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Sentenza 14 febbraio 2023
Sentenza 14 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2023, n. 6190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6190 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) UR TA, nato a [...] il [...]; Avverso l'ordinanza emessa il 21/06/2022 dalla Corte di appello di CO;
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Sabrina Passafiume, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6190 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 13/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza deliberata il 21 gennaio 2022 la Corte di appello di CO, quale Giudice dell'esecuzione, respingeva il ricorso proposto da TA UR, finalizzato a ottenere l'annullamento dell'ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte di appello di CO 1'11 maggio 2022, per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), su cui era intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata dalla Corte di appello di Catanzaro il 23 febbraio 2022. Il respingimento del ricorso di UR veniva giustificato dal Giudice dell'esecuzione anconetano sull'assunto che dagli atti processuali non si evinceva l'espiazione della pena di due anni e otto mesi di reclusione, deliberata il 23 febbraio 2022, posta dalla difesa del ricorrente a fondamento dell'istanza proposta. 2. Avverso questa ordinanza TA UR, a mezzo dell'avvocato Riccardo Leonardi, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la Corte di appello di CO non aveva esplicitato le ragioni che non consentivano di ritenere interamente espiata la pena di due anni e otto mesi di reclusione, posta dalla difesa del ricorrente a fondamento delle sue pretese. Si deduceva, in proposito, che l'espiazione della pena controversa da parte di TA UR era attestata dalla sentenza dalla Corte di cassazione, Prima Sezione penale (Sez. 1, n. 28130 del 06/05/2021, UR, non mass.), con la quale era stata annullata con rinvio l'ordinanza del 10 dicembre 2020, con cui la Corte di appello di CO aveva respinto l'incidente di esecuzione proposto dal condannato, senza accertare se la pena detentiva irrogatagli dalla Corte di appello di Catanzaro, con sentenza pronunciata il 23 febbraio 2022, era stata interamente espiata, in violazione dei poteri riconosciutigli dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da TA UR è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 2 2. In via preliminare, allo scopo di inquadrare il tema censorio prospettato nell'interesse di TA UR, deve evidenziarsi che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, richiesta dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione dell'impugnazione e quale requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata in una prospettiva utilitaristica, costituita da una finalità negativa, consistente nell'obiettivo di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, nonché da una finalità positiva, consistente nel conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto d'impugnazione, a condizione che la stessa si ponga in termini logicamente coerenti con l'ordinamento giuridico. Sul punto, non si può non richiamare l'orientamento consolidato di questa Corte, citando il seguente, insuperato, principio di diritto: «Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693-01). Ne discende che il requisito dell'interesse a impugnare deve necessariamente configurarsi in termini di concretezza e attualità, oltre che sussistere sia nel momento della proposizione del gravame sia in quello della sua decisione, perché questa possa avere un'effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione. Tale requisito, quindi, presuppone una valutazione della persistenza, al momento della decisione adottata, di un interesse a proporre l'impugnazione, la cui attualità, in capo a TA UR, doveva ritenersi sussistente all'atto della presentazione del ricorso per cassazione e non deve essere venuta meno per la mutata situazione di fatto o di diritto eventualmente intervenuta con riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente (Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, dep. 2022, Migliore, Rv. 282542-01; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 269199- 01). 3. Ricostruita la nozione di interesse a impugnare ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve rilevarsi che sullo stesso tema censorio prospettato da 3 TA UR con il ricorso in esame si è già pronunciata questa Corte (Sez. F, n. 30573 del 28/07/2022, UR, non mass.), che, in accoglimento del ricorso proposto dal ricorrente, annullava con rinvio l'ordinanza deliberata il 29 marzo 2022, con cui la Corte di appello di CO aveva dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione promosso dal condannato senza avere accertato se la pena detentiva irrogatagli dalla Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del 23 febbraio 2022, era stata espiata. Con tale pronuncia di legittimità, in particolare, veniva accertata l'illegittimità dell'ordine di carcerazione contro cui era stato promosso l'incidente di esecuzione, evidenziandosi che «la declaratoria di inammissibilità della Corte di appello ha portato a una ulteriore paradossale conseguenza: in data 11 maggio 2022, a seguito della ordinanza qui impugnata, la Procura generale presso la Corte di appello di CO ha adottato, nei confronti del ricorrente, un ordine di esecuzione per la carcerazione ai fini della espiazione della pena di anni due e mesi otto, così non solo contraddicendo la propria originaria impostazione che aveva condotto all'accoglimento del ricorso per cassazione, ma addirittura ponendo in esecuzione una pena illegale, poiché contrastante con la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 [...]» (Sez. F, n. 30573 del 28/07/2022, UR, cit.). Ne discendeva, secondo quanto rilevato dalla Corte di legittimità, nella richiamata pronuncia, le cui conclusioni esplicano i loro effetti diretti sulla vicenda processuale in esame;
(15 la «pena detentiva di cui si discute non è stata ancora interamente espiata, e allora il giudice dell'esecuzione dovrà procedere a rideterminarla in ossequio alla declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 40 del 2019, dato che il precedente provvedimento di rideterminazione della pena detentiva nella misura di anni otto di reclusione è stato annullato dalla sentenza rescindente»; ovvero, in alternativa, la «pena è stata interamente espiata [...], quindi il giudice dell'esecuzione non dovrà rideterminare alcunché e l'incidente di esecuzione dovrà essere dichiarato inammissibile poiché il rapporto esecutivo di cui si discute si era già esaurito in data anteriore alla presentazione dell'istanza» (Sez. F, n. 30573 del 28/07/2022, UR, cit.). Pertanto, in entrambe le ipotesi, l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di CO 1'11 maggio 2022 nei confronti di TA UR deve ritenersi illegittimo, riguardando una pena illegale ovvero, in alternativa, una pena interamente espiata dal ricorrente. Ne consegue che, quale che sia la soluzione processuale adottata nel caso di specie, l'atto di impugnazione in esame deve ritenersi inammissibile per sopravvenuta carenza di 4 interesse, in linea con i parametri richiamati nel paragrafo precedente (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, cit.). 4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'i dicembre 2022, di ritenere inammissibile il ricorso di TA UR per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'i dicembre 2022, dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 13 dicembre 2022.
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Sabrina Passafiume, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6190 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 13/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza deliberata il 21 gennaio 2022 la Corte di appello di CO, quale Giudice dell'esecuzione, respingeva il ricorso proposto da TA UR, finalizzato a ottenere l'annullamento dell'ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte di appello di CO 1'11 maggio 2022, per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), su cui era intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata dalla Corte di appello di Catanzaro il 23 febbraio 2022. Il respingimento del ricorso di UR veniva giustificato dal Giudice dell'esecuzione anconetano sull'assunto che dagli atti processuali non si evinceva l'espiazione della pena di due anni e otto mesi di reclusione, deliberata il 23 febbraio 2022, posta dalla difesa del ricorrente a fondamento dell'istanza proposta. 2. Avverso questa ordinanza TA UR, a mezzo dell'avvocato Riccardo Leonardi, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la Corte di appello di CO non aveva esplicitato le ragioni che non consentivano di ritenere interamente espiata la pena di due anni e otto mesi di reclusione, posta dalla difesa del ricorrente a fondamento delle sue pretese. Si deduceva, in proposito, che l'espiazione della pena controversa da parte di TA UR era attestata dalla sentenza dalla Corte di cassazione, Prima Sezione penale (Sez. 1, n. 28130 del 06/05/2021, UR, non mass.), con la quale era stata annullata con rinvio l'ordinanza del 10 dicembre 2020, con cui la Corte di appello di CO aveva respinto l'incidente di esecuzione proposto dal condannato, senza accertare se la pena detentiva irrogatagli dalla Corte di appello di Catanzaro, con sentenza pronunciata il 23 febbraio 2022, era stata interamente espiata, in violazione dei poteri riconosciutigli dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da TA UR è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 2 2. In via preliminare, allo scopo di inquadrare il tema censorio prospettato nell'interesse di TA UR, deve evidenziarsi che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, richiesta dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione dell'impugnazione e quale requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata in una prospettiva utilitaristica, costituita da una finalità negativa, consistente nell'obiettivo di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, nonché da una finalità positiva, consistente nel conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto d'impugnazione, a condizione che la stessa si ponga in termini logicamente coerenti con l'ordinamento giuridico. Sul punto, non si può non richiamare l'orientamento consolidato di questa Corte, citando il seguente, insuperato, principio di diritto: «Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693-01). Ne discende che il requisito dell'interesse a impugnare deve necessariamente configurarsi in termini di concretezza e attualità, oltre che sussistere sia nel momento della proposizione del gravame sia in quello della sua decisione, perché questa possa avere un'effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione. Tale requisito, quindi, presuppone una valutazione della persistenza, al momento della decisione adottata, di un interesse a proporre l'impugnazione, la cui attualità, in capo a TA UR, doveva ritenersi sussistente all'atto della presentazione del ricorso per cassazione e non deve essere venuta meno per la mutata situazione di fatto o di diritto eventualmente intervenuta con riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente (Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, dep. 2022, Migliore, Rv. 282542-01; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 269199- 01). 3. Ricostruita la nozione di interesse a impugnare ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve rilevarsi che sullo stesso tema censorio prospettato da 3 TA UR con il ricorso in esame si è già pronunciata questa Corte (Sez. F, n. 30573 del 28/07/2022, UR, non mass.), che, in accoglimento del ricorso proposto dal ricorrente, annullava con rinvio l'ordinanza deliberata il 29 marzo 2022, con cui la Corte di appello di CO aveva dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione promosso dal condannato senza avere accertato se la pena detentiva irrogatagli dalla Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del 23 febbraio 2022, era stata espiata. Con tale pronuncia di legittimità, in particolare, veniva accertata l'illegittimità dell'ordine di carcerazione contro cui era stato promosso l'incidente di esecuzione, evidenziandosi che «la declaratoria di inammissibilità della Corte di appello ha portato a una ulteriore paradossale conseguenza: in data 11 maggio 2022, a seguito della ordinanza qui impugnata, la Procura generale presso la Corte di appello di CO ha adottato, nei confronti del ricorrente, un ordine di esecuzione per la carcerazione ai fini della espiazione della pena di anni due e mesi otto, così non solo contraddicendo la propria originaria impostazione che aveva condotto all'accoglimento del ricorso per cassazione, ma addirittura ponendo in esecuzione una pena illegale, poiché contrastante con la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 [...]» (Sez. F, n. 30573 del 28/07/2022, UR, cit.). Ne discendeva, secondo quanto rilevato dalla Corte di legittimità, nella richiamata pronuncia, le cui conclusioni esplicano i loro effetti diretti sulla vicenda processuale in esame;
(15 la «pena detentiva di cui si discute non è stata ancora interamente espiata, e allora il giudice dell'esecuzione dovrà procedere a rideterminarla in ossequio alla declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 40 del 2019, dato che il precedente provvedimento di rideterminazione della pena detentiva nella misura di anni otto di reclusione è stato annullato dalla sentenza rescindente»; ovvero, in alternativa, la «pena è stata interamente espiata [...], quindi il giudice dell'esecuzione non dovrà rideterminare alcunché e l'incidente di esecuzione dovrà essere dichiarato inammissibile poiché il rapporto esecutivo di cui si discute si era già esaurito in data anteriore alla presentazione dell'istanza» (Sez. F, n. 30573 del 28/07/2022, UR, cit.). Pertanto, in entrambe le ipotesi, l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di CO 1'11 maggio 2022 nei confronti di TA UR deve ritenersi illegittimo, riguardando una pena illegale ovvero, in alternativa, una pena interamente espiata dal ricorrente. Ne consegue che, quale che sia la soluzione processuale adottata nel caso di specie, l'atto di impugnazione in esame deve ritenersi inammissibile per sopravvenuta carenza di 4 interesse, in linea con i parametri richiamati nel paragrafo precedente (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, cit.). 4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'i dicembre 2022, di ritenere inammissibile il ricorso di TA UR per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'i dicembre 2022, dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 13 dicembre 2022.