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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 24/06/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 6 del 2024, avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c., pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Rosa Condello ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte ricorrente- contro
(C.F. ); _1 C.F._2
-parte resistente contumace-
Pubblico Ministero in sede interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4 gennaio 2024, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)
1 accertare e dichiarare, anche con sentenza parziale, che , nato a [...]
San Nicola da RI (VV) il 06/09/1932 è padre di nato a [...]
San Nicola da RI (VV) il 13/07/1957; 2) all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale, che abbia accertato e dichiarato che , _1
nato a [...] il [...] è padre di Parte_1
nato a [...] il [...], ordinare all'Ufficiale dello
Stato Civile del competente Comune di San Nicola da RI di fare la prescritta annotazione del relativo atto di nascita e procedere alla trascrizione della emananda sentenza, senza menzione del cognome del padre e con conservazione del cognome in quanto segno distintivo della persona Pt_1
dell'attore; 3) accertare e dichiarare il diritto del Sig. al Parte_1
risarcimento del danno esistenziale ai sensi dell'art. 2059 c.c. e per l'effetto condannare il Sig. al pagamento della somma di € 250.000,00 o _1
della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e del danno morale equitativamente determinato, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo”.
A sostegno della domanda, la difesa di ha dedotto: Parte_1
-che il ricorrente è nato a [...] in data [...];
-che è stato riconosciuto dalla sola madre, Parte_1 Persona_1
-che il ricorrente sarebbe nato <dalla relazione che la Sig.ra
[...]
ebbe con il Sig. ; Per_1 Controparte_1
-che <In più occasioni, il Sig. tornando a San Nicola da Parte_1
RI durante il periodo estivo, cercò di conoscere e frequentare il padre, che nonostante le iniziali resistenze cominciò ad invitarlo a casa sua, presentandolo ai propri fratelli come figlio. Gli zii si rivolgevano al Sig. chiamandolo nipote, il Sig. chiamandolo figlio, ma Pt_1 _1
quest'ultimo ha sempre rifiutato di riconoscere legalmente, Pt_1
nonostante le richieste del figlio e nonostante si sia reso disponibile ad effettuare il test di paternità, dal quale è risultato che “Dal calcolo statistico 2 emerge una attribuzione della paternità di (presunto padre) _1
nei confronti di (figlio), con una probabilità della Parte_1
paternità maggiore del 99,99%>>.
Gli atti del procedimento sono stati comunicati al Pubblico Ministero in sede.
Non si è costituita in giudizio la parte resistente.
In data 26 settembre 2024, dichiarata la contumacia della parte resistente, questo giudice ha disposto CTU medico-legale.
La causa è stata poi rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale in ordine alla domanda di cui all'art. 269 c.c.
All'udienza del 19 giugno 2025, la difesa di parte ricorrente ha precisato le conclusioni e ha discusso oralmente la causa in relazione alla suddetta domanda.
****
La domanda proposta ex art. 269 c.c. è fondata e va accolta.
Infatti, il consulente tecnico nominato nell'ambito del procedimento n. 6 del
2024 R.G. ha così precisato: “Le indagini genetiche effettuate sul DNA estratto dal tampone buccale di e dal tampone buccale di Parte_1 _1
hanno consentito di rilevare che: è padre biologico di
[...] _1
(probabilità di paternità: 99,99999656%; LR=2.91x107)”. Parte_1
Tale conclusione risulta sufficientemente convincente in virtù:
-della natura scientifica della stessa;
-della circostanza che nessuna contestazione è stata formulata dal resistente;
-della sovrapponibilità tra l'esito dell'indagine peritale espletata nel presente giudizio e l'indagine biologica allegata al ricorso dalla parte ricorrente.
Si procede con separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande.
Quanto alle spese di lite, le stesse saranno oggetto di regolamentazione in sede di pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, non definitivamente 3 pronunciando nell'ambito del procedimento n. 6 del 2024 R.G., così provvede:
-visto l'art. 269 c.c., accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che _1
, nato a [...] in data [...], è il padre biologico
[...]
di nato a [...] in data [...]; Parte_1
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Nicola da RI (VV) di procedere all'annotazione della sentenza, una volta passata in giudicato, nell'atto di nascita di Parte_1
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
-spese al definitivo.
Così deciso in Vibo Valentia nella camera di consiglio del 19 giugno 2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
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