in epigrafe, e specificamente
Rideterminare l'importo mensile del contributo economico da corrispondere alla figlia sopra nominata.
Con vittoria di spese.
Si chiede di poter produrre l'ultima dichiarazione dei redditi”.
Conclusioni per l'appellata:
“Voglia l'On.le Corte adita, ogni eccezione, istanza e domanda avversa rigettata: In via preliminare
1 – Accertare e dichiarare l'odierno appello inammissibile per violazione e falsa applicazione degli artt. 473 bis.29 e 339 c.p.c.;
2 – In via subordinata, in ogni caso accertare e dichiarare, l'odierno appello inammissibile per assenza dei contenuti minimi di ammissibilità in violazione e falsa applicazione dell'art. 342
c.p.c. In via ulteriormente subordinata, nel merito;
3 – Rigettare la domanda del sig. , poiché infondata sia in fatto che in Parte_1
diritto; In via riconvenzionale, a parziale riforma della sentenza n. 119 del 2025;
4 – Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a percepire, in Controparte_1
qualità di coniuge separato, la somma di € 400,00, o quella maggiore o minore somma che codesta spett.le Corte d'Appello riterrà di diritto;
5 – Dichiarare la compensazione integrale delle spese di giudizio del procedimento di primo grado recante nrg 2645/2021, condannando pag. 2/14 il sig. alla restituzione delle somme già riscosse per compensi, oltre Parte_1
spese generali, IVA e C.p.A. come per legge;
6 – In ogni caso condannare il sig. alla rifusione delle spese ed Parte_1
onorari del corrente grado di giudizio”.
Per il Procuratore Generale:
Non ha preso conclusioni.
Ragioni della decisione
1.Con ricorso depositato in data 21.04.2021 il sig. conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Treviso la sig.ra , chiedendo la Controparte_1
separazione giudiziale con richiesta di affidamento condiviso della figlia (nata Per_1
l'01.07.2012) e, data la sua attività lavorativa all'estero, la disposizione della collocazione prevalente di presso la madre, con regolamentazione di tempi e modalità di visita presso Per_1
di lui in occasione dei suoi rientri in Italia (circa 5 giorni al mese), nonché la determinazione della contribuzione di entrambi i genitori verso la figlia.
Deduceva di aver contratto matrimonio con la il 15.12.2012, ma che nell'ultimo CP_1
anno il rapporto con la moglie si era deteriorato, con conseguente impossibilità di prosecuzione della convivenza.
Dal punto di vista delle condizioni economiche, rilevava di lavorare presso la sede spagnola dell'azienda “Thesize Surfaces” con uno stipendio mensile di € 3.900 (doc.4 allegato al ricorso), diversamente dalla moglie che risultava disoccupata, nonché di aver iniziato spontaneamente a versare € 450,00 mensili per contribuire al mantenimento ordinario della minore, oltre a sostenere direttamente ogni spesa viva relativa (affitto, utenze, spese scolastiche, spese mediche, vestiario, etc.).
1.1. Si costituiva in primo grado la sig.ra chiedendo la separazione giudiziale con CP_1
addebito al (per aver lo stesso intrapreso stabile relazione sentimentale con una donna Pt_1
pag. 3/14 spagnola, in violazione dei propri doveri verso la famiglia-domanda poi rinunciata nel corso del giudizio di prime cure); l'affido condiviso della minore con collocamento presso di sé;
l'assegnazione della casa familiare con regolamentazione del diritto di visita del padre e con statuizione in capo a quest'ultimo dell'obbligo di versare mensilmente quale contributo al mantenimento ordinario della minore € 2.200,00 mensili (di cui € 400,00 per sé ed € 1.800,00
per la minore) oltre rivalutazione ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Treviso e con statuizione a proprio favore della possibilità di continuare a usufruire dell'autovettura intestata al ricorrente.
Rilevava in particolare di essere disoccupata a causa della necessità di occuparsi della minore e di aver invece sempre lavorato prima della nascita della stessa. Allegava le spese cui era onerata per la gestione familiare (pag.2), oltre all'importo della retta mensile per la frequenza di alla scuola cattolica dei Salesiani di Castello di Godego di circa € 294,00 oltre alla Per_1
tassa di iscrizione di € 200,00.
Per quanto attiene al reddito del adduceva che lo stesso oltre allo stipendio della ditta Pt_1
in Spagna, aveva altri benefici, quali l'alloggio pagato dalla azienda per la quale presta attività
lavorativa, un buono pasto giornaliero di € 9,00, una autovettura e il carburante messo a disposizione sempre dalla azienda, il biglietto aereo gratuito per venire in Italia e altro.
1.2.All'udienza del 20.7.2021, i coniugi venivano sentiti personalmente dal Presidente.
Il ricorrente si dichiarava disponibile a versare la cifra complessiva mensile di € 1.500,00 ma senza prosecuzione del versamento del canone di locazione di € 500,00 mensili.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente disponeva l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione alla stessa della casa coniugale. Stabiliva che il padre potesse far visita e tenere con sé la figlia tutte le volte in cui avesse fatto rientro nel territorio nazionale, previa comunicazione anche telefonica alla madre. Prevedeva, inoltre, a carico del ricorrente l'obbligo di versare per il pag. 4/14 mantenimento della moglie e della figlia la cifra mensile di € 1.500,00 (€ 1.000,00 a favore della figlia ed € 500,00 a favore della moglie) entro il giorno 5 di ogni mese, dal maggio
2021, oltre rivalutazione ISTAT;
fermo il versamento da parte del ricorrente di € 500,00
mensili a titolo di canone di locazione per la resistente e ripartiva le spese straordinarie al 50
% tra i genitori.
Avverso tale ordinanza l'originario ricorrente presentava reclamo, all'esito del quale la Corte
d'Appello, con decreto n. 4884/2021, rilevata la violazione del principio della domanda -
essendo stato riconosciuto alla resistente un assegno mensile di € 500,00, a fronte di una richiesta di un assegno di € 400,00 -rideterminava in € 400,00 l'assegno a favore della resistente, con decorrenza da luglio 2021.
Con sentenza non definitiva del 17.1.2022 veniva dichiarata la separazione tra i coniugi.
Con successiva ordinanza del 18.1.2022 il Giudice istruttore, rilevando l'assenza di circostanze sopravvenute, rigettava la richiesta del ricorrente di modifica dei provvedimenti in essere e assegnava alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. il sig. chiedeva la revoca dell'assegno di Pt_1
mantenimento alla moglie (o almeno la riduzione ad € 100,00 e il suo permanere per massimo di sei mesi) allegandone l'ingiustificato stato di disoccupazione, chiedendo l'espletamento di
CTU.
In seguito, con istanza del 28.6.2022, il ricorrente documentava di essere stato nel frattempo licenziato (doc. 14 e doc. depositato il 9.9.2022 relativo all'importo della liquidazione percepita) e chiedeva la conseguente rideterminazione dell'assegno dovuto a moglie e figlia,
con revoca dell'assegno a favore della coniuge e diminuzione dell'assegno alla figlia ad €
250,00 mensili.
Con ordinanza del 3.10.2022, il Giudice, preso atto dell'imputabilità allo stesso ricorrente del licenziamento, considerata l'immutata capacità reddituale dello stesso, rigettava la richiesta di pag. 5/14 riduzione dell'assegno previsto per la minore e, preso atto dell'ingiustificato stato di disoccupazione della moglie (a distanza di quasi diciotto mesi dalla proposizione del ricorso per separazione giudiziale da parte del marito, nonostante la giovane età e il titolo di studio di laurea in giurisprudenza), disponeva la riduzione dell'assegno di mantenimento della stessa ad
€ 150,00 mensili con decorrenza da novembre 2022; fermo il versamento mensile da parte del ricorrente di € 500,00 quale contributo al canone di locazione.
Veniva poi dato incarico ai servizi sociali competenti al fine di monitorare il rapporto tra padre e figlia.
Con memoria del 19.2.2024 la difesa di parte resistente dichiarava di aderire alla proposta formulata dal Giudice, con versamento di € 1.000,00 per il mantenimento della minore,
insistendo per il riconoscimento a proprio favore dell'importo di € 400,00 mensili, fino alla guarigione dal carcinoma al seno, oltre che dalla cardiopatia ipertensiva insorta a seguito della chemioterapia (doc. 13), con recupero della propria capacità lavorativa.
Con nota depositata il 16.2.2024 il ricorrente allegava in particolare di percepire un reddito medio netto mensile di € 2.503,00, sostenendo canone di locazione e costi di diversi finanziamenti. Si dichiarava disponibile a versare l'importo di € 290,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della minore oltre al 50 % delle spese straordinarie,
senza alcun versamento alla moglie a titolo di suo mantenimento.
Disposta l'acquisizione di documentazione economica aggiornata, la causa era trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Il Tribunale di Treviso con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento delle istanze formulate dal ricorrente, affidava la minore in via condivisa a entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa familiare;
regolamentava il diritto di visita tra padre e figlia disponendo la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale;
revocava con decorrenza dalla data della pag. 6/14 pronuncia l'obbligo per il ricorrente di versare un assegno di mantenimento in favore della resistente;
disponeva che, con decorrenza dalla data della pronuncia, il sig. Pt_1
contribuisse al mantenimento di versando entro il giorno 10 di ogni mese con l'importo Per_1
di € 700,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT;
ripartiva le spese straordinarie al 50 % tra le parti e, preso atto delle convergenti conclusioni delle parti quanto alla concessione in comodato d'uso gratuito alla sig.ra dell'auto AUDI A 4 tg. EG389BD con diritto CP_1
della predetta in caso di vendita e/o permuta di incassare il relativo importo, compensava per
3/4 le spese legali e poneva in capo all'originaria resistente il restante quarto.
2.1. A fondamento dei capi devoluti in sede di gravame afferenti ai contributi al mantenimento di e dell'originaria resistente, il Giudice di prime cure rilevava che, Per_1
rispetto ai provvedimenti emessi in sede presidenziale, la situazione economica delle parti era mutata. Constatava che il ricorrente aveva cessato di contribuire al canone di locazione dell'immobile dell'ex moglie;
circostanza questa comprovante la sua impossibilità di fare fronte all'importo dei contributi al mantenimento stabiliti a suo carico;
con ciò dando atto che dagli estratti conto egli risultava aver versato regolarmente l'importo di € 1.400,00 posto a suo carico fino al licenziamento del giugno 2022, risultando poi aver ridotto tale importo prima ad € 1.000,00 nel novembre 2022 e poi ad € 600,00 nel dicembre 2022.
Rilevava inoltre che il Pt_1
-dalle ultime dichiarazioni dei redditi prodotte, nell'anno 2023 risultava avere un reddito medio netto mensile – confermato anche dallo stesso - di € 2.503,00, diversamente dal netto mensile per l'anno 2021 pari ad € 4.000,00 mensili;
-dal mese di agosto 2023 era onerato di un canone locativo per € 450,00 mensili, mentre precedentemente godeva di alloggio gratuito fornito dal datore di lavoro;
precisava che il contratto di locazione risultava stipulato assieme alla nuova compagna e quindi presumibilmente sostenuto al 50 % alle parti;
pag. 7/14 -aveva allegato di sostenere alcune rate per finanziamenti per circa € 600,00 mensili, da non considerarsi tra queste quelle che costituivano costi per l'attività economica dello stesso.
Quanto alla situazione economica della resistente, rilevava come la stessa:
-era onerata del canone di locazione di € 500,00 mensili;
-risultava aver iniziato a percepire al 100% l'assegno unico per la minore, ammontante ad €
189,00 mensili;
-risultava percepire mensilmente dei bonifici di circa € 150,00 con causale di rimborso spese da , risultante con la stessa convivente e quindi presumibilmente partecipante ai Per_2
costi dell'abitazione;
-allegava l'insorgere di grave patologia (docc. 11-13 resistente/diagnosi di carcinoma alla mammella), ma che, cionondimeno, dagli estratti conto prodotti, risultava aver ricevuto, anche dopo la diagnosi del 14.6.2023, bonifici mensili di circa € 800,00 da Alpi SAN Marco S.r.l.,
compatibili con una retribuzione per attività lavorativa, come comprovato anche dalla causale degli stessi “stipendio o pensione”; perciò idonei a comprovarne non solo la permanente capacità lavorativa, ma anche la capacità reddituale.
Considerato dunque l'intervenuto reperimento di un reddito da parte della resistente e gli introiti di entrambe le parti, il Tribunale riteneva congruo statuire a carico del padre il versamento dell'importo di € 700,00 a titolo di mantenimento per , (oltre al 50 % delle Per_1
spese straordinarie chieste di comune accordo) con decorrenza dalla data della sentenza ed entro il giorno 10 di ogni mese.
3. Avverso tale sentenza il sig. depositava ricorso in appello, Parte_1
chiedendo la rideterminazione dell'importo mensile del contributo economico posto a suo carico in favore della figlia.
3.1. Rilevava che la sua condizione reddituale era modificata rispetto all'accordo separativo in quanto all'epoca percepiva € 3.914,00 al mese, mentre attualmente aveva un reddito mensile pag. 8/14 netto di € 1.677,00, sul quale gravavano le seguenti spese: € 450,00 per canone locativo;
€
383,79 rateo per acquisto dell'auto per uso lavoro con scadenza al 31.1.2031, essendo titolare di una ditta individuale che si occupa di manutenzione e riparazione macchine industriali;
€
224.15 rateo con scadenza al 2.12.2026, per acquisto attrezzature di lavoro;
€ 282,76 rateo con scadenza al 30.04.2029, richiesto per pagare i debiti familiari tra cui il saldo dell'auto
AUDI A 4 attualmente in uso alla ex moglie tg. EG389BD, per un totale di € 1.342,27 e per un residuo di entrate pari ad € 300,00. Rilevava ulteriormente che, a fronte della mutata condizione economica personale, si era sempre opposto all'iscrizione della minore alla Scuola
Privata “Salesiani” (in Castello di Godego) al termine del ciclo della scuola elementare,
essendo oneroso per le sue condizioni economiche ma che, ciononostante, l'originaria resistente aveva iscritto la figlia alla scuola media con una retta di € 400,00 mensili pretendendo il contributo da parte del marito. Da ultimo evidenziava di essere nuovamente diventato papà.
4. Si costituiva la sig.ra eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello CP_1
per violazione e falsa applicazione degli artt. 473 bis.29-30 c.p.c., rilevando che il Pt_1
essendosi limitato a chiedere una mera revisione delle condizioni relative all'assegno in favore della figlia per fatti nuovi sopravvenuti, avrebbe dovuto introdurre un nuovo procedimento innanzi al Giudice di prime cure e, in via ulteriormente preliminare, eccepiva la violazione dell'art. 342 c.p.c., non essendo stato (asseritamente) indicato il capo della decisione impugnata, le censure alla ricostruzione dei fatti, le violazioni di legge e la loro rilevanza.
Nel merito, contestava l'avversa pretesa chiedendone il rigetto e formulando altresì due motivi di appello incidentale.
pag. 9/14 4.1. Con primo motivo di appello incidentale, censurava la valutazione effettuata dal tribunale in ordine alla sua capacità lavorativa e reddituale, chiedendo il ripristino dell'assegno di mantenimento a proprio favore nella somma di € 400,00 mensili.
4.2. Con il secondo motivo di appello incidentale, lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. in ordine alla disposta condanna parziale alla refusione delle spese di lite a suo carico, deducendo che il Tribunale, previo accertamento della parziale soccombenza reciproca, avrebbe dovuto compensare integralmente le spese di giudizio per entrambe le parti.
5. Erano tramessi gli atti al P.G. per l'intervento.
6. Depositate note scritte da parte dell'appellante principale per l'udienza cartolare del
03.11.25, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
* * * * * *
7. Preliminarmente, non può accogliersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale,
in quanto non si ravvisano nella specie le asserite violazioni degli artt. 473 bis.29-30 c.p.c.
Invero, il non ha proposto un'istanza di revisione delle condizioni economiche, né Pt_1
una nuova valutazione “per fatti nuovi sopravvenuti” (avendola già chiesta nel corso del giudizio di prime cure), ma ha contestato errori in fatto/diritto della decisione di primo grado,
censurandone “l'erronea quantificazione del contributo economico” per il mantenimento della figlia.
In altri termini, l'appellante principale impugna errori della statuizione di prime cure e non ne chiede una mera modifica basata su nuove circostanze. Del resto, una richiesta basata, come nella presente vertenza, su elementi già esistenti al momento del provvedimento originario non è ammissibile in sede di revisione. Infatti, le spese decurtabili dal reddito mensile netto da lavoratore autonomo e le altre circostanze indicate dal in sede di appello a sostegno Pt_1
pag. 10/14 della pretesa riduzione dell'assegno a suo carico reiterano quelle dallo stesso esplicitate in primo grado.
In ogni caso va rilevato che la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime della separazione, postulano la possibilità di modularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto. Pertanto resta esclusa la preclusione quando i presupposti del diritto all'assegno o della sua modifica siano maturati nel corso del giudizio anche in grado di appello (Cass. ord. n. 29290 del 21/10/2021).
8. Neppure è ravvisabile l'asserita violazione dell'art. 342 c.p.c., avendo l'appellante principale indicato il capo della sentenza oggetto di censura formulando una specifica doglianza, in aderenza al disposto della norma di legge.
9. Nel merito, va dato atto del passaggio in giudicato dei capi afferenti all'affido condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
alla Per_1
regolamentazione del diritto di visita del padre, con prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale competente ed alla ripartizione delle spese straordinarie al 50 % tra le parti.
10. Sulla base delle risultanze istruttorie, parzialmente fondata è la doglianza formulata dall'appellante principale volta alla rideterminazione dell'importo mensile del contributo economico da corrispondere alla figlia, disposto a suo carico dal Tribunale nella misura di €
700,00 mensili.
È poi da considerarsi fondata la pretesa della sollevata in via incidentale al CP_1
riconoscimento di un importo in suo favore a titolo di mantenimento.
10.1. Per quanto concerne la situazione economica del si rileva anzitutto che costui Pt_1
non giustifica l'asserita ulteriore riduzione del suo reddito netto mensile da lavoratore autonomo alla somma di € 1.677,00; importo diverso rispetto a quello dichiarato in sede di pag. 11/14 conclusionale di primo grado del 15.10.24 in cui lo stesso allegava di percepire un reddito netto mensile di € 2.503,00, inferiore rispetto alla somma mensile netta di € 3.900,00 percepiti nell'anno 2021.
Egli, inoltre, non contesta con allegazioni di segno contrario che l'onere di pagamento del canone locativo di € 450,00 sia ripartito al 50% con la nuova compagna.
Non rilevano poi i dedotti costi pertinenti all'attività lavorativa imprenditoriale intrapresa all'estero dal “€ 383,79 rateo per acquisto dell'auto per uso lavoro con scadenza al Pt_1
31.1.2031, essendo titolare di una ditta individuale che si occupa di manutenzione e
riparazione macchine industriali;
€ 224.15 rateo con scadenza al 2.12.2026, per acquisto
attrezzature di lavoro”, in quanto costi imputabili a detta attività e, dunque, già considerati nella determinazione del reddito imponibile.
Il finanziamento asseritamente chiesto per pagare i debiti familiari sarebbe dimostrato dal doc.
5 dimesso il 16.2.204 con la memoria di primo grado, ma si tratta di un foglio privo di qualsiasi indicazione circa la data del prestito e la causale, ciò che non ne consente valutazione alcuna.
Per quanto attiene invece la posizione economica della è da considerarsi che ella CP_1
ammette di percepire un introito stipendiale della somma di € 800,00 mensili, oltre ad €
190,00 a titolo di assegno unico per la figlia, precisando che i bonifici mensili di € 150,00
rappresentano un contributo percepito dalla nonna convivente (presumibilmente utilizzato per esigenze familiari). Si accolla, poi, interamente il costo dell'affitto pari ad € 500,00 mensili.
Occorre però considerare che la predetta si trova all'attualità in gravi condizioni di salute, che la costringono a pesanti terapie, tanto che il tribunale, nella sentenza appellata, ha dato incarico ai Servizi Sociali di fornire alla figlia adeguato sostegno psicologico nell'affrontare la situazione sanitaria della madre.
pag. 12/14 Dunque, considerata l'evidente sperequazione reddituale delle parti in causa, i relativi oneri abitativi, le esigenze della piccola ancora in tenera età frequentante la seconda media, la Per_1
situazione medico-sanitaria della e valutato anche che l'appellante è divenuto CP_1
nuovamente papà con i relativi oneri (anche se nulla è dato sapersi circa la situazione economico-patrimoniale della madre), il collegio ritiene equo disporre la diminuzione del contributo a carico dell'appellante principale per il mantenimento della figlia nella somma di
€ 500,00 mensili (fermo l'obbligo di concorrere nella misura del 50 % alle spese straordinarie), con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza e si stima altresì congruo riconoscere l'importo di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento della da porsi a carico del con decorrenza dalla data della decisione di primo CP_1 Pt_1
grado; da versarsi entrambi gli assegni entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione
ISTAT.
9. Il secondo motivo di appello formulato in via incidentale e afferente alle spese di lite di prime cure è da considerarsi assorbito, dovendosi provvedere alla rideterminazione delle spese di entrambi i gradi per effetto della parziale riforma dell'impugnata sentenza.
10. L'esito finale del procedimento risulta caratterizzato dal parziale accoglimento della pretesa del di rideterminazione dell'importo del contributo economico da Pt_1
corrispondere per il mantenimento di e dal corrispondente parziale accoglimento della Per_1
pretesa della (che aveva rivendicato nel corso del giudizio di prime cure un assegno CP_1
in favore della figlia pari ad 1.000,00), che ha anche visto accolta la richiesta per sé della somma di € 300,00 a titolo di mantenimento (inferiore a quella di € 400.00 vantata). Ciò
giustifica la compensazione delle spese del doppio grado in misura del 50%, con condanna di
(poiché prevalentemente soccombente) a rifondere all'appellante Parte_1
principale la residua quota del 50%. Ai fini della quantificazione, si fa riferimento alla quantificazione operata dal giudice di primo grado e per l'appello si applicano i criteri di cui pag. 13/14 al DM 55/2014 e successive modifiche negli importi medi previsti per le cause di bassa difficoltà di valore indeterminabile, tenuto conto della non particolare complessità del caso trattato, con riconoscimento per la fase decisionale nel giudizio di appello del solo compenso previsto per la precisazione delle conclusioni nel rito camerale.
P.Q.M.
La Corte di appello, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma:
1-in accoglimento per quanto di ragione dell'appello principale, ridetermina in € 500,00
mensili a carico dell'appellante principale il contributo al mantenimento della figlia con Per_1
decorrenza dalla data della presente sentenza, assegno da versarsi all'appellata entro il giorno
10 di ogni mese oltre alla rivalutazione monetaria annuale in base agli indici Istat, fermo il resto.
2-in accoglimento per quanto di ragione dell'appello incidentale, dispone che il sig. Pt_1
versi alla a titolo di assegno di mantenimento, entro il giorno 10 di ogni mese, la CP_1
somma di € 300,00 annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della decisione di primo grado;
3-Compensa tra le parti in misura del 50 % le spese di lite del doppio grado, e condanna
[...]
a rifondere a la residua quota del 50 %, Parte_1 Controparte_1
quota, che liquida, per detta parte, quanto al primo grado in € 1.920,00 e quanto al grado di appello in € 2.605,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e
CPA.
Venezia, 10 novembre 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
pag. 14/14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile e Minorenni, composta dai seguenti
Sigg. Magistrati:
Dott. ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Valentina Verduci Consigliera
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con ricorso in appello depositato il 24.07.2025
da
, (c.f. rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Carla Gatta (c.f. ) e Giuseppe Lamedica (c.f. C.F._2
), domiciliato presso il loro studio in Castelfranco Veneto (Tv), P.zza C.F._3
Giorgione 55/g 31033, in virtù di procura rilasciata nel giudizio di primo grado.
Appellante
Contro
(c.f.: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._4
difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione e risposta in appello dall'avv. Carlo
CC (c.f. ), del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_5
presso il suo Studio sito in Castelfranco Veneto (TV) alla piazza Giorgione n. 16.
Appellata
con l'intervento del PROCURATORE GENERALE in punto: Modifica delle condizioni di separazione– appello avverso la sentenza n. 119 del
27.01.25 del Tribunale di Treviso, sub RG n. 2645.2021
Conclusioni per l'appellante:
“CHIEDE che l'eccellentissima Corte di Appello, previa fissazione dell'udienza di discussione in camera di consiglio e di assegnazione del termine per la notifica del ricorso e pedissequo decreto presidenziale, voglia, in accoglimento dei suesposti motivi, riformare la sentenza del tribunale di Treviso n. 119/2025 indicata in epigrafe, e specificamente
Rideterminare l'importo mensile del contributo economico da corrispondere alla figlia sopra nominata.
Con vittoria di spese.
Si chiede di poter produrre l'ultima dichiarazione dei redditi”.
Conclusioni per l'appellata:
“Voglia l'On.le Corte adita, ogni eccezione, istanza e domanda avversa rigettata: In via preliminare
1 – Accertare e dichiarare l'odierno appello inammissibile per violazione e falsa applicazione degli artt. 473 bis.29 e 339 c.p.c.;
2 – In via subordinata, in ogni caso accertare e dichiarare, l'odierno appello inammissibile per assenza dei contenuti minimi di ammissibilità in violazione e falsa applicazione dell'art. 342
c.p.c. In via ulteriormente subordinata, nel merito;
3 – Rigettare la domanda del sig. , poiché infondata sia in fatto che in Parte_1
diritto; In via riconvenzionale, a parziale riforma della sentenza n. 119 del 2025;
4 – Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a percepire, in Controparte_1
qualità di coniuge separato, la somma di € 400,00, o quella maggiore o minore somma che codesta spett.le Corte d'Appello riterrà di diritto;
5 – Dichiarare la compensazione integrale delle spese di giudizio del procedimento di primo grado recante nrg 2645/2021, condannando pag. 2/14 il sig. alla restituzione delle somme già riscosse per compensi, oltre Parte_1
spese generali, IVA e C.p.A. come per legge;
6 – In ogni caso condannare il sig. alla rifusione delle spese ed Parte_1
onorari del corrente grado di giudizio”.
Per il Procuratore Generale:
Non ha preso conclusioni.
Ragioni della decisione
1.Con ricorso depositato in data 21.04.2021 il sig. conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Treviso la sig.ra , chiedendo la Controparte_1
separazione giudiziale con richiesta di affidamento condiviso della figlia (nata Per_1
l'01.07.2012) e, data la sua attività lavorativa all'estero, la disposizione della collocazione prevalente di presso la madre, con regolamentazione di tempi e modalità di visita presso Per_1
di lui in occasione dei suoi rientri in Italia (circa 5 giorni al mese), nonché la determinazione della contribuzione di entrambi i genitori verso la figlia.
Deduceva di aver contratto matrimonio con la il 15.12.2012, ma che nell'ultimo CP_1
anno il rapporto con la moglie si era deteriorato, con conseguente impossibilità di prosecuzione della convivenza.
Dal punto di vista delle condizioni economiche, rilevava di lavorare presso la sede spagnola dell'azienda “Thesize Surfaces” con uno stipendio mensile di € 3.900 (doc.4 allegato al ricorso), diversamente dalla moglie che risultava disoccupata, nonché di aver iniziato spontaneamente a versare € 450,00 mensili per contribuire al mantenimento ordinario della minore, oltre a sostenere direttamente ogni spesa viva relativa (affitto, utenze, spese scolastiche, spese mediche, vestiario, etc.).
1.1. Si costituiva in primo grado la sig.ra chiedendo la separazione giudiziale con CP_1
addebito al (per aver lo stesso intrapreso stabile relazione sentimentale con una donna Pt_1
pag. 3/14 spagnola, in violazione dei propri doveri verso la famiglia-domanda poi rinunciata nel corso del giudizio di prime cure); l'affido condiviso della minore con collocamento presso di sé;
l'assegnazione della casa familiare con regolamentazione del diritto di visita del padre e con statuizione in capo a quest'ultimo dell'obbligo di versare mensilmente quale contributo al mantenimento ordinario della minore € 2.200,00 mensili (di cui € 400,00 per sé ed € 1.800,00
per la minore) oltre rivalutazione ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Treviso e con statuizione a proprio favore della possibilità di continuare a usufruire dell'autovettura intestata al ricorrente.
Rilevava in particolare di essere disoccupata a causa della necessità di occuparsi della minore e di aver invece sempre lavorato prima della nascita della stessa. Allegava le spese cui era onerata per la gestione familiare (pag.2), oltre all'importo della retta mensile per la frequenza di alla scuola cattolica dei Salesiani di Castello di Godego di circa € 294,00 oltre alla Per_1
tassa di iscrizione di € 200,00.
Per quanto attiene al reddito del adduceva che lo stesso oltre allo stipendio della ditta Pt_1
in Spagna, aveva altri benefici, quali l'alloggio pagato dalla azienda per la quale presta attività
lavorativa, un buono pasto giornaliero di € 9,00, una autovettura e il carburante messo a disposizione sempre dalla azienda, il biglietto aereo gratuito per venire in Italia e altro.
1.2.All'udienza del 20.7.2021, i coniugi venivano sentiti personalmente dal Presidente.
Il ricorrente si dichiarava disponibile a versare la cifra complessiva mensile di € 1.500,00 ma senza prosecuzione del versamento del canone di locazione di € 500,00 mensili.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente disponeva l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione alla stessa della casa coniugale. Stabiliva che il padre potesse far visita e tenere con sé la figlia tutte le volte in cui avesse fatto rientro nel territorio nazionale, previa comunicazione anche telefonica alla madre. Prevedeva, inoltre, a carico del ricorrente l'obbligo di versare per il pag. 4/14 mantenimento della moglie e della figlia la cifra mensile di € 1.500,00 (€ 1.000,00 a favore della figlia ed € 500,00 a favore della moglie) entro il giorno 5 di ogni mese, dal maggio
2021, oltre rivalutazione ISTAT;
fermo il versamento da parte del ricorrente di € 500,00
mensili a titolo di canone di locazione per la resistente e ripartiva le spese straordinarie al 50
% tra i genitori.
Avverso tale ordinanza l'originario ricorrente presentava reclamo, all'esito del quale la Corte
d'Appello, con decreto n. 4884/2021, rilevata la violazione del principio della domanda -
essendo stato riconosciuto alla resistente un assegno mensile di € 500,00, a fronte di una richiesta di un assegno di € 400,00 -rideterminava in € 400,00 l'assegno a favore della resistente, con decorrenza da luglio 2021.
Con sentenza non definitiva del 17.1.2022 veniva dichiarata la separazione tra i coniugi.
Con successiva ordinanza del 18.1.2022 il Giudice istruttore, rilevando l'assenza di circostanze sopravvenute, rigettava la richiesta del ricorrente di modifica dei provvedimenti in essere e assegnava alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. il sig. chiedeva la revoca dell'assegno di Pt_1
mantenimento alla moglie (o almeno la riduzione ad € 100,00 e il suo permanere per massimo di sei mesi) allegandone l'ingiustificato stato di disoccupazione, chiedendo l'espletamento di
CTU.
In seguito, con istanza del 28.6.2022, il ricorrente documentava di essere stato nel frattempo licenziato (doc. 14 e doc. depositato il 9.9.2022 relativo all'importo della liquidazione percepita) e chiedeva la conseguente rideterminazione dell'assegno dovuto a moglie e figlia,
con revoca dell'assegno a favore della coniuge e diminuzione dell'assegno alla figlia ad €
250,00 mensili.
Con ordinanza del 3.10.2022, il Giudice, preso atto dell'imputabilità allo stesso ricorrente del licenziamento, considerata l'immutata capacità reddituale dello stesso, rigettava la richiesta di pag. 5/14 riduzione dell'assegno previsto per la minore e, preso atto dell'ingiustificato stato di disoccupazione della moglie (a distanza di quasi diciotto mesi dalla proposizione del ricorso per separazione giudiziale da parte del marito, nonostante la giovane età e il titolo di studio di laurea in giurisprudenza), disponeva la riduzione dell'assegno di mantenimento della stessa ad
€ 150,00 mensili con decorrenza da novembre 2022; fermo il versamento mensile da parte del ricorrente di € 500,00 quale contributo al canone di locazione.
Veniva poi dato incarico ai servizi sociali competenti al fine di monitorare il rapporto tra padre e figlia.
Con memoria del 19.2.2024 la difesa di parte resistente dichiarava di aderire alla proposta formulata dal Giudice, con versamento di € 1.000,00 per il mantenimento della minore,
insistendo per il riconoscimento a proprio favore dell'importo di € 400,00 mensili, fino alla guarigione dal carcinoma al seno, oltre che dalla cardiopatia ipertensiva insorta a seguito della chemioterapia (doc. 13), con recupero della propria capacità lavorativa.
Con nota depositata il 16.2.2024 il ricorrente allegava in particolare di percepire un reddito medio netto mensile di € 2.503,00, sostenendo canone di locazione e costi di diversi finanziamenti. Si dichiarava disponibile a versare l'importo di € 290,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della minore oltre al 50 % delle spese straordinarie,
senza alcun versamento alla moglie a titolo di suo mantenimento.
Disposta l'acquisizione di documentazione economica aggiornata, la causa era trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Il Tribunale di Treviso con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento delle istanze formulate dal ricorrente, affidava la minore in via condivisa a entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa familiare;
regolamentava il diritto di visita tra padre e figlia disponendo la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale;
revocava con decorrenza dalla data della pag. 6/14 pronuncia l'obbligo per il ricorrente di versare un assegno di mantenimento in favore della resistente;
disponeva che, con decorrenza dalla data della pronuncia, il sig. Pt_1
contribuisse al mantenimento di versando entro il giorno 10 di ogni mese con l'importo Per_1
di € 700,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT;
ripartiva le spese straordinarie al 50 % tra le parti e, preso atto delle convergenti conclusioni delle parti quanto alla concessione in comodato d'uso gratuito alla sig.ra dell'auto AUDI A 4 tg. EG389BD con diritto CP_1
della predetta in caso di vendita e/o permuta di incassare il relativo importo, compensava per
3/4 le spese legali e poneva in capo all'originaria resistente il restante quarto.
2.1. A fondamento dei capi devoluti in sede di gravame afferenti ai contributi al mantenimento di e dell'originaria resistente, il Giudice di prime cure rilevava che, Per_1
rispetto ai provvedimenti emessi in sede presidenziale, la situazione economica delle parti era mutata. Constatava che il ricorrente aveva cessato di contribuire al canone di locazione dell'immobile dell'ex moglie;
circostanza questa comprovante la sua impossibilità di fare fronte all'importo dei contributi al mantenimento stabiliti a suo carico;
con ciò dando atto che dagli estratti conto egli risultava aver versato regolarmente l'importo di € 1.400,00 posto a suo carico fino al licenziamento del giugno 2022, risultando poi aver ridotto tale importo prima ad € 1.000,00 nel novembre 2022 e poi ad € 600,00 nel dicembre 2022.
Rilevava inoltre che il Pt_1
-dalle ultime dichiarazioni dei redditi prodotte, nell'anno 2023 risultava avere un reddito medio netto mensile – confermato anche dallo stesso - di € 2.503,00, diversamente dal netto mensile per l'anno 2021 pari ad € 4.000,00 mensili;
-dal mese di agosto 2023 era onerato di un canone locativo per € 450,00 mensili, mentre precedentemente godeva di alloggio gratuito fornito dal datore di lavoro;
precisava che il contratto di locazione risultava stipulato assieme alla nuova compagna e quindi presumibilmente sostenuto al 50 % alle parti;
pag. 7/14 -aveva allegato di sostenere alcune rate per finanziamenti per circa € 600,00 mensili, da non considerarsi tra queste quelle che costituivano costi per l'attività economica dello stesso.
Quanto alla situazione economica della resistente, rilevava come la stessa:
-era onerata del canone di locazione di € 500,00 mensili;
-risultava aver iniziato a percepire al 100% l'assegno unico per la minore, ammontante ad €
189,00 mensili;
-risultava percepire mensilmente dei bonifici di circa € 150,00 con causale di rimborso spese da , risultante con la stessa convivente e quindi presumibilmente partecipante ai Per_2
costi dell'abitazione;
-allegava l'insorgere di grave patologia (docc. 11-13 resistente/diagnosi di carcinoma alla mammella), ma che, cionondimeno, dagli estratti conto prodotti, risultava aver ricevuto, anche dopo la diagnosi del 14.6.2023, bonifici mensili di circa € 800,00 da Alpi SAN Marco S.r.l.,
compatibili con una retribuzione per attività lavorativa, come comprovato anche dalla causale degli stessi “stipendio o pensione”; perciò idonei a comprovarne non solo la permanente capacità lavorativa, ma anche la capacità reddituale.
Considerato dunque l'intervenuto reperimento di un reddito da parte della resistente e gli introiti di entrambe le parti, il Tribunale riteneva congruo statuire a carico del padre il versamento dell'importo di € 700,00 a titolo di mantenimento per , (oltre al 50 % delle Per_1
spese straordinarie chieste di comune accordo) con decorrenza dalla data della sentenza ed entro il giorno 10 di ogni mese.
3. Avverso tale sentenza il sig. depositava ricorso in appello, Parte_1
chiedendo la rideterminazione dell'importo mensile del contributo economico posto a suo carico in favore della figlia.
3.1. Rilevava che la sua condizione reddituale era modificata rispetto all'accordo separativo in quanto all'epoca percepiva € 3.914,00 al mese, mentre attualmente aveva un reddito mensile pag. 8/14 netto di € 1.677,00, sul quale gravavano le seguenti spese: € 450,00 per canone locativo;
€
383,79 rateo per acquisto dell'auto per uso lavoro con scadenza al 31.1.2031, essendo titolare di una ditta individuale che si occupa di manutenzione e riparazione macchine industriali;
€
224.15 rateo con scadenza al 2.12.2026, per acquisto attrezzature di lavoro;
€ 282,76 rateo con scadenza al 30.04.2029, richiesto per pagare i debiti familiari tra cui il saldo dell'auto
AUDI A 4 attualmente in uso alla ex moglie tg. EG389BD, per un totale di € 1.342,27 e per un residuo di entrate pari ad € 300,00. Rilevava ulteriormente che, a fronte della mutata condizione economica personale, si era sempre opposto all'iscrizione della minore alla Scuola
Privata “Salesiani” (in Castello di Godego) al termine del ciclo della scuola elementare,
essendo oneroso per le sue condizioni economiche ma che, ciononostante, l'originaria resistente aveva iscritto la figlia alla scuola media con una retta di € 400,00 mensili pretendendo il contributo da parte del marito. Da ultimo evidenziava di essere nuovamente diventato papà.
4. Si costituiva la sig.ra eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello CP_1
per violazione e falsa applicazione degli artt. 473 bis.29-30 c.p.c., rilevando che il Pt_1
essendosi limitato a chiedere una mera revisione delle condizioni relative all'assegno in favore della figlia per fatti nuovi sopravvenuti, avrebbe dovuto introdurre un nuovo procedimento innanzi al Giudice di prime cure e, in via ulteriormente preliminare, eccepiva la violazione dell'art. 342 c.p.c., non essendo stato (asseritamente) indicato il capo della decisione impugnata, le censure alla ricostruzione dei fatti, le violazioni di legge e la loro rilevanza.
Nel merito, contestava l'avversa pretesa chiedendone il rigetto e formulando altresì due motivi di appello incidentale.
pag. 9/14 4.1. Con primo motivo di appello incidentale, censurava la valutazione effettuata dal tribunale in ordine alla sua capacità lavorativa e reddituale, chiedendo il ripristino dell'assegno di mantenimento a proprio favore nella somma di € 400,00 mensili.
4.2. Con il secondo motivo di appello incidentale, lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. in ordine alla disposta condanna parziale alla refusione delle spese di lite a suo carico, deducendo che il Tribunale, previo accertamento della parziale soccombenza reciproca, avrebbe dovuto compensare integralmente le spese di giudizio per entrambe le parti.
5. Erano tramessi gli atti al P.G. per l'intervento.
6. Depositate note scritte da parte dell'appellante principale per l'udienza cartolare del
03.11.25, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
* * * * * *
7. Preliminarmente, non può accogliersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale,
in quanto non si ravvisano nella specie le asserite violazioni degli artt. 473 bis.29-30 c.p.c.
Invero, il non ha proposto un'istanza di revisione delle condizioni economiche, né Pt_1
una nuova valutazione “per fatti nuovi sopravvenuti” (avendola già chiesta nel corso del giudizio di prime cure), ma ha contestato errori in fatto/diritto della decisione di primo grado,
censurandone “l'erronea quantificazione del contributo economico” per il mantenimento della figlia.
In altri termini, l'appellante principale impugna errori della statuizione di prime cure e non ne chiede una mera modifica basata su nuove circostanze. Del resto, una richiesta basata, come nella presente vertenza, su elementi già esistenti al momento del provvedimento originario non è ammissibile in sede di revisione. Infatti, le spese decurtabili dal reddito mensile netto da lavoratore autonomo e le altre circostanze indicate dal in sede di appello a sostegno Pt_1
pag. 10/14 della pretesa riduzione dell'assegno a suo carico reiterano quelle dallo stesso esplicitate in primo grado.
In ogni caso va rilevato che la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime della separazione, postulano la possibilità di modularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto. Pertanto resta esclusa la preclusione quando i presupposti del diritto all'assegno o della sua modifica siano maturati nel corso del giudizio anche in grado di appello (Cass. ord. n. 29290 del 21/10/2021).
8. Neppure è ravvisabile l'asserita violazione dell'art. 342 c.p.c., avendo l'appellante principale indicato il capo della sentenza oggetto di censura formulando una specifica doglianza, in aderenza al disposto della norma di legge.
9. Nel merito, va dato atto del passaggio in giudicato dei capi afferenti all'affido condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
alla Per_1
regolamentazione del diritto di visita del padre, con prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale competente ed alla ripartizione delle spese straordinarie al 50 % tra le parti.
10. Sulla base delle risultanze istruttorie, parzialmente fondata è la doglianza formulata dall'appellante principale volta alla rideterminazione dell'importo mensile del contributo economico da corrispondere alla figlia, disposto a suo carico dal Tribunale nella misura di €
700,00 mensili.
È poi da considerarsi fondata la pretesa della sollevata in via incidentale al CP_1
riconoscimento di un importo in suo favore a titolo di mantenimento.
10.1. Per quanto concerne la situazione economica del si rileva anzitutto che costui Pt_1
non giustifica l'asserita ulteriore riduzione del suo reddito netto mensile da lavoratore autonomo alla somma di € 1.677,00; importo diverso rispetto a quello dichiarato in sede di pag. 11/14 conclusionale di primo grado del 15.10.24 in cui lo stesso allegava di percepire un reddito netto mensile di € 2.503,00, inferiore rispetto alla somma mensile netta di € 3.900,00 percepiti nell'anno 2021.
Egli, inoltre, non contesta con allegazioni di segno contrario che l'onere di pagamento del canone locativo di € 450,00 sia ripartito al 50% con la nuova compagna.
Non rilevano poi i dedotti costi pertinenti all'attività lavorativa imprenditoriale intrapresa all'estero dal “€ 383,79 rateo per acquisto dell'auto per uso lavoro con scadenza al Pt_1
31.1.2031, essendo titolare di una ditta individuale che si occupa di manutenzione e
riparazione macchine industriali;
€ 224.15 rateo con scadenza al 2.12.2026, per acquisto
attrezzature di lavoro”, in quanto costi imputabili a detta attività e, dunque, già considerati nella determinazione del reddito imponibile.
Il finanziamento asseritamente chiesto per pagare i debiti familiari sarebbe dimostrato dal doc.
5 dimesso il 16.2.204 con la memoria di primo grado, ma si tratta di un foglio privo di qualsiasi indicazione circa la data del prestito e la causale, ciò che non ne consente valutazione alcuna.
Per quanto attiene invece la posizione economica della è da considerarsi che ella CP_1
ammette di percepire un introito stipendiale della somma di € 800,00 mensili, oltre ad €
190,00 a titolo di assegno unico per la figlia, precisando che i bonifici mensili di € 150,00
rappresentano un contributo percepito dalla nonna convivente (presumibilmente utilizzato per esigenze familiari). Si accolla, poi, interamente il costo dell'affitto pari ad € 500,00 mensili.
Occorre però considerare che la predetta si trova all'attualità in gravi condizioni di salute, che la costringono a pesanti terapie, tanto che il tribunale, nella sentenza appellata, ha dato incarico ai Servizi Sociali di fornire alla figlia adeguato sostegno psicologico nell'affrontare la situazione sanitaria della madre.
pag. 12/14 Dunque, considerata l'evidente sperequazione reddituale delle parti in causa, i relativi oneri abitativi, le esigenze della piccola ancora in tenera età frequentante la seconda media, la Per_1
situazione medico-sanitaria della e valutato anche che l'appellante è divenuto CP_1
nuovamente papà con i relativi oneri (anche se nulla è dato sapersi circa la situazione economico-patrimoniale della madre), il collegio ritiene equo disporre la diminuzione del contributo a carico dell'appellante principale per il mantenimento della figlia nella somma di
€ 500,00 mensili (fermo l'obbligo di concorrere nella misura del 50 % alle spese straordinarie), con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza e si stima altresì congruo riconoscere l'importo di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento della da porsi a carico del con decorrenza dalla data della decisione di primo CP_1 Pt_1
grado; da versarsi entrambi gli assegni entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione
ISTAT.
9. Il secondo motivo di appello formulato in via incidentale e afferente alle spese di lite di prime cure è da considerarsi assorbito, dovendosi provvedere alla rideterminazione delle spese di entrambi i gradi per effetto della parziale riforma dell'impugnata sentenza.
10. L'esito finale del procedimento risulta caratterizzato dal parziale accoglimento della pretesa del di rideterminazione dell'importo del contributo economico da Pt_1
corrispondere per il mantenimento di e dal corrispondente parziale accoglimento della Per_1
pretesa della (che aveva rivendicato nel corso del giudizio di prime cure un assegno CP_1
in favore della figlia pari ad 1.000,00), che ha anche visto accolta la richiesta per sé della somma di € 300,00 a titolo di mantenimento (inferiore a quella di € 400.00 vantata). Ciò
giustifica la compensazione delle spese del doppio grado in misura del 50%, con condanna di
(poiché prevalentemente soccombente) a rifondere all'appellante Parte_1
principale la residua quota del 50%. Ai fini della quantificazione, si fa riferimento alla quantificazione operata dal giudice di primo grado e per l'appello si applicano i criteri di cui pag. 13/14 al DM 55/2014 e successive modifiche negli importi medi previsti per le cause di bassa difficoltà di valore indeterminabile, tenuto conto della non particolare complessità del caso trattato, con riconoscimento per la fase decisionale nel giudizio di appello del solo compenso previsto per la precisazione delle conclusioni nel rito camerale.
P.Q.M.
La Corte di appello, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma:
1-in accoglimento per quanto di ragione dell'appello principale, ridetermina in € 500,00
mensili a carico dell'appellante principale il contributo al mantenimento della figlia con Per_1
decorrenza dalla data della presente sentenza, assegno da versarsi all'appellata entro il giorno
10 di ogni mese oltre alla rivalutazione monetaria annuale in base agli indici Istat, fermo il resto.
2-in accoglimento per quanto di ragione dell'appello incidentale, dispone che il sig. Pt_1
versi alla a titolo di assegno di mantenimento, entro il giorno 10 di ogni mese, la CP_1
somma di € 300,00 annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della decisione di primo grado;
3-Compensa tra le parti in misura del 50 % le spese di lite del doppio grado, e condanna
[...]
a rifondere a la residua quota del 50 %, Parte_1 Controparte_1
quota, che liquida, per detta parte, quanto al primo grado in € 1.920,00 e quanto al grado di appello in € 2.605,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e
CPA.
Venezia, 10 novembre 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
pag. 14/14