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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/03/2025, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott. ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9980/2024 R.G., avente ad oggetto cumulo di domande di separazione personale e di divorzio
PROMOSSA DA
, nata ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Massimo CANTARERO, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe CASTIGLIONE, giusta procura C.F._2
in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole in ordine all'accordo raggiunto dalle parti.
1 Posta in decisione in esito all'udienza del 17/02/2025, fissata per la comparizione personale delle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 1° ottobre 2024, ha cumulativamente Parte_1
proposto, ai sensi dell'art. 473 bis.49, c.p.c., domanda di separazione personale e domanda di divorzio nei confronti di , con il quale in data 25.01.1992 aveva contratto matrimonio Controparte_1
concordatario in RA (CT), precisando che dall'unione coniugale erano nati, il 06.08.2006, in
Catania, entrambi i figli, e , oggi maggiorenni ma Persona_1 Persona_2
non ancora economicamente autosufficienti.
Allegando che la convivenza coniugale era divenuta negli ultimi tempi intollerabile, la ricorrente ha quindi chiesto pronunciarsi la separazione personale dal marito, e, una volta maturati i presupposti di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo al Tribunale di emettere le medesime statuizioni in relazione ad entrambe le pronunce, e segnatamente: l'assegnazione in proprio favore della casa familiare e l'obbligo a carico del resistente di corrisponderle un assegno mensile di
€ 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.02.2025, si è costituito , Controparte_1
rappresentando che, nelle more dell'udienza di comparizione, i coniugi avevano raggiunto un accordo sulle condizioni della loro separazione, di cui ha riportato il contenuto, allegando altresì l'originale sottoscritto da entrambi.
All'udienza di comparizione del 17/02/2025, il giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto -
sottoscritto e già prodotto in atti - e sentiti i coniugi personalmente comparsi - che hanno dichiarato di non volersi riconciliare, confermando le clausole dell'accordo - previa trasformazione del rito, ha rimesso la casa in decisione.
Ciò premesso, in base all'accordo, le parti hanno stabilito che:
2 “
1. Cessazione della Convivenza e Assegnazione della Casa Coniugale
I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto. A tal proposito, il sig.
, lascerà la casa coniugale alla moglie ed ai figli dal giorno stesso indicato nel Controparte_1
Decreto Presidenziale di fissazione IE (17/02/2025). La casa coniugale, dunque, sita in via
V.E. Orlando, n.3 viene assegnata alla stessa IG.ra , che la vivrà con i due figli, Parte_1
e . Il IG. Persona_3 Persona_4 CP_1
si impegna a cambiare immediatamente residenza dal momento del suo trasferimento;
[...]
2. Mantenimento Figli.
Si pone a carico del IG. , l'obbligo di corrispondere in favore della IG.ra Controparte_1
, la somma mensile di € 200,00 per il mantenimento del figlio Parte_1 Persona_3
e della stessa somma di € 200,00 per il mantenimento del figlio
[...] Persona_4
, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo e rivalutazione
[...]
monetaria secondo gli indici Istat a decorrere dalla stessa data, da versarsi in via anticipata entro
il giorno 25 di ogni mese;
3. Spese Straordinarie.
Porre a carico del IG. l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie Controparte_1
necessarie in favore della prole nella misura del 50% del loro ammontare, tenuto conto del
Protocollo Spese Straordinarie del Tribunale adito.”.
Poiché l'accordo, come sopra integralmente riportato, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, può pertanto procedersi all'omologa delle relative condizioni.
Quanto alla richiesta di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la domanda non è ancora procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato dall'art.3, n.2, lett. b) della legge n.898/70 e successive modificazioni.
3 Pertanto, va disposta con separata ordinanza la prosecuzione del processo, fissando innanzi al giudice delegato l'udienza di comparizione per la trattazione della domanda di divorzio.
Ogni determinazione in ordine alle spese giudiziali va riservata alla definizione della domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 9980/2024 R.G.:
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata ad [...] il Parte_1
23/01/1965, e , nato a [...] il Controparte_1
03/08/1963, alle condizioni di cui in parte motiva;
che hanno contratto matrimonio ad RA (CT) in data 25/01/1992,
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza t (atto trascritto al n. 34, parte II, serie A, anno 1992);
dispone per il prosieguo con separata ordinanza;
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 14.3.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Lidia Greco
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