Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/02/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 241/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa
Laura Messina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 241/2024 R.G.
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in
Giarre, Piazza Bonadies 7, presso lo studio dell'Avv. Francesco Vasta (cod. fisc.
) dal quale è rappresentato e difeso per procura in atti;
C.F._2
attore
CONTRO
con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. Controparte_1
14 – 00142 (cod. fisc. e P. Iva , elettivamente domiciliata in Catania, P.IVA_1
Via M. R. Imbriani n. 222, presso lo studio dell'Avv. Maria Emanuela Berlich (c.f.
) dalla quale è rappresentata e difesa per procura in atti;
CodiceFiscale_3
convenuta
E NEI CONFRONTI DI
o in forma Controparte_2 abbreviata, con sede legale in Strada Controparte_3 CP_2 dell'Università n. 1, (cod. fisc. ; P.IVA_2
terzo pignorato contumace
***
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex art. 615 e 617, comma 2, c.p.c. avverso pignoramento esattoriale ex art. 72 bis D.P.R. 602/72.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1
pagina 1 di 7
l'efficacia del pignoramento presso terzi notificato alla Banca Credit Agricole Italia
Spa, Agenzia di Acireale, sul conto corrente N°. 15137872 stante il grave pregiudizio che dallo stesso sta derivando alla parte esecutata che ha subito illegittimamente il prelievo di tutte le somme contenute nel conto corrente nel quale confluiscono gli emolumenti percepiti a titolo di attività lavorativa.
2) nel merito per i motivi sopra esposti, dichiarare la nullità e/o inesistenza dell'azione esecutiva promossa dalla e quindi Controparte_4
l'invalidità e/o l'inefficacia e/o illegittimità del pignoramento da essa promosso, disponendo la cessazione degli accantonamenti a carico del terzo pignorato e la restituzione in favore dell'esecutato delle somme già sottratte oltre interessi e spese
e condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc oltre ai danni nella misura di €. 20.000,00 o in altra somma che sarà quantificata in corso di causa e/o che il giudice riterrà equa. Con vittoria di spese e compensi”. Per :“Ritenere e dichiarare l'inammissibilità Controparte_5 della proposta opposizione per quanto esposto nel presente atto;
Rigettare le domande di parte attrice in quanto del tutto infondate per quanto esposto nel presente atto;
In subordine, rideterminare le somme pignorate nei limiti consentiti dalla legge, laddove eccedenti;
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore distrattario.
Con salvezza di ogni diritto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 7.1.2024, riassumeva Parte_1 nel merito l'opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis
DPR 602/73 ad istanza di fino alla concorrenza Controparte_1 della somma di € 27.777,76.
Parte attrice deduceva la mancata notifica del pignoramento e degli atti ad esso presupposti con la conseguente nullità/inesistenza della procedura esecutiva, sostenendo di essere venuta a conoscenza del pignoramento presso terzi solo con l'invio dell'estratto conto da parte della Banca Credit Agricole Italia Spa datato 31.7.2023. Eccepiva, inoltre, la violazione dell'art. 545, comma 8, c.p.c. in quanto le somme attinte dal pignoramento sarebbero state costituite da emolumenti per l'attività di gestore- per conto della - di un rifornimento di Parte_2 carburanti;
a tal proposito deduceva che non era stata salvaguardata la quota Pers necessaria per il sostentamento della famiglia pari al triplo della pensione Pt_1 sociale pari o al 10% della somma risultante dal conto o in subordine al limite previsto per il pignoramento delle pensioni. Per la prima volta, in seno all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, sollevava eccezione di prescrizione dei crediti portati dal pignoramento opposto.
pagina 2 di 7 Si costituiva nel presente giudizio l' preliminarmente Controparte_4 eccependo l'inammissibilità dell'opposizione in quanto volta a contestare l'ordinanza emessa a conclusione della fase cautelare (con la quale il Giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione); nel merito, in ordine all'eccezione di difetto di notifica del pignoramento presso terzi, l'ente di riscossione dichiarava di aver provveduto alla notifica a mezzo pec all'indirizzo risultante dalla visura camerale allegata in atti e che a seguito dell'esito negativo della notifica a mezzo pec, aveva provveduto ad eseguire la notifica presso la
CCIAA dandone comunicazione al a mezzo raccomandata. Con riferimento Pt_1 alla violazione dell'art. 545, comma 8, c.p.c. l' deduceva che il non CP_6 Pt_1 aveva dato prova che sul conto pignorato confluissero le somme a titolo di emolumenti mensili per l'attività lavorativa svolta di gestore dell'impianto di carburanti e che in ogni caso l'ente di riscossione non sarebbe stato responsabile dell'accantonamento delle somme effettuato dal terzo. Infine, con riferimento alla notifica degli atti presupposti e in ordine all'eccezione di prescrizione deduceva che le cartelle portate dall'atto di pignoramento, nello CP_6 specifico le nn. 09220080003020766000, 09220100009151351000,
09220100020401927000 e 09220100030115268000 erano state regolarmente notificate e che ad interruzione dei termini di prescrizione in data 1.10.2019 era stato notificato l'avviso di intimazione n. 09220199003256592000 e in data 06.09.2022 l'avviso di intimazione n. 09220229002100715000. Evidenziava, inoltre, che ai fini del computo del termine di prescrizione doveva essere considerato il periodo di sospensione dei termini previsto dalla L. 27/12/2013 n. 147 art. 1 co. 623 –
Condono 2014 - (c.d. Legge di stabilità 2014 del D.L. 6/3/2014 n. 16, convertito, con modificazione, dalla L. 2/5/2014 n. 68); che per effetto di due successive proroghe dei termini di scadenza del pagamento in definizione agevolata, prima al
31/3/2014 (art. 2 co. 1 D.L. n. 16 del 6/3/2014) e dopo al 31/5/2014 (legge di conversione n. 68 del 2/5/214 del D.L. n. 16 del 6/3/2014) anche i termini di scadenza della sospensione della riscossione dei carichi in argomento erano stati prorogati.
Non essendo stato evocato in giudizio il terzo pignorato Banca Credit Agricole
Italia Spa, litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c., questo Giudice, ritenuto che il contraddittorio non risultava integro, fissava udienza di comparizione onde consentire l'integrazione del contraddittorio.
Essendo il giudizio di natura documentale ed in assenza di richieste istruttorie, la causa veniva posta in decisione.
Va dichiarata la contumacia di Banca Credit Agricole Italia Spa, regolarmente citata ma non costituitasi in lite.
pagina 3 di 7 L'azione esperita dall'opponente va qualificata come opposizione agli atti esecutivi con riferimento all'eccezione di omessa notifica del pignoramento e degli atti prodromici al debitore, mentre va qualificata come opposizione all'esecuzione con riferimento alle eccezioni di prescrizione e di violazione dell'art. 545 comma 8,
c.p.c. Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, sollevata per la prima volta solo nel giudizio di merito. Basta un esame del ricorso in opposizione (riportato testualmente dallo stesso in seno all'atto di Pt_1 citazione) per avvedersi del fatto che il tema non era stato introdotto innanzi al Giudice dell'esecuzione che, infatti, nell'ordinanza di definizione della fase cautelare non fa alcun cenno alla prescrizione e alla relativa eccezione. L'introduzione di un nuovo motivo di opposizione viola la cd. “struttura bifasica” necessaria, ormai pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza (cfr. Cass. Civ.
11 ottobre 2018, n. 25170). I giudici di legittimità hanno affermato che “La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, 2˚ co., 617, 2˚ co., e 618, nonché 619 c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, con il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione – non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione – determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena”.
Dalle esigenze poste alla base della richiamata giurisprudenza della Suprema Corte discende che il petitum nel giudizio di merito non può essere ampliato con domande mai proposte innanzi al Giudice dell'esecuzione perché, sulle stesse, così facendo, non si consente la richiamata bifasicità, ovvero il preventivo esame da parte del Giudice dell'esecuzione. L'opponente ha riproposto in sede di merito, il motivo preliminare che inficerebbe ab origine l'intera attività esecutiva, ovvero l'omessa notifica dell'atto di pignoramento esattoriale e degli atti prodromici (ex art. 617 secondo comma c.p.c.). L'opposizione ex art. 617 c.p.c. è inammissibile in assenza della prova della sua tempestività, già rilevata dal Giudice dell'esecuzione.
pagina 4 di 7 Ferma restando la mancata conoscenza legale del pignoramento, in fase cautelare il Giudice ha ritenuto l'assenza di prova della data di conoscenza effettiva da parte del del “blocco” apposto alle somme giacenti sul conto ovvero di quella di Pt_1 ricezione o conoscenza effettiva dell'estratto prodotto in giudizio, e- incombendo sull'opponente la prova del dies a quo - ha ritenuto tardiva l'opposizione.
Nel presente giudizio non emergono nuovi elementi rispetto a quelli già sottoposti al vaglio del Giudice dell'esecuzione. E' pacifico in giurisprudenza che, al fine di consentire al Giudice la verifica in ordine alla tempestività dell'opposizione,
l'opponente deve provare il momento in cui ha avuto comunque conoscenza, anche solo effettiva, dell'atto che intende impugnare (cfr. Cass. Civ. 13281/2013 secondo cui “colui che, agendo ex art. 617 cod. proc. civ., mostri di aver avuto conoscenza dell'atto impugnato, ancorché non ritualmente comunicatogli, o prima che gli venga comunicato un atto del procedimento successivo idoneo a fargli acquisire necessariamente conoscenza (o il dovere di conoscenza) degli atti precedenti, fra cui quello non comunicato, deve indicare nell'atto di opposizione quando abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto nullo, dandone altresì dimostrazione
(sempreché la relativa prova non sia evincibile dai documenti prodotti dalla controparte o, comunque, acquisiti al processo” e Cass. Civ. 7151/2012 secondo cui “ colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ., ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione”). Nella specie, il ha dedotto labialmente di aver appreso del Pt_1 blocco delle somme recandosi in Banca in data 2/8/2023 mentre poi ha sostenuto di aver conosciuto del pignoramento attraverso l'esame dell'estratto conto inviato dalla Banca in data 31/7/2023. In atti si rinviene solo quest'ultimo, da cui si evince che l'addebito relativo al pignoramento opposto è avvenuto in data 21/7/2023 (mentre l'opposizione risulta proposta in data 11/8/2023) ma detto documento - privo di data- non può ritenersi sufficiente a provare la conoscenza effettiva dell'esecuzione, posto che il ben avrebbe potuto apprendere del blocco anche Pt_1 il giorno stesso dell'addebito sul conto corrente. Il avrebbe potuto farsi Pt_1 rilasciare (anche in data 2/8/2023 quando afferma di essersi recato allo sportello) un'attestazione con data e firma in ordine al rilascio dell'estratto conto;
avrebbe comunque potuto formulare richieste istruttorie al fine di supportare le affermazioni
(peraltro non coerenti fra loro) in ordine alla conoscenza effettiva del blocco delle somme. E ciò tanto più che, da un lato, ha eccepito la tardività CP_6 dell'opposizione e, dall'altro, lo stesso Giudice dell'esecuzione ne ha rilevato l'inammissibilità stante la mancata prova della conoscenza effettiva. Nel presente pagina 5 di 7 giudizio, al contrario, il si è limitato a produrre l'estratto conto già sottoposto Pt_1 all'attenzione del Giudice dell'esecuzione. La Corte di Cassazione ha precisato che anche l'inesistenza della notifica del pignoramento deve essere fatta valere nel termine di giorni venti dalla conoscenza (anche di fatto) dell'atto impugnato (cfr. cfr. Cass. Civ. 24235/2015), per cui le deduzioni del in ordine al travolgimento integrale di tutti gli atti Pt_1 dell'esecuzione – indipendentemente dalla tempestività dell'opposizione- non sono fondate. L'opposizione ex art. 617 c.p.c. deve essere, quindi, in mancanza di prova contraria, ritenuta tardiva. L'opposizione ex art. 615 c.p.c. relativa alla parziale impignorabilità delle somme oggetto di esecuzione è infondata.
Nessuna prova è in atti in ordine alla circostanza che sul conto oggetto di esecuzione confluiscano effettivamente gli emolumenti derivanti da un rapporto di lavoro rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 545, comma 4, c.p.c. La documentazione depositata dall'opponente (fatture) è inconducente rispetto alla sollevata eccezione di parziale impignorabilità e depone invece per l'esistenza di rapporti di intermediazione commerciale tra l'opponente e la Di Parte_2 certo il non può qualificarsi né come lavoratore dipendente né come Pt_1 lavoratore parasubordinato, per cui non appaiono applicabili i limiti di legge ex art. 545 c.p.c. da interpretarsi restrittivamente, trattandosi di norma eccezionale (in deroga all'art. 2740 c.c.). Di conseguenza anche la doglianza relativa all'impignorabilità parziale deve essere rigettata.
Le spese del giudizio - liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della presente controversia (€ 26.000) - seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente. I valori medi sono ridotti della metà alla luce della modesta attività difensiva svolta e stante l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 241/2024 R.G. così provvede: 1) dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da Pt_1
;
[...]
2) rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, che si Parte_1 liquidano in complessivi € 2.540,00 per onorari, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Maria Emanuela Berlich che ne ha pagina 6 di 7 fatto espressa richiesta ex art. 93 c.p.c. Nulla sulle spese nei confronti del terzo pignorato contumace.
Catania, 26/2/2025
Il Giudice
Laura Messina
pagina 7 di 7