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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/11/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di divorzio iscritta al R.G. 963/2024 proposta in via congiunta da
, nata a [...] il [...]; Parte_1 dall'Avv. Sergio Lucchetti. e
, nato a [...] il [...]; Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Fochetti.
Visto il ricorso;
rilevato che sono maturate le condizioni di procedibilità di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), Legge 898 del 1970; visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti e visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra le parti in FIUMICINO (RM) in data 10.03.2021, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di FIUMICINO, dell'anno 2021, al N. 8, Parte I, Vol. 1, alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
3) i coniugi vivranno separati mantenendo il reciproco rispetto, e potranno fissare il loro domicilio e/o residenza ove lo riterranno più opportuno senza autorizzazione l'uno dell'altro, salvo l'obbligo di comunicare all'altro genitore, entro 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio ai sensi Pers dell'art. 337 sexies c.c.; 4) la figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della minore presso la madre, nella casa familiare di Fiumicino, Via degli Sgombri, 16, di esclusiva proprietà del padre della sig.ra Entrambi i genitori cureranno insieme Pt_1 Pers l'educazione, l'istruzione e il mantenimento della figlia assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, ad eccezione della collocazione scolastica che sarà di esclusiva discrezione della madre. La bambina, inoltre, dovrà conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale con corrispondente dovere di ciascun genitore di adoprarsi con diligenza all'attuazione del predetto diritto. Il sig. avrà la facoltà di vedere e tenere con CP_1 Pers sé la figlia due pomeriggi a settimana, ovvero martedì e giovedì, salvo diverso accordo con la sig.ra n é i weekend del mese - dal Venerdì all'uscita di scuola sino alla Domenica sera – saranno Pt_1 alternati tra i genitori, salvo diverso accordo con la sig.ra I sigg. e si rendono Pt_1 CP_1 Pt_1 disponibili, a fronte di esigenze di lavoro, turni lavorati igenze i anche nel Pers periodo delle vacanze scolastiche, durante il quale la figlia non andrà a scuola, a modificare Pers concordemente le modalità di visita. La figlia trascorrerà rno di Natale alternativamente un anno si ed uno no con il padre, ed il Capodanno con il genitore con cui non ha trascorso il Natale. Lo stesso regime di alternanza è da intendersi adottato per il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Anche per le altre festività dovrà essere rispettata l'alternanza. Durante il periodo estivo il sig. CP_1 Pers potrà tenere con se la figlia almeno 15 giorni consecutivi, secondo i turni di lavoro e il p Pers da concordarsi entro il mese di maggio di ciascun anno. La figlia trascorrerà il giorno del compleanno alternativamente un anno si ed uno no con il padre particolare, nel rispetto dell'alternanza genitoriale, gli anni pari verranno trascorsi dalla minore con il padre e gli anni dispari con la madre. 5) entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimenti, fermo restando Pers l'obbligo di mantenimento per la figlia 6) il sig. corrisponderà la somma di euro 250,00 CP_1 mensili a mezzo bonifico bancario, tabili a te secondo gli indici istat, a titolo di Pers contributo per il mantenimento della figlia entro il 10 di ogni mese. Il corrisponderà il CP_1 50% delle spese di vestiario e delle spese astiche (libri, cancelleria, e esibizione dello scontrino fiscale. Fermo restando che, qualora la spesa da sostenere superi € 200,00 dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori. Le spese straordinarie, previamente concordate, come da Protocollo di intesa del Tribunale di Civitavecchia che si richiama, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% e secondo le indicazioni del protocollo;
7) la sig.ra riscuoterà per Pt_1
l'intero l'assegno unico;
la quota del 50% di detto assegno spettante al sig. costituisce quota CP_1 Pers di mantenimento della figlia 8) I coniugi hanno dichiarato negli e anni d'imposta antecedenti al deposito del ricorso i redditi seguito indicati: sig.ra redditi lordo: Anno Parte_1 2021 euro 6.878,00; Anno 2022 – Reddito lordo euro 6.382,00; Reddito lordo euro 1.000,00 e sig. redditi lordi: Anno 2021 – Reddito lordi €22.882,67; Anno 2022 - Controparte_1 Reddito lordo o 2023 – Reddito lordo € 24.820,21; 9) la sig.ra Parte_1 attualmente non lavora ma è in cerca di una occupazione consona alle sue competenze professionali ed è proprietaria di una autovettura Toyota Yaris targata. GC918CE, anno di immatricolazione 2020 ed è titolare di un conto corrente presso Unicredit Banca con un saldo al 27/04/2024 di € - 1.435,67; 10) il sig. lavora come dipendente presso la società DOC ROMA SRL, percependo Parte_2 una retribuzione mensile netta di circa € 1.300,00 per 13 mensilità , oltre la 14 mensilità, è titola re un conto corrente presso Poste Italiane Spa con saldo al 31/03/2024 di € 0,10 ; 11) entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio prestandosi il reciproco consenso al rinnovo e consentono l'iscrizione della figlia minore sul proprio passaporto. Si dichiarano compensate le spese fra le parti.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 11.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di divorzio iscritta al R.G. 963/2024 proposta in via congiunta da
, nata a [...] il [...]; Parte_1 dall'Avv. Sergio Lucchetti. e
, nato a [...] il [...]; Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Fochetti.
Visto il ricorso;
rilevato che sono maturate le condizioni di procedibilità di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), Legge 898 del 1970; visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti e visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra le parti in FIUMICINO (RM) in data 10.03.2021, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di FIUMICINO, dell'anno 2021, al N. 8, Parte I, Vol. 1, alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
3) i coniugi vivranno separati mantenendo il reciproco rispetto, e potranno fissare il loro domicilio e/o residenza ove lo riterranno più opportuno senza autorizzazione l'uno dell'altro, salvo l'obbligo di comunicare all'altro genitore, entro 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio ai sensi Pers dell'art. 337 sexies c.c.; 4) la figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della minore presso la madre, nella casa familiare di Fiumicino, Via degli Sgombri, 16, di esclusiva proprietà del padre della sig.ra Entrambi i genitori cureranno insieme Pt_1 Pers l'educazione, l'istruzione e il mantenimento della figlia assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, ad eccezione della collocazione scolastica che sarà di esclusiva discrezione della madre. La bambina, inoltre, dovrà conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale con corrispondente dovere di ciascun genitore di adoprarsi con diligenza all'attuazione del predetto diritto. Il sig. avrà la facoltà di vedere e tenere con CP_1 Pers sé la figlia due pomeriggi a settimana, ovvero martedì e giovedì, salvo diverso accordo con la sig.ra n é i weekend del mese - dal Venerdì all'uscita di scuola sino alla Domenica sera – saranno Pt_1 alternati tra i genitori, salvo diverso accordo con la sig.ra I sigg. e si rendono Pt_1 CP_1 Pt_1 disponibili, a fronte di esigenze di lavoro, turni lavorati igenze i anche nel Pers periodo delle vacanze scolastiche, durante il quale la figlia non andrà a scuola, a modificare Pers concordemente le modalità di visita. La figlia trascorrerà rno di Natale alternativamente un anno si ed uno no con il padre, ed il Capodanno con il genitore con cui non ha trascorso il Natale. Lo stesso regime di alternanza è da intendersi adottato per il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Anche per le altre festività dovrà essere rispettata l'alternanza. Durante il periodo estivo il sig. CP_1 Pers potrà tenere con se la figlia almeno 15 giorni consecutivi, secondo i turni di lavoro e il p Pers da concordarsi entro il mese di maggio di ciascun anno. La figlia trascorrerà il giorno del compleanno alternativamente un anno si ed uno no con il padre particolare, nel rispetto dell'alternanza genitoriale, gli anni pari verranno trascorsi dalla minore con il padre e gli anni dispari con la madre. 5) entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimenti, fermo restando Pers l'obbligo di mantenimento per la figlia 6) il sig. corrisponderà la somma di euro 250,00 CP_1 mensili a mezzo bonifico bancario, tabili a te secondo gli indici istat, a titolo di Pers contributo per il mantenimento della figlia entro il 10 di ogni mese. Il corrisponderà il CP_1 50% delle spese di vestiario e delle spese astiche (libri, cancelleria, e esibizione dello scontrino fiscale. Fermo restando che, qualora la spesa da sostenere superi € 200,00 dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori. Le spese straordinarie, previamente concordate, come da Protocollo di intesa del Tribunale di Civitavecchia che si richiama, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% e secondo le indicazioni del protocollo;
7) la sig.ra riscuoterà per Pt_1
l'intero l'assegno unico;
la quota del 50% di detto assegno spettante al sig. costituisce quota CP_1 Pers di mantenimento della figlia 8) I coniugi hanno dichiarato negli e anni d'imposta antecedenti al deposito del ricorso i redditi seguito indicati: sig.ra redditi lordo: Anno Parte_1 2021 euro 6.878,00; Anno 2022 – Reddito lordo euro 6.382,00; Reddito lordo euro 1.000,00 e sig. redditi lordi: Anno 2021 – Reddito lordi €22.882,67; Anno 2022 - Controparte_1 Reddito lordo o 2023 – Reddito lordo € 24.820,21; 9) la sig.ra Parte_1 attualmente non lavora ma è in cerca di una occupazione consona alle sue competenze professionali ed è proprietaria di una autovettura Toyota Yaris targata. GC918CE, anno di immatricolazione 2020 ed è titolare di un conto corrente presso Unicredit Banca con un saldo al 27/04/2024 di € - 1.435,67; 10) il sig. lavora come dipendente presso la società DOC ROMA SRL, percependo Parte_2 una retribuzione mensile netta di circa € 1.300,00 per 13 mensilità , oltre la 14 mensilità, è titola re un conto corrente presso Poste Italiane Spa con saldo al 31/03/2024 di € 0,10 ; 11) entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio prestandosi il reciproco consenso al rinnovo e consentono l'iscrizione della figlia minore sul proprio passaporto. Si dichiarano compensate le spese fra le parti.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 11.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone