Art. 1.
Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale e le organizzazioni sindacali degli operatori sanitari interessati, con propri decreti, da emanarsi entro il 31 dicembre 1982, definisce, per le forme morbose di piu' alta rilevanza sociale, i protocolli relativi ai mezzi di diagnostica strumentale ed ai mezzi terapeutici.
Le unita' sanitarie locali dispongono controlli sistematici sulle prescrizioni farmaceutiche, verificando particolarmente quelle relative ai farmaci per i quali il prontuario dispone l'obbligo della relazione medica.
Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale e le organizzazioni sindacali degli operatori sanitari interessati, con propri decreti, da emanarsi entro il 31 dicembre 1982, definisce, per le forme morbose di piu' alta rilevanza sociale, i protocolli relativi ai mezzi di diagnostica strumentale ed ai mezzi terapeutici.
Le unita' sanitarie locali dispongono controlli sistematici sulle prescrizioni farmaceutiche, verificando particolarmente quelle relative ai farmaci per i quali il prontuario dispone l'obbligo della relazione medica.