Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2001, n. 2876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2876 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula A 02876 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE ONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.14328/98 Dott. Michele ANNUNZIATA Dott. Alberto SPANÒ Consigliere .5934 Cron. Consigliere Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Francesco A. MAIORANO LAMORGESE Cons. Relatore Ud. 20/12/00 Dott. Antonio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. 60000 per diritti L. sul ricorso proposto da: 1 27 FEB. 2001 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona IL CARSELLIERE elettivamentedel presidente ing. Giovanni Billia, domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto e rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Ponturo, Fabio Fonzo e Fabrizio Correra, giusta delega in atti;
ricorrente - - contro 5580 CASA di CURA VILLA IGEA s.r.l., in persona del legale rappresentante sig.ra Renata Lo Re, elettivamente domiciliata in Roma, via Ceresio n. 24, presso l'avv. Carlo Acquaviva, e rappresentata e difesa dall'avv. 1 Nino Muscolino, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 361 del Tribunale di Messina depositata il 27 marzo 1998 (R.G. n. 397/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Domenico Ponturo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 10 novembre 1995 il PR di Messina accoglieva l'opposizione proposta dalla s.r.l. Casa di cura Villa Igea avverso il decreto il quale, su istanza dell'Inps, era stato con ingiunto a quella società il pagamento della somma di lire 1.145.327.380, per contributi previdenziali relativi al periodo dal 1° aprile 1989 al 3° giugno 1992, oltre accessori. A sostegno dell'opposizione, la società aveva dedotto il diritto agli sgravi degli oneri sociali previsto dalla legge n. 1089 del 1968, essendo stata riconosciuta con pronuncia 2 del medesimo giudice la legittimità del duplice inquadramento dell'attività da essa svolta per il periodo anteriore a quello innanzi indicato. Il Tribunale, con sentenza depositata il 27 marzo 1998, ha rigettato l'appello proposto dall'ente previdenziale avverso la suddetta decisione. Ha ritenuto il giudice del gravame la inapplicabilità dei criteri di classificazione dettati dall'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88 nel caso, quale ricorrente nella fattispecie, di attività iniziata dai datori di lavoro taleanteriormente all'entrata in vigore di normativa, continuando ad essere validi, secondo quanto stabilito dall'ultimo comma del citato art. 49, gli inquadramenti in precedenza già in atto, qualunque fosse stata la loro fonte. Ed a tale proposito, il giudice del merito ha evidenziato che altra sentenza fra le stesse parti (la n. 957/90 del PR di Messina) aveva confermato la legittimità del duplice inquadramento della s.r.l. Casa di cura Villa Igea ai fini del diritto agli sgravi degli oneri sociali. Per la cassazione della sentenza del Tribunale l'Inps ha proposto ricorso con due motivi, cui 3 l'altra parte ha resistito con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo l'Inps denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ., 324, 416 e 437 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione. Deduce che: a) il giudicato derivante dalla precedente decisione del PR di Messina non concerne un diritto della Casa di cura al doppio inquadramento, ma solo il diritto agli sgravi in relazione alla natura dell'attività prestata;
b) deve escludersi l'efficacia di quel giudicato, richiamato dalla sentenza impugnata, nel presente giudizio, attesa la diversità dell'oggetto; si tratta infatti di contributi previdenziali relativi ad altri periodi, ed è quindi differente il bene della vita cui si riferisce il giudicato;
c) la parte non ha sollevato l'eccezione di giudicato, per cui operano le preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. La censura fondata. Il consolidato orientamento di questa Corte (v. sentenza Sezioni unite 7 novembre 1997 n. 10933 e le altre pronunce là richiamate) è nel senso che riguardo alle obbligazioni contributive nel settore delle assicurazioni sociali obbligatorie non è configurabile un unico rapporto giuridico fondamentale che colleghi i debiti relativi dei diversi periodi. Si è infatti rilevato che la esistenza giuridica del rapporto contributivo presuppone che siano definiti e certi tutti gli elementi del rapporto medesimo, per cui la diversità dei periodi, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, con la conseguenza che nella ipotesi di giudizi successivi relativi a rapporti diversi, il giudice del primo giudizio non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l'obbligo contributivo si atteggia in un determinato modo, giacché per questa parte egli giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono realizzati tutti i presupposti, e pertanto in assenza di un interesse delle parti alla relativa pronuncia, configurandosi quindi una tale decisione, per questo aspetto, quale meramente interpretativa dell'astratta volontà di legge e 5 non, come è invece essenziale al giudicato, come della volontà di legge nel caso affermazione concreto. Prestando adesione a tali principi, non può attribuirsi, come invece ha ritenuto la sentenza impugnata, efficacia di giudicato alla decisione 4 PR (la n. 957/90), in ordine del all'inquadramento ai fini previdenziali della Casa di cura resistente nel settore commercio, anche per i periodi contributivi successivi a quelli cui si riferisce la richiamata decisione del PR di Messina. Con il secondo motivo l'istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2195 88, nonché cod. civ. e 49 legge 98 marzo 1989 n. vizio di motivazione. Censura la sentenza impugnata per avere omesso la pronuncia sulla domanda proposta dall'istituto con la memoria difensiva di primo grado, volta ad ottenere i maggiori contributi dovuti dalle aziende industriali. Assume che erroneamente il PR aveva ritenuto che tale richiesta costituiva nella sostanza una domanda riconvenzionale, anziché considerarla come consequenziale al diverso inquadramento ottenuto dalla casa di cura ovvero a titolo di compensazione legale, come espressamente specificato dall'istituto, tra le somme da restituire in applicazione della normativa sugli sgravi e quelle derivanti dalla maggiore aliquota contributiva dovuta dalle aziende industriali. Anche questa censura deve essere accolta. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. la sentenza 7 ottobre 1994 n. 8225, nonché le successive pronunce 25 settembre 1995 n. 10148, 16 novembre 1995 n. 11865, 13 giugno 1996 n. 5419, 25 agosto 1999 n. 8873), con riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88, il giudicato sulla natura industriale, ai sensi dell'art. 2195 cod. civ., di una casa di cura ai fini del riconoscimento del - già inquadrata ai fini diritto della stessa previdenziali nel settore commerciale - agli sgravi contributivi previsti dalla normativa incentivante, legittima l'Inps a modificare il precedente inquadramento della stessa impresa da commerciale a industriale;
ciò sia nell'ipotesi in cui tale precedente inquadramento sia stato disposto ai sensi dell'art. 33 d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797, in quanto anche tale inquadramento (di natura 7 ricognitiva o dichiarativa) deve essere effettuato sulla base dei caratteri propri dell'attività economica esercitata quali risultanti dal citato art. 2195, sia nell'ipotesi in cui il precedente inquadramento sia stato disposto (per la ritenuta impossibilità d'inserire l'attività considerata fra quelle previste dal precedente art. 33) in virtù di provvedimento costitutivo ai sensi dell'art. 34 del citato d.P.R., essendo anche in detta seconda ipotesi inammissibile - salvo il caso, che nella specie non ricorre, della formazione del giudicato anche in ordine alla legittimità del provvedimento costitutivo d'inquadramento la coesistenza (in - eccezionali) di un duplice mancanza di norme della stessa impresa nel settore inquadramento industriale ai fini degli sgravi contributivi e nel settore commerciale ai fini previdenziali. Inconferente è il richiamo fatto dalla società resistente a Cass. 21 settembre 1995 n. 10016, per affermare la inapplicabilità dei criteri di classificazione delle imprese ai fini degli sgravi contributivi anche per l'inquadramento di esse ai fini previdenziali, in quanto nella fattispecie esaminata in quella pronuncia si fa riferimento ai criteri di classificazione di cui all'art. 49 della 8 legge n. 88 del 1989, i quali non possono essere utilizzati con riguardo ad attività iniziate prima della data di entrata in vigore della legge medesima, attesa per le attività già iniziate, l'ultrattività degli inquadramenti derivanti dalla normativa previgente (v. fra le tante Cass. 5 febbraio 1998 n. n. 1189, Cass. 10 ottobre 1997 n. 9826). Orbene, non avendo l'ente previdenziale 3 della sentenza del Tribunaleimpugnato il capo ས relativo alla classificazione nel settore industriale della Casa di cura ai fini degli sgravi, l'accertamento sul punto con efficacia di giudicato fa stato anche per quanto riguarda la pretesa avanzata dall'Inps con la memoria di costituzione nel giudizio di opposizione e diretta ad ottenere le differenze contributive per l'applicazione dell'aliquota relativa al settore industriale conseguente alla riclassificazione, domanda su cui il giudice del merito non si è pronunciato. Non è infatti condivisibile la tesi sostenuta dalla società della irretroattività, in base all'art. 3, ottavo comma, legge 8 agosto n. 335, della variazione della classificazione adottata nei 9 suoi confronti dall'Inps, poiché tale norma ha efficacia interpretativa dell'art. 49 legge 9 marzo 1989 n. 88 e non si riferisce agli atti di variazione di inquadramento dei datori di lavoro, di natura ricognitiva e non provvedimentali, emessi dall'ente previdenziale in base al quadro normativo anteriore alla disciplina introdotta con la legge n. 88 del 1989 (Cass. 3 marzo 1998 n. 2319, Cass. 2 luglio 1997 n. 5928, Cass. 13 giugno 1996 n. 5419). Il ricorso deve essere perciò accolto e cassata la sentenza impugnata, la causa va rimessa ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, per la determinazione del credito derivante dall'applicazione dell'istituto dell'aliquota contributiva afferente al settore industriale e per il periodo in contestazione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio di legittimità alla Corte di appello di Messina. 10 Così deciso in Il Presidente M. Au Roma, il 20 dicembre 2000. Il Consigliere est. Албам волгогра ch Shillie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 27 FEB. 2001 E IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA R P I T D R , O A C O S L S 0 L 1 A O T . 3 , B T 3 I A R 5 S D 'A E . P A L S N L T I E S 3 N D O -7 G P I S O 8 IM - N A 1 E A D 1 S D E I , E E A O T G R O N G T T E IS E S IT L E G IR E R A D L L O E D 11