Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/05/2025, n. 4337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4337 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2773/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 02/05/2025, alle ore 9:05, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del giudice onorario dr. Aldo Aratro, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Nell'interesse della Società è presente, per delega dell'avv. Parte_1
Rosita Leone, l'avv. Enza Mascolo la quale si riporta alle difese in atti ed alle note conclusionali autorizzate depositate chiedendone l'integrale accoglimento e tenuto conto del contrasto giurisprudenziale, avendo già eseguito il decreto ingiuntivo, chiede la decisione della causa con compensazione delle spese di lite.
Nell'interesse della opposta è presente l'avv. Nicola Indolfi, il quale chiede decidersi la causa, rigettare l'opposizione con la condanna dell'opponente alle spese di giudizio con attribuzione;
deposita nota specifica riservandosi di effettuarne il deposito telematico.
Il giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2773/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ) rapp.ta e difesa dall'avv. Rosita Parte_1 P.IVA_1
Leone, dell'avvocatura interna, giusta procura generale alle liti per notaio dell'11/09/2020 – rep. 54368 raccolta 15494 - elettivamente Per_1 domiciliate in Napoli, presso la Filiale di sita alla Piazza Parte_1
Matteotti n. 2;
Opponente
E
(C.F. ) rapp.ta e difesa in Controparte_1 C.F._1 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dagli Avv.ti
Nicola, Paolo e Lucia Indolfi, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Napoli alla
Piazza Nicola Amore n. 6;
Opposto
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo – titoli di credito.
Conclusioni: come da verbale di causa e scritti difensivi.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, notificato tempestivamente, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 9182/21 (r.g. n. 26473/21) emesso dal Tribunale di Napoli in data
13.12.2021, con cui è stata ingiunta di pagare a la somma di Controparte_1 euro 14.564,80 a titolo di interessi maturati e non liquidati su due Buoni Fruttiferi
Postali emessi il 09.11.98, dell'importo di lire 5.000.000, nonché delle spese di procedura monitoria. Ha contestato in fatto e in diritto la pretesa avanzata in via monitoria, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) nel merito per tutti i motivi in narrativa accogliere la presente opposizione e dichiarare l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza delle domande formulate da parte opposta;
2) dichiarare la legittimità dell'operato di revocando il decreto Parte_1 ingiuntivo nr. 9182/2021, iscritto al ruolo generale n. 26473/2021, emesso dal
Tribunale di Napoli, dott.ssa Gomez De Ayala, in data 13.12.21; 3) con condanna al pagamento delle spese legali di giudizio”.
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Costituitasi in giudizio, ha contestato in fatto e in Controparte_1 diritto l'opposizione, insistendo nella pretesa azionata;
ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In limite litis, ritenuto che l'opposizione non è fondata su prova scritta, con-cedere la provvisoria esecuzione al decreto opposto;
2) Nel merito, rigettare l'opposizione, palesemente infondata in fatto e diritto, confermando l'opposto decreto ingiuntivo;
3) In ogni caso con vittoria di spese e competenze degli giudizio da attribuire agli Avv.ti Nicola, Paolo e Lucia Indolfi che dichiarano di averle anticipate”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., prodotta documentazione, la causa, istruita documentalmente, è chiamata all'odierna udienza per la decisione a seguito di trattazione orale, ex art. 281-sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata.
La pretesa azionata dalla opposta si fonda su due Buoni Fruttiferi postali
(versati in atti), di lire 5 milioni ciascuno, da lei sottoscritti in data 09.11.1998, congiuntamente alla sig.ra (deceduta), il cui rimborso, nonostante Persona_2
i Buoni riportassero la clausola “PFR” (Pari Facoltà di Rimborso), era stato rifiutato da a motivo della mancanza di documentazione circa gli eredi della Pt_1 cointestataria deceduta.
Il valore di ciascun Buono (pari ad € 7.242,40 per un totale di € 14.564,80) non è contestato in lite.
Le argomentazioni in diritto offerte da a fondamento del suo Parte_1 atto di opposizione, risiedono sul principio affermato dalla Suprema Corte con l'Ordinanza n.11137/20 del 10.06.20, secondo cui, nelle ipotesi di buoni postali cointestati e di premorienza di uno degli intestatari prima del rimborso, per ottenere il rimborso stesso sarebbe necessaria la quietanza di tutti gli aventi diritto.
Tuttavia, la parte opponente non ha tenuto conto che a detto principio del giudice di legittimità si è sovrapposto quello opposto, secondo cui, nelle ipotesi di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola "pari facoltà di rimborso"
(come nella specie), in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione il D.P.R. n. 256 del 1989, art. 187, comma 1, che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano "a vista" e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina (Cass.
24639/2021; 40107/2021; 5426/2022; 4280/2022).
Come si legge condivisibilmente in Cass. n. 1278/2023 (allorché rinvia a
Cass. 24639/2021), questo secondo orientamento si fonda su rilievi cui va prestata convinta adesione, laddove si consideri: che pur essendo vero che non solo i libretti di risparmio, ma anche i buoni fruttiferi postali appartengono alla specie dei documenti di legittimazione, ex art. 2002 c.c. e non hanno invece natura di titoli di credito, tra i due ricorre una rilevante differenza, tale da incidere sul
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funzionamento della clausola «pari facoltà di rimborso»; che, infatti, in deroga al principio generale di libera cedibilità dei crediti, fissata dall'art. 1260 c.c., l'art. 204, comma 3, d.P.R. n. 256/1989 sancisce l'intrasferibilità del credito portato dai buoni postali;
che i buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell'intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso «a vista», il che si traduce
«nell'incanalamento della fase di pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale il pagamento, appunto 'a vista', all'intestatario: e ciò è sufficiente a dire che la previsione concernente la riscossione, in caso di clausola pari facoltà di rimborso, dei libretti di deposito non è esportabile al campo dei buoni fruttiferi»; che il contrario assunto secondo cui, in caso di clausola «pari facoltà di rimborso» di buoni postali fruttiferi cointestati a due o più persone, il decesso di uno di essi precluderebbe il rimborso dell'intero agli altri, finirebbe per paralizzare proprio l'aspetto per il quale detti buoni, dotati della apposizione della menzionata clausola, si caratterizzano;
che non rileva la funzione di protezione dell'erede o dei coeredi del cointestatario defunto al quale l'art. 187 sarebbe strumentale, giacché la normativa in questione non tutela gli interessi dei coeredi;
che in caso di cointestazione con clausola «pari facoltà di rimborso», e dunque di solidarietà attiva, l'obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, «si divide fra gli eredi in proporzione delle quote» (art. 1295
c.c.), senza incidere sulla posizione del cointestatario superstite, onde la riscossione riservata all'intestatario superstite in nulla interferisce con la spettanza del credito, colui che abbia riscosso rimanendo tenuto nei rapporti interni nei confronti dell'erede o degli eredi del cointestatario defunto;
che, sotto il profilo fiscale, assume rilievo la risoluzione del 13 luglio 1999 n. 115 del Ministero delle finanze secondo cui i buoni sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e sono pertanto esclusi dall'attivo ereditario, anche se l'erede è obbligato alla presentazione della dichiarazione di esonero.
Appare pertanto indubitabile che l'opposta avesse ben Controparte_1 diritto alla riscossione dell'intera somma portata dai buoni azionati in via monitoria e che, per converso, che il rifiuto opposto da (pur a Parte_1 seguito delle richieste di rimborso a mezzo pec del 30.01.2020 e del 14.07.2020, in produzione parte opposta) si sia sostanziato in comportamento illegittimo.
Peraltro, alla data di introduzione del presente giudizio di opposizione
(3.2.2022) il predetto orientamento del giudice di legittimità - secondo cui, nelle ipotesi di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola pari facoltà di rimborso, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento – era ben consolidato.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ex d.m. 55/14 e succ. mm.ii., tenuto conto del valore della causa, della complessità bassa delle questioni trattate, dell'attività
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svolta (forma semplificata, in rito, della decisione), con attribuzione agli avv.ti
Nicola, Paolo e Lucia Indolfi, dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 2 Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 9182/21
(r.g. n. 26473/21) emesso dal Tribunale di Napoli in data 13.12.2021, che dichiara esecutivo;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in euro 2.500,00 per compenso, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, udienza 02.05.2025.
E' verbale, ore 14:40
Il Giudice dott. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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