Articolo 1 della Legge 7 agosto 1982, n. 526
Articolo 2
Versione
12 agosto 1982
Art. 1.
Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale e le organizzazioni sindacali degli operatori sanitari interessati, con propri decreti, da emanarsi entro il 31 dicembre 1982, definisce, per le forme morbose di piu' alta rilevanza sociale, i protocolli relativi ai mezzi di diagnostica strumentale ed ai mezzi terapeutici.
Le unita' sanitarie locali dispongono controlli sistematici sulle prescrizioni farmaceutiche, verificando particolarmente quelle relative ai farmaci per i quali il prontuario dispone l'obbligo della relazione medica.
Entrata in vigore il 12 agosto 1982
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