Sentenza 19 novembre 1985
Massime • 1
Per le lavoratrici sospese e in godimento del trattamento di integrazione salariale straordinaria a carico della cassa integrazione guadagni il parametro per la Determinazione della indennità per maternità, di cui all'art. 15 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, non è quello della retribuzione media effettivamente percepita con riferimento all'ultimo periodo di paga in cui la lavoratrice abbia svolto concretamente la sua prestazione lavorativa, ma - alla stregua di un'interpretazione analogica dell'art. 16 della citata legge conforme agli artt. 3 e 37 della Costituzione - quello della retribuzione media globale giornaliera che una lavoratrice della stessa categoria, che abbia continuato a svolgere regolarmente la prestazione lavorativa, ha percepito nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.*
Commentario • 1
- 1. Le sezioni unite si pronunciano sull’onere della prova nelle azioni edilizieAndrea D'Introno · https://www.iusinitinere.it/
Le sezioni unite con sentenza n. 11748 del 3 maggio 2019 sono state chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale avente ad oggetto la corretta interpretazione della “garanzia per i vizi della cosa venduta” gravante sul venditore ai sensi dell'art. 1490 c.c. [1]In detta occasione le sezioni unite hanno scelto di confermare l'orientamento tradizionale, con l'enunciazione del seguente principio di diritto: “in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi.” Tale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/11/1985, n. 5696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5696 |
| Data del deposito : | 19 novembre 1985 |
Testo completo
Per le lavoratrici sospese e in godimento del trattamento di integrazione salariale straordinaria a carico della cassa integrazione guadagni il parametro per la Determinazione della indennità per maternità, di cui all'art. 15 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, non è quello della retribuzione media effettivamente percepita con riferimento all'ultimo periodo di paga in cui la lavoratrice abbia svolto concretamente la sua prestazione lavorativa, ma - alla stregua di un'interpretazione analogica dell'art. 16 della citata legge conforme agli artt. 3 e 37 della Costituzione - quello della retribuzione media globale giornaliera che una lavoratrice della stessa categoria, che abbia continuato a svolgere regolarmente la prestazione lavorativa, ha percepito nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.*