Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/04/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. 109/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiuntamente promosso da
e , rappresentati e dall'avv. FORZUTTI Parte_1 Parte_2
MAILA, presso la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni:
Per i ricorrenti congiuntamente
“che il Tribunale Ordinario di Venezia, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, voglia emettere pronuncia di scioglimento del matrimonio civile, celebrato a Venezia, in data
3.12.2002, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune, al n. 188-1-/2002 1, contratto da nata a [...], il Parte_1
25.11.1968, con il sig. nato a [...], il [...] con Parte_2 trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Venezia ordinando di procedere all'annotazione della sentenza ai sensi dell'art. 5 L. 898/70 e successiva L.
74/87, alle seguenti:
Condizioni
- i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed autosufficienti, il sig.
è odontotecnico la sig.ra architetto, e pertanto Parte_2 Parte_1 provvederanno ognuno al proprio mantenimento;
ha già provveduto a reperire idonea abitazione per sé dove trasferirà la Parte_2 propria residenza senza dilazione, dichiarano quindi che null'altro hanno a pretendere reciprocamente.”
Per il P.M. intervenuto
“Esprime parere favorevole.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso congiunto depositato il 10.01.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio in data 03.12.2002 con rito civile a Venezia, atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 188, Parte I, Ufficio I, anno 2002; di aver adottato la figlia
[...]
nata in [...] il [...], maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente;
che era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dalla comparizione delle parti avanti al Giudice nella procedura di separazione consensuale definita con sentenza n. 1271/2024, pubblicata il
03.05.2024.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione dei coniugi, in seguito fissata per il 03.04.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta con decreto del
23.01.2025, lette le note depositate dalle parti in cui insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla comparizione delle parti avanti al Giudice nel procedimento di separazione consensuale concluso con sentenza n.
1271/2024 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti. Nulla per le spese stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 03.12.2002 con rito civile da e , trascritto nel registro atti di matrimonio Parte_1 Parte_2
(alla parte I, ufficio 1, n. 188, dell'anno 2002) del Comune di Venezia.
2. Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3. Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
- i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed autosufficienti, il sig.
è odontotecnico la sig.ra architetto, e pertanto Parte_2 Parte_1 provvederanno ognuno al proprio mantenimento;
- i coniugi dichiarano di avere già regolato e definito ogni altra questione economica e patrimoniale, la casa coniugale è di esclusiva proprietà della sig.ra ed il sig. Parte_1
ha già provveduto a reperire idonea abitazione per sé dove trasferirà la Parte_2 propria residenza senza dilazione, dichiarano quindi che null'altro hanno a pretendere reciprocamente.
Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia il 4 marzo 2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero