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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/03/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1771/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1771/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE CUDONI Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
col patrocinio dell'avv. ELENA ROSSI Controparte_1
CONVENUTA
Oggetto: “altri contratti d'opera”
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: - condannare la al pagamento, in favore della attrice, della CP_2 Controparte_1 somma allo stato quantificata in euro 117.295,67 (o di altra somma ritenuta idonea dal Giudice e fatta riserva di integrazione nel quantum in corso di causa) a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti;
condannare la al risarcimento del danno all'immagine e non patrimoniale causato Controparte_3 alla attrice, che ci si riserva di quantificare in corso di causa o, comunque, da liquidarsi in via equitativa”.
PER PARTE CONVENUTA: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito, in via principale: - rigettare la domanda attorea, anche ai sensi dell'art. 1227
c.c., poiché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
nel merito, in via subordinata: - per la non creduta, denegata e gravanda ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda, liquidare il risarcimento, secondo il giusto, il vero ed il rigorosamente provato, con esclusione di ogni indebita e non dovuta voce e/o richiesta di danno, riducendolo, anche ex art. 1227 c.c., in proporzione al peso dei danni alla cui produzione ha eventualmente concorso parte attrice con la propria condotta, con esclusione di ogni indebita e non dovuta richiesta. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa anche del procedimento di ATP. Per scrupolo difensivo, stante la manifesta infondatezza della domanda attorea, in ogni caso sfornita di qualsivoglia supporto probatorio, qualora il
Giudicante lo ritenesse rilevante ai fini del decidere, si insiste altresì per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse contenute in comparsa di costituzione e nelle memorie integrative ex art. 171- ter c.p.c., con rigetto di ogni altra opposizione, eccezione di controparte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con citazione notificata il 27 giugno 2023 conveniva davanti a questo tribunale Parte_1 [...] chiedendone la condanna al pagamento della somma di 117.295,67 euro a titolo di CP_1 risarcimento di tutti i danni che assumeva di aver subito a causa dell'inadempimento contrattuale della convenuta.
Esponeva di essersi aggiudicata l'appalto dei lavori di impermeabilizzazione e sistemazione della superficie di copertura di un edificio pubblico e che, dopo specifiche rassicurazioni circa l'efficienza tecnica della soluzione proposta, assentita anche dall'amministrazione committente, aveva acquistato da il macchinario per l'applicazione del manto di copertura del palazzo, acquisto che CP_1 comprendeva anche la consulenza sull'esecuzione dell'opera da parte di un tecnico esperto e un apposito corso di formazione per gli addetti all'applicazione del prodotto. Lamentava che, dopo pochi mesi dal completamento dell'opera, la copertura aveva manifestato gravi difetti in quanto lo strato impermeabilizzante si presentava deformato e leso in più punti, quindi privo della necessaria efficacia isolante. Lo stesso macchinario fornitole da era malfunzionante rendendone necessarie CP_1 diverse riparazioni. Gli interventi realizzati per porre rimedio alle carenze nella copertura erano stati inutili e col tempo il rivestimento aveva subito ulteriori distacchi e difetti, quali crepe e rigonfiamenti, dando luogo a infiltrazioni di acque e umidità. Aggiungeva come le indicazioni fornite dalla società convenuta per porre rimedio alle carenze della copertura si fossero rivelate inutili, sicché la società esponente doveva rispondere nei confronti dell'amministrazione appaltante dell'inadeguatezza dell'opera e rimediarvi realizzando ex novo un'ulteriore copertura. In ragione della necessità di intervenire in tempi brevi ed evitare ulteriori danni al fabbricato l'attrice aveva quindi promosso un accertamento tecnico preventivo in esito al quale il perito d'ufficio aveva confermato pienamente l'esistenza dei difetti denunciati, rilevando che la copertura sottostante su cui era stato steso il prodotto fornito dalla convenuta era inidonea a fornire un adeguato supporto al materiale, a differenza di quanto garantito dalla che aveva assicurato come detto materiale potesse essere applicato sopra la CP_1 base preesistente, proponendo una soluzione palesemente inadeguata, anche a causa dei difetti del macchinario fornitole.
Sulla base di tali assunti, chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali invocandone la responsabilità extracontrattuale, secondo la generale fattispecie di cui all'art. 2043, c.c.
Si costituiva la e contestava la domanda, eccependo che con l'attrice era intercorsa una Controparte_1 compravendita e che essa alienante non aveva assunto obbligazioni ulteriori rispetto a quelle tipiche di tale contratto, sottolineando come l'acquirente fosse decaduta dalle azioni contrattuali ed avesse per questo invocato la responsabilità aquiliana. Sottolineava di aver fornito alla società attrice solamente il macchinario, il materiale necessario e il corso di formazione del personale, da effettuarsi presso la sede dell'appaltatrice, negando di essersi obbligata a fornire anche una soluzione tecnica da adottarsi nel caso specifico. Rappresentava comunque che i difetti lamentati da dipendevano Parte_1 esclusivamente da un'errata predisposizione o applicazione del materiale ossia della poliurea, non adeguatamente preparato e steso sulla superficie cui era destinato per uno spessore nettamente inferiore a quello necessario a garantire una sufficiente impermeabilizzazione e dalla mancata apposizione di punti di fissaggio che avrebbero assicurato un miglior ancoraggio della copertura.
pagina 2 di 5 Ribadiva peraltro come fossero estranei ai suoi compiti la progettazione dei lavori e l'individuazione della soluzione tecnica più adeguata al caso concreto, di cui era responsabile solamente l'appaltatrice. Escludeva comunque che l'attrice avesse offerto adeguata prova dei presupposti soggettivi ed oggettivi occorrenti per configurare a suo carico l'affermata responsabilità extracontrattuale.
Contestava la richiesta quantificazione del danno, nonché il metodo e le conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato nella fase preventiva.
Eccepiva, infine, il concorso di colpa di ritenendola corresponsabile quantomeno per Parte_1 non aver seguito le prescrizioni tecniche e per non essersi avvalsa di personale specializzato nell'esecuzione dell'appalto, disattendendo anche i suggerimenti della società convenuta.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza del 7 novembre
2024 sulle riportate conclusioni.
***
La domanda non può trovare accoglimento, per le seguenti considerazioni.
Deve subito osservarsi che agisce a titolo extracontrattuale per ottenere il risarcimento Parte_1 dei danni che assume di aver subito in conseguenza delle carenze nella realizzazione della copertura di un fabbricato, opera avuta in appalto dalla pubblica amministrazione.
Non è tuttavia configurabile sulla base degli elementi probatori acquisiti al giudizio, e prima ancora delle stesse prospettazioni attrici, l'esistenza di una condotta colposa o dolosa della venditrice e di un preciso nesso causale fra questa e il danno patrimoniale subito dall'odierna esponente, tenuta ad assolvere pienamente al proprio onere probatorio, anche in punto di ricorrenza di una responsabilità della convenuta, non avendo l'istante prospettato alcuna responsabilità contrattuale e non potendo quindi giovarsi delle relative agevolazioni probatorie (artt. 1176 e 1218, c.c.).
Ora, per ipotizzare una colpa o una responsabilità da fatto illecito a carico di occorre in primo CP_1 luogo individuare puntualmente e dimostrare la violazione degli obblighi di garanzia assunti dalla società venditrice in forza del contratto intercorso con e detti obblighi non possono che Parte_1 trovare fonte nel rapporto negoziale intercorso fra le parti che è qualificabile, evidentemente, in termini di compravendita, come emerge chiaramente dalle produzioni documentali e dalle stesse prospettazioni di entrambe.
Gli obblighi a carico del venditore sono quelli di consegnare una cosa, nella specie un macchinario per l'erogazione della poliurea, corrispondente per caratteristiche e funzionalità a quelle concordate e di dotarla di quanto necessario alla sua corretta utilizzazione. Solo ove siano dedotte e riscontrabili carenze nella consistenza e funzionalità del bene compravenduto tali da aver cagionato un danno contra ius alla controparte questa potrà, anche invocando una responsabilità extracontrattuale, ottenerne il ristoro.
Non compete, tuttavia, all'acquirente un risarcimento del danno propriamente configurabile quale conseguenza dei vizi o difetti della cosa venduta, non potendosi invocare la responsabilità aquiliana in funzione elusiva del regime decadenziale dettato in materia di compravendita, sottolineandosi, d'altra parte, che nella specie non risulta nemmeno propriamente invocata la presenza di vizi intrinseci del macchinario o del materiale.
pagina 3 di 5 Tanto premesso, è sufficiente osservare che ha fornito una macchina destinata alla diffusione CP_1 del materiale di copertura sul lastrico soprastante l'edificio comunale che non appare intrinsecamente carente e, ancora, che le questioni circa l'inadeguatezza dello strato sottostante o l'inadeguato spessore del poliuretano apposto dall'appaltatrice sono estranee agli obblighi a carico della venditrice che per contratto non aveva specificamente garantito che il macchinario e la poliurea fossero idonei all'apposizione sulla specifica superficie cui erano destinati.
In particolare, deve sottolinearsi come parte attrice non abbia mai specificamente allegato che CP_1 avesse potuto, prima della vendita, prendere visione e avere contezza delle caratteristiche e della composizione del lastrico in questione, sì da essere posta nelle condizioni di escludere l'idoneità del prodotto fornito con specifico riferimento alla concreta consistenza della copertura su cui esso sarebbe stato collocato. Questa circostanza, che potrebbe rilevare quantomeno sotto il profilo della violazione degli obblighi di trasparenza e correttezza nelle trattative e nella stipulazione del contratto, non solo non è stata puntualmente dedotta da che non ne ha nemmeno fatto oggetto di prova Parte_1 testimoniale (v. seconda memoria istruttoria ex art. 171 ter depositata dall'attrice), ma non emerge comunque nemmeno dai documenti versati in atti.
Si richiamano al riguardo le comunicazioni di al comune appaltante (doc. 3 e 6 attrice) Parte_1 nelle quali si rappresenta come i problemi riscontrati nella copertura siano dovuti alla preesistente presenza sul lastrico di un telo in pvc. Ancora, nell'illustrare all'amministrazione le caratteristiche del prodotto, la società appaltatrice aveva puntualizzato come il relativo spessore dovesse essere non inferiore ad almeno 2 mm, consistenza che non risulta sia stata effettivamente raggiunta in esito all'applicazione dello strato di poliurea e che concerne peraltro la fase esecutiva di apposizione del materiale e non propriamente quella della vendita.
La stessa CTU espletata nella fase preventiva non fornisce elementi utili a far ritenere una specifica responsabilità (aquiliana, ma nemmeno contrattuale) del fornitore, dato che l'ausiliario conclude affermando che “L'anomalo andamento del supporto preesistente, con deformazioni inaccettabili, ha comportato un non previsto adeguamento del materiale di nuovo impianto” e che “il supporto sottostante non poteva accogliere la poliurea perché non classificabile tra i materiali indicati come primari nella scheda tecnica di presentazione dello stesso prodotto. In pratica, il supporto in pvc (…) non poteva favorire l'incollaggio del prodotto perché non adeguato” e i suoi naturali movimenti, indotti anche dagli agenti atmosferici, ne avevano favorito strappi e rigonfiamenti, palesandosi infine la complessiva carenza dell'opera commissionata a Parte_1
Una volta accertato, dunque, che il macchinario utilizzato per la posa in opera e il materiale impiegato
(la poliurea), al di là della necessità nel corso dei lavori di alcuni interventi riparativi che possono aver inciso tuttavia solamente sul protrarsi della loro esecuzione (e al di là di un rilevato funzionamento
“complicato e difficoltoso”, tale definito dal CTU), non presentavano difformità rispetto alle caratteristiche intrinseche promesse dal venditore , e posto che non emerge nemmeno una CP_1 presenza in corso d'opera di dipendenti della venditrice che possano aver contribuito all'esito negativo delle lavorazioni (esito che peraltro avrebbe dovuto sorreggere semmai un'azione di risoluzione del contratto), difetta la prova di alcun nesso di causalità fra la prestazione eseguita dalla convenuta e il danno asseritamente cagionato all'appaltatrice, dipeso, per quanto sin qui osservato, essenzialmente dall'inidoneità del sottofondo di posa dello strato di poliurea, evidentemente inidoneo a sorreggerla.
Aspetto che non risulta sia stato adeguatamente esplorato nella fase delle trattative e della conclusione pagina 4 di 5 del contratto né adeguatamente sottoposto all'attenzione della società alienante che pertanto non ne risponde.
Al rigetto della domanda consegue la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo anche per la fase di accertamento tecnico preventivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta la domanda proposta da e la condanna alla rifusione in favore di delle spese processuali, Parte_1 Controparte_1 liquidate in complessivi € 7000,00, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come legge e in ulteriori €1800,00, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come legge, per la fase di a.t.p.
Sassari, 19 marzo 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1771/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE CUDONI Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
col patrocinio dell'avv. ELENA ROSSI Controparte_1
CONVENUTA
Oggetto: “altri contratti d'opera”
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: - condannare la al pagamento, in favore della attrice, della CP_2 Controparte_1 somma allo stato quantificata in euro 117.295,67 (o di altra somma ritenuta idonea dal Giudice e fatta riserva di integrazione nel quantum in corso di causa) a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti;
condannare la al risarcimento del danno all'immagine e non patrimoniale causato Controparte_3 alla attrice, che ci si riserva di quantificare in corso di causa o, comunque, da liquidarsi in via equitativa”.
PER PARTE CONVENUTA: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito, in via principale: - rigettare la domanda attorea, anche ai sensi dell'art. 1227
c.c., poiché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
nel merito, in via subordinata: - per la non creduta, denegata e gravanda ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda, liquidare il risarcimento, secondo il giusto, il vero ed il rigorosamente provato, con esclusione di ogni indebita e non dovuta voce e/o richiesta di danno, riducendolo, anche ex art. 1227 c.c., in proporzione al peso dei danni alla cui produzione ha eventualmente concorso parte attrice con la propria condotta, con esclusione di ogni indebita e non dovuta richiesta. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa anche del procedimento di ATP. Per scrupolo difensivo, stante la manifesta infondatezza della domanda attorea, in ogni caso sfornita di qualsivoglia supporto probatorio, qualora il
Giudicante lo ritenesse rilevante ai fini del decidere, si insiste altresì per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse contenute in comparsa di costituzione e nelle memorie integrative ex art. 171- ter c.p.c., con rigetto di ogni altra opposizione, eccezione di controparte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con citazione notificata il 27 giugno 2023 conveniva davanti a questo tribunale Parte_1 [...] chiedendone la condanna al pagamento della somma di 117.295,67 euro a titolo di CP_1 risarcimento di tutti i danni che assumeva di aver subito a causa dell'inadempimento contrattuale della convenuta.
Esponeva di essersi aggiudicata l'appalto dei lavori di impermeabilizzazione e sistemazione della superficie di copertura di un edificio pubblico e che, dopo specifiche rassicurazioni circa l'efficienza tecnica della soluzione proposta, assentita anche dall'amministrazione committente, aveva acquistato da il macchinario per l'applicazione del manto di copertura del palazzo, acquisto che CP_1 comprendeva anche la consulenza sull'esecuzione dell'opera da parte di un tecnico esperto e un apposito corso di formazione per gli addetti all'applicazione del prodotto. Lamentava che, dopo pochi mesi dal completamento dell'opera, la copertura aveva manifestato gravi difetti in quanto lo strato impermeabilizzante si presentava deformato e leso in più punti, quindi privo della necessaria efficacia isolante. Lo stesso macchinario fornitole da era malfunzionante rendendone necessarie CP_1 diverse riparazioni. Gli interventi realizzati per porre rimedio alle carenze nella copertura erano stati inutili e col tempo il rivestimento aveva subito ulteriori distacchi e difetti, quali crepe e rigonfiamenti, dando luogo a infiltrazioni di acque e umidità. Aggiungeva come le indicazioni fornite dalla società convenuta per porre rimedio alle carenze della copertura si fossero rivelate inutili, sicché la società esponente doveva rispondere nei confronti dell'amministrazione appaltante dell'inadeguatezza dell'opera e rimediarvi realizzando ex novo un'ulteriore copertura. In ragione della necessità di intervenire in tempi brevi ed evitare ulteriori danni al fabbricato l'attrice aveva quindi promosso un accertamento tecnico preventivo in esito al quale il perito d'ufficio aveva confermato pienamente l'esistenza dei difetti denunciati, rilevando che la copertura sottostante su cui era stato steso il prodotto fornito dalla convenuta era inidonea a fornire un adeguato supporto al materiale, a differenza di quanto garantito dalla che aveva assicurato come detto materiale potesse essere applicato sopra la CP_1 base preesistente, proponendo una soluzione palesemente inadeguata, anche a causa dei difetti del macchinario fornitole.
Sulla base di tali assunti, chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali invocandone la responsabilità extracontrattuale, secondo la generale fattispecie di cui all'art. 2043, c.c.
Si costituiva la e contestava la domanda, eccependo che con l'attrice era intercorsa una Controparte_1 compravendita e che essa alienante non aveva assunto obbligazioni ulteriori rispetto a quelle tipiche di tale contratto, sottolineando come l'acquirente fosse decaduta dalle azioni contrattuali ed avesse per questo invocato la responsabilità aquiliana. Sottolineava di aver fornito alla società attrice solamente il macchinario, il materiale necessario e il corso di formazione del personale, da effettuarsi presso la sede dell'appaltatrice, negando di essersi obbligata a fornire anche una soluzione tecnica da adottarsi nel caso specifico. Rappresentava comunque che i difetti lamentati da dipendevano Parte_1 esclusivamente da un'errata predisposizione o applicazione del materiale ossia della poliurea, non adeguatamente preparato e steso sulla superficie cui era destinato per uno spessore nettamente inferiore a quello necessario a garantire una sufficiente impermeabilizzazione e dalla mancata apposizione di punti di fissaggio che avrebbero assicurato un miglior ancoraggio della copertura.
pagina 2 di 5 Ribadiva peraltro come fossero estranei ai suoi compiti la progettazione dei lavori e l'individuazione della soluzione tecnica più adeguata al caso concreto, di cui era responsabile solamente l'appaltatrice. Escludeva comunque che l'attrice avesse offerto adeguata prova dei presupposti soggettivi ed oggettivi occorrenti per configurare a suo carico l'affermata responsabilità extracontrattuale.
Contestava la richiesta quantificazione del danno, nonché il metodo e le conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato nella fase preventiva.
Eccepiva, infine, il concorso di colpa di ritenendola corresponsabile quantomeno per Parte_1 non aver seguito le prescrizioni tecniche e per non essersi avvalsa di personale specializzato nell'esecuzione dell'appalto, disattendendo anche i suggerimenti della società convenuta.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza del 7 novembre
2024 sulle riportate conclusioni.
***
La domanda non può trovare accoglimento, per le seguenti considerazioni.
Deve subito osservarsi che agisce a titolo extracontrattuale per ottenere il risarcimento Parte_1 dei danni che assume di aver subito in conseguenza delle carenze nella realizzazione della copertura di un fabbricato, opera avuta in appalto dalla pubblica amministrazione.
Non è tuttavia configurabile sulla base degli elementi probatori acquisiti al giudizio, e prima ancora delle stesse prospettazioni attrici, l'esistenza di una condotta colposa o dolosa della venditrice e di un preciso nesso causale fra questa e il danno patrimoniale subito dall'odierna esponente, tenuta ad assolvere pienamente al proprio onere probatorio, anche in punto di ricorrenza di una responsabilità della convenuta, non avendo l'istante prospettato alcuna responsabilità contrattuale e non potendo quindi giovarsi delle relative agevolazioni probatorie (artt. 1176 e 1218, c.c.).
Ora, per ipotizzare una colpa o una responsabilità da fatto illecito a carico di occorre in primo CP_1 luogo individuare puntualmente e dimostrare la violazione degli obblighi di garanzia assunti dalla società venditrice in forza del contratto intercorso con e detti obblighi non possono che Parte_1 trovare fonte nel rapporto negoziale intercorso fra le parti che è qualificabile, evidentemente, in termini di compravendita, come emerge chiaramente dalle produzioni documentali e dalle stesse prospettazioni di entrambe.
Gli obblighi a carico del venditore sono quelli di consegnare una cosa, nella specie un macchinario per l'erogazione della poliurea, corrispondente per caratteristiche e funzionalità a quelle concordate e di dotarla di quanto necessario alla sua corretta utilizzazione. Solo ove siano dedotte e riscontrabili carenze nella consistenza e funzionalità del bene compravenduto tali da aver cagionato un danno contra ius alla controparte questa potrà, anche invocando una responsabilità extracontrattuale, ottenerne il ristoro.
Non compete, tuttavia, all'acquirente un risarcimento del danno propriamente configurabile quale conseguenza dei vizi o difetti della cosa venduta, non potendosi invocare la responsabilità aquiliana in funzione elusiva del regime decadenziale dettato in materia di compravendita, sottolineandosi, d'altra parte, che nella specie non risulta nemmeno propriamente invocata la presenza di vizi intrinseci del macchinario o del materiale.
pagina 3 di 5 Tanto premesso, è sufficiente osservare che ha fornito una macchina destinata alla diffusione CP_1 del materiale di copertura sul lastrico soprastante l'edificio comunale che non appare intrinsecamente carente e, ancora, che le questioni circa l'inadeguatezza dello strato sottostante o l'inadeguato spessore del poliuretano apposto dall'appaltatrice sono estranee agli obblighi a carico della venditrice che per contratto non aveva specificamente garantito che il macchinario e la poliurea fossero idonei all'apposizione sulla specifica superficie cui erano destinati.
In particolare, deve sottolinearsi come parte attrice non abbia mai specificamente allegato che CP_1 avesse potuto, prima della vendita, prendere visione e avere contezza delle caratteristiche e della composizione del lastrico in questione, sì da essere posta nelle condizioni di escludere l'idoneità del prodotto fornito con specifico riferimento alla concreta consistenza della copertura su cui esso sarebbe stato collocato. Questa circostanza, che potrebbe rilevare quantomeno sotto il profilo della violazione degli obblighi di trasparenza e correttezza nelle trattative e nella stipulazione del contratto, non solo non è stata puntualmente dedotta da che non ne ha nemmeno fatto oggetto di prova Parte_1 testimoniale (v. seconda memoria istruttoria ex art. 171 ter depositata dall'attrice), ma non emerge comunque nemmeno dai documenti versati in atti.
Si richiamano al riguardo le comunicazioni di al comune appaltante (doc. 3 e 6 attrice) Parte_1 nelle quali si rappresenta come i problemi riscontrati nella copertura siano dovuti alla preesistente presenza sul lastrico di un telo in pvc. Ancora, nell'illustrare all'amministrazione le caratteristiche del prodotto, la società appaltatrice aveva puntualizzato come il relativo spessore dovesse essere non inferiore ad almeno 2 mm, consistenza che non risulta sia stata effettivamente raggiunta in esito all'applicazione dello strato di poliurea e che concerne peraltro la fase esecutiva di apposizione del materiale e non propriamente quella della vendita.
La stessa CTU espletata nella fase preventiva non fornisce elementi utili a far ritenere una specifica responsabilità (aquiliana, ma nemmeno contrattuale) del fornitore, dato che l'ausiliario conclude affermando che “L'anomalo andamento del supporto preesistente, con deformazioni inaccettabili, ha comportato un non previsto adeguamento del materiale di nuovo impianto” e che “il supporto sottostante non poteva accogliere la poliurea perché non classificabile tra i materiali indicati come primari nella scheda tecnica di presentazione dello stesso prodotto. In pratica, il supporto in pvc (…) non poteva favorire l'incollaggio del prodotto perché non adeguato” e i suoi naturali movimenti, indotti anche dagli agenti atmosferici, ne avevano favorito strappi e rigonfiamenti, palesandosi infine la complessiva carenza dell'opera commissionata a Parte_1
Una volta accertato, dunque, che il macchinario utilizzato per la posa in opera e il materiale impiegato
(la poliurea), al di là della necessità nel corso dei lavori di alcuni interventi riparativi che possono aver inciso tuttavia solamente sul protrarsi della loro esecuzione (e al di là di un rilevato funzionamento
“complicato e difficoltoso”, tale definito dal CTU), non presentavano difformità rispetto alle caratteristiche intrinseche promesse dal venditore , e posto che non emerge nemmeno una CP_1 presenza in corso d'opera di dipendenti della venditrice che possano aver contribuito all'esito negativo delle lavorazioni (esito che peraltro avrebbe dovuto sorreggere semmai un'azione di risoluzione del contratto), difetta la prova di alcun nesso di causalità fra la prestazione eseguita dalla convenuta e il danno asseritamente cagionato all'appaltatrice, dipeso, per quanto sin qui osservato, essenzialmente dall'inidoneità del sottofondo di posa dello strato di poliurea, evidentemente inidoneo a sorreggerla.
Aspetto che non risulta sia stato adeguatamente esplorato nella fase delle trattative e della conclusione pagina 4 di 5 del contratto né adeguatamente sottoposto all'attenzione della società alienante che pertanto non ne risponde.
Al rigetto della domanda consegue la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo anche per la fase di accertamento tecnico preventivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta la domanda proposta da e la condanna alla rifusione in favore di delle spese processuali, Parte_1 Controparte_1 liquidate in complessivi € 7000,00, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come legge e in ulteriori €1800,00, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come legge, per la fase di a.t.p.
Sassari, 19 marzo 2025
Il giudice
Stefania Deiana
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